TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 1881/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Celon Chiara Parte_1
e
AS RI, con il patrocinio dell'avvocato Mazzuccato Cristina Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica degli accordi precedentemente formalizzati in data 22.11.21 dei quali si chiede la parziale modifica, fermo il resto: quanto al punto 3) I tempi di permanenza dei figli spettanti a ciascun genitore saranno i seguenti: il figlio trascorrerà una settimana dal padre e la successiva con la madre con cambio la Per_1
Per_ domenica sera, la figlia invece alternerà tre settimane con un genitore e altre tre con l'altro con cambio sempre la domenica sera. Per quanto concerne le vacanze, i compleanni o condizioni di malattia dei figli si conferma quanto precedentemente pattuito nel medesimo punto;
quanto al punto
5) Il Dott. verserà alla signora CA MA, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli la somma di € 750,00 (€ 375,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CA MA anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat Il Dott. terrà a Pt_1 proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative ai figli regolamentate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova che si allega in copia (doc. 4).
Con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Per il P.M.: “parere favorevole, fermo restando che per la figlia maggiorenne non è richiesta la regolamentazione delle visite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.2.2025, e MA CA, premesso di essere genitori Parte_1
di nata il [...], e di , nato il [...], allegavano: Per_2 Per_1
- che le parti congiuntamente avevano regolamentato la fine della relazione sentimentale intercorsa come da accordi di cui al ricorso congiunto datato 22.11.2021;
- che le condizioni economiche e lavorative delle parti sono mutate;
- che svolge la professione di medico veterinario e negli anni 2019, 2020 e 2022 ha Parte_1 percepito un reddito rispettivamente pari € 52.162,00, € 36.009,00 ed € 51.217,00;
- che MA CA svolge la professione di intermediario immobiliare e negli anni 2021, 2022 e
2023 ha percepito un reddito rispettivamente pari ad € 7.093,00, € 3.521,00 ed € 11.499,00.
Pertanto, chiedevano che, a parziale modifica degli accordi precedentemente formalizzati in data
22.11.2021, venisse disposto secondo le condizioni riportate in epigrafe.
Con note scritte depositate per l'udienza del 15.5.2025, le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso. Con decreto 15.5.2025 il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio.
Con ordinanza 22.5.2025, il Collegio, rilevato che le parti non avevano depositato il provvedimento giudiziale di cui chiedono la modifica, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 5.6.2025, sostituendola con il deposito di note scritte, e invitava le parti a depositare il provvedimento a pct.
Le parti ottemperavano all'invito con note depositate in data 4.6.2025, nella quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con decreto 5.6.2025 il giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono, infatti, privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli e, pertanto, va preso atto degli stessi, precisandosi peraltro che la figlia Per_2
avendo raggiunto la maggiore età, può frequentare liberamente i genitori, accordandosi direttamente con gli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a parziale modifica del decreto del Tribunale di Padova datato 11.1.2022, depositato in data
12.1.2022 pronunciato nel procedimento N.V.G. 10400/2021, prende atto degli accordi interventi tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 1881/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Celon Chiara Parte_1
e
AS RI, con il patrocinio dell'avvocato Mazzuccato Cristina Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica degli accordi precedentemente formalizzati in data 22.11.21 dei quali si chiede la parziale modifica, fermo il resto: quanto al punto 3) I tempi di permanenza dei figli spettanti a ciascun genitore saranno i seguenti: il figlio trascorrerà una settimana dal padre e la successiva con la madre con cambio la Per_1
Per_ domenica sera, la figlia invece alternerà tre settimane con un genitore e altre tre con l'altro con cambio sempre la domenica sera. Per quanto concerne le vacanze, i compleanni o condizioni di malattia dei figli si conferma quanto precedentemente pattuito nel medesimo punto;
quanto al punto
5) Il Dott. verserà alla signora CA MA, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 dei figli la somma di € 750,00 (€ 375,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CA MA anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat Il Dott. terrà a Pt_1 proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative ai figli regolamentate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Padova che si allega in copia (doc. 4).
Con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Per il P.M.: “parere favorevole, fermo restando che per la figlia maggiorenne non è richiesta la regolamentazione delle visite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.2.2025, e MA CA, premesso di essere genitori Parte_1
di nata il [...], e di , nato il [...], allegavano: Per_2 Per_1
- che le parti congiuntamente avevano regolamentato la fine della relazione sentimentale intercorsa come da accordi di cui al ricorso congiunto datato 22.11.2021;
- che le condizioni economiche e lavorative delle parti sono mutate;
- che svolge la professione di medico veterinario e negli anni 2019, 2020 e 2022 ha Parte_1 percepito un reddito rispettivamente pari € 52.162,00, € 36.009,00 ed € 51.217,00;
- che MA CA svolge la professione di intermediario immobiliare e negli anni 2021, 2022 e
2023 ha percepito un reddito rispettivamente pari ad € 7.093,00, € 3.521,00 ed € 11.499,00.
Pertanto, chiedevano che, a parziale modifica degli accordi precedentemente formalizzati in data
22.11.2021, venisse disposto secondo le condizioni riportate in epigrafe.
Con note scritte depositate per l'udienza del 15.5.2025, le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso. Con decreto 15.5.2025 il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio.
Con ordinanza 22.5.2025, il Collegio, rilevato che le parti non avevano depositato il provvedimento giudiziale di cui chiedono la modifica, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 5.6.2025, sostituendola con il deposito di note scritte, e invitava le parti a depositare il provvedimento a pct.
Le parti ottemperavano all'invito con note depositate in data 4.6.2025, nella quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con decreto 5.6.2025 il giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
La domanda va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono, infatti, privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli e, pertanto, va preso atto degli stessi, precisandosi peraltro che la figlia Per_2
avendo raggiunto la maggiore età, può frequentare liberamente i genitori, accordandosi direttamente con gli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a parziale modifica del decreto del Tribunale di Padova datato 11.1.2022, depositato in data
12.1.2022 pronunciato nel procedimento N.V.G. 10400/2021, prende atto degli accordi interventi tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara Ilaria Bitozzi