Sentenza 15 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 16087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16087 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Apagamento16 087/02 Composta dagli Ill.m Dott. Vito GIUSTINIANI President R.G.N. 17047/99 Cron.37822 Dott. Roberto PREDEN Consigliere- Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 4262 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud.12/07/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ELLERIA su ricorso proposto da: AR VED. TI, LU AS, LU NZ LE VED. LU, elettivamente presso lo domiciliati in ROMA VIA CALVI DELL'UMBRIA 9, studio dell'avvocato FULVIO BALDACCI, che li difende disgiunitamente all'avvocato MAURO ROLANDI, CORTE SUPREMA DI CAL anche UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia st IL SOLE 24 ORE dal Sig. - ricorrenti per diritti € 1,55 - 15 NOV 2002
contro
IL CANCELLIF GI US, LL NT, EL LU IA;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 140/98 del Tribunale di SIENA, 1631 -1- emessa il 16/09/98 e depositata il 21/10/98 (R.G. 579/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Fulvio BALDACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del I motivo e l'accoglimento del II. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il pretore circondariale di Siena, sezione di- staccata di Poggibonsi, con sentenza del 2 maggio 1996, ha condannato IU IA a pagare a Massi- mo e SA TA ed a NI EN, eredi di Va- ris TA, la somma di oltre lire 3 milioni. Questi ultimi avevano denunciato che, per l'esecuzione di lavori nel condominio di traversa Cantoni in Comune di Val d'Elsa, effettuati dal Gian- nì, il loro dante causa aveva sborsato somme non do- vute e, in ogni caso, di pertinenza dei condomini An- tonio LO e UC AR FA.
2. IU GI ha impugnato la decisione. Il tribunale di Siena, giudice di appello, ha ac- colto l'impugnazione, escludendo l'indebito soggetti- vo del IA e dichiarando che dall'istruttoria ri- sultava che il TA aveva adempiuto un'obbligazione che gravava solidalmente sul Condomi- nio ovvero sui comproprietari dell'immobile nel quale il IA aveva effettuato i lavori.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso AS e SA TA, nonché NI EN zi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo complesso motivo i ricorrenti si riferiscono a quella parte decisione in cui sono sta- ti ritenuti debitori solidali passivi nell'obbligazione di pagamento delle spese per le ri- parazioni effettuate nel Condominio ed a quella in cui è stato escluso l'indebito (soggettivo) verso il GI. Con riferimento al primo aspetto della censura, premesso che presupposto della solidarietà passiva è l'esistenza di una medesima prestazione a carico di più obbligati, i ricorrenti sostengono che nella spe- cie l'obbligazione di pagamento verso il IA non era stata assunta dal Condominio, del quale faceva parte il loro dante causa, ma dai condomini LO e FA, in occasione della ristrutturazione di un lorb appartamento. Dalla premessa i ricorrenti traggono anche motivo per sostenere l'errore della sentenza impugnata nell'avere negato la ricorrenza dell'indebito sogget- tivp. Il motivo non è fondato in base alle considerazioni di seguito indicate.
2. La disciplina del ricorso per Cassazione é im- prontata al principio dell'indicazione analitica dei vari motivi che possono essere denunciati e, in par- ticblare, tiene ben distinto quello della violazione di legge (n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.) da quello dell'omessa, insufficiente, ° contraddittoria motivazione della decisione (n. 5 dello stesso arti- colp).
2.1. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando si prospetta l'errata individuazione o applicazione di una norma ad un fat- to sulla cui fissazione non c'è discussione. Quello di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione é, invece, una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in incongruitàuna massima, la cui emerge dall'insufficiente, contraddittoria о omessa motiva- zione della sentenza impugnata: Cass. 18 marzo 1995, n. 3205; 10 gennaio 1995, n. 228; 9 aprile 1990, n. 2940; 14 marzo 1986, n. 1760; 18 novembre 2000, n. 14953 ed altre. Il controllo della motivazione si riferisce, inve- alla sola giustificazione del giudizio di fatto, ce, perché quello sul giudizio di diritto rientra nel n. 5 3 del citato art. 360. 2.2. Da questi principi si ricavano le seguenti im- plicazioni. 11 vizio di falsa applicazione della legge si ri- solve in un giudizio sul fatto contemplato dalla nor- ma di diritto applicabile al caso concreto. La denun- cia di questo vizio deve avvenire mediante la speci- fica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stes- se fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153); L'incongruità della motivazione comporta, invece, un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridica- mente rilevante. Tra i due momenti non sono consentite giustapposi- zioni.
2.3. Ne discende che, quando il vizio di violazione di legge è tenuto distinto da quello di omessa moti- vazione, la sentenza non può essere impugnata, attri- buendo ad essa un'errata motivazione sulla ricostru- zione di fatti che neppure sotto la diversa prospet- tazione indicata dal ricorrente avrebbero potuto con- durre ad un giudizio diverso sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto.
3. I ricorrenti sono incorsi in quest'ultimo erro- re. Essi, infatti, pretendono di censurare l'errata ap- plicazione dei principi in tema di solidarietà nelle obbligazioni, non censurando le norme che definiscono la solidarietà, ma offrendo una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra loro ed il IA, la quale è fondata per il solo fatto di essere conforme ai loro interessi. Si deve precisare, al riguardo, che la sentenza im- pugnata, con accertamento non ulteriormente sindaca- bile, ha ritenuto che il TA era debitore del IA insieme con altri condomini. L'applicazione dei principi della solidarietà pas- siva, che si presume a norma dell'art. 1292 cod. civ., è quindi corretta.
4. La conclusione raggiunta si riferisce anche alla violazione dei principi in tema di indebito soggetti- vo. Le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata, infatti, sono la puntuale applicazione di quanto ora accertato in tema di obbligazioni passive. Con il secondo motivo i ricorrenti si riferisco- no al fatto che nel dispositivo della sentenza impu- gnata li ha condannati "alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favo- re di IA IU". Essi sostengono che la decisione non è corretta, poiché il IA era stato contumace nel giudizio di primo grado. censura è fondata.
4.1. La liquidazione delle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa presuppone che queste siano ripetibili, perché la parte le abbia effettiva- mente affrontate, come parte costituita nel giudizio: Casis. 25 settembre 1997 n. 9419. 5.2. E' pacifico in causa che IU GI, nel giudizio di primo grado, benché vittorioso, è stato contumace. Ne deriva che egli non ha titolo a riscuotere le spese di primo grado. In questa parte, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, attuale giudice d'appello delle sentenze del pretore, che provvederà alla determinazione delle spese liquidate in più. 8 Questa determinazione, infatti, non può essere fat- ta in questa sede con pronuncia nel merito, perché nella sentenza impugnata le spese dei due gradi del giudizio sono state liquidate senza distinguere quel- le del primo grado e quelle del giudizio di appello Conclusivamente il primo motivo del ricorso deve essere rigettato ed accolto il secondo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione al mo- tivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Fi- renze. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed ac- coglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in re- 3.1 lazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di 500 N appello di Firenze. E G Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il AGENZIA DI PAIE ROMA 2 1 GEN. 2003 12 luglio 2002. 2499 Luigi Francesco Di Nanni, Est.ancesco (euro Il Presidente Molim timing IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 1995 129,11 9 Oggi __ 15 UV. 2002 4567 30,99 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 160,10