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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 2772/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GALDI MICHELE e dall'avv. CIBELLI Parte_1
ROSSELLA
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: riconoscimento invalidità
La ricorrente in epigrafe identificata ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma che il beneficio non veniva riconosciuto in via amministrativa: di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che veniva disposta CTU che non si poteva svolgere stante la mancata presentazione a visita della perizianda dovuta a eventi non imputabili alla stessa;
che conseguentemente il ricorso per ATP veniva dichiarato inammissibile;
che tuttavia, sussistendone i presupposti clinici era diritto della ricorrente ottenerne in via ordinaria il riconoscimento per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto, previo espletamento della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto CP_1 Il ricorso è infondato. di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto. Va premesso che In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di richiedere il riconoscimento in via ordinaria, essendosi comunque concretizzata la condizione di procedibilità.
Ciò posto è stata espletata quindi consulenza tecnica al fine di accertare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione.
Il ctu nominato in questo giudizio ha valutato che la perizianda è affetta da ARTRITE
REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERDITE UDITIVE
MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB. NEOPLASIE A PROGNOSI
FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE.
Ha altresì specificato che nel caso che ricorre la periziata è risultata affetta da carcinoma basocellulare della punta del naso, trattato con biopsia escissionale (a margini indenni) nel mese di novembre 2021.
È una neoplasia che nasce e si sviluppa quando una tipologia di cellule dell'epidermide, i cheratinociti, iniziano una progressiva degenerazione. Non è né aggressivo né pericoloso.
Non essendo state ravvisate altre patologie il ctu ha concluso per la insussistenza della condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento della indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare autonomamente e non necessitando di aiuto negli atti quotidiani di vita.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato,
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 5.3.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 2772/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GALDI MICHELE e dall'avv. CIBELLI Parte_1
ROSSELLA
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: riconoscimento invalidità
La ricorrente in epigrafe identificata ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma che il beneficio non veniva riconosciuto in via amministrativa: di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che veniva disposta CTU che non si poteva svolgere stante la mancata presentazione a visita della perizianda dovuta a eventi non imputabili alla stessa;
che conseguentemente il ricorso per ATP veniva dichiarato inammissibile;
che tuttavia, sussistendone i presupposti clinici era diritto della ricorrente ottenerne in via ordinaria il riconoscimento per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto, previo espletamento della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto CP_1 Il ricorso è infondato. di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto. Va premesso che In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di richiedere il riconoscimento in via ordinaria, essendosi comunque concretizzata la condizione di procedibilità.
Ciò posto è stata espletata quindi consulenza tecnica al fine di accertare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione.
Il ctu nominato in questo giudizio ha valutato che la perizianda è affetta da ARTRITE
REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERDITE UDITIVE
MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB. NEOPLASIE A PROGNOSI
FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE.
Ha altresì specificato che nel caso che ricorre la periziata è risultata affetta da carcinoma basocellulare della punta del naso, trattato con biopsia escissionale (a margini indenni) nel mese di novembre 2021.
È una neoplasia che nasce e si sviluppa quando una tipologia di cellule dell'epidermide, i cheratinociti, iniziano una progressiva degenerazione. Non è né aggressivo né pericoloso.
Non essendo state ravvisate altre patologie il ctu ha concluso per la insussistenza della condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento della indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare autonomamente e non necessitando di aiuto negli atti quotidiani di vita.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato,
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 5.3.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo