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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott. Saverio Sodo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 06/11/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. BUFANO GIOVANNI Parte_1
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica p.t. Controparte_1
convenuto contumace avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 26/03/2025, docente Parte_1
del convenuto a tempo determinato, ha chiesto che questo fosse condannato a CP_1 corrisponderle la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del
CCNI 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001oltre accessori e con vittoria di spese e compensi di lite (da distrarsi ex art. 93 cpc), benché egli docente solo supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 07/02/20 al 26/04/20; dal 27/04/20 al 10/06/20; dal 08/10/20 al 12/10/20; dal
13/10/20 al 30/10/20; dal 31/10/20 al 23/11/20; dal 24/11/20 al 22/12/20; dal 07/01/21 al 24/01/21; dal
25/01/21 al 21/02/21; dal 22/02/21 al 22/03/21; dal 23/03/21al 03/05/21; dal 04/05/21al 07/06/21; dal
08/06/21 al 30/06/21). Non si costituiva in giudizio il quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia. Causa decisa alla odierna udienza come segue. Nel merito il ricorso è pienamente fondato e va quindi accolto. Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato. La documentazione versata in atti consente di evincere i mesi di servizio e le tabelle salariali della contrattazione collettiva dell'epoca, in guisa da rendere determinabile la misura del beneficio con mero calcolo aritmetico. Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente ex Controparte_1 art. 91 cpc e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
a)- dichiara tenuto e condanna il ministero del merito a pagare alla parte ricorrente la retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza a.s. 2020/2021 quantificata in euro 2.184,56 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. 724/1994;
b)- condanna il a pagare le spesse processuali che liquida in euro 1.200,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. BUFANO GIOVANNI ex art. 93 c.p.c.
Taranto, 06/11/2025
Il giudice dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott. Saverio Sodo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 06/11/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. BUFANO GIOVANNI Parte_1
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica p.t. Controparte_1
convenuto contumace avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 26/03/2025, docente Parte_1
del convenuto a tempo determinato, ha chiesto che questo fosse condannato a CP_1 corrisponderle la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del
CCNI 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001oltre accessori e con vittoria di spese e compensi di lite (da distrarsi ex art. 93 cpc), benché egli docente solo supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 07/02/20 al 26/04/20; dal 27/04/20 al 10/06/20; dal 08/10/20 al 12/10/20; dal
13/10/20 al 30/10/20; dal 31/10/20 al 23/11/20; dal 24/11/20 al 22/12/20; dal 07/01/21 al 24/01/21; dal
25/01/21 al 21/02/21; dal 22/02/21 al 22/03/21; dal 23/03/21al 03/05/21; dal 04/05/21al 07/06/21; dal
08/06/21 al 30/06/21). Non si costituiva in giudizio il quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia. Causa decisa alla odierna udienza come segue. Nel merito il ricorso è pienamente fondato e va quindi accolto. Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato. La documentazione versata in atti consente di evincere i mesi di servizio e le tabelle salariali della contrattazione collettiva dell'epoca, in guisa da rendere determinabile la misura del beneficio con mero calcolo aritmetico. Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente ex Controparte_1 art. 91 cpc e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
a)- dichiara tenuto e condanna il ministero del merito a pagare alla parte ricorrente la retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza a.s. 2020/2021 quantificata in euro 2.184,56 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. 724/1994;
b)- condanna il a pagare le spesse processuali che liquida in euro 1.200,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. BUFANO GIOVANNI ex art. 93 c.p.c.
Taranto, 06/11/2025
Il giudice dott. Saverio Sodo