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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2494/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151609617 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21826/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] Dichiarare l'illegittimità e l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 01516096 17 000 per intervenuta prescrizione del credito.
Condannare le controparti al pagamento delle spese di lite con distrazione».
L'Agenzia delle Entrate-NE ha così concluso:
«- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-NE ed alla Regione Campania in data 21 gennaio 2025, depositato l'11 febbraio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento della suindicata cartella di pagamento con la quale l'agente della riscossione aveva chiesto il versamento della somma di
611,25 € a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2017.
2. Solo l'Agenzia delle Entrate-NE ha presentato difese.
3. L'istante ha depositato memoria ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992; quindi, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto.
2. Come primo motivo di ricorso l'istante ha eccepito la prescrizione del suindicato credito, assumendo che alla data di notifica dell'avviso indicato nella cartella impugnata (6 febbraio 2021) era decorso il termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, convertito in l. n. 53/1983.
3. L'eccezione risulta fondata, con valore assorbente rispetto ad ogni altra domanda o eccezione, sebbene per una ragione diversa da quella esposta.
Difatti, ogni contestazione sul decorso del termine prescrizionale al momento della notifica dell'avviso eseguita il 6 febbraio 2021 resta preclusa dalla mancata impugnazione di detto atto, che, a sua volta, è valso ad interrompere il medesimo termine prescrizionale.
Piuttosto, non essendovi evidenze circa la notifica dell'ulteriore avviso (in data 14 aprile 2023) pure indicato nella cartella impugnata, la prescrizione risulta maturata alla data della notifica della cartella in esame (14 gennaio 2025), computando il citato termine triennale dal decorso del termine per impugnare l'atto notificato il 6 febbraio 2021 (cfr. su tali principi a partire da Cass. n. 25204/2022, cui adde Cass. n. 11694/2023; Cass.
13516/2024; Cass. n. 13665/2024; Cass. n. 14212/2024; Cass. 17684/2024).
4. Per la tale giuridica ragione, certamente applicabile di ufficio, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato con la relativa iscrizione a ruolo
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore che ha resa la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e le relative iscrizioni a ruolo. Condanna la Regione Campania
e l'Agenzia delle Entrate-NE, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente nell misura di 300,00 € per competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Difensore_1. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2494/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151609617 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21826/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] Dichiarare l'illegittimità e l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 01516096 17 000 per intervenuta prescrizione del credito.
Condannare le controparti al pagamento delle spese di lite con distrazione».
L'Agenzia delle Entrate-NE ha così concluso:
«- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-NE ed alla Regione Campania in data 21 gennaio 2025, depositato l'11 febbraio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento della suindicata cartella di pagamento con la quale l'agente della riscossione aveva chiesto il versamento della somma di
611,25 € a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2017.
2. Solo l'Agenzia delle Entrate-NE ha presentato difese.
3. L'istante ha depositato memoria ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992; quindi, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto.
2. Come primo motivo di ricorso l'istante ha eccepito la prescrizione del suindicato credito, assumendo che alla data di notifica dell'avviso indicato nella cartella impugnata (6 febbraio 2021) era decorso il termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, convertito in l. n. 53/1983.
3. L'eccezione risulta fondata, con valore assorbente rispetto ad ogni altra domanda o eccezione, sebbene per una ragione diversa da quella esposta.
Difatti, ogni contestazione sul decorso del termine prescrizionale al momento della notifica dell'avviso eseguita il 6 febbraio 2021 resta preclusa dalla mancata impugnazione di detto atto, che, a sua volta, è valso ad interrompere il medesimo termine prescrizionale.
Piuttosto, non essendovi evidenze circa la notifica dell'ulteriore avviso (in data 14 aprile 2023) pure indicato nella cartella impugnata, la prescrizione risulta maturata alla data della notifica della cartella in esame (14 gennaio 2025), computando il citato termine triennale dal decorso del termine per impugnare l'atto notificato il 6 febbraio 2021 (cfr. su tali principi a partire da Cass. n. 25204/2022, cui adde Cass. n. 11694/2023; Cass.
13516/2024; Cass. n. 13665/2024; Cass. n. 14212/2024; Cass. 17684/2024).
4. Per la tale giuridica ragione, certamente applicabile di ufficio, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato con la relativa iscrizione a ruolo
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore che ha resa la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e le relative iscrizioni a ruolo. Condanna la Regione Campania
e l'Agenzia delle Entrate-NE, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente nell misura di 300,00 € per competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Difensore_1. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia