Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Marcello Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torre del Greco (NA), via Discesa del Fronte, n. 6;
contro
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Gasparri, Salvatore Circelli, Elena Arcangeli, Alfredo Pischedda, Britta Venturino e Federica Maurer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio legale dell’Azienda, in Bolzano, via Orazio, n. 49;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Acquasaliente e Alessandra Piola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Malo (VI), via Gorizia, n. 18;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della graduatoria finale di merito della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Sanitario – Medico in Formazione Specialistica nella disciplina di -OMISSIS- presso il Comprensorio Sanitario di -OMISSIS-, approvata con determina della Direttrice del Comprensorio Sanitario n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui dichiara il ricorrente “non idoneo” e colloca al primo posto la controinteressata;
- del giudizio di “non idoneità” espresso dalla Commissione esaminatrice nei confronti del ricorrente all’esito della prova teorico-pratica del -OMISSIS-;
- del verbale della Commissione esaminatrice, conosciuto solo in estratto, nella parte in cui ha illegittimamente determinato l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli idonei;
- della nota PEC del -OMISSIS- con cui l’Amministrazione ha parzialmente e illegittimamente denegato l’accesso agli atti richiesto dal Dr. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il bando di selezione nella parte in cui non garantisce la trasparenza delle operazioni di valutazione né le modalità di valutazione delle prove e dei titoli;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’ammissione nella graduatoria finale di merito e, per l’effetto, all’assunzione, ovvero, in subordine, alla rinnovazione della procedura selettiva;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa, con particolare riferimento al danno da perdita di chance di conseguire l’incarico, da liquidarsi secondo i criteri indicati nel presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ai sensi dell’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il consigliere AB CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che l’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno richiesto la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenendo il ricorso palesemente irricevibile per tardività, inammissibile per difetto di interesse - non avendo fornito la necessaria prova di resistenza - e comunque infondato nel merito;
vista l’opposizione di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata: istanza delle parti in udienza, completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, mancata dichiarazione di una delle parti di volere proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
I documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente, salvo diversa specificazione.
1. Il ricorrente contesta l’esito della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Sanitario – Medico in Formazione Specialistica nella disciplina di -OMISSIS- presso il Comprensorio Sanitario di -OMISSIS-, approvata con determina della Direttrice del Comprensorio Sanitario n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui dichiara il ricorrente “non idoneo” e colloca al primo posto la controinteressata.
2. Il ricorrente richiede l’annullamento della graduatoria denunciando gravi irregolarità. Fa valere i seguenti vizi:
I. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e autovincolo; illegittimità del bando per indeterminatezza dei criteri di selezione .
Il ricorrente sostiene che la procedura sia stata viziata fin dall’origine a causa della radicale indeterminatezza del bando. La lex specialis non avrebbe indicato l’oggetto, le modalità di svolgimento, né i criteri di valutazione della prova di idoneità. Tale carenza avrebbe impedito ai candidati di conoscere preventivamente le regole e di orientare la propria preparazione, violando l’obbligo dell’amministrazione di ancorare le scelte discrezionali a elementi oggettivi e verificabili. L’illegittimità del bando renderebbe nulli tutti gli atti successivi che ne costituirebbero mera applicazione.
II. Eccesso di potere per violazione del principio di autovincolo; determinazione postuma dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Questa censura colpisce l’operato della Commissione che avrebbe agito ultra vires. La Commissione avrebbe stabilito autonomamente i criteri (motivazione, conoscenza della disciplina, caso clinico) solo in sede di esame. Il ricorrente richiama inoltre il principio per cui i criteri devono essere fissati prima dell’inizio delle prove, per evitare il sospetto che siano formulati per favorire o sfavorire determinati concorrenti. La fissazione dei criteri contestuale alla prova avrebbe reso il potere della Commissione arbitrario e non controllabile.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione degli artt. 3, 24, 97 cost. eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità e contraddittorietà.
Il giudizio di non idoneità viene contestato perché privo di un apparato logico-argomentativo. L’Amministrazione si sarebbe limitata a comunicare l’esito negativo senza esplicitare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto. Il ricorso sottolinea, altresì, che il solo punteggio numerico (comunque non comunicato integralmente) non garantirebbe la trasparenza necessaria per comprendere le criticità della prova. Il ricorrente contesta fermamente l’affermazione dell’Azienda secondo cui la motivazione sarebbe stata fornita oralmente, ricordando che la forma scritta è un requisito ad substantiam .
IV. Violazione del principio di pubblicità delle prove orali; violazione dell’art. 97 cost. e dei principi di trasparenza e imparzialità.
Il ricorrente denuncia che la prova si sarebbe svolta “a porte chiuse”, senza pubblico o altri candidati. La pubblicità della prova orale costituirebbe un principio immanente alle procedure concorsuali, che permette di verificare l’imparzialità della Commissione. Pertanto, la chiusura della porta dell’aula è considerata una violazione della normativa (D.P.R. 487/1994) tale da travolgere l’intera valutazione.
V. Violazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 9 del d.p.r. 487/1994; illegittimità della composizione della commissione esaminatrice .
Viene contestata la scelta dei membri della Commissione. Il bando non avrebbe indicato come dovessero essere scelti i commissari. La legge impone che i membri siano “tecnici esperti” nella materia del concorso. Nel caso di specie, mancherebbero gli atti che comprovino tale competenza generale e specifica dei componenti nominati.
VI. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti; mancata valutazione del curriculum professionale.
Il ricorrente lamenta l’irragionevolezza della scelta di non valutare i titoli. Il bando richiedeva la presentazione del CV ma non prevedeva punteggi per esso. Quest’omissione avrebbe privato di rilievo il profilo del ricorrente, che vanterebbe un Diploma di Formazione Specifica, due Master di II livello e un’esperienza internazionale. Tale scelta è indicata come sintomo di arbitrarietà amministrativa.
VII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990; violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.).
L’ultimo motivo riguarda il comportamento dell’Azienda dopo la prova in risposta alle domande di accesso del ricorrente. L’Amministrazione avrebbe fornito solo un estratto dei verbali, negando le schede di valutazione e i punteggi analitici dei concorrenti diversi dalla vincitrice. Tale diniego è considerato illegittimo poiché avrebbe impedito al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede giudiziale.
3. In data 5.3.2026 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
L’Azienda sanitaria si difende sostenendo che il ricorso sia irricevibile per tardività e inammissibile per difetto di interesse, oltre che del tutto infondato nel merito.
L’Azienda eccepisce che il ricorso sia stato notificato (3 febbraio 2026) ben oltre il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’esito della prova (avvenuta il -OMISSIS-) e dall’approvazione e pubblicazione della graduatoria (-OMISSIS-).
Sostiene inoltre che la richiesta di accesso agli atti non sospende tale termine decadenziale.
L’Azienda eccepisce altresì la mancanza di interesse e della “prova di resistenza”: argomenta che, avendo il ricorrente ottenuto un punteggio di -OMISSIS- (mentre la vincitrice ha ottenuto -OMISSIS- e la soglia di idoneità era -OMISSIS-), egli non trarrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’atto conclusivo della procedura per erronea valutazione dei suoi titoli, poiché non raggiungerebbe comunque una posizione utile. Infatti, anche valutando al massimo i suoi titoli (-OMISSIS-), arriverebbe a -OMISSIS-, restando comunque inidoneo.
I vizi relativi all’indeterminatezza del bando, poi, sono considerati a fortiori tardivi, in quanto l’avviso di selezione avrebbe dovuto essere impugnato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (-OMISSIS-).
Scendendo ai vizi di merito, l’Azienda chiarisce che non si sarebbe trattato di un “ concorso pubblico ” per un posto a tempo indeterminato, ma di un avviso pubblico per un incarico temporaneo (medico in formazione specialistica), una procedura più snella, regolata da specifiche delibere della Giunta provinciale.
Secondo la normativa applicabile, i criteri e le modalità di valutazione potevano essere stabiliti dalla Commissione prima dell’inizio dell’esame, e non necessariamente nel bando.
L'Azienda afferma che la Commissione avrebbe operato correttamente fissando tre sotto-criteri chiari prima dei colloqui.
Quanto all’asserito difetto di motivazione, l’Azienda sostiene che nei concorsi pubblici il punteggio numerico è di per sé una motivazione sufficiente. Nonostante ciò, la Commissione avrebbe aggiunto una motivazione scritta sintetica (“ risposte inadeguate ”) e avrebbe fornito spiegazioni orali agli inidonei al termine delle prove.
Nega, altresì, che la prova si sia svolta “ a porte chiuse ” in senso letterale, ossia segretamente. L’esame era pubblico e chiunque avrebbe potuto assistervi se lo avesse richiesto; la semplice chiusura della porta della stanza non implicherebbe l’esclusione del pubblico.
Quanto alla composizione della commissione, l’Azienda afferma che i membri erano esperti qualificati (medici dirigenti in -OMISSIS-) e che la loro nomina sarebbe avvenuta nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Sulla valutazione del curriculum del ricorrente , dichiara che il curriculum è stato effettivamente valutato all’interno del criterio della “ motivazione” (assegnando al ricorrente -OMISSIS-), ma sottolinea che i titoli non potevano comunque compensare l’esito negativo della prova orale per la tipologia di valutazione prescelta.
Sull’accesso agli atti, infine, l’Amministrazione sostiene di aver fornito correttamente i documenti necessari alla difesa non appena il ricorrente ha chiarito il proprio interesse diretto, escludendo i dati degli altri candidati non necessari alla causa.
4. In data 6.3.2026 si è costituita in giudizio la controinteressata che ha arricchito la vicenda amministrativa con i seguenti particolari: il ricorrente, insieme a tutti gli altri candidati dichiarati non idonei, sarebbe stato immediatamente informato delle ragioni che avevano portato a tale declaratoria sia con comunicazione verbale (“ Tutti i candidati sono stati chiamati singolarmente in aula e informati del loro punteggio … Al dott. -OMISSIS- è stata spiegata la motivazione dell’esito negativo ”, cfr. doc. 6 della controinteressata) sia con comunicazione scritta risultante dal relativo verbale (cfr.doc. 2).
Ha quindi eccepito la tardività del ricorso. Il ricorrente, infatti, avrebbe notificato il proprio ricorso solo in data 3.2.2026, ovvero ben 90 giorni dopo la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione sull’albo pretorio del -OMISSIS- (cfr. doc. 7 della controinteressata) e, finanche, 75 giorni dopo l’ultimo giorno di pubblicazione della determina stessa (ossia il -OMISSIS-: doc. 8 della controinteressata).
Di seguito, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: mancato superamento della cd. prova di resistenza. Poiché una delle domande giudiziali del ricorrente riguarda proprio il suo accertamento ad essere nominato vincitore al posto della controinteressata, il dott. -OMISSIS- avrebbe dovuto dimostrare di riuscire a superare la soglia minima di idoneità (essendosi collocato, peraltro, in penultima posizione in graduatoria: cfr. doc. 6 della controinteressata) e a raggiungere un punteggio superiore a quello della controinteressata, dott.ssa -OMISSIS-, e, pertanto, di -OMISSIS-. Tale prova, però, non verrebbe assolutamente fornita, né gli elementi prodotti in sede di ricorso sarebbero tali da permettergli di arrivare primo in graduatoria: controparte, infatti, si concentrerebbe solo sui propri titoli, senza considerare che tale voce costituiva esclusivamente una piccola parte del punteggio totale da conferirsi (3/20).
Di conseguenza, se anche se il ricorrente avesse ottenuto il punteggio massimo sugli stessi, egli avrebbe migliorato il proprio punteggio solo di un punto (da -OMISSIS- a -OMISSIS-: cfr. doc. 2): tale punteggio, però, non gli avrebbe comunque permesso di ottenere l’aggiudicazione e di superare, in graduatoria, la controinteressata, dott.ssa -OMISSIS-. Egli, perciò, non avrebbe comunque raggiunto il punteggio minimo richiesto dall’art. 2- bis , comma 3, della delibera della Giunta provinciale n. 1406/2001, per poter essere considerato idoneo (-OMISSIS-) e, a fortiori , nemmeno il massimo di punti necessario per poter vincere la selezione.
Quanto alle censure sollevate dal ricorrente nella parte in cui contestano la legittimità del bando, sarebbero comunque autonomamente tardive, a prescindere dalla tardività dell’impugnazione della graduatoria. Il bando avrebbe dovuto essere contestato immediatamente dal dott. -OMISSIS-, impugnandolo nei 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione (-OMISSIS-). Mutatis mutandis , lo stesso varrebbe per la deliberazione della Giunta provinciale n. 1406/2001 (doc. 9 della controinteressata) che detta i criteri di valutazione dei candidati, la quale non è stata impugnata quale atto presupposto del bando e, finanche, come norma etero-integrativa dello stesso.
Nel merito, infine, la controinteressata controdeduce ai singoli motivi di ricorso come segue:
Motivo I Legittimità del bando e dei criteri: la controinteressata sostiene che l’avviso pubblico fosse assolutamente chiaro nell’oggetto (specializzazione in “ -OMISSIS- ”) ed afferma che il bando prevedeva espressamente la possibilità di una selezione tramite colloquio e che i criteri di valutazione, per legge e giurisprudenza, possono essere determinati anche dopo la pubblicazione del bando, purché prima dell’inizio delle prove.
Motivo II Determinazione dei criteri di valutazione: viene ribadito che la Commissione ha operato correttamente fissando i tre sotto-criteri (motivazione, domanda teorica, caso pratico) e la ripartizione dei punteggi prima dell’inizio dei colloqui, come previsto dalla normativa provinciale e statale.
Si sottolinea inoltre l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione nella scelta di tali parametri.
Motivo III Sufficienza della motivazione e del voto numerico: la difesa della controinteressata rileva che il voto numerico è considerato dalla giurisprudenza una motivazione sufficiente nei concorsi pubblici. Nel caso di specie, inoltre, il punteggio era comunque accompagnato da una nota nel verbale della prova d’esame che specificava l’inadeguatezza delle risposte fornite dal ricorrente durante la prova teorica.
Motivo IV Pubblicità della prova orale: la controinteressata nega che l’esame si sia svolto “ a porte chiuse ” nel senso stretto del termine. Afferma che la sala era predisposta con sedie per il pubblico e che nessuno dei presenti ha chiesto di assistere alle prove altrui; la mera chiusura della porta della stanza non configurerebbe una violazione se l’accesso rimane comunque libero a chiunque voglia entrare.
Motivo V Composizione della Commissione: sostiene che la nomina dei commissari è legittima poiché i membri erano tecnici esperti (dirigenti medici nella disciplina oggetto del concorso). Precisa inoltre che la normativa consente la nomina di dipendenti dell’amministrazione procedente senza che ciò costituisca un conflitto di interessi.
Motivo VI Valutazione dei titoli: viene chiarito che il curriculum del ricorrente è stato effettivamente valutato all’interno della voce “ motivazione ”, che prevedeva un massimo di 3 punti (di cui il ricorrente ne ha -OMISSIS-). Si invoca inoltre la “ prova di resistenza ”: anche ottenendo il massimo punteggio nei titoli, il ricorrente non avrebbe comunque raggiunto la soglia di idoneità di -OMISSIS-.
Motivo VII Accesso agli atti: la controinteressata ritiene che l’Amministrazione abbia agito correttamente limitando l’ostensione dei documenti, poiché il ricorrente non avrebbe alcun interesse concreto a visionare i verbali relativi ad altri candidati inidonei, essendo sufficiente per la sua difesa l’accesso ai propri atti e a quelli della vincitrice.
5. Esposte in tal modo le contrapposte ragioni delle parti, il Collegio giudica irricevibile per tardività l’odierno ricorso.
5.1. Il ricorso è manifestamente irricevibile per tardività della notificazione, come eccepito dalle controparti.
Invero, costituisce ius receptum , dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che le doglianze inerenti ad una procedura concorsuale trovino il loro confine temporale nell’atto di approvazione della graduatoria finale, salvo se ne dimostri la mancata conoscenza per causa incolpevole ( ex multis , T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 607/2025 e T.A.R. Lazio, n. 12974/2025). Negli stessi termini Consiglio di Stato, sez. VI, 1° dicembre 2025, n. 9422: “ in materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d'impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (Cons. Stato, Sez. V, 06/-OMISSIS-22, n. 8554) ; “ Le doglianze relative ad una procedura concorsuale trovano il loro confine temporale nell'atto di approvazione della graduatoria finale, ad eccezione del caso in cui se ne dimostri la mancata conoscenza per causa incolpevole e, inoltre, il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnativa coincide con quello in cui è stato portato a conoscenza degli interessati l'esito della prova concorsuale non superata, mediante pubblicazione dei risultati della stessa” (Consiglio di Stato, sez. II, 18/0-OMISSIS-20, n. 5469).
L'indirizzo tradizionale in giurisprudenza, al quale il Collegio aderisce, è invero orientato nel senso che il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnativa degli esiti di un concorso coincide con quello in cui è stata portata a conoscenza degli interessati la graduatoria finale, mediante pubblicazione (affissione all’albo dell'Amministrazione o altra modalità, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet), fermo restando che – all’esito dell’avvenuto accesso agli atti - i medesimi candidati ben potrebbero implementare le proprie doglianze con la proposizione di motivi aggiunti (di recente, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 433/2025).
La ragione di tale orientamento – secondo cui nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che coincide di regola con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria - va ricercata nell’esigenza che i rapporti di diritto pubblico divengano al più presto certi e definitivi, esigenza che verrebbe compromessa ove si dovesse far risorgere la possibilità di ricorrere per il semplice fatto di una successiva acquisizione delle ragioni di eventuale illegittimità del provvedimento (Cons. di Stato, n. 876-OMISSIS-23).
5.2. Nella fattispecie concreta, la graduatoria di merito è stata pacificamente pubblicata in data -OMISSIS- (doc. 8 della controinteressata) e la piena conoscenza dell’esito della prova è intervenuta addirittura prima, in data -OMISSIS-, data in cui all’odierno ricorrente è stata comunicata la sua valutazione negativa e ne sono state spiegate le ragioni attraverso un colloquio diretto con gli esaminatori (doc. 2).
Dal momento che il colloquio di feedback al termine della prova orale del concorso pubblico in esame non costituiva un momento formale previsto dalla normativa, ma piuttosto costituiva una prassi discrezionale della commissione, è corretto far decorrere il termine di impugnazione dalla data di pubblicazione della graduatoria (-OMISSIS-).
Tale data, pertanto, costituiva il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, notificato soltanto il 3.2.2026, dunque oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a., deve essere dichiarato irricevibile a norma dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. per tardività della notificazione.
6. Anche l’eccezione di inammissibilità per mancanza della prova di resistenza è fondata. Questo Tribunale ha recentemente (TRGA, Bolzano, 9.3.2026, n. 58) statuito che “ Nel lamentare l’attribuzione di un punteggio di -OMISSIS- punti inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, infatti, la ricorrente non supera la cd. “prova di resistenza”, riuscendo a ottenere al più un punteggio di -OMISSIS- punti, del tutto insufficiente a superare la soglia minima di 18/30 punti contemplato dagli artt. 3, comma 5 e 7, comma 11 del bando. Sotto questo profilo, è appena il caso di evidenziare che: “Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “defensor legitimitatis”, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania sez. I, 11 marzo 2024, -OMISSIS-57; T.A.R. Lazio Roma sez. III, 5 aprile 2023, n. 5765; Consiglio di Stato sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219)” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24 settembre 2024, n. 612).”
7. Scendendo comunque all’esame del merito, tutte le doglianze sono infondate.
7.1. Motivo 1 – Presunta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e autovincolo. Asserita illegittimità del bando per indeterminatezza dei criteri di selezione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la presunta indeterminatezza del bando, sia con riguardo all’oggetto della procedura, sia alle modalità e ai criteri di valutazione, nonché ai requisiti di composizione della Commissione.
Il motivo è palesemente doppiamente tardivo, perché si sarebbe dovuto proporre nel termine di legge decorrente dalla pubblicazione del bando (-OMISSIS-) o, al più tardi, dalla pubblicazione della graduatoria (-OMISSIS-).
Il motivo è in ogni caso destituito di fondamento.
L’oggetto della procedura selettiva è esattamente individuato: assunzione a tempo determinato di un medico in formazione specialistica nella disciplina di -OMISSIS-, che costituisce una precisa materia delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto 4 febbraio 2015 recante “ Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria. (15A04227) (GU Serie Generale n.126 del 03-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 25 )” del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.
Quanto alle modalità e ai criteri di valutazione il bando prevede espressamente che “ l’Amministrazione si riserva il diritto di decidere se formare la graduatoria in base ad un esame di idoneità dei candidati oppure sulla base della valutazione dei titoli presentati o dichiarati dagli aspiranti secondo i criteri previsti con delibera del 2.7.2001, n. 2948 e ss.mm .”.
La lex specialis individua dunque chiaramente le possibili modalità di selezione, limitandole a due, alternative: l’esame di idoneità oppure la valutazione dei titoli. Per quest’ultima ipotesi, il bando rinvia espressamente ai criteri stabiliti dalla delibera della Giunta provinciale del 2 luglio 2001, n. 2948 e successive modificazioni.
La circostanza che il bando non disciplini analiticamente l’esame di idoneità non determina alcuna indeterminatezza della procedura. In base ai principi consolidati in materia concorsuale, infatti, le modalità concrete di svolgimento della prova e i criteri di valutazione possono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova, purché previamente determinati e verbalizzati, (“ I criteri di valutazione delle prove di selezione possono essere fissati direttamente dal bando o essere rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi sono fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa. La predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati .” T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 18 settembre 2023, n. 2728, nonché, conformi, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 07 febbraio 2022, n. 1383, Cons. Stato, sez. VI, 08 ottobre 2021, n. 6726, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 25 settembre 2019, n. 4576, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 07 marzo 2019, n. 473) in conformità alla normativa di settore ( l’art. 12, comma primo, del D.P.R. 487 del 1994 prevede che “ Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove .”).
Infatti, il bando de quo contiene anche la previsione che l’idoneità professionale viene accertata da un’apposita commissione ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1406/2001 e che l’esame di idoneità si intende superato al raggiungimento di minimo punti -OMISSIS-.
La delibera della Giunta provinciale n. 1406/2001, poi, è sufficientemente determinata nello stabilire la composizione della commissione esaminatrice (cfr. art. 2: esperti in materia tra cui possono rientrare anche i responsabili delle unità operative presso le quali si trovano i posti da coprire – doc. 13 dell’Amministrazione resistente).
Ne consegue che la lex specialis risulta comunque sufficientemente determinata: essa individua le modalità di selezione e, per quanto concerne i criteri valutativi, rinvia alla disciplina normativa di riferimento e all’attività organizzativa della commissione, da svolgersi prima dell’espletamento della prova.
7.2. Motivo 2: eccesso di potere per violazione del principio di autovincolo, determinazione postuma dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Questa censura colpisce l’operato della Commissione che avrebbe agito ultra vires . La Commissione, come risulta dal verbale del -OMISSIS- (doc. 2) avrebbe stabilito autonomamente i criteri (motivazione, conoscenza della disciplina, caso clinico) solo in sede di esame. Il ricorrente richiama inoltre il principio per cui i criteri devono essere fissati prima dell’inizio delle prove per evitare il sospetto che siano formulati per favorire o sfavorire determinati concorrenti. La fissazione contestuale alla prova avrebbe reso il potere della Commissione arbitrario e non controllabile.
Anche questo motivo è infondato.
La prima censura, Commissione che avrebbe agito ultra vires , è infondata per le ragioni di cui al motivo di ricorso precedente.
La seconda censura merita un approfondimento.
Afferma il ricorrente: “ In conseguenza diretta dell’indeterminatezza del bando, la Commissione esaminatrice ha agito ultra vires , stabilendo autonomamente e solo in sede di esame i criteri di valutazione della prova orale. Come risulta dal verbale del -OMISSIS-, la Commissione ha definito ex post gli ambiti di valutazione (motivazione, conoscenza della disciplina, caso clinico) e i relativi punteggi.
Tale operato viola il principio secondo cui i criteri di valutazione devono essere predeterminati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (TAR Campania - Napoli n. 3808 del 2013).
La giurisprudenza ammette che i criteri possano essere fissati dopo la prima riunione, ma sempre “prima dell’inizio dell’effettiva correzione e valutazione delle prove” (TAR Campania - Napoli n. 3808 del 2013).
Nel caso di specie, la fissazione è avvenuta contestualmente alla prova stessa, attribuendo alla Commissione un potere arbitrario e non controllabile, in palese violazione dei principi di trasparenza e imparzialità .”
Per il ricorrente, pertanto, l’avere la Commissione fissato i criteri di valutazione nella stessa riunione in cui si sono tenute le audizioni dei candidati non integrerebbe il “ momento in cui non possa sorgere il sospetto che siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (TAR Campania - Napoli n. 3808 del 2013)” , momento individuato dalla stessa sentenza anche “ dopo la prima riunione, ma sempre “ prima dell’inizio dell’effettiva correzione e valutazione delle prove ” (TAR Campania - Napoli n. 3808 del 2013 )”.
Orbene, osserva il Collegio che dal verbale sopracitato emerge quanto segue:
“ II giorno -OMISSIS- alle ore 15,00 presso la sala meditazione dell'Ospedale di -OMISSIS-, si è riunita la Commissione esaminatrice (nominata con la lettera della Direttrice della Ripartizione Amministrazione del Personale Prot. Nr. -OMISSIS-) per l’accertamento dell'idoneità degli aspiranti all’assunzione per la copertura di un posto di medico/a in formazione specialista nella disciplina di -OMISSIS-.
La Commissione risulta essere così composta: …
Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 30.10.2013, la dott.ssa … assume la presidenza della Commissione.
La Commissione prende atto che all’avviso pubblico emesso con provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- hanno presentato domanda i seguenti aspiranti:
…
I candidati sono stati convocati, con nota del -OMISSIS-, per il giorno martedì -OMISSIS- del corrente anno alle ore 15,00 presso la sala meditazione dell'Ospedale di -OMISSIS- in via -OMISSIS- - -OMISSIS-.
La Commissione prende visione dell’articolo 3 dell'avviso, ai sensi del quale si dispone di massimo 20 punti per la valutazione dei candidati.
L'idoneità verrà accertata quindi a mezzo di colloquio. La Commissione stabilisce quindi la modalità ed i contenuti del colloquio, come sotto specificato:
- Motivazione;
- domanda nella disciplina;
- caso clinico.
Per motivazione la Commissione intende:
· aver svolto la tesi di laurea nella disciplina di -OMISSIS-;
· aver lavorato o frequentato un reparto di -OMISSIS-;
· aver frequentato corsi di aggiornamento nella disciplina;
· esplicitazione delle motivazioni e degli obiettivi che hanno indotto i/le candidati/e a presentarsi
La Commissione stabilisce quindi i seguenti criteri e modalità di valutazione:
Colloquio Criteri di valutazione Modalità di valutazione
Massimo punti 20
Motivazione massimo 3 punti
AN nella disciplina massimo 10 punti
Caso clinico massimo 7 punti
L'esame d'idoneità si intende superato al raggiungimento di minimo -OMISSIS-.
La commissione predetermina 12 quesiti, contenenti una domanda nella disciplina e un caso clinico, da porre ai candidati mediante estrazione a sorte, allegati al presente verbale.
Ciascun candidato/a dovrà sorteggiare un numero che formerà oggetto dell'esame.
Vengono quindi preparati biglietti numerati dall’1 al 12.
La commissione concorda inoltre di iniziare la prova orale con il/la candidato/a che avrà estratto il numero più basso delle domande.
Alle ore 15,03 la segretaria procede all'identificazione dei candidati. Risultano presenti:
…
La Commissione invita i candidati nel locale dell’esame facendo sorteggiare agli stessi il numero corrispondente alle prove che dovranno sostenere:
Candidato/ Candidata AN TA
Il ricorrente 5
Non sono state estratte le prove contrassegnate con il numero 3, 8, 10, 12.
I candidati vengono ammessi singolarmente all'espletamento della prova …”.
Pertanto, dal verbale risulta certo che la predisposizione dei criteri e dei punteggi è avvenuta prima dell’inizio dei colloqui e che vi è stata l’estrazione a sorte dei quesiti da sottoporre ai candidati. Un tanto consente di affermare che nella presente fattispecie la predeterminazione dei criteri di valutazione è avvenuta in un momento antecedente alla valutazione delle prove come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa in precedenza citata, si da poter statuire l’infondatezza del presente motivo di ricorso.
7.3. Motivo 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione degli artt. 3, 24, 97 cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità e contraddittorietà.
Il ricorso sottolinea che il solo punteggio numerico (comunque non comunicato integralmente) non garantirebbe la trasparenza necessaria per comprendere le criticità della prova. Il ricorrente contesta fermamente l’affermazione dell’Azienda secondo cui la motivazione sarebbe stata fornita oralmente, ricordando che la forma scritta è un requisito ad substantiam .
Il motivo è infondato.
Sulla necessità di integrare il mero voto numerico con una motivazione discorsiva ovvero con la previa determinazione di una griglia di valutazione, si è già espresso questo Tribunale con la sentenza n. 243/2024, che ha ritenuto la modalità di valutazione del solo “ voto numerico ” non idonea ad integrare una sufficiente motivazione del giudizio assunto dai commissari d’esame. Tuttavia, nella fattispecie in esame, palesemente priva di un’adeguata griglia di valutazione in quanto contiene solo la ripartizione dei punteggi massimi, la motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico è conseguita dalla precisa annotazione contenuta nella motivazione del punteggio ottenuto dal ricorrente, secondo la quale: “il candidato non ha risposto in modo adeguato alla domanda teorica, facendo affermazioni non corrette ”.
Non solo. Dal verbale (doc. 2) risulta altresì che “ tutti i candidati sono stati chiamati singolarmente in aula e informati del loro punteggio. Al dott. -OMISSIS- è stata spiegata la motivazione dell’esito negativo ” (doc. 2).
La spiegazione dell’esito negativo costituisce il contenuto del c.d. colloquio di feedback , istituto di area tedesca, utilizzato nelle prove concorsuali e negli esami universitari: ossia un incontro successivo alla valutazione che serve a rendere trasparente la decisione della commissione e fornire al candidato un riscontro qualitativo sulla sua performance . Gli esaminatori spiegano i punti di forza della prova, gli errori o le lacune e i criteri utilizzati per la valutazione.
Ora, quali siano stati gli errori del ricorrente e i criteri di valutazione per questi errori non è dato conoscere in assenza di una dettagliata verbalizzazione di questo colloquio, ma che si sia svolto e abbia avuto ad oggetto anche le affermazioni non corrette nella prova teorica risulta comprovato dal verbale dell’intera seduta del -OMISSIS- (doc. 2). Un tanto è sufficiente a respingere le critiche di difetto di motivazione dell’odierno ricorrente.
7.4. Motivo 4: violazione del principio di pubblicità delle prove orali; violazione dell’art. 97 cost. e dei principi di trasparenza e imparzialità.
Il ricorrente denuncia che la prova si sarebbe svolta “ a porte chiuse ”, senza pubblico o altri candidati.
Il motivo è infondato.
In relazione ad una fattispecie analoga, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “ L'assenza di qualsiasi annotazione a verbale sulle modalità di svolgimento delle prove orali non può essere intesa nel senso che esse abbiano avuto luogo effettivamente a porte chiuse. In ogni caso, l'eventuale circostanza che le porte siano state materialmente chiuse non comporta per ciò solo l'illegittimità della prova, non risultando che agli interessati che volessero assistere al colloquio orale dei concorrenti sia stato impedito l'accesso al locale” (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 2/01/2024, n. 91). Dal verbale della prova orale (doc. 2) si evince che i candidati sono stati ammessi singolarmente all’espletamento della prova. Non risulta, tuttavia, che qualcuno abbia fatto richiesta di assistere alla prova altrui e che ciò gli sia stato impedito (cfr. altresì doc. 6).
7.5. Motivo 5: violazione dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 9 del d.p.r. 487/1994; illegittimità della composizione della commissione esaminatrice.
Il motivo è infondato.
La nomina dei commissari è disciplinata dalla deliberazione n. 1406/2001 (doc. 13 della resistente amministrazione). L’art. 2, comma 5, della medesima prevede l’atto di nomina dei commissari (doc. 12 resistente amministrazione). Nella fattispecie in esame l’Azienda sanitaria ha provveduto a costituire la commissione di tre membri attraverso un primario e un viceprimario del reparto di -OMISSIS- presso l’Ospedale di -OMISSIS- e un dirigente medico specializzato in -OMISSIS- presso l’-OMISSIS-, rispettando i presupposti di nomina disciplinati nella deliberazione testè riportata.
7.6. Motivo 6: eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti; mancata valutazione del curriculum professionale.
Il ricorrente lamenta l’irragionevolezza della scelta di non valutare i titoli. Questa scelta avrebbe privato di rilievo il profilo del ricorrente, che vanterebbe un diploma di formazione specifica, due Master di II livello e un’esperienza internazionale. Tale decisione della commissione è indicata come sintomo di arbitrarietà amministrativa.
Il motivo è infondato.
La scelta di procedere mediante colloquio risulta pienamente ragionevole e coerente con la natura della posizione da attribuire. La selezione per l’ammissione ad un periodo di specializzazione medica, infatti, non è diretta alla mera verifica del possesso di titoli accademici, ma mira ad individuare il candidato maggiormente idoneo sotto il profilo delle conoscenze effettive, della capacità di ragionamento clinico e dell’attitudine alla pratica professionale.
La valutazione per soli titoli consente di apprezzare esclusivamente elementi formali del percorso formativo del candidato, i quali costituiscono indicatori indiretti della preparazione, ma non permettono di verificare in modo immediato il livello delle competenze realmente possedute, né la capacità di applicarle in concreto.
Il colloquio, al contrario, consente alla Commissione di accertare direttamente il grado di padronanza della disciplina, anche mediante la discussione di questioni teoriche o di casi clinici, nonché di valutare la capacità del candidato di elaborare un ragionamento diagnostico e terapeutico. Proprio tali profili risultano particolarmente rilevanti nella prospettiva della formazione di un futuro medico specialista.
In tale contesto, la scelta di procedere mediante esame di idoneità attraverso colloquio appare dunque non solo legittima, ma anche maggiormente funzionale all’interesse pubblico di selezionare il candidato dotato della preparazione teorico-pratica più adeguata allo svolgimento del percorso di specializzazione.
Non a caso, accanto alla valutazione dei titoli attraverso il criterio “motivazione”, e alla prova orale tradizionale su un argomento teorico, la Commissione ha scelto il caso clinico per il qual il ricorrente ha ottenuto solo -OMISSIS- senza alcuna contestazione nel presente ricorso.
7.7. Motivo 7: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990; violazione del diritto di difesa (art. 24 cost.).
L’ultimo motivo riguarda il comportamento dell’Azienda dopo la prova in risposta alle domande di accesso del ricorrente. L’Amministrazione avrebbe fornito solo un estratto dei verbali, negando le schede di valutazione e i punteggi analitici degli altri candidati. Tale diniego è considerato illegittimo poiché avrebbe impedito al ricorrente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede giudiziale.
Il motivo è infondato.
La documentazione dimessa in giudizio dal ricorrente ha consentito una piena difesa dei suoi interessi legittimi. L’ostensione negata della valutazione degli altri candidati, esclusa la vincitrice, non corrispondeva ad alcuna utilità per il ricorrente.
Il ricorrente, infatti, non dimostra di avere un interesse concreto a visionare i risultati degli altri candidati dichiarati “non idonei”, in quanto per verificare il proprio diritto a un punteggio maggiore rispetto alla controinteressata è sufficiente conoscere le valutazioni solo riferite a quest’ultima.
Per questo motivo, l’Amministrazione ha correttamente trasmesso esclusivamente le motivazioni sue e della controinteressata, identificata come unica candidata idonea e quindi vincitrice della procedura.
Si ricorda, infatti, che l’accesso cd. difensivo è sempre circoscritto al concreto interesse alla documentazione richiesta. In giurisprudenza, in una fattispecie analoga, è stato precisato che “ l’interesse ostensivo cd. difensivo non può estendersi agli atti riguardanti la valutazione dei titoli e dei curricula degli altri partecipanti ” (TAR Molise, I, sent. n. 192/2024).
8. Conclusivamente il ricorso è irricevibile per tardività, inammissibile per difetto di interesse per non aver fornito il ricorrente la c.d. prova di resistenza, nonché infondato per tutti i motivi di ricorso.
9. La domanda di risarcimento del danno per perdita di chance , legata agli effetti degli atti impugnati con il ricorso è infondata, posto che tali atti sono stati giudicati legittimi e, quindi, inidonei a integrare una fattispecie di danno illecito.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e tutte le domande con esso proposte.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e di -OMISSIS-, nella misura complessiva che liquida in € 2.000,00 (duemila,00) ciascuna, oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST IR, Presidente
Edith Engl, Consigliere
AB CA, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB CA | ST IR |
IL SEGRETARIO