Trib. Sondrio, sentenza 13/04/2025, n. 116
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Sentenza 13 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Caterina Romiti del Tribunale di Sondrio, riguarda una controversia di diritto di credito tra due parti. L'attrice, in qualità di procuratrice speciale, ha richiesto il pagamento di un credito di € 83.916,44, oltre interessi moratori e anatocistici, per fatture non saldate, sostenendo di aver diritto a tali somme in virtù di un contratto di concessione. La convenuta, al contrario, ha eccepito la compensazione di un proprio credito di € 53.508,10, già riconosciuto in una procedura di amministrazione straordinaria, e ha contestato la debenza degli interessi, affermando di aver legittimamente sospeso i pagamenti.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di compensazione della parte convenuta, ritenendo che i crediti vantati da quest'ultima fossero anteriori all'apertura della procedura concorsuale e, pertanto, compensabili ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare. La sentenza ha stabilito che il credito dell'attrice si estingueva per compensazione con il controcredito della convenuta, limitando il riconoscimento della sorte capitale e negando la corresponsione di interessi e indennità, giustificati dall'inadempimento della parte attrice. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sondrio, sentenza 13/04/2025, n. 116
    Giurisdizione : Trib. Sondrio
    Numero : 116
    Data del deposito : 13 aprile 2025

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