TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 682/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IM in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 682/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela
Zaccagni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via C.F._2
Don Minzoni n. 2 Riccione, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
e nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in CP_1 C.F._3
Cattolica (RN) alla via L. Longo n. 9, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Girardi (C.F.:
), PEC: giusta procura in atti;
C.F._4 Email_2
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di IM
. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto. AVENTE AD OGGETTO: dichiarazione di assenza
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 la sig.ra , in qualità di erede legittima, ha Parte_1 chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la assenza della sig.ra e di essere immessa nel CP_2 possesso temporaneo dei suoi beni, esponendo che la madre è scomparsa da oltre due anni. La ricorrente ha dichiarato che lei, la sorella sig.ra e la madre scomparsa sono comproprietarie dei CP_1 seguenti beni:
1) foglio 4, particella 169 subalterno 5, categoria C/6; Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: C.F._5
- Firmato Da: MICHELA AG Emesso Da: Qualified Certificates CA G1 CP_3
Serial#: 2 C.F._6
2) foglio 4, particella 169, subalterno 14, categoria A/3, classe 5 di mq 116 (doc. 3Dichiarazione scomparsa\03. visura catastale.pdf).
Inoltre, la sig.ra ha riferito che, probabilmente, la madre era titolare di alcuni conti Parte_1 correnti e libretti al portatore accesi presso o altri istituti di credito. CP_4
Si è altresì costituita nel presente procedimento la sig.ra la quale, aderendo alla domanda CP_1 della sorella, ha dichiarato che la madre è scomparsa il pomeriggio del giorno 12.12.2021 e le attività di ricerca che sono iniziate nel medesimo giorno non hanno avuto alcun risultato. La sig.ra ha CP_1 precisato che, come riferito dalle autorità competenti, le possibilità che la madre venga ritrovata sono ad oggi del tutto remote e, in seguito, ha ricostruito i beni dei quali ha chiesto la immissione nel possesso in conseguenza dell'accoglimento della domanda di dichiarazione di assenza.
Sotto il profilo della dinamica processuale con decreto del 14.05.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di prima comparizioni delle parti. All'udienza del 10.09.2024 è stato effettuato l'esame della sig.ra la quale è stata invitata dal Giudice a riferire in ordine alle vicende relativa alla scomparsa CP_1 della madre. Esperito tale adempimento, il Giudice ha rinviato all'udienza del 29 ottobre 2024 per l'ascolto della sig.ra impossibilitata a partecipare alla prima udienza, e ha assegnato alle Parte_1 parti termine per il deposito della documentazione comprovante la assenza della sig.ra CP_2
All'udienza del 29 ottobre 2024 è stato esperito l'esame della sig.ra e le parti hanno Parte_1 precisato le loro conclusioni insistendo per la dichiarazione di assenza. Sulle conclusioni così precisate il
Giudice relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 12.08.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
SULLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLA SIG.RA
EMILIA MAGRINI
Entrambe le parti costituite hanno dedotto che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di assenza della sig.ra in quanto non si sono più avute sue notizie dal giorno della sua scomparsa CP_2
(12.12.2021).
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 49 c.c. dispone che, trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al Tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza. Il prolungarsi dello stato di incertezza che segue alla scomparsa di un dato soggetto determina l'insorgere della necessità di provvedere alla tutela della aspettativa di coloro che vantano dei diritti sui beni di colui che è scomparso. Il legislatore per tutelare detto interesse ha disciplinato l'istituto della assenza creando una situazione analoga, anche se non definitiva, alla delazione ereditaria. L'assenza, in contrapposizione alla scomparsa che è situazione di mero fatto, è una situazione di diritto la cui dichiarazione postula un provvedimento della autorità giudiziaria.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, sono legittimati alla proposizione della domanda i soggetti indicati all'art. 48 c.c. in materia di scomparsa. In ordine al profilo delle conseguenze giuridiche correlate alla assenza gli effetti della sentenza dichiarativa della assenza sono essenzialmente di natura patrimoniale e non incidono né sullo stato né sulla capacità dell'assente né sul suo matrimonio. In particolare, l'art. 50
c.c. prevede che coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. L'immissione nel possesso temporaneo dei beni è lo strumento attraverso il quale il legislatore anticipa gli effetti propri della successione e tale atto deve essere preceduto dalla previa formazione dell'inventario in modo tale da poter operare un raffronto tra la consistenza patrimoniale dell'assente nel momento in cui dovesse tornare e quello esistente al momento della immissione nel possesso per poter operare la restituzione dei beni e il rendiconto all'assente ricomparso.
Come si evince dall'art. 473 bis 63, comma 3, c.p.c. la esecuzione della sentenza che dichiara la assenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia stata compiuta la annotazione sull'originale (art. 473 bis, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza la immissione nel possesso temporaneo dei beni, concernendo la esecuzione della sentenza, è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della assenza. Nel caso di specie ricorrono le condizioni per la dichiarazione di assenza della sig.ra CP_2
Preliminarmente si evidenzia che sono decorsi due anni tra la scomparsa della sig.ra e la CP_2 proposizione della domanda giudiziale da parte degli odierni ricorrenti;
il ricorso è stato depositato in data 22.04.2024 e il giorno in cui è scomparsa la sig.ra è il 12.12.2021, come risulta dalla copia CP_2 della querela denuncia effettuata dalla sig.ra presso la legione dei Carabinieri Emilia CP_1
Romagna tenenza di Cattolica. A ulteriore conferma della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza si riportano le dichiarazioni rese dalle figlie della scomparsa. In particolare, la sig.ra
[...] all'udienza del 10 settembre 2024 ha riferito che il giorno 12.12.2021 la madre era andata a messa CP_1
e dopo aver pranzato con i suoi familiari è uscita e non ha più fatto ritorno a casa. La stessa ha dichiarato che le è stato riferito che la madre è stata avvistata camminare lungo la circonvallazione di Cattolica che si trova circa 2 km di distanza da casa e, in seguito, è stata avvistata presso il supermercato e CP_5 dopo tali avvistamenti nessuno l'ha più vista. Più nel dettaglio la ricorrente ha esposto che “io non ho mai più avuto notizie di mia madre tanto che mi sono rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto e alla associazione Penelope ma di lei non ci sono state più tracce”. Nemmeno i militari e i gruppi cinofili che hanno avviato le attività di ricerche a seguito della denuncia della scomparsa sono riusciti a trovarla. Le medesime circostanze sono state confermate all'udienza del 20 ottobre 2024 dalla sig.ra la quale ha dichiarato di Parte_1 non sapere dove è scomparsa la madre e di non averne saputo più nulla dopo la sua scomparsa non avendola mai più né vista né sentita.
La conferma dei presupposti per la dichiarazione di assenza emerge altresì dalla documentazione allegati in atti dalla sig.ra la quale ha depositato sia l'atto di denuncia della scomparsa della CP_1 madre sia la documentazione processuale relativa al procedimento penale che si è aperto a seguito della sua denuncia e che si è concluso con la archiviazione da parte del PM.
Sulla base della attività istruttoria svolta, ritiene il presente Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di assenza della sig.ra CP_2
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente – da richiedersi con separato ricorso – presuppone ex artt. 473 bis 61-63 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza e il compimento delle annotazioni concernenti la avvenuta pubblicazione.
SULLE SPESE DI LITE
Nulla in ordine alle spese.
Visti gli artt. 49 c.c. e 473 bis 60-61-63 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara la assenza della sig.ra nata CP_2
l'8.02.1934 in Isola del Piano (PS) e scomparsa in data 12.12.2021; ➢ Ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia;
➢ Dispone l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione, a cura della Cancelleria, sull'originale della sentenza;
➢ Nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in IM nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2024
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IM in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 682/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela
Zaccagni (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via C.F._2
Don Minzoni n. 2 Riccione, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
e nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in CP_1 C.F._3
Cattolica (RN) alla via L. Longo n. 9, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Girardi (C.F.:
), PEC: giusta procura in atti;
C.F._4 Email_2
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di IM
. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 29 ottobre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto. AVENTE AD OGGETTO: dichiarazione di assenza
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 22.04.2024 la sig.ra , in qualità di erede legittima, ha Parte_1 chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la assenza della sig.ra e di essere immessa nel CP_2 possesso temporaneo dei suoi beni, esponendo che la madre è scomparsa da oltre due anni. La ricorrente ha dichiarato che lei, la sorella sig.ra e la madre scomparsa sono comproprietarie dei CP_1 seguenti beni:
1) foglio 4, particella 169 subalterno 5, categoria C/6; Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: C.F._5
- Firmato Da: MICHELA AG Emesso Da: Qualified Certificates CA G1 CP_3
Serial#: 2 C.F._6
2) foglio 4, particella 169, subalterno 14, categoria A/3, classe 5 di mq 116 (doc. 3Dichiarazione scomparsa\03. visura catastale.pdf).
Inoltre, la sig.ra ha riferito che, probabilmente, la madre era titolare di alcuni conti Parte_1 correnti e libretti al portatore accesi presso o altri istituti di credito. CP_4
Si è altresì costituita nel presente procedimento la sig.ra la quale, aderendo alla domanda CP_1 della sorella, ha dichiarato che la madre è scomparsa il pomeriggio del giorno 12.12.2021 e le attività di ricerca che sono iniziate nel medesimo giorno non hanno avuto alcun risultato. La sig.ra ha CP_1 precisato che, come riferito dalle autorità competenti, le possibilità che la madre venga ritrovata sono ad oggi del tutto remote e, in seguito, ha ricostruito i beni dei quali ha chiesto la immissione nel possesso in conseguenza dell'accoglimento della domanda di dichiarazione di assenza.
Sotto il profilo della dinamica processuale con decreto del 14.05.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di prima comparizioni delle parti. All'udienza del 10.09.2024 è stato effettuato l'esame della sig.ra la quale è stata invitata dal Giudice a riferire in ordine alle vicende relativa alla scomparsa CP_1 della madre. Esperito tale adempimento, il Giudice ha rinviato all'udienza del 29 ottobre 2024 per l'ascolto della sig.ra impossibilitata a partecipare alla prima udienza, e ha assegnato alle Parte_1 parti termine per il deposito della documentazione comprovante la assenza della sig.ra CP_2
All'udienza del 29 ottobre 2024 è stato esperito l'esame della sig.ra e le parti hanno Parte_1 precisato le loro conclusioni insistendo per la dichiarazione di assenza. Sulle conclusioni così precisate il
Giudice relatore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 12.08.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
SULLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLA SIG.RA
EMILIA MAGRINI
Entrambe le parti costituite hanno dedotto che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di assenza della sig.ra in quanto non si sono più avute sue notizie dal giorno della sua scomparsa CP_2
(12.12.2021).
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 49 c.c. dispone che, trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al Tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza. Il prolungarsi dello stato di incertezza che segue alla scomparsa di un dato soggetto determina l'insorgere della necessità di provvedere alla tutela della aspettativa di coloro che vantano dei diritti sui beni di colui che è scomparso. Il legislatore per tutelare detto interesse ha disciplinato l'istituto della assenza creando una situazione analoga, anche se non definitiva, alla delazione ereditaria. L'assenza, in contrapposizione alla scomparsa che è situazione di mero fatto, è una situazione di diritto la cui dichiarazione postula un provvedimento della autorità giudiziaria.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, sono legittimati alla proposizione della domanda i soggetti indicati all'art. 48 c.c. in materia di scomparsa. In ordine al profilo delle conseguenze giuridiche correlate alla assenza gli effetti della sentenza dichiarativa della assenza sono essenzialmente di natura patrimoniale e non incidono né sullo stato né sulla capacità dell'assente né sul suo matrimonio. In particolare, l'art. 50
c.c. prevede che coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. L'immissione nel possesso temporaneo dei beni è lo strumento attraverso il quale il legislatore anticipa gli effetti propri della successione e tale atto deve essere preceduto dalla previa formazione dell'inventario in modo tale da poter operare un raffronto tra la consistenza patrimoniale dell'assente nel momento in cui dovesse tornare e quello esistente al momento della immissione nel possesso per poter operare la restituzione dei beni e il rendiconto all'assente ricomparso.
Come si evince dall'art. 473 bis 63, comma 3, c.p.c. la esecuzione della sentenza che dichiara la assenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia stata compiuta la annotazione sull'originale (art. 473 bis, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza la immissione nel possesso temporaneo dei beni, concernendo la esecuzione della sentenza, è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della assenza. Nel caso di specie ricorrono le condizioni per la dichiarazione di assenza della sig.ra CP_2
Preliminarmente si evidenzia che sono decorsi due anni tra la scomparsa della sig.ra e la CP_2 proposizione della domanda giudiziale da parte degli odierni ricorrenti;
il ricorso è stato depositato in data 22.04.2024 e il giorno in cui è scomparsa la sig.ra è il 12.12.2021, come risulta dalla copia CP_2 della querela denuncia effettuata dalla sig.ra presso la legione dei Carabinieri Emilia CP_1
Romagna tenenza di Cattolica. A ulteriore conferma della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza si riportano le dichiarazioni rese dalle figlie della scomparsa. In particolare, la sig.ra
[...] all'udienza del 10 settembre 2024 ha riferito che il giorno 12.12.2021 la madre era andata a messa CP_1
e dopo aver pranzato con i suoi familiari è uscita e non ha più fatto ritorno a casa. La stessa ha dichiarato che le è stato riferito che la madre è stata avvistata camminare lungo la circonvallazione di Cattolica che si trova circa 2 km di distanza da casa e, in seguito, è stata avvistata presso il supermercato e CP_5 dopo tali avvistamenti nessuno l'ha più vista. Più nel dettaglio la ricorrente ha esposto che “io non ho mai più avuto notizie di mia madre tanto che mi sono rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto e alla associazione Penelope ma di lei non ci sono state più tracce”. Nemmeno i militari e i gruppi cinofili che hanno avviato le attività di ricerche a seguito della denuncia della scomparsa sono riusciti a trovarla. Le medesime circostanze sono state confermate all'udienza del 20 ottobre 2024 dalla sig.ra la quale ha dichiarato di Parte_1 non sapere dove è scomparsa la madre e di non averne saputo più nulla dopo la sua scomparsa non avendola mai più né vista né sentita.
La conferma dei presupposti per la dichiarazione di assenza emerge altresì dalla documentazione allegati in atti dalla sig.ra la quale ha depositato sia l'atto di denuncia della scomparsa della CP_1 madre sia la documentazione processuale relativa al procedimento penale che si è aperto a seguito della sua denuncia e che si è concluso con la archiviazione da parte del PM.
Sulla base della attività istruttoria svolta, ritiene il presente Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di assenza della sig.ra CP_2
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente – da richiedersi con separato ricorso – presuppone ex artt. 473 bis 61-63 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza e il compimento delle annotazioni concernenti la avvenuta pubblicazione.
SULLE SPESE DI LITE
Nulla in ordine alle spese.
Visti gli artt. 49 c.c. e 473 bis 60-61-63 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara la assenza della sig.ra nata CP_2
l'8.02.1934 in Isola del Piano (PS) e scomparsa in data 12.12.2021; ➢ Ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia;
➢ Dispone l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione, a cura della Cancelleria, sull'originale della sentenza;
➢ Nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in IM nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2024
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi