Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13475/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13475 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
TRA
P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura rilasciata in foglio separato, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Bagnulo (C.F. ) e Gastone Spagna (C.F. C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Napoli (NA) alla Piazza G. Bovio, 14, pec:
e/o Email_1
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OPPONENTE
E
P. IVA n persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Felice Leone, (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli al Corso Umberto I n. 34, pec:
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OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data 06.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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L'opposizione proposta Parte_3
Pt_ S.R.L. ( d'ora in avanti Imco), avverso Decreto Ingiuntivo n. 2440/2020 emesso in data 24.04.2020 dal Tribunale di Napoli in favore
[...]
Pt_ S.R.L. ( d'ora in avanti Magliozzi), inerente il Parte_5
procedimento recante r.g. 7030/2020, contenente ingiunzione di pagamento, nei confronti della società Imco, della somma di €. 108.793,83, oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese della procedura che si liquidano in €.
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406,50 per esborsi, €. 2135,00 per compensi professionali, ai sensi del DM
55/2014, oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. (se non detraibile dal ricorrente) e
C.P.A. come per legge, è fondata e pertanto, va accolta per i motivi che seguono.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del D.I. n. 2440/2020 essendo stato emesso sulla scorta di documentazione idonea a dare prova del credito liquido, certo ed esigibile;
infatti, è stato allegato al ricorso nella fase monitoria, copia estrattiva conforme del registro delle fatture della CP_1
autenticata dal Notaio dott. da cui risultano appunto le fatture Persona_1 oggetto dell'ingiunzione di pagamento oggi impugnata. Pertanto, risulta rispettato il requisito della prova scritta di cui agli artt. 633 e 634 cpc.
Passando al merito dei motivi di opposizione, va fatto una breve messa a fuoco sulle obbligazioni esistenti tra le parti processuali;
la otteneva Pt_1
degli appalti conseguiti con la P.A., in particolare, uno con il P.O. di Sessa
Aurunca (CE) inerente la sostituzione dei gruppi frigo ed un altro presso il
P.O. di AL (CE), invece consistente in lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di condizionamento delle sale operatorie;
essa opponente, per poter espletare al meglio i suddetti appalti, riteneva opportuno ricorrere ad una forma di collaborazione con la richiedendo, a tal CP_1
uopo, alla stessa la fornitura di manodopera specializzata di alcune fasi lavorative, in data 18/07/2019, tramite l'istituto dei c.d. “distacchi di cantiere”.
Una volta chiarito, il rapporto contrattuale tra le parti, e valutata la natura delle eccezioni e contestazioni formulate dalla nel proprio atto Pt_1
introduttivo, le quali sostanzialmente risultano vertenti, a) sulla inesistenza e/o incertezza del credito azionato con il D.I., frutto a suo dire, di un'arbitraria e non comprovata quantificazione dei costi e della effettiva presenza sui cantieri della manodopera specializzata utilizzata;
b) sulla incompletezza delle opere
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realizzate in adempimento del distacco di cantiere, con la conseguente carenza di dichiarazioni e certificazioni di conformità, c ) sulla refusione di costi della per interventi effettuati in sostituzione della nei Pt_1 CP_1 cantieri, d) sui danni occorsi alla in ragione dell'incompleta e/o mancata Pt_1
esecuzione dei lavori e forniture da parte della CP_1
Atteso il tenore delle eccezioni, dalla testimonianza resa nel corso del presente giudizio dal teste Ing. , in merito alle fatture 29/19, 37/19, e Tes_1
42/19, è emerso:” ero dipendente della Immobiliare Costr. Im.Co. come ingegnere responsabile della conduzione dei lavori nei cantieri;
poi sono andato via perché la ebbe problemi di liquidità: Confermo che in Pt_1 riferimento alle fatture 29, 37 e 42 del 2019 per complessivi € 59.861,00 circa la non consegnò alla tutta la documentazione di cui mi CP_1 Parte_1
si chiede sottostante le dette fatture;
ricordo addirittura che io stesso ho avuto occasione di richiedere verbalmente e se non ricordo male anche con email alla la documentazione suddetta;
detta documentazione CP_1
comunque fu chiesta con certezza anche dalla Quando io poi Parte_1
sono andato via detta documentazione ancora non era stata consegnata;
io sono andato via all'incirca dopo il lock down del covid”; pertanto, il teste ha confermato che nonostante i numerosi solleciti effettuati dalla la Pt_1
non ha mai provveduto ad inviare alcun tipo di documentazione CP_1
giustificativa dei costi per la manodopera utilizzata.
Mentre, in merito alle fatture 30/19, 43/19 3 e 3/20, il teste ha dichiarato:”
Con riferimento alle fatture 30 e 43 del 2019 e 2 del 2020 relativa a forniture e trasporti di materiale complementare di completamento confermo che la nemmeno consegnò la documentazione di cui mi si dà lettura, e ciò CP_1
ho constatato personalmente e posso dire che inficia la regolare esecuzione del collaudo delle opere perché si tratta di documentazione che identifica il materiale e le caratteristiche strutturali e funzionali indispensabili per il collaudo e messa in esercizio dell'impianto. Anche in questo caso io feci
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presente alla di fornire detta documentazione, ciò fu fatto per CP_1 iscritto dalla e se non ricordo male per iscritto anche da me”, Pt_1 confermando, l'inadempimento della in relazione all'invio dei CP_1
preventivi di spesa, della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08, e di tutte le certificazioni di conformità, schede tecniche, libretti di manutenzione ed uso, certificati di garanzia delle elettropompe, e pertanto, di fatto inibendo alla di effettuare il necessario e regolare collaudo delle Pt_1
opere realizzate.
Ancora, è emerso, dalla dichiarazione testimoniale fornita dall'Ing. , che Tes_1
le opere effettuate dalla presentavano dei difetti ed erano di fatto CP_1
incomplete: “Confermo che a fine dicembre 2019 la fu chiamata dal Pt_1
P.O. di AL in quanto sul lastrico solare delle copertura , una parte destinata alle lavorazioni di cantiere, erano state installate delle reti di protezione delle aree di lavoro , in quanto lì su vi accedevano anche altri operatori di altre ditte, e a seguito di condizioni metereologiche avverse si erano divelte con pericolo di caduta sottostante dette protezioni;
io allora andai sui luoghi e chiami la che tuttavia risultò irreperibile e CP_1
quindi noi provvedemmo a eliminare il pericolo ,con maestranze della Pt_1
precisamente 2 operai di cui 1 specializzato per circa mezza giornata piena
Anche presso il P.O. di Sessa Aurunca dovette intervenire la in quanto Pt_1 vi erano stati dei problemi all'impianto ivi collocato in opera dalla CP_1
e poiché questa s'era resa irreperibile la ha dovuto far intervenire 2 Pt_1
operai di cui 1 specializzato per una giornata intera per risolvere i problemi suddetti. Confermo che alla fine dell'appalto, all'inizio del 2020 febbraio circa ho constatato unitamente al titolare della Imco geom. Piero Bile e al consulente della ing. e al tecnico del presidio ospedaliero Pt_1 Persona_2
- non ricordo se ci fosse anche il Rup e il Direttore dei Lavori – che l'impianto realizzato presso il P.O. di AL presentava tutte le
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mancanze descritte nel capo 8 di prova di cui alla mem. Istr. N. 2 dell'opponente”
Orbene, una volta accertato in sede di prova testimoniale, la bontà delle formulate eccezioni circa l'incompletezza e la qualità delle opere svolte dalla con i conseguenti costi e danni sopportati dalla per gli CP_1 Pt_1
inadempimenti della ed accertata l'incertezza circa la reale CP_1
presenza ed utilizzazione degli operai specializzati della per CP_1
l'esecuzione delle suddette opere, il Giudice scrivente, ritiene opportuno riportarsi in toto, a quanto verificato dal CTU Ing. , nel suo Persona_3
elaborato peritale depositato nel corso del presente giudizio, soprattutto, per porre in essere una giusta quantificazione delle opere effettivamente poste in essere, al netto degli ulteriori costi e dei danni subiti dalla opponente, e per accertare l'effettivo costo della manodopera specializzata fornita dalla Società opposta durante la realizzazione delle opere concordate.
Orbene, il CTU, effettua una prima valutazione dei quesiti esclusivamente tenendo conto degli atti a firma congiunta, pertanto, in merito all'ammontare delle somme effettivamente dovute dalla alla per Pt_1 CP_1 documentati e comprovati “distacchi di cantiere” di manodopera specializzata presso i PP.OO di AL e Sessa Aurunca, il CTU specifica: “delle somme effettivamente dovute dalla alla per Pt_1 Controparte_1 documentati e comprovati “distacchi di cantiere” di manodopera specializzata presso i PP.OO di AL e Sessa Aurunca”; ancora, per le attività di marketing, ha invece verificato: “Anche le attività riguardanti tale macroarea sono state svolte parzialmente. In particolare, si può affermare che: • per l'area di intervento “Pricing”, si possono definire realizzate il 30% delle attività programmate;
• per l'area di intervento “Definizione immagine”, si possono definire realizzate il 30% delle attività programmate;
• per l'area di intervento “Produzione sito”, si possono definire realizzate il
20% delle attività programmate;
• nulla risulta, invece, essere stato realizzato
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per l'area di intervento “Produzione dei materiali (…) In definitiva,
l'ammontare delle somme effettivamente dovute dalla alla Pt_1
, per documentati e comprovati “distacchi di cantiere” di Controparte_1
manodopera specializzata presso i PP.00. di AL e Sessa Aurunca, alla stregua degli accordi intercorsi fra le parti è di euro 929,34.”, mentre, riguardo l'ammontare delle somme dovute dalla alla per Pt_1 CP_1
lavori aggiuntivi effettuati e completati, il CTU le specifica nel modo che segue: “In merito al quesito n.2, occorre far presente alla S.V., che l'UNICO
ACCORDO DOCUMENTATO E COMPROVATO PER “FORNITURA DI
SERVIZI”, è il preventivo n. 79 del 25/08/2019 (allegato n. 4), della ditta
Auricchio Srl, con sede in Napoli alla Via Provinciale Botteghelle n. 315.
Detto preventivo, ha per oggetto la: “prestazione di camion gru più autogrù per sostituzione gruppi frigo presso vs cantiere Ospedale di Sessa Aurunca, più ritiro materiale vecchio e trasporto a smaltimento con rilascio di regolare formulario;
per prestazione di camion per intervento extra più un operaio imbragatore per sostituzione n. 1 gruppo frigo vecchio con gruppo frigo nuovo più trasporto gruppo frigo vecchio a smaltimento con rilascio di regolare formulario;
prestazione di camion gru più autogru per sollevamento materiale gruppo frigo presso vs cantiere Ospedale di AL” per un importo totale di € 6.710,00, di cui € 5.500,00 imponibile € 1.210,00 per IVA come per legge. A fronte di tale prestazione, la Società Controparte_1 ha emesso la fattura n. 30 del 19/09/2019, per l'importo di € 18.300,00, di cui: € 14.400,00 per prestazione camion gru a noleggio;
€ 600,00 per la prestazione di n. 3 opera per totali 24 ore;
€ 3.300,00 per IVA come per legge, (allegato n. 7). La verifica se quanto richiesto dalla Controparte_1
risponda ai preventivi concordati con la controparte e comunque ai prezzi correnti di mercato, non può che effettuarsi, calcolando la differenza tra le somme di cui al preventivo concordato, certamente rispondente ai prezzi di mercato dell'epoca, risultando direttamente formulato dall'offerente, (lordo €
6.710,00; di cui € 5.000,00 imponibile ed € 1.210,00 per IVA) e la fattura n.
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30 del 19/09/2019 per l'importo di € 18.300,00; di cui € 14.400,00 imponibile per mezzo con gru, € 600,00 per manodopera ed € 3.300,00 per IVA).
L'ammontare del minor valore è dato dalla differenza tra fattura n. 30/2019 e il preventivo n. 79/2019 di € 11.590,00; di cui € 9.500,00 imponibile ed €
2.090,00 per IVA. La prestazione di cui al richiamato preventivo n. 79/2019, è omnicomprensiva del trasposto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta, previa dovute analisi di caratterizzazione (tutto obbligatorio ai sensi del D.M. 152/2006); agli atti, però, non risultano i formulari relativi al conferimento in discarica dei materiali smaltiti, comprensivo delle relative analisi di caratterizzazione. La prestazione, pertanto è incompleta, e l'ammontare del minor valore degli stessi, stimando in n. 3 le analisi di caratterizzazione al costo/cadauna di € 250,00, ed il conferimento in discarica dei gruppi frigo in € 800,00; somma ad € 1.550,00. In definitiva, quindi, l'ammontare delle somme effettivamente dovute dalla alla Pt_1
per documentati e comprovate “prestazioni”, alla stregua Controparte_1 degli accordi intercorsi fra le parti è di € 5.500,00 - € 1.550,00 = € 3.950,00 oltre IVA.”.
Mentre, invece per quel che concerne, i lamentati danni derivati alla Pt_1
per tutti i costi sopportati in ragione dell'incompleta e/o mancata esecuzione dei lavori e forniture da parte della il CTU nel proprio elaborato CP_1 addiviene a tale valutazione:” La trattazione dei quesiti n. 2 e n. 4 ,per lavori aggiuntivi, ma non completati, in assenza di qualsiasi accordo documentato e comprovato, deve essere esaminata contemporaneamente, ciò in quanto, in assenza di accordo tra le parti, occorre esaminare ciò che queste dichiarano, eventualmente, suffragando gli asserti con prove. La Soc. Magliozzi Group
Srl, richiede il pagamento della fattura n. 03 del 03/01/2020, per la fornitura e posa in opera di n. 18 elettropompe al P.O. di AL, per l'importo di €
16.935,97, di cui € 13.881,94 imponibile ed € 3.054,03 per IVA come per legge;
l'importo di € 13.881,94 è comprensivo della fornitura delle pompe,
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per € 8.697,94, e della mano d'opera per la posa delle stesse, per € 5.184,00,
(allegato n. 10); manodopera già inserita nella fattura n. 42 del 02/12/2019 relativo a distacchi per il mese di novembre (ultimo mese di fatturazione per distacchi). La fornitura e posa in opera doveva essere completa e supportata da tutta la documentazione atta alla definizione tecnico-amministrativo della prestazione, il tutto richiesto più volte con le missive PEC del 10/02/2020 ore
19:23 (Allegato 11), del 14/02/2020 ore 17:57 (Allegato 14) e del 05/03/2020 ore18:43 (allegato 15). Di contro la Società lamenta il mancato Pt_1
completamento dei lavori e la mancata trasmissione della documentazione atta alla definizione tecnico-amministrativa che non ha permesso alla società di ottenere il pagamento delle prestazioni (come si può evincere nel SAL 1 e relativo certificato, allegato n. 8 e 8b): tutto ciò, in concomitanza dell'emergenza sanitaria del COVID-19, ha comportato la redazione di una risoluzione consensuale e bonaria che ha fissato lo STATO DI
CONSISTENZA DELLE OPERE REALIZZATE al 21.11.2019 (data del SAL), escludendo, di fatto le opere incomplete e non collaudabili. La Società ha esibito la fattura n. 03 del 03/01/2020. La Società Controparte_1
ha esibito il SAL n. 1 e relativo certificato rilasciato da una Pt_1
Pubblica Amministrazione (allegato n. 8 e 8b). La società Controparte_1 richiede il pagamento, per la fornitura e posa in opera delle pompe, per €
[...]
13.881,94 di cui € 5.184,00 per manodopera;
manodopera già richiesta nella fattura n. 42/2019 (pompe fornite nel mese di gennaio 2020 e messe in opera a novembre). La Società richiede il pagamento delle spese generali Pt_1
e dell'utile all'impresa non incassate causa il mancato completamento delle opere da parte della società , dalla mancata produzione Controparte_1
della documentazione atta alla definizione tecnico-amministrativo. Spese generali ed utile all'impresa che possono calcolarsi facendo riferimento all'appalto per i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di
Condizionamento al servizio delle Sale operatorie del P.O. di AL che aveva un importo iniziale lavori, lordo, di € 310.316,32 (netto, con ribasso
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del 33,424%, € 206.596,20) oltre oneri della sicurezza per € 12.412,65 e
DUVRI per € 3.500,00; alla determina n.4255 del 31.05.2019 con la quale veniva approvata la variante n. 1 per un importo lavori, lordo, di €
141.367,32 (netto, con ribasso del 33,424%, € 94.116,93) oltre oneri della sicurezza per € 1.307,00. Per effetto di detta variante l'importo dei lavori, lordo, diviene € 451.683,98 (netto, con ribasso del 33,424%, € 300.713,12) oltre oneri della sicurezza per € 13.719,65 e DUVRI per € 3.500,00. In data
21/10/2019 veniva emesso il SAL n. 1 per l'importo, lordo, di € 296.980,72. In data 01/04/2020 con deliberazione del Direttore Generale n. 495 (allegato n.
18), stante l'acclarato mancato completamento dei lavori e la mancata trasmissione della documentazione atta alla definizione tecnico- amministrativa, causa anche l'emergenza sanitaria del COVID-19, la società ha firmato una risoluzione consensuale e bonaria che ha fissato lo Pt_1
STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE REALIZZATE al 21.11.2019, data della redazione del SAL n. 1, ovviamente con l'importo, lordo, di €
296.980,72; accordo che, di fatto, ha escluso le opere incomplete e/o non collaudabili. L'allegato fotografico (allegato n. 20) mostra, chiaramente, che i lavori di posa in opera sono eseguiti approssimativamente e solo parzialmente, con tubazioni fissate tra loro solo con singoli punti di saldatura, flange fissate da un solo bullone, tubazioni verniciate solo parzialmente, supporti costituiti da pezzi di legno, ecc.; tutto ciò ha reso impossibile effettuare le prove preliminari alla consegna delle opere, il rilascio delle certificazioni necessarie al collaudo e, di conseguenza, la mancata accettazione ed il mancato pagamento da parte della committenza.
Per effetto di tale stato di consistenza la società non ha ottenuto la Pt_1 somma di € 451.683,98 - € 296.980,72 = € 154.703,26 lordi, pari ad €
102.995,24, al netto del ribasso del 33,424%). Ha, in conseguenza, dovuto rinunciare, all'utile dell'impresa pari al 10% ed alle spese generali pari 17%
(nell'anno 2020). Il 17% per spese generali su € 102.995,24 è pari ad €
17.509,19; il 10%, per utile all'impresa (da calcolarsi sulla somma non
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incassata e sulle spese generali) è pari ad € 12.050,44; per totali € 29.559,63.
A tale importo, vanno aggiunte le somme non contabilizzate, alla data del
SAL 1, relative agli oneri per la sicurezza, pari ad € 12.412,65 - € 9.274,93 =
€ 3.137,79 ed € 2.000,00 per somme non incassate per DUVRI quale differenza tra la somma prevista € 3.500,00 e la somma corrisposta con il certificato n. 1 (Allegato n. 1); pari ad € 1.500,00, nonché l'importo di €
771,86 quale ritenuta dello 0,5% per infortuni (certificato n.1), non versata per effetto di quanto sopra;
per totali € 5.509,58. Sommando € 29.559,63 + €
5.509,58 = € 35.469,21 Inoltre, la Società richiede il Controparte_1
pagamento della fattura n. 43 del 05/12/2019, per la realizzazione di quadro elettrico del P.O. di Sessa Aurunca, per l'importo di € 13.696,55, di cui €
11.226,68 imponibile ed € 2.469,87 per IVA come per legge, (allegato n.
10).”
In conclusione, il CTU al termine delle dovute indagini peritali addiviene alla seguente conclusione:” La somma che la Società deve versare alla Pt_1
Società è di € 7.639,34. La somma che la Società Controparte_1 deve versare alla Società è di € 11.891,00. La Controparte_1 Pt_1
differenza che la Società deve versare alla Società Controparte_1
è di € 4.251,66.” Pt_1
Per dovere di completezza, il CTU, nell'elaborato peritale depositato, ha provveduto ad effettuare anche una quantificazione tenendo conto di quanto convenuto solo verbalmente dalle parti processuali e non concordato documentalmente, addivenendo ad altra diversa quantificazione dell'effettivo saldo di dare-avere tra le parti processuali, partendo dall'analisi delle opere effettivamente svolte, della manodopera effettivamente fornita ed in relazione ai costi ed ai danni subiti dalla in virtù di un inadempimento della Pt_1
nella realizzazione delle opere concordate, addivenendo ad CP_1 un'alternativa quantificazione dei rapporti di dare-avere tra le due società: “La somma che la Società deve versare alla Società Pt_1 Controparte_2
[...]
[...]
[...]
è di € 36.311,82. La somma che la Società deve
[...] Controparte_1 versare alla Società è di € 58.988,40. La differenza che la Società Pt_1
deve versare alla Società è di € 22.676,59.”; Controparte_1 Pt_1
infine, il CTU ha rilevato che nel corso delle operazioni peritali il CT
, ha fornito copia dei cedolini paga, dai quale il CTU ha Persona_4 ricavato l'ammontare delle ore giornaliere per le maestranze impegnate, comprensive della tipologia di contratto applicato e del livello di inquadramento, quantificandolo nel modo che segue:” Per quanto sin qui esposto, in definitiva, in risposta al quesito n.1, occorre riconoscere alla
Società per documentati e comprovati “distacchi di Controparte_1 cantiere” di manodopera specializzata, alla stregua degli accordi intercorsi fra le parti, la somma di € 929,34 (periodo 16/07/2019÷26/07/2019), rimettendo alla S.V., di valutare se riconoscere alla stessa Società, la somma di € 4.233,66 per prestazione di manodopera alcun accordo CP_3
intercorso tra le parti, il tutto facendo ricorso a quanto riportato negli presentati.”. CP_4
Pertanto, in virtù delle diverse conclusioni formulate dal CTU, appare lapalissiano l'inesistenza del credito azionato dalla con il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 2440/2020 emesso in data 24.04.2020 dal Tribunale di Napoli.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate a carico della ed a favore della come da dispositivo, in virtù CP_1 Pt_1
del D.M. Giustizia 55/2014 come modificato e integrato dal DM 37/2018, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00 , in relazione al valore del D.I. opposto) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per parte ricorrente vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
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decisoria, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate ) quantificate in € 7.052,00 per compensi di avvocato oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege.
Ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione agli Avv.ti Luca
Bagnulo e Gastone Spagna dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste a carico definitivo della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione al
Decreto Ingiuntivo n. 2440/2020 emesso in data 24.04.2020, proposta da in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., nei confronti di in Controparte_1
persona del rappresentante legale p.t., disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna in persona del Controparte_1
rappresentante legale p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Luca Bagnulo e Gastone Spagna.
3) Pone le spese di ctu a carico definitivo della così come CP_1
liquidate, in corso di causa;
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Così deciso in Napoli, il 29/05/2025
Il Giudice on dott. Francesco Russo
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