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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1976/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 07/11/2022 al n. 1976 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 928 del 2022
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. CAPPELLI RENATO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LEPRI CP_1
STEFANO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata/appellante incidentale -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: -accogliere il presente appello e riformare in parte de qua l'impugnata sentenza dichiarando infondata e/o inammissibile la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno svolta dall'attrice nel processo di primo grado, accogliendo, conseguentemente, la domanda risarcitoria avanzata dalla d.ssa Parte_1
in questa sede riproposta, nonché la condanna per responsabilità aggravata
[...]
ex art. 96 c.p.c. della convenuta e di rifusione delle spese di lite, in riferimento alla dichiarata (in sentenza) inadempienza commessa dalla convenuta d.ss CP_1
“…alle obbligazioni su di essa gravanti, ex art. 1710 c.c., in forza di contratto di mandato concluso tra le parti”.
-Il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: qualora codesto Collegio non ritenga, in riforma della sentenza impugnata, quantificare direttamente il risarcimento spettante all'appellante con eventuale giudizio in via equitativa -come chiesto anche in primo grado, essendo del tutto ammesso nei giudizi relativi a tale fattispecie giuridica-, disporre per l'effettuazione della domandata C.T.U. tecnico-contabile (si veda II memoria 183
c.p.c. di parte attorea) volta a verificare i conteggi effettuati dalla danneggiata e valutare il danno subito (e domandato) dalla medesima. per la parte appellata/appellante incidentale:
IN VIA PRELIMINARE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis cpc.;
IN VIA ISTRUTTORIA
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ammettere le prove tutte come articolate e dedotte nella seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc., nonché, in caso di ammissione, comunque contrastata e denegata di specifica CTU, ammettere i quesiti a chiarimento e contrasto come indicati nella terza memoria ex art. 183 VI comma cpc unitamente alla documentazione depositata anche in occasione delle note/repliche di trattazione scritta per l'udienza del 24.06.2021
2 NEL MERITO
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'atto di appello come formulato stante la pregiudizialità logico-giuridica afferente l'accoglimento dell' appello incidentale proposto nel capo in cui ha accolto nel merito la domanda attorea dichiarando: inadempiente delle obbligazioni su di essa gravanti, ex CP_1
art. 1710 c.c., in forza di contratto di mandato concluso tra le parti", stante la novità della stessa, -sulla quale non è mai stato accettato alcun contraddittorio-, con conseguente ulteriore accertamento di nullità per mancato esercizio da parte del
Tribunale di quanto di cui all'art. 101 2° comma cpc;
in alternativa, considerato che trattasi comunque di questione di fatto, che richiedeva prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, -non trattandosi di una semplice e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito-, concedere termini per la rinnovazione dell'atto nullo in conformità della violazione di legge invocata, rimettendo conseguentemente in istruttoria la causa;
in subordine, respingere comunque la domanda per intervenuta decadenza del potere di precisazione/modifica della stessa entro i termini decadenziali di cui alla prima memoria ex art. 183 VI comma cpc;
in ulteriore subordine, respingere l'atto di appello come formulato per carenza di prova della fattispecie contrattuale invocata di cui parte appellante era onerata ex art. 2697 cc. e, comunque, per il venire meno della fattispecie contrattuale afferenti il mandato in relazione a fatti e circostanze sopravvenute idonee a caducarne, modificarne, impedirne gli effetti, tra le quali la grave inimicizia nel frattempo venutasi a concretizzare tra le parti come e di cui ai mezzi istruttori ritenuti erroneamente superflui dal Tribunale, con conseguente remissione in istruttoria della causa onde consentirne l'espletamento; infine, da ultimo perché tratterebbesi eventualmente di obbligazione alternativa, divenuta semplice sulla sede Umbra sulla quale controparte aveva mantenuto intatto, peraltro, quale referente, il proprio diritto stante la intervenuta assegnazione.
3 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza anche nel capo in cui ha compensato le spese legali con conseguente condanna della controparte nella misura di giustizia.
IN SUBORDINE, NEL MERITO
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, nella ipotesi in cui non ritenga necessari gli ulteriori accertamenti in fatto in precedenza indicati, respingere l'appello come formulato confermando le statuizioni oggetto di impugnazione, previo dirimente accertamento che la sede Toscana mai è stata oggetto di scelta da parte di alcun partecipante in alcun interpello, sia antecedente che successivo sino ad esaurimento della graduatoria e ciò, onde concludere per la assoluta assenza di redditualità ed antieconomicità che sarebbe comunque scaturita dall'intera operazione, tenendo altresì presente la mancata contestuale indicazione di alcuna risorsa economica che avrebbe dovuto consentire alla controparte l'effettuazione di una operazione di tale livello attraverso la nascita di specifica società
Con il favore, delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Dott.ssa Parte_1
premesso di aver deciso di partecipare in forma associata, insieme alla dr.ssa
[...]
di Arezzo, anch'essa farmacista dipendente, al "Bando di concorso CP_1
straordinario per l'assegnazione di n. 130 sedi farmaceutiche nella RE Toscana" di cui al Decreto regionale 24 ottobre 2012, n. 5008 e ss.mm.ii., con indicazione della
Dott.ssa come “referente” per le comunicazioni ufficiali della RE CP_1
Toscana, quali la notifica degli esiti del concorso e la eventuale chiamata per accettazione della farmacia vinta (come previsto dalla normativa vigente), esponeva di aver in seguito appreso che effettivamente la RE Toscana aveva notificato a
4 mezzo pec alla suddetta referente la comunicazione di assegnazione di farmacia posta nel Comune di Bibbiena (pertanto nelle immediate vicinanze del Comune di propria residenza), senza che la suddetta rispondesse alla comunicazione nei dieci giorni previsti, cosicché le due socie erano state dichiarate decadute dall'assegnazione della farmacia vinta, per mancata risposta nei termini assegnati;
esponeva inoltre di aver contattato la suddetta contestandole l'inadempimento agli obblighi assunti nei propri confronti e il danno conseguentemente subito ricevendo, in data 08.07.2019, una comunicazione a mezzo legale, con la quale questa opponeva la non vincolatività
dell'accordo concluso, rifiutandosi di corrisponderle alcunché; deduceva, sulla scorta di quanto sopra, la configurabilità della responsabilità – sia di natura contrattuale che extracontrattuale – della suddetta “referente” ai fini della commisurazione del danno subito, assumendo che in esso doveva ricomprendersi sia il valore potenziale dell'azienda perduta – come dalla relazione di parte prodotta - sia un aumento, in via equitativa, per il danno morale/esistenziale da perdita di chances;
che, secondo essa attrice, a carico della convenuta era configurabile una chiara responsabilità per le causali dedotte, stante la vincolatività dell'accordo concluso come desumibile dal tenore dell'art. 11, comma settimo, del D.L. 5008/2012.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito di voler:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta, dott.ssa
[...]
per la perdita e/o mancata acquisizione della Farmacia n. 4 del Comune di CP_1
Bibbiena, vinta a seguito della partecipazione in forma associata al “Bando di concorso straordinario per l'assegnazione di n. 130 sedi farmaceutiche nella regione Toscana” di cui al Decreto regionale 24 ottobre 2012, n. 5008 e ss.mm.ii., bandito ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 N. 1, convertito con modificazioni della Legge 24 marzo 2012
N. 27, per i chiari fatti e ruoli descritti in narrativa. - Accogliere di conseguenza la domanda risarcitoria svolta e per l'effetto condannare la dott.ssa al CP_1
pagamento in favore dell'attrice, dott.ss di tutti i danni Parte_1
patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al fatto de quo, qui quantificati in via indicativa e non esaustiva, come segue: A) Danno Patrimoniale –
5 danno da mancata titolarità della farmacia n. 4 di Bibbiena, valore dell'azienda al 50% con la convenuta-socia; a) n.
1.698 ab. pianta organica sede n. 4 x 12,70 (spesa farmaceutica pro capite mensile) €. 21.564,60; b) €. 21.564,6 x12 mesi= €. 258.775,2 al netto IVA è €. 235.250,00; c) aumento incidenza altre voci vendita (quota 53,3%) +€.
268.497,00 Totale fatturato annuale della farmacia €. 503.747,00; d) moltiplicatore medio dell'1,3 per vendita al 3° anno €. 654,871,10; e) dividendo al 50% tra le due socie la somma si ottiene la parte di spettanza (danno) dell'attrice pari ad €.
327.435,55=; B) Danno Non Patrimoniale, morale/esistenziale da perdita di chanche
Pari al 30% del danno patrimoniale (vista la gravità soggettiva) €. 98.230,66 Per un danno totale di €. 425.666,21= o quella maggiore o minore somma che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria.
-Condannare infine la convenuta per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per la mala fede e/o colpa grave evidenziata nella sua resistenza in giudizio, così come dimostrata dagli atti istruttori, al risarcimento del danno a favore dell'attrice che codesto Giudice riterrà equo, liquidandolo in sentenza.
-Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre al 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge (…)”.
Si costituiva la convenuta resistendo alle domande avversarie in quanto infondate,
non avendo essa assunto con la controparte alcun impegno di carattere vincolante in relazione alla futura gestione delle farmacia in forma associata, e costituendo presupposto indefettibile a tal fine la effettiva costituzione, tra i soggetti consociati,
di una apposita società personale in termini connotati dall'intuitus personae;
evidenziava a riguardo che tale prospettiva era stata evidentemente condizionata dalla totale interruzione dei rapporti tra le parti per ragioni di inimicizia personale insorta già dall'estate del 2015 (e nel cui contesto doveva essere inserita l'iniziativa giudiziaria attivata ex adverso); eccepiva inoltre la carenza dell'elemento del nesso causale dal momento che la avrebbe potuto e dovuto attivarsi autonomamente per Pt_1
l'acquisizione delle opportune informazioni, mediante accesso alla piattaforma governativa e consultazione del bollettino regionale e della banca dati degli atti
6 amministrativi, venendo pertanto in rilievo la mancanza della dovuta diligenza da parte della medesima anche in relazione al lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda fino ai contatti intercorsi tra le parti nel 2019; rappresentava inoltre che l'attrice aveva presentato analoga istanza anche presso la RE BR
risultando collocata in posizione favorevole nella relativa graduatoria (cfr. all.to n. 3
alla comparsa di costituzione) e che, in ogni caso, ferma rimanendo l'assenza di responsabilità da parte propria, alcun danno era configurabile nel caso in esame.
La causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,venendo in seguito emessa la sentenza oggetto dell'odierno gravame.
Con tale pronuncia il Tribunale, inquadrava la fattispecie nello schema contrattuale del mandato con attribuzione al soggetto indicato quale socio referente, nelle vesti di mandatario, dell'incarico di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali dalla RE
e, soprattutto, di compiere, su incarico del mandante/socio non referente, l'atto relativo all'indicazione delle sedi (oggetto del contratto).
Ciò posto, riteneva la violazione, da parte della suddetta mandataria, pacificamente designata allo svolgimento del suddetto incarico, degli obblighi di diligenza e di informazione su essa gravanti ai sensi dell'art. 1710 c.c., integrante un'ipotesi di inadempimento contrattuale, con le dovute conseguenza risarcitorie, a norma dell'art. 1223 c.c. (segnatamente la mandataria, in osservanza dei suddetti obblighi, avrebbe dovuto tempestivamente informare la mandante della richiesta della RE Toscana
di effettuare la scelta delle sedi entro il termine perentorio di dieci giorni nonché di eventuali circostanze sopravvenute che le avessero comunque impedito di accettare l'assegnazione della farmacia); riteneva di contro inconferenti gli argomenti sostenuti da parte convenuta circa la pretesa mancata diligenza della risultando Pt_1
decisivo il fatto che, in base alle normativa in materia, le comunicazioni relative alla procedura erano inviate esclusivamente all'indirizzo pec del referente.
Dava peraltro atto delle circostanze dedotte dalla convenuta, e non contestate dalla che questa avesse presentato analoga istanza presso la RE BR in Pt_1
7 prima persona e che, al momento della presentazione della domanda in forma associata per cui è causa, fosse farmacista dipendente in una farmacia sita nel Comune di Subbiano, ritenendo pertanto verosimile che ella fosse “maggiormente interessata” alla procedura bandita dalla RE BR (circostanza, quest' ultima, pure non espressamente e puntualmente contestata dalla;
sulla scorta di tali Pt_1
considerazioni, il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria formulata da parte attrice sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendo la insussistenza di alcun danno risarcibile, con compensazione inter partes delle spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Con l'appello proposto la Dott.ssa censura la gravata sentenza Pt_1
articolando i seguenti motivi:
- Sul rigetto del risarcimento per il riconosciuto inadempimento della convenuta, quantum debeatur – errore sul fatto – error in judicando;
- Sul rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. e sulla compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'appellante lamenta in particolare l'erronea valutazione espressa dal primo Giudice
laddove, dopo aver riconosciuto l'inadempimento di controparte, ritenendo conseguentemente la sussistenza delle giuste pretese da essa formulate, aveva tuttavia rigettato la domanda risarcitoria in ragione della infondata, supposta, preferenza della medesima verso la sede umbra oggetto di acquisizione (circostanza non rispondente al vero risultando la sede toscana, a suo tempo vinta, più vicina al proprio luogo di residenza); rileva inoltre l'erroneità dell'affermazione del Tribunale circa la ricollegabilità di tale preferenza per la sede umbra anche in ragione di un vincolo di non concorrenza con il precedente datore di lavoro (con sede ubicata in Subbiano, a breve distanza dalla sede allora assegnata), in assenza di alcun vincolo di non concorrenza configurabile nella fattispecie;
censura ulteriormente la gravata sentenza in punto di ricostruzione in fatto laddove era valorizzata la circostanza dell'aver ella partecipato al bando per la sede umbra da sola mentre, al pari del bando toscano, la
8 partecipazione si era svolta in forma associata unitamente alla stessa Dott.ssa CP_1
oltre che con una terza associata, la Dott.ssa assumendo in tal caso essa Persona_1
appellante il ruolo di referente (senza che peraltro anche tale opportunità si concludesse positivamente, atteso che la aveva rifiutato l'assegnazione della CP_1
farmacia); infine evidenzia come al momento dell'inadempimento della CP_1
(primavera 2019), e ancora al momento della vocatio in jus (estate 2019), la graduatoria della RE BR non contemplasse alcuna attribuzione di sede, di fatto intervenuta in data 23 aprile 2021, a causa già ampiamente avanzata, quando pertanto si era maturato il danno di essa appellante, in relazione alla perdita del diritto di aprire una farmacia in Toscana, vicino casa e in località più conosciuta per utenza e territorio.
Censura la pronuncia sulle spese in quanto incoerente con la ritenuta meritevolezza delle pretese attrici in tema di inadempimento e con lo stesso, negativo, comportamento processuale di controparte, concludendo come in epigrafe.
2.2 Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e comunque a norma dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione del difetto di ragionevole probabilità di accoglimento;
a sua volta,
l'appellata propone appello incidentale avverso la gravata sentenza nella parte in cui accertava l'inadempimento degli obblighi su essa gravanti a norma dell'art. 1710 c.c. in forza di mandato concluso tra le parti nonché in relazione al capo della sentenza afferente la compensazione delle spese di causa.
A sostegno dell'appello incidentale ribadisce in primo luogo, in questa sede,
l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta ex adverso laddove solo in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 24 giugno 2021 era prospettata la riconducibilità del rapporto in esame alla fattispecie del mandato (tempestivamente contestata da essa appellata nella prima difesa utile).
Deduce pertanto la sussistenza di erronea e falsa applicazione dell'art. 113, comma 1,
c.p.c., non essendo consentito al Giudice ex art 112 c.p.c. l'esame di profili diversi da
9 quelli specificamente dedotti dalla controparte, determinandosi altrimenti un surrettizio ampliamento del thema decidendum.
Ancora in sede di appello incidentale, contesta la configurabilità del mandato, atteso che esso, secondo previsioni dell'art. 1703 cc, si configura allorché il mandatario debba curare solo gli interessi del mandante, non anche i propri, evidenziando peraltro che l'accertamento compiuto dal primo Giudice giungeva a negare in radice anche la possibile esistenza di un conflitto di interessi tra le parti in relazione alle concrete e soprattutto onerose scelte da fare in futuro una volta ottenuta, eventualmente, la sede della farmacia;
deduce, conclusivamente, la sussistenza nella fattispecie di “una sorta di autorizzazione a gestire la vicenda, oppure di un mandato di cortesia, nulla di giuridicamente vincolante”.
Rileva inoltre, ancora in sede di appello incidentale, che il Tribunale aveva del tutto omesso di affrontare la questione per cui la prospettata assegnazione non avrebbe comunque rivestito alcuna utilità in assenza di impegno a costituire inter partes la società per l'esercizio della farmacia;
evidenzia a riguardo, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza del mandato, che esso doveva ritenersi venuto meno ben prima della comunicazione dell'interpello di assegnazione a causa della interruzione dei rapporti tra le parti già nel 2015 (come dimostrato chiaramente dai capitoli di prova testimoniale attraverso i quali parte attrice intendeva dimostrare la prosecuzione dell'interesse alla farmacia e l'irrilevanza della inimicizia sopravvenuta); assume che la corretta applicazione del principio di diritto di cui all'art. 1362 secondo comma cc,
ai fini della interpretazione della comune intenzione delle parti anche in base al loro comportamento complessivo (successivo alla conclusione dell'assunto contratto di mandato), avrebbe corroborato la sostanziale manifestazione del disinteresse della ll'assegnazione di qualsiasi farmacia (in assenza di alcuna richiesta da essa Pt_1
formulata dal 2012, data di presentazione della domanda, fino al momento dell'assegnazione nel 2019).
Comunque, in punto di quantificazione del danno, evidenzia che controparte invocava una liquidazione sganciata dalla valutazione di alcuna chance ma piuttosto
10 fondata sulla sola effettività del danno da perdita del bene dedotto e comunque alla stregua di parametri non corretti;
parimenti sarebbe inaccoglibile la ipotizzata richiesta di liquidazione in via equitativa, in assenza di alcuna esplicitazione del parametro posto a relativo fondamento, così da investire la Corte dell'onere di colmare il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ancora in via incidentale, contesta la pronuncia relativa alla compensazione delle spese in difetto dei relativi presupposti, concludendo come in epigrafe.
2.3 All'udienza fissata per la trattazione, tenutasi in forma cartolare, la Corte, acquisite in modalità telematica le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata. L'appellante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha ampiamente argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n.
12280; id., Sezione VI-1, ordinanza 22.09.2015, n. 18704)- La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile,
Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
4. Il merito.
Risulta opportuna la unitaria trattazione delle questioni sottoposte dalle parti esse afferendo alla sussistenza della responsabilità contrattuale della per CP_1
inadempimento del contratto di mandato (qualificazione contestata dall'appellata/appellante incidentale) e al mancato riconoscimento di danno risarcibile in capo all'odierna appellante principale.
11 Rileva la Corte, in primo luogo, la infondatezza delle eccezioni formulate dall'appellata in ordine alla proposizione di domanda nuova (in termini conseguenti alla tardiva allegazione in causa della dedotta violazione del rapporto di mandato), venendo in rilievo nella fattispecie il potere-dovere del Giudice di assegnare una propria qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., ferma restando la identità del fatto storico posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno purché “i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame” (così Cass. Sez. 3, ord. 27 novembre 2018, n. 30607; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103).
La suddetta qualificazione giuridica del rapporto risulta peraltro del tutto condivisibile, non risultando condivisibili gli argomenti svolti dall'appellante incidentale mediante richiamo del disposto di cui all'art. 1703 c.c. in tema di conferimento del mandato nell'esclusivo interesse del mandante nonché circa la sussistenza, nella fattispecie, di un conflitto di interessi tra le parti in ordine al suo regolare svolgimento.
Risulta a riguardo dirimente richiamare le previsioni dell'art. 1723 c.c. circa la figura del c.d. mandato in rem propriam, pertanto conferito – come nel caso di specie –
anche nell'interesse del mandatario, fermo restando che il prospettato conflitto di interessi avrebbe comunque costituito ipotesi meramente eventuale e priva di alcuna attualità e concretezza al momento del conferimento del mandato.
Ne consegue la infondatezza delle deduzioni formulate, in relazione ai profili considerati, a fondamento dell'appello incidentale.
Tanto premesso, risulta incontroverso tra le parti che l'odierna appellante e la dr.ssa
– entrambe farmaciste dipendenti – nel 2012 avevano deciso di partecipare al CP_1
bando sopra richiamato in forma associata, indicando la seconda quale “referente”
per le comunicazioni ufficiali della RE Toscana;
che, a seguito dell'espletamento della procedura, le suddette erano risultate collocate al 321° posto attendendo pertanto l'esito degli interpelli e dei conseguenti scorrimenti di graduatoria;
che nella
12 primavera del 2019 era intervenuta l'assegnazione in loro favore della farmacia di
Bibbiena, senza che si completasse il perfezionamento della procedura in ragione della mancata risposta all'interpello da parte della referente designata (ricondotta dalla
Dott.ssa alla riferita mancata apertura della pec per perdita delle Pt_1
credenziali come da docc. 9/10 allegati da parte attrice in primo grado); che le parti del giudizio a causa di forti contrasti per ragioni personali, insorti nell'estate del 2015, avevano già da tale epoca sostanzialmente interrotto i loro rapporti per l'intero arco temporale intercorrente fino alla verifica da parte dell'odierna appellante della condotta omissiva di controparte.
Tanto premesso, rileva la Corte che – pure confermata la qualificazione del rapporto nello schema giuridico del mandato nei termini sopra esposti – nella fattispecie non emerge la prova di un danno risarcibile, per le ragioni ulteriormente dedotte dall'appellata/appellante incidentale, alla luce dei fatti sopravvenuti rispetto al conferimento del mandato e della relativa incidenza sulla fattispecie in esame, come desumibile dal contegno assunto dalle parti, e segnatamente dalla Dott.ssa Pt_1
a seguito della rottura dei rapporti con la collega, già nell'estate del 2015, in termini tali da determinare una totale interruzione dei rapporti tra le medesime.
In tale contesto l'assenza di alcuna iniziativa o presa di contatto da parte della odierna appellante, nel lungo arco temporale intercorso, risulta evidentemente espressione di un marcato disinteresse della medesima, sintomatico di una condizione di sostanziale deresponsabilizzazione rispetto al ruolo di mandante ad essa attribuibile,
integrante ipotesi di sottrazione della stessa all'onere di cooperazione alla regolare esecuzione del contratto scaturente dalle previsioni dell'art. 1719 c.c., valutabile anche ai sensi dell'art. 1175 c.c..
Faceva pertanto seguito la insussistenza di alcun reciproco, ragionevole, affidamento delle parti sulle sorti della vicenda concorsuale, anche alla stregua della necessità di un effettivo sodalizio da porre a fondamento della futura gestione della farmacia in forma associata, emergendo piuttosto la sussistenza di comportamenti concludenti
13 delle parti scaturenti dalla sopravvenuta inimicizia e sintomatici del venir meno del comune, risalente, progetto, rimasto privo di concrete prospettive.
Non assumono rilievo a tale riguardo le circostanze di prova testimoniale capitolate dalla odierna appellante in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in merito al persistente interesse da essa manifestato alla Sig.ra Persona_2
responsabile Ufficio attività produttive del Comune di Subbiano (AR), circa gli sviluppi della procedura concorsuale, atteso che tale interesse risultava comunque espresso nei confronti di soggetto terzo, a fronte di una totale interruzione dei rapporti, protratta per quattro anni, tra le parti del rapporto di mandato, con la conseguenza, per le ragioni sopra esposte, della sostanziale inesigibilità di alcun ristoro per la condotta omissiva della controparte.
Deve peraltro, comunque, rilevarsi l'infondatezza delle pretese risarcitorie dell'odierna appellante anche sotto il profilo della sussistenza di danno da perdita di chances non essendo stata formulata alcuna specifica allegazione in ordine ad eventuali opportunità definitivamente perse per effetto della condotta omissiva avversaria.
Ne consegue la conferma, seppure alla luce delle considerazioni che precedono e in parziale recepimento degli argomenti prospettati dall'appellante incidentale quanto alle ragioni della decisione, della pronuncia di rigetto oggetto di impugnativa.
Quanto al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese;
si osserva che tale regolamentazione risultava giustificata dalla insussistenza di alcuna effettiva soccombenza della da un lato, e dal giudizio di parziale fondatezza della CP_1
prospettazione attrice, nel contesto di fattispecie connotata da significativa controvertibilità; tale statuizione deve pertanto essere confermata.
Ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese anche relativamente al presente grado, tenuto conto dell'esito del giudizio alla luce delle ragioni sopra esposte, parzialmente difformi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, e della novità della controversia.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza o deduzione formulata dalle parti, così provvede:
rigetta l'appello principale proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma la sentenza impugnata come da parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
raddoppio del CU nei confronti dell'appellante principale.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dr. Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 07/11/2022 al n. 1976 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 928 del 2022
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. CAPPELLI RENATO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LEPRI CP_1
STEFANO che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata/appellante incidentale -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: -accogliere il presente appello e riformare in parte de qua l'impugnata sentenza dichiarando infondata e/o inammissibile la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno svolta dall'attrice nel processo di primo grado, accogliendo, conseguentemente, la domanda risarcitoria avanzata dalla d.ssa Parte_1
in questa sede riproposta, nonché la condanna per responsabilità aggravata
[...]
ex art. 96 c.p.c. della convenuta e di rifusione delle spese di lite, in riferimento alla dichiarata (in sentenza) inadempienza commessa dalla convenuta d.ss CP_1
“…alle obbligazioni su di essa gravanti, ex art. 1710 c.c., in forza di contratto di mandato concluso tra le parti”.
-Il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: qualora codesto Collegio non ritenga, in riforma della sentenza impugnata, quantificare direttamente il risarcimento spettante all'appellante con eventuale giudizio in via equitativa -come chiesto anche in primo grado, essendo del tutto ammesso nei giudizi relativi a tale fattispecie giuridica-, disporre per l'effettuazione della domandata C.T.U. tecnico-contabile (si veda II memoria 183
c.p.c. di parte attorea) volta a verificare i conteggi effettuati dalla danneggiata e valutare il danno subito (e domandato) dalla medesima. per la parte appellata/appellante incidentale:
IN VIA PRELIMINARE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis cpc.;
IN VIA ISTRUTTORIA
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ammettere le prove tutte come articolate e dedotte nella seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc., nonché, in caso di ammissione, comunque contrastata e denegata di specifica CTU, ammettere i quesiti a chiarimento e contrasto come indicati nella terza memoria ex art. 183 VI comma cpc unitamente alla documentazione depositata anche in occasione delle note/repliche di trattazione scritta per l'udienza del 24.06.2021
2 NEL MERITO
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'atto di appello come formulato stante la pregiudizialità logico-giuridica afferente l'accoglimento dell' appello incidentale proposto nel capo in cui ha accolto nel merito la domanda attorea dichiarando: inadempiente delle obbligazioni su di essa gravanti, ex CP_1
art. 1710 c.c., in forza di contratto di mandato concluso tra le parti", stante la novità della stessa, -sulla quale non è mai stato accettato alcun contraddittorio-, con conseguente ulteriore accertamento di nullità per mancato esercizio da parte del
Tribunale di quanto di cui all'art. 101 2° comma cpc;
in alternativa, considerato che trattasi comunque di questione di fatto, che richiedeva prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, -non trattandosi di una semplice e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito-, concedere termini per la rinnovazione dell'atto nullo in conformità della violazione di legge invocata, rimettendo conseguentemente in istruttoria la causa;
in subordine, respingere comunque la domanda per intervenuta decadenza del potere di precisazione/modifica della stessa entro i termini decadenziali di cui alla prima memoria ex art. 183 VI comma cpc;
in ulteriore subordine, respingere l'atto di appello come formulato per carenza di prova della fattispecie contrattuale invocata di cui parte appellante era onerata ex art. 2697 cc. e, comunque, per il venire meno della fattispecie contrattuale afferenti il mandato in relazione a fatti e circostanze sopravvenute idonee a caducarne, modificarne, impedirne gli effetti, tra le quali la grave inimicizia nel frattempo venutasi a concretizzare tra le parti come e di cui ai mezzi istruttori ritenuti erroneamente superflui dal Tribunale, con conseguente remissione in istruttoria della causa onde consentirne l'espletamento; infine, da ultimo perché tratterebbesi eventualmente di obbligazione alternativa, divenuta semplice sulla sede Umbra sulla quale controparte aveva mantenuto intatto, peraltro, quale referente, il proprio diritto stante la intervenuta assegnazione.
3 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza anche nel capo in cui ha compensato le spese legali con conseguente condanna della controparte nella misura di giustizia.
IN SUBORDINE, NEL MERITO
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, nella ipotesi in cui non ritenga necessari gli ulteriori accertamenti in fatto in precedenza indicati, respingere l'appello come formulato confermando le statuizioni oggetto di impugnazione, previo dirimente accertamento che la sede Toscana mai è stata oggetto di scelta da parte di alcun partecipante in alcun interpello, sia antecedente che successivo sino ad esaurimento della graduatoria e ciò, onde concludere per la assoluta assenza di redditualità ed antieconomicità che sarebbe comunque scaturita dall'intera operazione, tenendo altresì presente la mancata contestuale indicazione di alcuna risorsa economica che avrebbe dovuto consentire alla controparte l'effettuazione di una operazione di tale livello attraverso la nascita di specifica società
Con il favore, delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Dott.ssa Parte_1
premesso di aver deciso di partecipare in forma associata, insieme alla dr.ssa
[...]
di Arezzo, anch'essa farmacista dipendente, al "Bando di concorso CP_1
straordinario per l'assegnazione di n. 130 sedi farmaceutiche nella RE Toscana" di cui al Decreto regionale 24 ottobre 2012, n. 5008 e ss.mm.ii., con indicazione della
Dott.ssa come “referente” per le comunicazioni ufficiali della RE CP_1
Toscana, quali la notifica degli esiti del concorso e la eventuale chiamata per accettazione della farmacia vinta (come previsto dalla normativa vigente), esponeva di aver in seguito appreso che effettivamente la RE Toscana aveva notificato a
4 mezzo pec alla suddetta referente la comunicazione di assegnazione di farmacia posta nel Comune di Bibbiena (pertanto nelle immediate vicinanze del Comune di propria residenza), senza che la suddetta rispondesse alla comunicazione nei dieci giorni previsti, cosicché le due socie erano state dichiarate decadute dall'assegnazione della farmacia vinta, per mancata risposta nei termini assegnati;
esponeva inoltre di aver contattato la suddetta contestandole l'inadempimento agli obblighi assunti nei propri confronti e il danno conseguentemente subito ricevendo, in data 08.07.2019, una comunicazione a mezzo legale, con la quale questa opponeva la non vincolatività
dell'accordo concluso, rifiutandosi di corrisponderle alcunché; deduceva, sulla scorta di quanto sopra, la configurabilità della responsabilità – sia di natura contrattuale che extracontrattuale – della suddetta “referente” ai fini della commisurazione del danno subito, assumendo che in esso doveva ricomprendersi sia il valore potenziale dell'azienda perduta – come dalla relazione di parte prodotta - sia un aumento, in via equitativa, per il danno morale/esistenziale da perdita di chances;
che, secondo essa attrice, a carico della convenuta era configurabile una chiara responsabilità per le causali dedotte, stante la vincolatività dell'accordo concluso come desumibile dal tenore dell'art. 11, comma settimo, del D.L. 5008/2012.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito di voler:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta, dott.ssa
[...]
per la perdita e/o mancata acquisizione della Farmacia n. 4 del Comune di CP_1
Bibbiena, vinta a seguito della partecipazione in forma associata al “Bando di concorso straordinario per l'assegnazione di n. 130 sedi farmaceutiche nella regione Toscana” di cui al Decreto regionale 24 ottobre 2012, n. 5008 e ss.mm.ii., bandito ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 N. 1, convertito con modificazioni della Legge 24 marzo 2012
N. 27, per i chiari fatti e ruoli descritti in narrativa. - Accogliere di conseguenza la domanda risarcitoria svolta e per l'effetto condannare la dott.ssa al CP_1
pagamento in favore dell'attrice, dott.ss di tutti i danni Parte_1
patiti e patendi, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al fatto de quo, qui quantificati in via indicativa e non esaustiva, come segue: A) Danno Patrimoniale –
5 danno da mancata titolarità della farmacia n. 4 di Bibbiena, valore dell'azienda al 50% con la convenuta-socia; a) n.
1.698 ab. pianta organica sede n. 4 x 12,70 (spesa farmaceutica pro capite mensile) €. 21.564,60; b) €. 21.564,6 x12 mesi= €. 258.775,2 al netto IVA è €. 235.250,00; c) aumento incidenza altre voci vendita (quota 53,3%) +€.
268.497,00 Totale fatturato annuale della farmacia €. 503.747,00; d) moltiplicatore medio dell'1,3 per vendita al 3° anno €. 654,871,10; e) dividendo al 50% tra le due socie la somma si ottiene la parte di spettanza (danno) dell'attrice pari ad €.
327.435,55=; B) Danno Non Patrimoniale, morale/esistenziale da perdita di chanche
Pari al 30% del danno patrimoniale (vista la gravità soggettiva) €. 98.230,66 Per un danno totale di €. 425.666,21= o quella maggiore o minore somma che risultasse di giustizia all'esito dell'istruttoria.
-Condannare infine la convenuta per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per la mala fede e/o colpa grave evidenziata nella sua resistenza in giudizio, così come dimostrata dagli atti istruttori, al risarcimento del danno a favore dell'attrice che codesto Giudice riterrà equo, liquidandolo in sentenza.
-Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre al 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge (…)”.
Si costituiva la convenuta resistendo alle domande avversarie in quanto infondate,
non avendo essa assunto con la controparte alcun impegno di carattere vincolante in relazione alla futura gestione delle farmacia in forma associata, e costituendo presupposto indefettibile a tal fine la effettiva costituzione, tra i soggetti consociati,
di una apposita società personale in termini connotati dall'intuitus personae;
evidenziava a riguardo che tale prospettiva era stata evidentemente condizionata dalla totale interruzione dei rapporti tra le parti per ragioni di inimicizia personale insorta già dall'estate del 2015 (e nel cui contesto doveva essere inserita l'iniziativa giudiziaria attivata ex adverso); eccepiva inoltre la carenza dell'elemento del nesso causale dal momento che la avrebbe potuto e dovuto attivarsi autonomamente per Pt_1
l'acquisizione delle opportune informazioni, mediante accesso alla piattaforma governativa e consultazione del bollettino regionale e della banca dati degli atti
6 amministrativi, venendo pertanto in rilievo la mancanza della dovuta diligenza da parte della medesima anche in relazione al lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda fino ai contatti intercorsi tra le parti nel 2019; rappresentava inoltre che l'attrice aveva presentato analoga istanza anche presso la RE BR
risultando collocata in posizione favorevole nella relativa graduatoria (cfr. all.to n. 3
alla comparsa di costituzione) e che, in ogni caso, ferma rimanendo l'assenza di responsabilità da parte propria, alcun danno era configurabile nel caso in esame.
La causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,venendo in seguito emessa la sentenza oggetto dell'odierno gravame.
Con tale pronuncia il Tribunale, inquadrava la fattispecie nello schema contrattuale del mandato con attribuzione al soggetto indicato quale socio referente, nelle vesti di mandatario, dell'incarico di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali dalla RE
e, soprattutto, di compiere, su incarico del mandante/socio non referente, l'atto relativo all'indicazione delle sedi (oggetto del contratto).
Ciò posto, riteneva la violazione, da parte della suddetta mandataria, pacificamente designata allo svolgimento del suddetto incarico, degli obblighi di diligenza e di informazione su essa gravanti ai sensi dell'art. 1710 c.c., integrante un'ipotesi di inadempimento contrattuale, con le dovute conseguenza risarcitorie, a norma dell'art. 1223 c.c. (segnatamente la mandataria, in osservanza dei suddetti obblighi, avrebbe dovuto tempestivamente informare la mandante della richiesta della RE Toscana
di effettuare la scelta delle sedi entro il termine perentorio di dieci giorni nonché di eventuali circostanze sopravvenute che le avessero comunque impedito di accettare l'assegnazione della farmacia); riteneva di contro inconferenti gli argomenti sostenuti da parte convenuta circa la pretesa mancata diligenza della risultando Pt_1
decisivo il fatto che, in base alle normativa in materia, le comunicazioni relative alla procedura erano inviate esclusivamente all'indirizzo pec del referente.
Dava peraltro atto delle circostanze dedotte dalla convenuta, e non contestate dalla che questa avesse presentato analoga istanza presso la RE BR in Pt_1
7 prima persona e che, al momento della presentazione della domanda in forma associata per cui è causa, fosse farmacista dipendente in una farmacia sita nel Comune di Subbiano, ritenendo pertanto verosimile che ella fosse “maggiormente interessata” alla procedura bandita dalla RE BR (circostanza, quest' ultima, pure non espressamente e puntualmente contestata dalla;
sulla scorta di tali Pt_1
considerazioni, il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria formulata da parte attrice sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendo la insussistenza di alcun danno risarcibile, con compensazione inter partes delle spese di lite.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Con l'appello proposto la Dott.ssa censura la gravata sentenza Pt_1
articolando i seguenti motivi:
- Sul rigetto del risarcimento per il riconosciuto inadempimento della convenuta, quantum debeatur – errore sul fatto – error in judicando;
- Sul rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. e sulla compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'appellante lamenta in particolare l'erronea valutazione espressa dal primo Giudice
laddove, dopo aver riconosciuto l'inadempimento di controparte, ritenendo conseguentemente la sussistenza delle giuste pretese da essa formulate, aveva tuttavia rigettato la domanda risarcitoria in ragione della infondata, supposta, preferenza della medesima verso la sede umbra oggetto di acquisizione (circostanza non rispondente al vero risultando la sede toscana, a suo tempo vinta, più vicina al proprio luogo di residenza); rileva inoltre l'erroneità dell'affermazione del Tribunale circa la ricollegabilità di tale preferenza per la sede umbra anche in ragione di un vincolo di non concorrenza con il precedente datore di lavoro (con sede ubicata in Subbiano, a breve distanza dalla sede allora assegnata), in assenza di alcun vincolo di non concorrenza configurabile nella fattispecie;
censura ulteriormente la gravata sentenza in punto di ricostruzione in fatto laddove era valorizzata la circostanza dell'aver ella partecipato al bando per la sede umbra da sola mentre, al pari del bando toscano, la
8 partecipazione si era svolta in forma associata unitamente alla stessa Dott.ssa CP_1
oltre che con una terza associata, la Dott.ssa assumendo in tal caso essa Persona_1
appellante il ruolo di referente (senza che peraltro anche tale opportunità si concludesse positivamente, atteso che la aveva rifiutato l'assegnazione della CP_1
farmacia); infine evidenzia come al momento dell'inadempimento della CP_1
(primavera 2019), e ancora al momento della vocatio in jus (estate 2019), la graduatoria della RE BR non contemplasse alcuna attribuzione di sede, di fatto intervenuta in data 23 aprile 2021, a causa già ampiamente avanzata, quando pertanto si era maturato il danno di essa appellante, in relazione alla perdita del diritto di aprire una farmacia in Toscana, vicino casa e in località più conosciuta per utenza e territorio.
Censura la pronuncia sulle spese in quanto incoerente con la ritenuta meritevolezza delle pretese attrici in tema di inadempimento e con lo stesso, negativo, comportamento processuale di controparte, concludendo come in epigrafe.
2.2 Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e comunque a norma dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione del difetto di ragionevole probabilità di accoglimento;
a sua volta,
l'appellata propone appello incidentale avverso la gravata sentenza nella parte in cui accertava l'inadempimento degli obblighi su essa gravanti a norma dell'art. 1710 c.c. in forza di mandato concluso tra le parti nonché in relazione al capo della sentenza afferente la compensazione delle spese di causa.
A sostegno dell'appello incidentale ribadisce in primo luogo, in questa sede,
l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta ex adverso laddove solo in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 24 giugno 2021 era prospettata la riconducibilità del rapporto in esame alla fattispecie del mandato (tempestivamente contestata da essa appellata nella prima difesa utile).
Deduce pertanto la sussistenza di erronea e falsa applicazione dell'art. 113, comma 1,
c.p.c., non essendo consentito al Giudice ex art 112 c.p.c. l'esame di profili diversi da
9 quelli specificamente dedotti dalla controparte, determinandosi altrimenti un surrettizio ampliamento del thema decidendum.
Ancora in sede di appello incidentale, contesta la configurabilità del mandato, atteso che esso, secondo previsioni dell'art. 1703 cc, si configura allorché il mandatario debba curare solo gli interessi del mandante, non anche i propri, evidenziando peraltro che l'accertamento compiuto dal primo Giudice giungeva a negare in radice anche la possibile esistenza di un conflitto di interessi tra le parti in relazione alle concrete e soprattutto onerose scelte da fare in futuro una volta ottenuta, eventualmente, la sede della farmacia;
deduce, conclusivamente, la sussistenza nella fattispecie di “una sorta di autorizzazione a gestire la vicenda, oppure di un mandato di cortesia, nulla di giuridicamente vincolante”.
Rileva inoltre, ancora in sede di appello incidentale, che il Tribunale aveva del tutto omesso di affrontare la questione per cui la prospettata assegnazione non avrebbe comunque rivestito alcuna utilità in assenza di impegno a costituire inter partes la società per l'esercizio della farmacia;
evidenzia a riguardo, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza del mandato, che esso doveva ritenersi venuto meno ben prima della comunicazione dell'interpello di assegnazione a causa della interruzione dei rapporti tra le parti già nel 2015 (come dimostrato chiaramente dai capitoli di prova testimoniale attraverso i quali parte attrice intendeva dimostrare la prosecuzione dell'interesse alla farmacia e l'irrilevanza della inimicizia sopravvenuta); assume che la corretta applicazione del principio di diritto di cui all'art. 1362 secondo comma cc,
ai fini della interpretazione della comune intenzione delle parti anche in base al loro comportamento complessivo (successivo alla conclusione dell'assunto contratto di mandato), avrebbe corroborato la sostanziale manifestazione del disinteresse della ll'assegnazione di qualsiasi farmacia (in assenza di alcuna richiesta da essa Pt_1
formulata dal 2012, data di presentazione della domanda, fino al momento dell'assegnazione nel 2019).
Comunque, in punto di quantificazione del danno, evidenzia che controparte invocava una liquidazione sganciata dalla valutazione di alcuna chance ma piuttosto
10 fondata sulla sola effettività del danno da perdita del bene dedotto e comunque alla stregua di parametri non corretti;
parimenti sarebbe inaccoglibile la ipotizzata richiesta di liquidazione in via equitativa, in assenza di alcuna esplicitazione del parametro posto a relativo fondamento, così da investire la Corte dell'onere di colmare il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ancora in via incidentale, contesta la pronuncia relativa alla compensazione delle spese in difetto dei relativi presupposti, concludendo come in epigrafe.
2.3 All'udienza fissata per la trattazione, tenutasi in forma cartolare, la Corte, acquisite in modalità telematica le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata. L'appellante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha ampiamente argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n.
12280; id., Sezione VI-1, ordinanza 22.09.2015, n. 18704)- La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile,
Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
4. Il merito.
Risulta opportuna la unitaria trattazione delle questioni sottoposte dalle parti esse afferendo alla sussistenza della responsabilità contrattuale della per CP_1
inadempimento del contratto di mandato (qualificazione contestata dall'appellata/appellante incidentale) e al mancato riconoscimento di danno risarcibile in capo all'odierna appellante principale.
11 Rileva la Corte, in primo luogo, la infondatezza delle eccezioni formulate dall'appellata in ordine alla proposizione di domanda nuova (in termini conseguenti alla tardiva allegazione in causa della dedotta violazione del rapporto di mandato), venendo in rilievo nella fattispecie il potere-dovere del Giudice di assegnare una propria qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., ferma restando la identità del fatto storico posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno purché “i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame” (così Cass. Sez. 3, ord. 27 novembre 2018, n. 30607; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103).
La suddetta qualificazione giuridica del rapporto risulta peraltro del tutto condivisibile, non risultando condivisibili gli argomenti svolti dall'appellante incidentale mediante richiamo del disposto di cui all'art. 1703 c.c. in tema di conferimento del mandato nell'esclusivo interesse del mandante nonché circa la sussistenza, nella fattispecie, di un conflitto di interessi tra le parti in ordine al suo regolare svolgimento.
Risulta a riguardo dirimente richiamare le previsioni dell'art. 1723 c.c. circa la figura del c.d. mandato in rem propriam, pertanto conferito – come nel caso di specie –
anche nell'interesse del mandatario, fermo restando che il prospettato conflitto di interessi avrebbe comunque costituito ipotesi meramente eventuale e priva di alcuna attualità e concretezza al momento del conferimento del mandato.
Ne consegue la infondatezza delle deduzioni formulate, in relazione ai profili considerati, a fondamento dell'appello incidentale.
Tanto premesso, risulta incontroverso tra le parti che l'odierna appellante e la dr.ssa
– entrambe farmaciste dipendenti – nel 2012 avevano deciso di partecipare al CP_1
bando sopra richiamato in forma associata, indicando la seconda quale “referente”
per le comunicazioni ufficiali della RE Toscana;
che, a seguito dell'espletamento della procedura, le suddette erano risultate collocate al 321° posto attendendo pertanto l'esito degli interpelli e dei conseguenti scorrimenti di graduatoria;
che nella
12 primavera del 2019 era intervenuta l'assegnazione in loro favore della farmacia di
Bibbiena, senza che si completasse il perfezionamento della procedura in ragione della mancata risposta all'interpello da parte della referente designata (ricondotta dalla
Dott.ssa alla riferita mancata apertura della pec per perdita delle Pt_1
credenziali come da docc. 9/10 allegati da parte attrice in primo grado); che le parti del giudizio a causa di forti contrasti per ragioni personali, insorti nell'estate del 2015, avevano già da tale epoca sostanzialmente interrotto i loro rapporti per l'intero arco temporale intercorrente fino alla verifica da parte dell'odierna appellante della condotta omissiva di controparte.
Tanto premesso, rileva la Corte che – pure confermata la qualificazione del rapporto nello schema giuridico del mandato nei termini sopra esposti – nella fattispecie non emerge la prova di un danno risarcibile, per le ragioni ulteriormente dedotte dall'appellata/appellante incidentale, alla luce dei fatti sopravvenuti rispetto al conferimento del mandato e della relativa incidenza sulla fattispecie in esame, come desumibile dal contegno assunto dalle parti, e segnatamente dalla Dott.ssa Pt_1
a seguito della rottura dei rapporti con la collega, già nell'estate del 2015, in termini tali da determinare una totale interruzione dei rapporti tra le medesime.
In tale contesto l'assenza di alcuna iniziativa o presa di contatto da parte della odierna appellante, nel lungo arco temporale intercorso, risulta evidentemente espressione di un marcato disinteresse della medesima, sintomatico di una condizione di sostanziale deresponsabilizzazione rispetto al ruolo di mandante ad essa attribuibile,
integrante ipotesi di sottrazione della stessa all'onere di cooperazione alla regolare esecuzione del contratto scaturente dalle previsioni dell'art. 1719 c.c., valutabile anche ai sensi dell'art. 1175 c.c..
Faceva pertanto seguito la insussistenza di alcun reciproco, ragionevole, affidamento delle parti sulle sorti della vicenda concorsuale, anche alla stregua della necessità di un effettivo sodalizio da porre a fondamento della futura gestione della farmacia in forma associata, emergendo piuttosto la sussistenza di comportamenti concludenti
13 delle parti scaturenti dalla sopravvenuta inimicizia e sintomatici del venir meno del comune, risalente, progetto, rimasto privo di concrete prospettive.
Non assumono rilievo a tale riguardo le circostanze di prova testimoniale capitolate dalla odierna appellante in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in merito al persistente interesse da essa manifestato alla Sig.ra Persona_2
responsabile Ufficio attività produttive del Comune di Subbiano (AR), circa gli sviluppi della procedura concorsuale, atteso che tale interesse risultava comunque espresso nei confronti di soggetto terzo, a fronte di una totale interruzione dei rapporti, protratta per quattro anni, tra le parti del rapporto di mandato, con la conseguenza, per le ragioni sopra esposte, della sostanziale inesigibilità di alcun ristoro per la condotta omissiva della controparte.
Deve peraltro, comunque, rilevarsi l'infondatezza delle pretese risarcitorie dell'odierna appellante anche sotto il profilo della sussistenza di danno da perdita di chances non essendo stata formulata alcuna specifica allegazione in ordine ad eventuali opportunità definitivamente perse per effetto della condotta omissiva avversaria.
Ne consegue la conferma, seppure alla luce delle considerazioni che precedono e in parziale recepimento degli argomenti prospettati dall'appellante incidentale quanto alle ragioni della decisione, della pronuncia di rigetto oggetto di impugnativa.
Quanto al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese;
si osserva che tale regolamentazione risultava giustificata dalla insussistenza di alcuna effettiva soccombenza della da un lato, e dal giudizio di parziale fondatezza della CP_1
prospettazione attrice, nel contesto di fattispecie connotata da significativa controvertibilità; tale statuizione deve pertanto essere confermata.
Ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese anche relativamente al presente grado, tenuto conto dell'esito del giudizio alla luce delle ragioni sopra esposte, parzialmente difformi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, e della novità della controversia.
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza o deduzione formulata dalle parti, così provvede:
rigetta l'appello principale proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma la sentenza impugnata come da parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
raddoppio del CU nei confronti dell'appellante principale.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dr. Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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