TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 67
TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e autovincolo; illegittimità del bando per indeterminatezza dei criteri di selezione

    Il motivo è palesemente doppiamente tardivo, perché si sarebbe dovuto proporre nel termine di legge decorrente dalla pubblicazione del bando o, al più tardi, dalla pubblicazione della graduatoria. In ogni caso, l'oggetto della procedura è individuato, e il bando rinvia a criteri stabiliti da delibere provinciali e all'attività organizzativa della commissione. La giurisprudenza ammette che i criteri possano essere fissati dalla commissione prima dell'inizio della prova.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di autovincolo; determinazione postuma dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice

    Il motivo è infondato. Dal verbale della commissione emerge che i criteri di valutazione e i punteggi sono stati stabiliti prima dell'inizio dei colloqui e che vi è stata l'estrazione a sorte dei quesiti da sottoporre ai candidati, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione degli artt. 3, 24, 97 cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità e contraddittorietà

    Il motivo è infondato. Sebbene la giurisprudenza ritenga il solo voto numerico non idoneo a costituire motivazione sufficiente, nel caso di specie la valutazione è stata integrata da una nota nel verbale che specificava l'inadeguatezza delle risposte e da un colloquio di feedback orale in cui sono state spiegate le ragioni dell'esito negativo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di pubblicità delle prove orali; violazione dell’art. 97 cost. e dei principi di trasparenza e imparzialità

    Il motivo è infondato. L'eventuale chiusura materiale delle porte non comporta illegittimità se non risulta che a chi volesse assistere sia stato impedito l'accesso. Non vi è prova che richieste di assistere siano state fatte e respinte.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 9 del d.p.r. 487/1994; illegittimità della composizione della commissione esaminatrice

    Il motivo è infondato. La nomina dei commissari è avvenuta nel rispetto della normativa di riferimento, con membri qualificati e con la competenza richiesta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti; mancata valutazione del curriculum professionale

    Il motivo è infondato. La scelta di procedere mediante colloquio è ritenuta pienamente ragionevole e funzionale alla selezione del candidato maggiormente idoneo sotto il profilo delle conoscenze effettive e della capacità di ragionamento clinico. La valutazione dei titoli è stata parzialmente considerata nel criterio 'motivazione'.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990; violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.)

    Il motivo è infondato. La documentazione fornita ha consentito una piena difesa. L'ostensione negata della valutazione degli altri candidati (esclusa la vincitrice) non corrispondeva ad alcuna utilità concreta per il ricorrente, il cui interesse difensivo è circoscritto alla documentazione necessaria per verificare il proprio diritto a un punteggio maggiore rispetto alla controinteressata.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per perdita di chance

    La domanda è infondata, posto che gli atti impugnati sono stati giudicati legittimi e, quindi, inidonei a integrare una fattispecie di danno illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 67
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 67
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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