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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.ta Federica Sandulli (c.f. ), giusta procura C.F._1
allegata alla memoria di prosecuzione e di costituzione del nuovo difensore in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, alla Via Agostino Depretis, n.102
Appellante
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla Piazzetta San severo a
Capodimonte, n.81, quale erede universale di Persona_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to
[...] C.F._2
Remo Signoriello, c.f. , in forza di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Santa Lucia, n.50
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
8729/2019, pubblicata il 04/10/2019.
Conclusioni per l'appellante : l – In accoglimento del I° Parte_1
motivo di gravame accertare e dichiarare che il è incorso Persona_1
nell'indiscutibile violazione dell'onere della prova relativamente ai rapporti
bancari dedotti in causa, con conseguente infondatezza e rigetto delle domande
attoree;
2 - In accoglimento del II motivo di gravame riformare l'impugnata
sentenza nel punto in cui ha ritenuto che quand'anche la banca fosse stata
legittimata ad esercitare un simile diritto, avrebbe dovuto farlo in modo
proporzionato, bloccando la vendita dei titoli solo per la somma di € 6906,74” e
conseguentemente rigettare le domande attoree.
3 - In accoglimento del III
motivo di gravame riformare l'impugnata sentenza nel punto in cui l'importo dei
danni è stato quantificato in € 17.371,25, importo che va ridotto negli importi di
€ 1.800,00 + € 4.900,35 nonché di un importo che potrà essere indicato secondo
equità che tenga conto dei valori di fine giornata.
4 - In accoglimento del IV
motivo di gravame riformare l'impugnata sentenza nel punto in cui ha
condannato la alla rivalutazione monetaria sulla somma di cui vi è CP_2
condanna ovvero sulla ridotta somma che sarà accertata da codesta Corte.
5 - In
accoglimento del V motivo di gravame riformare l'impugnata sentenza
dichiarandosi la compensazione totale o parziale, delle spese e competenze del
primo grado del giudizio.
6 - Condannarsi il sig al Persona_1
pagamento in favore della in persona del legale Parte_1
2 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze, spese forfettarie Cap ed Iva
del primo grado di giudizio e del presente appello.
Conclusioni per l'appellata : In via Controparte_3
preliminare: 1) dichiarare l'atto di appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.; nel
merito, 2) rigettare integralmente le domande dell'appellante in quanto
assolutamente infondate in fatto e diritto, nonché anche alla luce delle eccezioni
tutte formulate in I grado e in questa sede tutte riproposte e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza n. 8729/2019 del 04/10/2019 Rep.
13085/2019 resa dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice dott. Pastore
Alinante nel giudizio avente R.G. n. 5930/2017; in ogni caso, 3) condannare
l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio oltre spese
generali iva e c.p.a. come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver intrattenuto da anni vari Persona_1
rapporti con la filiale di via dei Mille (il c.c. n. 495- Parte_1
880147; il conto deposito titoli n. 495-30900, sul quale al 31/12/2015
risultavano depositati titoli per un controvalore pari ad € 403.499,58;
nonché il conto in valuta USD, n.495.00.130752, sul quale era concesso un fido per € 50.000,00); che a seguito del rifiuto da parte del sistema di un pagamento a mezzo bancomat, si era recato il 14.1.2016 in banca per accertarne i motivi, apprendendo così che l'istituto, a causa del superamento del fido del conto 130752, per complessivi € 6.947,99,
imputabile esclusivamente all'addebito nel precedente periodo natalizio di imposte sul capital gain, aveva bloccato anche il conto 880147,
inibendogli del tutto l'operatività col sistema DB interactive; che malgrado
3 i solleciti, finalizzati ad ottenere lo sblocco dell'operatività anche per poter ripianare lo scoperto creatosi, soltanto in data 21.01.2022 aveva avuto la possibilità di liquidare l'intera sua posizione, con accrediti del ricavato soltanto in data 29.01.2016 con una perdita secca di € 21.041,00;
che la condotta della banca appariva illegittima, ed in violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza nella fase della conclusione e dell'esecuzione del contratto;
tutto ciò premesso, citò la Parte_1
innanzi al tribunale di Napoli per sentir dichiarare, in via
[...]
preliminare, la vessatorietà della clausola contrattuale che aveva consentito alla banca di recedere dal contratto senza un ragionevole preavviso, ed in ogni caso per sentirne accertare la responsabilità in relazione al blocco ingiustificato di tutti i conti, in violazione degli artt.
116 e 119 Tub, e sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti,
patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa in € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e risarcimento danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 1.1. Si costituì in giudizio la società impugnando Parte_1
tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto.
§ 2. Disposta ed espletata una c.t.u. contabile ed escussi due testi su circostanze dedotte dalla convenuta, il tribunale con la sentenza n.
8729/2019 accolse la domanda dichiarando l'illegittimità della condotta della Banca, che aveva impedito all'attore di vendere i titoli in portafoglio tra il 14.01 ed il 21.01.2016, e condannando la convenuta a risarcire i danni subiti dall'attore, liquidati in € 17.371,25, oltre rivalutazione ed interessi,
4 ed a rimborsare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e le spese del giudizio con distrazione a favore dei procuratori dell'attore.
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Parte_1
cui ha resistito . Il giudizio è stato interrotto
[...] Persona_1
a seguito della dichiarazione dell'intervenuta morte dell'appellato
, e successivamente riassunto dall'appellante con ricorso ex art. Persona_1
303 c.p.c. nei confronti della , in Controparte_3
qualità di erede testamentaria universale del defunto Persona_1
, che, costituendosi, si è riportata alle difese formulate da
[...]
quest'ultimo.
§ 3.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 30 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rilevato la nullità ex art. 117
Tub del documento contrattuale prodotto ed invocato dalla banca a sostegno della legittimità delle proprie condotte, in quanto privo della sottoscrizione delle parti;
ha, poi, considerato illegittimo l'esercizio da parte della di una sorta di “diritto di ritenzione” sui titoli in CP_2
deposito, in quanto posto in essere in assenza di un'apposita e specifica pattuizione contrattuale, idonea ad attribuire ai suddetti titoli una funzione di garanzia a fronte di eventuali sconfinamenti sui conti correnti;
ed ha ritenuto che, in ogni caso, il blocco esercitato dalla banca,
impedendo un'operazione di smobilizzo di titoli dell'importo di €
403.499,58, fosse stato manifestamente sproporzionato rispetto alla
5 somma dovuta, di € 6.906,74, e fonte della responsabilità dell'istituto bancario anche ove tale sproporzione fosse stata determinata da una obbligata modalità operativa dei sistemi automatizzati;
ha considerato,
poi, non provate le circostanze dedotte dalla banca che il cliente fosse stato tempestivamente informato relativamente alla possibilità di procedere alla liquidazione dei titoli operando presso lo sportello ovvero tramite call center, e che, comunque, il avesse la Persona_1
possibilità/disponibilità economica di coprire la citata esposizione debitoria senza procedere alla vendita dei titoli per un valore corrispondente. Per tali ragioni, il giudicante ha dichiarato l'illegittimità
della condotta tenuta dalla banca, e, facendo proprie le conclusioni del
CTU, ha condannato l'istituto di credito convenuto a risarcire i danni pari alla perdita subita dal cliente per essere stato costretto a vendere i titoli con una settimana di ritardo, quantificati in € 17.371,25, somma su cui calcolare rivalutazione monetaria ed interessi legali.
§ 5. La ha impugnato la sentenza, ponendo a Parte_1
fondamento della richiesta di riforma della stessa, oltre ad una differente ricostruzione in fatto della vicenda, una contestazione in diritto della originaria domanda dell'attore, negando la sussistenza di una
“interruzione brutale del credito” o di un comportamento da parte sua di mala fede o, comunque, sproporzionato.
§ 5.1. Con riferimento alla sentenza impugnata, poi (secondo l'ordine espositivo più analiticamente seguito negli scritti conclusivi), la banca,
con un primo motivo, contesta la declaratoria da parte del primo giudice di nullità del contratto, nel testo prodotto dalla banca, in quanto non
6 sottoscritto: a suo dire, tale affermazione era avvenuta in violazione dell'onere della prova, dal momento che il giudice avrebbe, piuttosto,
dovuto respingere le avverse domande in considerazione della mancata dimostrazione da parte dell'attore della fonte negoziale del suo invocato diritto.
§ 5.2. Col secondo motivo, l'appellante critica la pronuncia del tribunale nella parte in cui ha qualificato quello posto in essere dalla banca quale esercizio di un illegittimo diritto di ritenzione, ritenendolo, in ogni caso,
assolutamente sproporzionato. Sul punto l'appellante nega di aver esercitato un diritto di ritenzione, avendo solo inibito al cliente l'utilizzo di uno dei tre canali disponibili per compiere le operazioni finanziarie,
vale a dire mediante l'Internet Banking denominato DB Interactive,
lasciando intatta la possibilità di liquidare i titoli tramite consulente o tramite call center, e ciò al fine di evitare un possibile trasferimento da parte del cliente dell'intero portafoglio detenuto, unica possidenza nota all'epoca, presso altro intermediario, e ciò a fronte dell'inerzia nel ripianare l'esposizione debitoria malgrado fosse stato debitamente informato.
A tale riguardo, l'appellante ha lamentato anche una sostanziale mancanza di motivazione della sentenza, che non aveva adeguatamente valutato, a suo dire, le deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
concordi nell'affermare che il cliente era stato tempestivamente informato della possibilità di poter eseguire con modalità alternative le operazioni finanziarie, poiché tanto sarebbe bastato ad escludere la sussistenza di un
7 nesso di causalità tra le condotte poste in essere dalla banca ed il prospettato danno.
§ 5.2.1 Quanto, poi, alla sproporzione tra l'entità delle operazioni asseritamente bloccate e lo sconfinamento riscontrato sul conto del
, di € 6.906,74, la banca appellante ha sostenuto di non aver Persona_1
avuto la possibilità di bloccare un importo diverso e determinato di titoli anziché l'intera giacenza, in primo luogo poiché lo scoperto era destinato ad incrementarsi in virtù dell'addebito periodico di interessi e commissioni, in secondo luogo poiché non esistono sistemi tecnici che consentano di limitare l'operatività del cliente soltanto ad una parte degli strumenti detenuti, ed a fortiori in quanto un'eventuale inibizione selettiva, incidente solo su determinati prodotti finanziari sarebbe degenerata nell'esercizio da parte della banca di un illegittimo arbitrio.
§ 5.3. Con un ulteriore motivo, formulato solo in via subordinata rispetto ai primi due, l'appellante contesta anche la quantificazione dei danni,
nella parte in cui il tribunale aveva aderito alle valutazioni operate dal
CTU, il quale si era limitato a calcolare il differenziale tra i valori dei titoli tra il 14 ed il 21 gennaio del 2016, omettendo di considerare gli importi delle commissioni e delle imposte che sarebbero stati in ogni caso applicati al disinvestimento e prendendo in considerazione solo i valori di fine giornata borsistica del 14 e del 21 gennaio, e non quelli mediani.
Ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza anche in punto di quantificazione dei danni, sottolineando la necessaria sottrazione delle somme di € 1.800,00 e € 4.900,35 (rispettivamente per commissioni ed oneri fiscali) dall'importo determinato dal CTU.
8 § 5.4. Con un quarto motivo, la si duole della regolamentazione di CP_2
interessi e rivalutazione monetaria compiuta dal primo giudice: a suo avviso, le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, restando solo da tale momento assoggettate alla disciplina dell'art. 1224 c.c.; e in ogni caso,
ai fini del riconoscimento della rivalutazione della somma, il Persona_1
avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio, senza che potesse ritenersi presunto il maggior danno patito.
§ 5.5. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta che, in ragione della condotta processuale tenuta dalla controparte e dell'accoglimento solo parziale delle avverse domande, il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
§ 6. I motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, pur ammissibili ai sensi dell'art. 342
c.p.c. (così superando l'eccezione formulata dall'appellato), sono infondati e non meritano accoglimento.
§ 6.1. Innanzitutto, non è ravvisabile la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio. Ed infatti, non è contestata in causa l'esistenza dei vari e risalenti rapporti intercorrenti tra le parti (ne dà
esplicitamente atto la difesa dell'appellante nell'atto introduttivo di questo grado del giudizio), e dunque il non era tenuto a Persona_1
documentarne la fonte contrattuale. L'affermazione del primo giudice in ordine alla nullità del documento contrattuale prodotto dalla convenuta,
in quanto non sottoscritto ai sensi dell'art. 117 TUB, va correttamente intesa nel senso che la che intendeva eccepire l'esistenza di una CP_2
9 facoltà contrattualmente riconosciutale di sospendere, in presenza di determinate circostanze, il servizio “DB Interactive”, era onerata dalla prova della riferibilità di quelle presunte clausole contrattuali (in particolare, l'art. 11 citato dalla banca) proprio ai rapporti intercorsi con il
, prova che avrebbe potuto fornire unicamente producendo Persona_1
l'intero contratto, sottoscritto anche dal cliente. E, si noti, tale pur dichiarata nullità risulta, a ben vedere, poco o nulla rilevante nell'economia del giudizio, dal momento che anche nel testo invocato dalla banca quella facoltà di sospensione sarebbe stata subordinata alla sussistenza di “un giustificato motivo” che, per quanto si dirà, non è nel caso di specie ravvisabile.
§ 6.2. Il nucleo centrale della motivazione di primo grado, su cui si appuntano maggiormente le censure della , riguarda la Parte_1
ricostruzione in fatto della vicenda. Ad avviso di questa Corte, quella ricostruzione risulta corretta, adeguatamente motivata e rispondente ad una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto.
Il depositò in atti quattro mail inviate al responsabile della Persona_1
filiale, sig. tra il 18 ed il 20 gennaio 2016, con cui Parte_2
lamentava il blocco della operatività sul suo dossier titoli, evidenziando
(mail del 19 gennaio) come anche il call center gli avesse spiegato che la situazione poteva essere risolta solo dal responsabile di filiale, e manifestava il proprio stupore dal momento che “smobilizzando il mio
portafoglio titoli il ricavato sarebbe confluito nel conto “sconfinato” lasciando
liquidità per oltre 370 mila euro al lordo dei fidi accordatimi”. Solo nel pomeriggio del giorno 21, con un'ulteriore mail che evoca anche un
10 incontro avvenuto quella stessa mattina, il si dice “felice” che Persona_1
il abbia finalmente trovato il modo per risolvere la situazione, Tes_1
impartendo un ordine telefonico ad un numero telefonico diverso da quello del call center in precedenza contattato, confermando tuttavia le proprie lamentele ed auspicando un incontro con il responsabile regionale per raggiungere un'intesa bonaria ed evitare qualsiasi azione legale.
In mancanza di qualsivoglia replica scritta a tali doglianze (ulteriormente proseguite nei giorni 26 e 27 gennaio per lamentare il ritardo nell'accredito del controvalore dei titoli venduti), correttamente il primo giudice ha svalutato – ritenendole evidentemente inattendibili – le dichiarazioni testimoniali dei testi indicati dalla nelle persone del CP_2
responsabile di sportello, sig. e del consulente finanziario, sig. Tes_1 [...]
è sin troppo evidente che, come osservato dal primo giudice, se Tes_2
davvero la banca, tramite il proprio personale, avesse tempestivamente indicato al cliente quanto meno una modalità alternativa per consentirgli di effettuare la vendita, come sostenuto dai testimoni, gli avrebbe immediatamente risposto in tal senso, e non sarebbe di certo rimasta silente a fronte delle reiterate doglianze del ed alle sue Persona_1
preannunciate richieste risarcitorie.
Né ha molto senso discettare, come fa l'appellante, circa l'impossibilità
tecnica di praticare un blocco soltanto parziale all'operatività della piattaforma titoli, tale da consentire al cliente di sbloccare la parte residua e così ripianare lo sconfinamento verificatosi. Ciò che emerge da una visione complessiva della vicenda per cui è causa è, innanzitutto,
11 l'illegittimità – secondo una valutazione ispirata ai canoni di correttezza e buona fede – del blocco apposto dalla banca ad un portafoglio titoli di oltre 400 mila euro gestito da un cliente di vecchia data a fronte di un occasionale scoperto su altro conto (peraltro affidato sino ad € 50.000,00,
segno di una pregressa fiducia riposta nell'affidabilità di quel cliente)
verificatosi nel periodo natalizio in conseguenza dell'addebito di imposte su plusvalenze. Non solo: la banca anche in questo grado di giudizio continua a sostenere che si sia trattato di una misura finalizzata ad evitare che, mediante l'operatività da remoto, il cliente potesse vendere l'intero suo portafoglio titoli, portandone il controvalore presso altro intermediario, così sostanzialmente “confessando” che quel blocco fu voluto, e proprio nella sua interezza, per un improvviso quanto ingiustificato timore che il cliente potesse non rientrare dallo scoperto verificatosi, così avallando l'interpretazione data dal primo giudice che ha ipotizzando una sorta di esercizio (arbitrario, perché non previsto, ed illegittimo perché in violazione dei canoni di buona fede) di diritto di ritenzione.
§ 6.3. Sono poi infondate, a giudizio del Collegio, anche le censure che investono il quantum del risarcimento stabilito in primo grado. Ed infatti,
il primo giudice, basandosi sulle indicazioni del CTU, ha operato correttamente un raffronto tra il rendimento dei titoli del alla Persona_1
data del 14.01.2016 e quelli alla data del 21.1.2016, riscontrando un deprezzamento di € 17.371,25. Rispetto a tale quantificazione, non si vede come possano influire gli importi per commissioni, spese ed oneri fiscali indicati dalla si tratta, infatti, di oneri che nulla hanno a che fare CP_2
12 col calo del valore di borsa dei titoli in quel determinato lasso di tempo, e che hanno colpito la liquidazione effettuata il giorno 21 così come l'avrebbero colpita ove fosse stata eseguita il giorno 14.
Allo stesso modo, appare corretto il raffronto operato dal CTU sui valori,
omogenei, di “fine giornata” sul mercato borsistico delle due data (14 e 21
gennaio), in mancanza di elementi che potessero indurre a prendere in considerazione diversi momenti.
§ 6.4. Quanto, infine, agli accessori del credito, quello riconosciuto dal tribunale è, evidentemente, un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, costituente debito di valore;
il primo giudice ha, pertanto,
fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui
“l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il
cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi
ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno” (Sez. 2 -
Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022; Sez.
1 - Ordinanza n. 37798 del
27/12/2022).
§ 6.5. Anche la regolamentazione delle spese di primo grado appare,
infine, corretta, siccome operata sul valore della lite ritenuto in sentenza.
Anche le spese del presente grado devono, conseguentemente, seguire la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte, con riduzione nei valori minimi relativamente alla fase istruttoria e di trattazione trattandosi di giudizio di appello.
13 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli, n. 8729/2019 del 4.10.2019;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della , quale Controparte_3
erede universale del sig. , liquidate in complessivi Persona_1
€ 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 12.02.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.ta Federica Sandulli (c.f. ), giusta procura C.F._1
allegata alla memoria di prosecuzione e di costituzione del nuovo difensore in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, alla Via Agostino Depretis, n.102
Appellante
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente p.t., con sede in Napoli alla Piazzetta San severo a
Capodimonte, n.81, quale erede universale di Persona_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to
[...] C.F._2
Remo Signoriello, c.f. , in forza di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Santa Lucia, n.50
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
8729/2019, pubblicata il 04/10/2019.
Conclusioni per l'appellante : l – In accoglimento del I° Parte_1
motivo di gravame accertare e dichiarare che il è incorso Persona_1
nell'indiscutibile violazione dell'onere della prova relativamente ai rapporti
bancari dedotti in causa, con conseguente infondatezza e rigetto delle domande
attoree;
2 - In accoglimento del II motivo di gravame riformare l'impugnata
sentenza nel punto in cui ha ritenuto che quand'anche la banca fosse stata
legittimata ad esercitare un simile diritto, avrebbe dovuto farlo in modo
proporzionato, bloccando la vendita dei titoli solo per la somma di € 6906,74” e
conseguentemente rigettare le domande attoree.
3 - In accoglimento del III
motivo di gravame riformare l'impugnata sentenza nel punto in cui l'importo dei
danni è stato quantificato in € 17.371,25, importo che va ridotto negli importi di
€ 1.800,00 + € 4.900,35 nonché di un importo che potrà essere indicato secondo
equità che tenga conto dei valori di fine giornata.
4 - In accoglimento del IV
motivo di gravame riformare l'impugnata sentenza nel punto in cui ha
condannato la alla rivalutazione monetaria sulla somma di cui vi è CP_2
condanna ovvero sulla ridotta somma che sarà accertata da codesta Corte.
5 - In
accoglimento del V motivo di gravame riformare l'impugnata sentenza
dichiarandosi la compensazione totale o parziale, delle spese e competenze del
primo grado del giudizio.
6 - Condannarsi il sig al Persona_1
pagamento in favore della in persona del legale Parte_1
2 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze, spese forfettarie Cap ed Iva
del primo grado di giudizio e del presente appello.
Conclusioni per l'appellata : In via Controparte_3
preliminare: 1) dichiarare l'atto di appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.; nel
merito, 2) rigettare integralmente le domande dell'appellante in quanto
assolutamente infondate in fatto e diritto, nonché anche alla luce delle eccezioni
tutte formulate in I grado e in questa sede tutte riproposte e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza n. 8729/2019 del 04/10/2019 Rep.
13085/2019 resa dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice dott. Pastore
Alinante nel giudizio avente R.G. n. 5930/2017; in ogni caso, 3) condannare
l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio oltre spese
generali iva e c.p.a. come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver intrattenuto da anni vari Persona_1
rapporti con la filiale di via dei Mille (il c.c. n. 495- Parte_1
880147; il conto deposito titoli n. 495-30900, sul quale al 31/12/2015
risultavano depositati titoli per un controvalore pari ad € 403.499,58;
nonché il conto in valuta USD, n.495.00.130752, sul quale era concesso un fido per € 50.000,00); che a seguito del rifiuto da parte del sistema di un pagamento a mezzo bancomat, si era recato il 14.1.2016 in banca per accertarne i motivi, apprendendo così che l'istituto, a causa del superamento del fido del conto 130752, per complessivi € 6.947,99,
imputabile esclusivamente all'addebito nel precedente periodo natalizio di imposte sul capital gain, aveva bloccato anche il conto 880147,
inibendogli del tutto l'operatività col sistema DB interactive; che malgrado
3 i solleciti, finalizzati ad ottenere lo sblocco dell'operatività anche per poter ripianare lo scoperto creatosi, soltanto in data 21.01.2022 aveva avuto la possibilità di liquidare l'intera sua posizione, con accrediti del ricavato soltanto in data 29.01.2016 con una perdita secca di € 21.041,00;
che la condotta della banca appariva illegittima, ed in violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza nella fase della conclusione e dell'esecuzione del contratto;
tutto ciò premesso, citò la Parte_1
innanzi al tribunale di Napoli per sentir dichiarare, in via
[...]
preliminare, la vessatorietà della clausola contrattuale che aveva consentito alla banca di recedere dal contratto senza un ragionevole preavviso, ed in ogni caso per sentirne accertare la responsabilità in relazione al blocco ingiustificato di tutti i conti, in violazione degli artt.
116 e 119 Tub, e sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti,
patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa in € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e risarcimento danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 1.1. Si costituì in giudizio la società impugnando Parte_1
tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto.
§ 2. Disposta ed espletata una c.t.u. contabile ed escussi due testi su circostanze dedotte dalla convenuta, il tribunale con la sentenza n.
8729/2019 accolse la domanda dichiarando l'illegittimità della condotta della Banca, che aveva impedito all'attore di vendere i titoli in portafoglio tra il 14.01 ed il 21.01.2016, e condannando la convenuta a risarcire i danni subiti dall'attore, liquidati in € 17.371,25, oltre rivalutazione ed interessi,
4 ed a rimborsare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e le spese del giudizio con distrazione a favore dei procuratori dell'attore.
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Parte_1
cui ha resistito . Il giudizio è stato interrotto
[...] Persona_1
a seguito della dichiarazione dell'intervenuta morte dell'appellato
, e successivamente riassunto dall'appellante con ricorso ex art. Persona_1
303 c.p.c. nei confronti della , in Controparte_3
qualità di erede testamentaria universale del defunto Persona_1
, che, costituendosi, si è riportata alle difese formulate da
[...]
quest'ultimo.
§ 3.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 30 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rilevato la nullità ex art. 117
Tub del documento contrattuale prodotto ed invocato dalla banca a sostegno della legittimità delle proprie condotte, in quanto privo della sottoscrizione delle parti;
ha, poi, considerato illegittimo l'esercizio da parte della di una sorta di “diritto di ritenzione” sui titoli in CP_2
deposito, in quanto posto in essere in assenza di un'apposita e specifica pattuizione contrattuale, idonea ad attribuire ai suddetti titoli una funzione di garanzia a fronte di eventuali sconfinamenti sui conti correnti;
ed ha ritenuto che, in ogni caso, il blocco esercitato dalla banca,
impedendo un'operazione di smobilizzo di titoli dell'importo di €
403.499,58, fosse stato manifestamente sproporzionato rispetto alla
5 somma dovuta, di € 6.906,74, e fonte della responsabilità dell'istituto bancario anche ove tale sproporzione fosse stata determinata da una obbligata modalità operativa dei sistemi automatizzati;
ha considerato,
poi, non provate le circostanze dedotte dalla banca che il cliente fosse stato tempestivamente informato relativamente alla possibilità di procedere alla liquidazione dei titoli operando presso lo sportello ovvero tramite call center, e che, comunque, il avesse la Persona_1
possibilità/disponibilità economica di coprire la citata esposizione debitoria senza procedere alla vendita dei titoli per un valore corrispondente. Per tali ragioni, il giudicante ha dichiarato l'illegittimità
della condotta tenuta dalla banca, e, facendo proprie le conclusioni del
CTU, ha condannato l'istituto di credito convenuto a risarcire i danni pari alla perdita subita dal cliente per essere stato costretto a vendere i titoli con una settimana di ritardo, quantificati in € 17.371,25, somma su cui calcolare rivalutazione monetaria ed interessi legali.
§ 5. La ha impugnato la sentenza, ponendo a Parte_1
fondamento della richiesta di riforma della stessa, oltre ad una differente ricostruzione in fatto della vicenda, una contestazione in diritto della originaria domanda dell'attore, negando la sussistenza di una
“interruzione brutale del credito” o di un comportamento da parte sua di mala fede o, comunque, sproporzionato.
§ 5.1. Con riferimento alla sentenza impugnata, poi (secondo l'ordine espositivo più analiticamente seguito negli scritti conclusivi), la banca,
con un primo motivo, contesta la declaratoria da parte del primo giudice di nullità del contratto, nel testo prodotto dalla banca, in quanto non
6 sottoscritto: a suo dire, tale affermazione era avvenuta in violazione dell'onere della prova, dal momento che il giudice avrebbe, piuttosto,
dovuto respingere le avverse domande in considerazione della mancata dimostrazione da parte dell'attore della fonte negoziale del suo invocato diritto.
§ 5.2. Col secondo motivo, l'appellante critica la pronuncia del tribunale nella parte in cui ha qualificato quello posto in essere dalla banca quale esercizio di un illegittimo diritto di ritenzione, ritenendolo, in ogni caso,
assolutamente sproporzionato. Sul punto l'appellante nega di aver esercitato un diritto di ritenzione, avendo solo inibito al cliente l'utilizzo di uno dei tre canali disponibili per compiere le operazioni finanziarie,
vale a dire mediante l'Internet Banking denominato DB Interactive,
lasciando intatta la possibilità di liquidare i titoli tramite consulente o tramite call center, e ciò al fine di evitare un possibile trasferimento da parte del cliente dell'intero portafoglio detenuto, unica possidenza nota all'epoca, presso altro intermediario, e ciò a fronte dell'inerzia nel ripianare l'esposizione debitoria malgrado fosse stato debitamente informato.
A tale riguardo, l'appellante ha lamentato anche una sostanziale mancanza di motivazione della sentenza, che non aveva adeguatamente valutato, a suo dire, le deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
concordi nell'affermare che il cliente era stato tempestivamente informato della possibilità di poter eseguire con modalità alternative le operazioni finanziarie, poiché tanto sarebbe bastato ad escludere la sussistenza di un
7 nesso di causalità tra le condotte poste in essere dalla banca ed il prospettato danno.
§ 5.2.1 Quanto, poi, alla sproporzione tra l'entità delle operazioni asseritamente bloccate e lo sconfinamento riscontrato sul conto del
, di € 6.906,74, la banca appellante ha sostenuto di non aver Persona_1
avuto la possibilità di bloccare un importo diverso e determinato di titoli anziché l'intera giacenza, in primo luogo poiché lo scoperto era destinato ad incrementarsi in virtù dell'addebito periodico di interessi e commissioni, in secondo luogo poiché non esistono sistemi tecnici che consentano di limitare l'operatività del cliente soltanto ad una parte degli strumenti detenuti, ed a fortiori in quanto un'eventuale inibizione selettiva, incidente solo su determinati prodotti finanziari sarebbe degenerata nell'esercizio da parte della banca di un illegittimo arbitrio.
§ 5.3. Con un ulteriore motivo, formulato solo in via subordinata rispetto ai primi due, l'appellante contesta anche la quantificazione dei danni,
nella parte in cui il tribunale aveva aderito alle valutazioni operate dal
CTU, il quale si era limitato a calcolare il differenziale tra i valori dei titoli tra il 14 ed il 21 gennaio del 2016, omettendo di considerare gli importi delle commissioni e delle imposte che sarebbero stati in ogni caso applicati al disinvestimento e prendendo in considerazione solo i valori di fine giornata borsistica del 14 e del 21 gennaio, e non quelli mediani.
Ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza anche in punto di quantificazione dei danni, sottolineando la necessaria sottrazione delle somme di € 1.800,00 e € 4.900,35 (rispettivamente per commissioni ed oneri fiscali) dall'importo determinato dal CTU.
8 § 5.4. Con un quarto motivo, la si duole della regolamentazione di CP_2
interessi e rivalutazione monetaria compiuta dal primo giudice: a suo avviso, le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, restando solo da tale momento assoggettate alla disciplina dell'art. 1224 c.c.; e in ogni caso,
ai fini del riconoscimento della rivalutazione della somma, il Persona_1
avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio, senza che potesse ritenersi presunto il maggior danno patito.
§ 5.5. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante lamenta che, in ragione della condotta processuale tenuta dalla controparte e dell'accoglimento solo parziale delle avverse domande, il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
§ 6. I motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, pur ammissibili ai sensi dell'art. 342
c.p.c. (così superando l'eccezione formulata dall'appellato), sono infondati e non meritano accoglimento.
§ 6.1. Innanzitutto, non è ravvisabile la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio. Ed infatti, non è contestata in causa l'esistenza dei vari e risalenti rapporti intercorrenti tra le parti (ne dà
esplicitamente atto la difesa dell'appellante nell'atto introduttivo di questo grado del giudizio), e dunque il non era tenuto a Persona_1
documentarne la fonte contrattuale. L'affermazione del primo giudice in ordine alla nullità del documento contrattuale prodotto dalla convenuta,
in quanto non sottoscritto ai sensi dell'art. 117 TUB, va correttamente intesa nel senso che la che intendeva eccepire l'esistenza di una CP_2
9 facoltà contrattualmente riconosciutale di sospendere, in presenza di determinate circostanze, il servizio “DB Interactive”, era onerata dalla prova della riferibilità di quelle presunte clausole contrattuali (in particolare, l'art. 11 citato dalla banca) proprio ai rapporti intercorsi con il
, prova che avrebbe potuto fornire unicamente producendo Persona_1
l'intero contratto, sottoscritto anche dal cliente. E, si noti, tale pur dichiarata nullità risulta, a ben vedere, poco o nulla rilevante nell'economia del giudizio, dal momento che anche nel testo invocato dalla banca quella facoltà di sospensione sarebbe stata subordinata alla sussistenza di “un giustificato motivo” che, per quanto si dirà, non è nel caso di specie ravvisabile.
§ 6.2. Il nucleo centrale della motivazione di primo grado, su cui si appuntano maggiormente le censure della , riguarda la Parte_1
ricostruzione in fatto della vicenda. Ad avviso di questa Corte, quella ricostruzione risulta corretta, adeguatamente motivata e rispondente ad una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto.
Il depositò in atti quattro mail inviate al responsabile della Persona_1
filiale, sig. tra il 18 ed il 20 gennaio 2016, con cui Parte_2
lamentava il blocco della operatività sul suo dossier titoli, evidenziando
(mail del 19 gennaio) come anche il call center gli avesse spiegato che la situazione poteva essere risolta solo dal responsabile di filiale, e manifestava il proprio stupore dal momento che “smobilizzando il mio
portafoglio titoli il ricavato sarebbe confluito nel conto “sconfinato” lasciando
liquidità per oltre 370 mila euro al lordo dei fidi accordatimi”. Solo nel pomeriggio del giorno 21, con un'ulteriore mail che evoca anche un
10 incontro avvenuto quella stessa mattina, il si dice “felice” che Persona_1
il abbia finalmente trovato il modo per risolvere la situazione, Tes_1
impartendo un ordine telefonico ad un numero telefonico diverso da quello del call center in precedenza contattato, confermando tuttavia le proprie lamentele ed auspicando un incontro con il responsabile regionale per raggiungere un'intesa bonaria ed evitare qualsiasi azione legale.
In mancanza di qualsivoglia replica scritta a tali doglianze (ulteriormente proseguite nei giorni 26 e 27 gennaio per lamentare il ritardo nell'accredito del controvalore dei titoli venduti), correttamente il primo giudice ha svalutato – ritenendole evidentemente inattendibili – le dichiarazioni testimoniali dei testi indicati dalla nelle persone del CP_2
responsabile di sportello, sig. e del consulente finanziario, sig. Tes_1 [...]
è sin troppo evidente che, come osservato dal primo giudice, se Tes_2
davvero la banca, tramite il proprio personale, avesse tempestivamente indicato al cliente quanto meno una modalità alternativa per consentirgli di effettuare la vendita, come sostenuto dai testimoni, gli avrebbe immediatamente risposto in tal senso, e non sarebbe di certo rimasta silente a fronte delle reiterate doglianze del ed alle sue Persona_1
preannunciate richieste risarcitorie.
Né ha molto senso discettare, come fa l'appellante, circa l'impossibilità
tecnica di praticare un blocco soltanto parziale all'operatività della piattaforma titoli, tale da consentire al cliente di sbloccare la parte residua e così ripianare lo sconfinamento verificatosi. Ciò che emerge da una visione complessiva della vicenda per cui è causa è, innanzitutto,
11 l'illegittimità – secondo una valutazione ispirata ai canoni di correttezza e buona fede – del blocco apposto dalla banca ad un portafoglio titoli di oltre 400 mila euro gestito da un cliente di vecchia data a fronte di un occasionale scoperto su altro conto (peraltro affidato sino ad € 50.000,00,
segno di una pregressa fiducia riposta nell'affidabilità di quel cliente)
verificatosi nel periodo natalizio in conseguenza dell'addebito di imposte su plusvalenze. Non solo: la banca anche in questo grado di giudizio continua a sostenere che si sia trattato di una misura finalizzata ad evitare che, mediante l'operatività da remoto, il cliente potesse vendere l'intero suo portafoglio titoli, portandone il controvalore presso altro intermediario, così sostanzialmente “confessando” che quel blocco fu voluto, e proprio nella sua interezza, per un improvviso quanto ingiustificato timore che il cliente potesse non rientrare dallo scoperto verificatosi, così avallando l'interpretazione data dal primo giudice che ha ipotizzando una sorta di esercizio (arbitrario, perché non previsto, ed illegittimo perché in violazione dei canoni di buona fede) di diritto di ritenzione.
§ 6.3. Sono poi infondate, a giudizio del Collegio, anche le censure che investono il quantum del risarcimento stabilito in primo grado. Ed infatti,
il primo giudice, basandosi sulle indicazioni del CTU, ha operato correttamente un raffronto tra il rendimento dei titoli del alla Persona_1
data del 14.01.2016 e quelli alla data del 21.1.2016, riscontrando un deprezzamento di € 17.371,25. Rispetto a tale quantificazione, non si vede come possano influire gli importi per commissioni, spese ed oneri fiscali indicati dalla si tratta, infatti, di oneri che nulla hanno a che fare CP_2
12 col calo del valore di borsa dei titoli in quel determinato lasso di tempo, e che hanno colpito la liquidazione effettuata il giorno 21 così come l'avrebbero colpita ove fosse stata eseguita il giorno 14.
Allo stesso modo, appare corretto il raffronto operato dal CTU sui valori,
omogenei, di “fine giornata” sul mercato borsistico delle due data (14 e 21
gennaio), in mancanza di elementi che potessero indurre a prendere in considerazione diversi momenti.
§ 6.4. Quanto, infine, agli accessori del credito, quello riconosciuto dal tribunale è, evidentemente, un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, costituente debito di valore;
il primo giudice ha, pertanto,
fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui
“l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il
cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi
ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno” (Sez. 2 -
Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022; Sez.
1 - Ordinanza n. 37798 del
27/12/2022).
§ 6.5. Anche la regolamentazione delle spese di primo grado appare,
infine, corretta, siccome operata sul valore della lite ritenuto in sentenza.
Anche le spese del presente grado devono, conseguentemente, seguire la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte, con riduzione nei valori minimi relativamente alla fase istruttoria e di trattazione trattandosi di giudizio di appello.
13 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli, n. 8729/2019 del 4.10.2019;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della , quale Controparte_3
erede universale del sig. , liquidate in complessivi Persona_1
€ 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 12.02.2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
14