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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2022 promossa da:
IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Parte_1
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO (C.F. P.IVA_1
, dell'avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI (C.F. C.F._1
), dell'avv. CARDONA GIUSEPPE (C.F. C.F._2
) e dell'avv. DEL BENE MICHELE (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO C.F._4
MAGENTA, 84 20123 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
VENOSTA FRANCESCO (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio in VIA CESURA, 4 23100 SONDRIO
CONVENUTO
pagina 1 di 10 Oggetto: diritto di credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_2
pagamento in favore di Parte_1
I. € 83.916,44 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 10 IV. € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di CP_2 Parte_1
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_2
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse CP_2 Parte_1
ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1
dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; pagina 3 di 10 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, nel merito
1) respingere le domande tutte formulate da nella sua qualità di Parte_1
procuratrice speciale di;
Controparte_3
2) accertato e dichiarato che il ha maturato un credito nei Controparte_2
confronti di pari quantomeno ad euro 53.508,10, oltre Controparte_3
interessi, come riconosciuto nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, disporne la compensazione, anche parziale, con quanto preteso in questa sede, ove si accertasse dovuto, da nella sua qualità di procuratrice Parte_1
speciale di Parte_2
3) accertato e dichiarato altresì l'inadempimento di in Controparte_3
relazione all'obbligazione di pagamento della somma complessiva di euro 130.538,08, oltre interessi, a titolo di oneri aggiuntivi per le ragioni dedotte in atti e quindi il corrispondente credito ad oggi vantato dal Comune di disporne la CP_2
compensazione con quanto si accertasse dovuto alla nella sua qualità Parte_1
di procuratrice speciale di Controparte_3
4) per l'effetto di quanto sopra, dichiarare integralmente, o quantomeno parzialmente, estinta la pretesa creditoria formulata nel presente giudizio da nella Parte_1
sua qualità di procuratrice speciale di in amministrazione Controparte_3
straordinaria;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 10 1. Con atto di citazione notificato il 08.06.2022, in Controparte_3
amministrazione straordinaria in persona della procuratrice speciale Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirla condannare al pagamento di € Controparte_2
83.916,44 oltre interessi e indennità ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002 a titolo di corrispettivo per fatture insolute ovvero in subordine ex art. 2041 c.c.
1.1 Parte attrice esponeva di essere subentrata nella posizione della propria dante causa nel contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione dei CP_4
parcheggi a pagamento del e di aver emesso, di conseguenza, tra Controparte_2
il 2016 e il 2017 numerose fatture rimaste impagate a titolo di “aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP”.
Deduceva, dunque, di aver diritto non solo al pagamento del capitale ma anche degli interessi di mora e anatocistici ex art. 1284 co. 4 c.c. da commisurarsi ai sensi degli artt.
2 e 5 d.lgs. 231/2002 nonché dell'indennità di € 40 per ogni fattura prevista dall'art. 6
d.lgs. cit.
2. Con comparsa di risposta depositata il 17.10.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese e, in via CP_2
riconvenzionale, eccependo la compensazione del credito con un controcredito di €
53.508,10, già riconosciuto nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, e un altro di € 10.5338,08 al cui pagamento la mandante si era resa inadempiente.
2.1 Esponeva l'amministrazione convenuta di aver affidato ad “con separati CP_4
accordi, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento presenti sul territorio comunale” (comparsa di costituzione p. 2), l'uno con decorrenza dal 01.01.2014 e con successivi rinnovi, l'altro dal 01.07.2014 al 31.12.2018. Il primo contratto prevedeva un “aggio a titolo di compenso al concessionario pari al 24% sull'ammontare delle riscossioni, con riversamento della differenza al con CP_2
pagina 5 di 10 cadenza trimestrale” con minimo garantito annuo di € 72.000,00, mentre il secondo il
“riversamento del ricavo della gestione al con aggio a titolo di compenso al CP_2
concessionario pari al 11,99%” con minimo garantito annuo di € 200.000,00.
[...]
era poi subentrata alla concessionaria dal 01.07.2015 e Controparte_3
contestualmente era stato deliberato di prolungare i contratti sino al 31.12.2019 “alla chiara ed espressa condizione che la subentrante si sarebbe fatta carico di “oneri aggiuntivi” inerenti debiti pregressi maturati nel corso della gestione CP_4
rilasciando sul punto apposite fideiussioni a garanzia dell'adempimento” (comparsa di costituzione p. 4) pari ad € 69.331,36 per il primo contratto e ad € 70.206,72 per il secondo, da corrispondersi in rate annuali entro il 31.12.2019. Tuttavia,
[...]
si era resa fin da subito inadempiente, omettendo i versamenti dovuti per Controparte_3
gli oneri aggiuntivi e il rilascio delle garanzie fideiussorie promesse, nonché il versamento delle somme di competenza del derivanti dalle attività affidatele, CP_2
pari ad € 19.576,80 per il primo contratto e ad € 45.740,40 per il secondo. Pertanto, il sospendeva il pagamento delle fatture ai sensi dell'art. 1460 c.c. CP_2
2.2 Con sentenza n. 416 del 20.05.2016, il Tribunale di Milano ammetteva
[...]
alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003, Controparte_3
nell'ambito della quale i crediti di venivano ceduti pro soluto a CP_3 [...]
nei confronti della quale il reiterava le Parte_3 Controparte_2
proprie contestazioni.
2.3 (ora , con ricorso monitorio avanti al Parte_3 Parte_1
Tribunale di Sondrio, otteneva decreto ingiuntivo datato 27.03.2018 R.G. 451/2018 per le medesime fatture oggetto del presente giudizio. Proposta opposizione, il Tribunale di
Sondrio con sentenza del 23.07.2021 (passata in giudicato) resa all'esito del giudizio sub
R.G. 765/2018 revocava il decreto ingiuntivo previo accertamento dell'inefficacia, nei confronti della pubblica amministrazione, della cessione del credito intervenuta in assenza di espressa adesione da parte della debitrice ceduta. pagina 6 di 10 2.4 Medio tempore, il si insinuava nel passivo Controparte_2
dell'amministrazione straordinaria ottenendo l'ammissione di € 19.748,35 per il primo contratto e di € 33.759,75 per il secondo, che dunque il opponeva Controparte_2
in compensazione. Inoltre, dovevano essere compensati anche gli oneri aggiuntivi mai corrisposti per complessivi € 130.538,08.
Contestava, poi, la debenza degli interessi richiesti, essendo il pagamento delle fatture stato legittimamente sospeso ai sensi dell'art. 1460 c.c.
3. Disposto l'esperimento del tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo all'udienza del 08.02.2023, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
3.1 Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., deduceva Controparte_3
l'inapplicabilità della compensazione ai sensi dell'art. 56 l.f. in quanto i crediti attorei erano sorti successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria mentre i controcrediti di parte convenuta erano precedenti. Eccepiva, inoltre, che il credito per oneri aggiuntivi non era stato oggetto di insinuazione nel passivo della procedura e dunque non poteva comunque essere posto in compensazione.
3.2 Con ordinanza 19.05.2023, il Giudice dott. Daniela Bosio formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “abbandono della presene controversia con rinuncia alle reciproche pretese a fronte dell'integrale compensazione dei debiti/crediti vantati dalle parti e spese di lite integralmente compensate”, accettata dal ma Controparte_2
non da parte attrice. Pertanto, con ordinanza 22.06.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva il
11.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale, mentre parte convenuta depositava entrambi gli scritti conclusivi.
4. Preliminarmente, deve darsi atto che il credito in sorte capitale vantato da parte attrice pagina 7 di 10 non è contestato e deve, pertanto, ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. La soluzione della controversia presuppone l'analisi della disciplina della compensazione di cui all'art. 56 l.f., secondo cui “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.
5.1 Tale norma si applica anche all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 36
d.lgs. 270/1999, che prevede l'applicabilità di tutte della legge fallimentare che regolano la liquidazione coatta amministrativa, la quale a sua volta all'art. 201 l.f. richiama l'art. 56 l.f.
5.2 Ciò posto, la Suprema Corte a Sezioni Unite già da lungo tempo ha sancito che “La disposizione contenuta nell'art. 56 legge fallimentare rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte” e purché i presupposti “sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita” (Cass. S.U. n. 775/1999).
Tali principi sono stati recentemente richiamati e riaffermati, con particolare riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, da Cass. n. 35305/2023, giacché si finirebbe “altrimenti per trattare in modo deteriore il creditore in bonis quando il fallito sia a sua volta titolare di un credito la cui radice causale è anteriore al fallimento, ma che non sia ancora liquido ed esigibile. In tal caso il creditore in bonis dovrebbe pagare per intero il proprio debito verso il fallito, una volta accertate (normalmente ben dopo il fallimento) la liquidità e l'esigibilità del medesimo, mentre il credito resterebbe esposto alle regole del concorso e all'eventuale incapienza: si giungerebbe, cioè, proprio a quella conclusione che l'art. 56 l.fall. ha voluto evitare, in contrasto col principio di ragionevolezza”.
5.3 Nel caso di specie, è incontestata l'anteriorità rispetto all'apertura della procedura di pagina 8 di 10 amministrazione straordinaria dei fatti genetici delle rispettive obbligazioni, trovanti entrambi ragione nei contratti stipulati tra il e la società in bonis. CP_2
Deve, pertanto, essere riconosciuta al la facoltà di porre in Controparte_2
compensazione ex art. 56 l.f. i propri crediti, pure se anteriori rispetto all'apertura della procedura concorsuale.
5.4 Nulla quaestio con riferimento ai complessivi € 53.508,10, oltre interessi, pacificamente già ammessi al passivo dell'amministrazione straordinaria.
Quanto agli ulteriori € 130.538,08, oltre interessi, dovuti a titolo di oneri accessori, occorre precisare che la compensazione opposta dal ha natura di Controparte_2
eccezione riconvenzionale e non di domanda riconvenzionale, in quanto volta esclusivamente a paralizzare la pretesa della procedura e non ad ottenere una pronuncia di accertamento del credito con efficacia di giudicato. Pertanto, non è necessario che il credito opposto in compensazione sia stato accertato in sede di ammissione al passivo concorsuale (Cass. n. 13345/2024). Nel merito, peraltro, la posta creditoria del CP_2
non è stata in alcun modo contestata.
Deve, pertanto, essere integralmente accolta l'eccezione di compensazione sollevata dal per tutti i crediti da quest'ultimo vantati. Controparte_2
5.5 Sul credito di parte attrice non devono essere computati gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Infatti, la sussistenza di un controcredito complessivo di maggior importo giustifica il fatto che il convenuto si sia avvalso dell'eccezione di CP_2
inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. n. 14926/2010). Pertanto, non si rinviene titolo per la corresponsione di interessi di mora.
Per le medesime ragioni, non può essere computata nemmeno l'indennità di cui all'art. 6
d.lgs. 231/2002, trovando la stessa la propria ratio nel risarcimento di un danno, forfettariamente determinato, dovuto all'inadempimento dell'obbligazione che, tuttavia, nel caso che ci occupa risulta giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Infine, per via dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, nulla è dovuto in pagina 9 di 10 termini di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
5.6 Pertanto, il credito di parte attrice deve essere limitato alla sorte capitale e deve essere dichiarato estinto per compensazione con il maggior controcredito vantato da controparte, pari a complessivi € 184.046,16 oltre interessi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause ordinarie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione, da liquidarsi nei minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria, il tutto comunque nei limiti della nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata da parte convenuta, rigetta le domande di;
Controparte_3 Controparte_1
dichiara il credito di nei Controparte_3
confronti del oggetto del presente giudizio, pari ad € 83.916,44, Controparte_2
estinto per compensazione con i controcrediti vantati dal nei Controparte_2
confronti di;
Controparte_3
condanna a rifondere al Controparte_3
le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
13/04/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2022 promossa da:
IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Parte_1
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO (C.F. P.IVA_1
, dell'avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI (C.F. C.F._1
), dell'avv. CARDONA GIUSEPPE (C.F. C.F._2
) e dell'avv. DEL BENE MICHELE (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO C.F._4
MAGENTA, 84 20123 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
VENOSTA FRANCESCO (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio in VIA CESURA, 4 23100 SONDRIO
CONVENUTO
pagina 1 di 10 Oggetto: diritto di credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_2
pagamento in favore di Parte_1
I. € 83.916,44 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 10 IV. € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 CP_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di CP_2 Parte_1
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_2
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse CP_2 Parte_1
ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1
dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; pagina 3 di 10 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, nel merito
1) respingere le domande tutte formulate da nella sua qualità di Parte_1
procuratrice speciale di;
Controparte_3
2) accertato e dichiarato che il ha maturato un credito nei Controparte_2
confronti di pari quantomeno ad euro 53.508,10, oltre Controparte_3
interessi, come riconosciuto nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, disporne la compensazione, anche parziale, con quanto preteso in questa sede, ove si accertasse dovuto, da nella sua qualità di procuratrice Parte_1
speciale di Parte_2
3) accertato e dichiarato altresì l'inadempimento di in Controparte_3
relazione all'obbligazione di pagamento della somma complessiva di euro 130.538,08, oltre interessi, a titolo di oneri aggiuntivi per le ragioni dedotte in atti e quindi il corrispondente credito ad oggi vantato dal Comune di disporne la CP_2
compensazione con quanto si accertasse dovuto alla nella sua qualità Parte_1
di procuratrice speciale di Controparte_3
4) per l'effetto di quanto sopra, dichiarare integralmente, o quantomeno parzialmente, estinta la pretesa creditoria formulata nel presente giudizio da nella Parte_1
sua qualità di procuratrice speciale di in amministrazione Controparte_3
straordinaria;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 10 1. Con atto di citazione notificato il 08.06.2022, in Controparte_3
amministrazione straordinaria in persona della procuratrice speciale Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirla condannare al pagamento di € Controparte_2
83.916,44 oltre interessi e indennità ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/2002 a titolo di corrispettivo per fatture insolute ovvero in subordine ex art. 2041 c.c.
1.1 Parte attrice esponeva di essere subentrata nella posizione della propria dante causa nel contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione dei CP_4
parcheggi a pagamento del e di aver emesso, di conseguenza, tra Controparte_2
il 2016 e il 2017 numerose fatture rimaste impagate a titolo di “aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP”.
Deduceva, dunque, di aver diritto non solo al pagamento del capitale ma anche degli interessi di mora e anatocistici ex art. 1284 co. 4 c.c. da commisurarsi ai sensi degli artt.
2 e 5 d.lgs. 231/2002 nonché dell'indennità di € 40 per ogni fattura prevista dall'art. 6
d.lgs. cit.
2. Con comparsa di risposta depositata il 17.10.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese e, in via CP_2
riconvenzionale, eccependo la compensazione del credito con un controcredito di €
53.508,10, già riconosciuto nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, e un altro di € 10.5338,08 al cui pagamento la mandante si era resa inadempiente.
2.1 Esponeva l'amministrazione convenuta di aver affidato ad “con separati CP_4
accordi, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento presenti sul territorio comunale” (comparsa di costituzione p. 2), l'uno con decorrenza dal 01.01.2014 e con successivi rinnovi, l'altro dal 01.07.2014 al 31.12.2018. Il primo contratto prevedeva un “aggio a titolo di compenso al concessionario pari al 24% sull'ammontare delle riscossioni, con riversamento della differenza al con CP_2
pagina 5 di 10 cadenza trimestrale” con minimo garantito annuo di € 72.000,00, mentre il secondo il
“riversamento del ricavo della gestione al con aggio a titolo di compenso al CP_2
concessionario pari al 11,99%” con minimo garantito annuo di € 200.000,00.
[...]
era poi subentrata alla concessionaria dal 01.07.2015 e Controparte_3
contestualmente era stato deliberato di prolungare i contratti sino al 31.12.2019 “alla chiara ed espressa condizione che la subentrante si sarebbe fatta carico di “oneri aggiuntivi” inerenti debiti pregressi maturati nel corso della gestione CP_4
rilasciando sul punto apposite fideiussioni a garanzia dell'adempimento” (comparsa di costituzione p. 4) pari ad € 69.331,36 per il primo contratto e ad € 70.206,72 per il secondo, da corrispondersi in rate annuali entro il 31.12.2019. Tuttavia,
[...]
si era resa fin da subito inadempiente, omettendo i versamenti dovuti per Controparte_3
gli oneri aggiuntivi e il rilascio delle garanzie fideiussorie promesse, nonché il versamento delle somme di competenza del derivanti dalle attività affidatele, CP_2
pari ad € 19.576,80 per il primo contratto e ad € 45.740,40 per il secondo. Pertanto, il sospendeva il pagamento delle fatture ai sensi dell'art. 1460 c.c. CP_2
2.2 Con sentenza n. 416 del 20.05.2016, il Tribunale di Milano ammetteva
[...]
alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003, Controparte_3
nell'ambito della quale i crediti di venivano ceduti pro soluto a CP_3 [...]
nei confronti della quale il reiterava le Parte_3 Controparte_2
proprie contestazioni.
2.3 (ora , con ricorso monitorio avanti al Parte_3 Parte_1
Tribunale di Sondrio, otteneva decreto ingiuntivo datato 27.03.2018 R.G. 451/2018 per le medesime fatture oggetto del presente giudizio. Proposta opposizione, il Tribunale di
Sondrio con sentenza del 23.07.2021 (passata in giudicato) resa all'esito del giudizio sub
R.G. 765/2018 revocava il decreto ingiuntivo previo accertamento dell'inefficacia, nei confronti della pubblica amministrazione, della cessione del credito intervenuta in assenza di espressa adesione da parte della debitrice ceduta. pagina 6 di 10 2.4 Medio tempore, il si insinuava nel passivo Controparte_2
dell'amministrazione straordinaria ottenendo l'ammissione di € 19.748,35 per il primo contratto e di € 33.759,75 per il secondo, che dunque il opponeva Controparte_2
in compensazione. Inoltre, dovevano essere compensati anche gli oneri aggiuntivi mai corrisposti per complessivi € 130.538,08.
Contestava, poi, la debenza degli interessi richiesti, essendo il pagamento delle fatture stato legittimamente sospeso ai sensi dell'art. 1460 c.c.
3. Disposto l'esperimento del tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo all'udienza del 08.02.2023, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c.
3.1 Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., deduceva Controparte_3
l'inapplicabilità della compensazione ai sensi dell'art. 56 l.f. in quanto i crediti attorei erano sorti successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria mentre i controcrediti di parte convenuta erano precedenti. Eccepiva, inoltre, che il credito per oneri aggiuntivi non era stato oggetto di insinuazione nel passivo della procedura e dunque non poteva comunque essere posto in compensazione.
3.2 Con ordinanza 19.05.2023, il Giudice dott. Daniela Bosio formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “abbandono della presene controversia con rinuncia alle reciproche pretese a fronte dell'integrale compensazione dei debiti/crediti vantati dalle parti e spese di lite integralmente compensate”, accettata dal ma Controparte_2
non da parte attrice. Pertanto, con ordinanza 22.06.2023 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che si teneva il
11.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale, mentre parte convenuta depositava entrambi gli scritti conclusivi.
4. Preliminarmente, deve darsi atto che il credito in sorte capitale vantato da parte attrice pagina 7 di 10 non è contestato e deve, pertanto, ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. La soluzione della controversia presuppone l'analisi della disciplina della compensazione di cui all'art. 56 l.f., secondo cui “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.
5.1 Tale norma si applica anche all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 36
d.lgs. 270/1999, che prevede l'applicabilità di tutte della legge fallimentare che regolano la liquidazione coatta amministrativa, la quale a sua volta all'art. 201 l.f. richiama l'art. 56 l.f.
5.2 Ciò posto, la Suprema Corte a Sezioni Unite già da lungo tempo ha sancito che “La disposizione contenuta nell'art. 56 legge fallimentare rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte” e purché i presupposti “sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita” (Cass. S.U. n. 775/1999).
Tali principi sono stati recentemente richiamati e riaffermati, con particolare riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, da Cass. n. 35305/2023, giacché si finirebbe “altrimenti per trattare in modo deteriore il creditore in bonis quando il fallito sia a sua volta titolare di un credito la cui radice causale è anteriore al fallimento, ma che non sia ancora liquido ed esigibile. In tal caso il creditore in bonis dovrebbe pagare per intero il proprio debito verso il fallito, una volta accertate (normalmente ben dopo il fallimento) la liquidità e l'esigibilità del medesimo, mentre il credito resterebbe esposto alle regole del concorso e all'eventuale incapienza: si giungerebbe, cioè, proprio a quella conclusione che l'art. 56 l.fall. ha voluto evitare, in contrasto col principio di ragionevolezza”.
5.3 Nel caso di specie, è incontestata l'anteriorità rispetto all'apertura della procedura di pagina 8 di 10 amministrazione straordinaria dei fatti genetici delle rispettive obbligazioni, trovanti entrambi ragione nei contratti stipulati tra il e la società in bonis. CP_2
Deve, pertanto, essere riconosciuta al la facoltà di porre in Controparte_2
compensazione ex art. 56 l.f. i propri crediti, pure se anteriori rispetto all'apertura della procedura concorsuale.
5.4 Nulla quaestio con riferimento ai complessivi € 53.508,10, oltre interessi, pacificamente già ammessi al passivo dell'amministrazione straordinaria.
Quanto agli ulteriori € 130.538,08, oltre interessi, dovuti a titolo di oneri accessori, occorre precisare che la compensazione opposta dal ha natura di Controparte_2
eccezione riconvenzionale e non di domanda riconvenzionale, in quanto volta esclusivamente a paralizzare la pretesa della procedura e non ad ottenere una pronuncia di accertamento del credito con efficacia di giudicato. Pertanto, non è necessario che il credito opposto in compensazione sia stato accertato in sede di ammissione al passivo concorsuale (Cass. n. 13345/2024). Nel merito, peraltro, la posta creditoria del CP_2
non è stata in alcun modo contestata.
Deve, pertanto, essere integralmente accolta l'eccezione di compensazione sollevata dal per tutti i crediti da quest'ultimo vantati. Controparte_2
5.5 Sul credito di parte attrice non devono essere computati gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Infatti, la sussistenza di un controcredito complessivo di maggior importo giustifica il fatto che il convenuto si sia avvalso dell'eccezione di CP_2
inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. n. 14926/2010). Pertanto, non si rinviene titolo per la corresponsione di interessi di mora.
Per le medesime ragioni, non può essere computata nemmeno l'indennità di cui all'art. 6
d.lgs. 231/2002, trovando la stessa la propria ratio nel risarcimento di un danno, forfettariamente determinato, dovuto all'inadempimento dell'obbligazione che, tuttavia, nel caso che ci occupa risulta giustificata ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Infine, per via dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione, nulla è dovuto in pagina 9 di 10 termini di interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
5.6 Pertanto, il credito di parte attrice deve essere limitato alla sorte capitale e deve essere dichiarato estinto per compensazione con il maggior controcredito vantato da controparte, pari a complessivi € 184.046,16 oltre interessi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause ordinarie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione, da liquidarsi nei minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria, il tutto comunque nei limiti della nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata da parte convenuta, rigetta le domande di;
Controparte_3 Controparte_1
dichiara il credito di nei Controparte_3
confronti del oggetto del presente giudizio, pari ad € 83.916,44, Controparte_2
estinto per compensazione con i controcrediti vantati dal nei Controparte_2
confronti di;
Controparte_3
condanna a rifondere al Controparte_3
le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
13/04/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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