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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2231/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 28.8.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 CodiceFiscale_1
mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Luca Zema del Foro di Udine,
domiciliatario;
attore
CONTRO
INNOVATIVE e, per essa, IL Controparte_1
CURATORE, dott. rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti Controparte_2
informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Cliselli del Foro di Udine,
domiciliatario;
convenuta in punto: opposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 260 CCII dal giudice delegato per il versamento del capitale sociale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo Ist. n.18 dep.30.04.2024 emesso dal Tribunale di Udine, G.D. dott.
GI Calienno, perché infondato ed illegittimo per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa di citazione;
con vittoria di spese;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che parte attorea opponente è tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di capitale sociale, quantificare la detta nella minor misura calcolata in base alle somme dalla detta corrisposte in denaro e/o con beni mobili sì come specificato in narrativa di citazione e, comunque, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, perché infondato ed illegittimo sempre per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
-in via istruttoria: ordinare ex art.210 c.p.c. alla curatela della liquidazione l'esibizione in giudizio della contabilità dell'impresa ricostruita dalla medesima con annessa la documentazione ad un tanto utilizzata.
Per la convenuta: nel merito: respingersi nel resto ogni altra domanda di parte attrice opponente e per l'effetto confermarsi il decreto opposto o comunque condannarsi parte attrice opponente al pagamento in favore della società in Liquidazione Giudiziale n. 57/2023 Innovative
Concept Box srl della residua somma di Euro 9.375,00 oltre interessi di legge notificazione del decreto ingiuntivo al saldo, o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. Spese di lite interamente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, socio di Innovative Parte_1
Concept Box s.r.l., in liquidazione giudiziale, ha proposto opposizione avverso il decreto del
15.5.2024 del giudice delegato che gli aveva ingiunto, ai sensi dell'art. 260 CCII, il pagamento del capitale sociale non ancora versato, per € 9.375,00. Affermato che l'ingiunzione era stata emessa sulla base della dichiarazione dell'amministratrice sig.ra e della contabilità sociale, peraltro Pt_2
incompleta. l'opponente ha affermato che, all'interno del locale gestito dalla società all'interno del centro commerciale di Antegnate, erano stati rinvenuti beni già appartenenti a lui e alla socia e compagna , costituiti da tutti gli arredi del ristorante, conferiti nella fase di approntamento CP_3
del locale e il cui valore pro quota era di almeno € 10.000,00. Ciò premesso, l'attore ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato, con vittoria di spese, in subordine per la riduzione dell'importo ingiunto.
2. Si è costituito il curatore della liquidazione giudiziale di Innovative Concept Box srl,
affermando che l'asserito conferimento in natura non poteva trovare considerazione;
infatti,
l'opponente non aveva nemmeno fornito un elenco che descrivesse in modo specifico i beni e la documentazione che ne provasse l'acquisto; in ogni caso, il conferimento avrebbe dovuto essere assistito da una perizia giurata;
l'amministratrice e socia sig.ra aveva riferito al curatore che a Pt_2
suo carico residuava il versamento in conto capitale di € 11.000,00 circa, affermazione tale da smentire l'affermato conferimento. Il curatore ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
3. Nella prima udienza il giudice ha respinto l'istanza di riunione del procedimento alla causa R.G. 1898/2024 relativa all'opposizione proposta dalla socia e amministratrice sig.ra . Pt_2
Disattese le richieste istruttorie dell'opponente, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
5. Dalla visura storica prodotta dall'opponente si evince che Innovative Concept Box
s.r.l. fu costituita il 29.3.2022, con capitale di € 50.000,00, dai tre soci , con quota del CP_3
70%, con quota del 25% e , con quota del 5%, capitale versato nella Parte_1 CP_4
misura di un quarto;
la società, amministrata da , non depositò alcun bilancio e, con CP_3
sentenza del 7.12.2023 di questo Tribunale, fu assoggettata a liquidazione giudiziale.
6. , socia di maggioranza e amministratrice unica di Innovative Concept Box CP_3
srl, sentita dal curatore in data 4.1.2024 (si veda il verbale doc. 7 attoreo), ha dichiarato allo stesso che, in relazione al capitale sociale, vi era stato un versamento iniziale di € 12.500,00 e che il residuo doveva essere versato in seguito;
da parte sua restava dovuto l'importo di € 11.000,00, mentre il sig.
aveva versato solo i decimi iniziali, per un importo di € 3.125,00. L'opponente si è limitato a Pt_1 contestare il suo debito con generiche allegazioni relative a un conferimento in natura, del cui oggetto non ha nemmeno fornito una circostanziata descrizione, essendosi limitato ad affermare che si tratterebbe di beni inventariati diversi da quelli menzionati nella fattura, da lui prodotta, emessa a carico della società in liquidazione giudiziale dal fornitore OR. Né l'opponente ha provato di aver acquistato con mezzi propri determinati beni poi conferiti alla società, comunque senza, per sua stessa ammissione, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2343 c.c..
7. L'opposizione deve essere respinta, confermando il decreto opposto nei confronti del sig. Pace.
8. Le spese del giudizio di opposizione seguono pertanto la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014 pertinenti rispetto alla somma riconosciuta come dovuta in forza della presente sentenza,
assunti ai valori minimi per le fasi studio e istruttoria, al valore medio per la fase introduttiva, tenuto conto della semplicità della fattispecie. Non si ritiene di riconoscere alcunché per la fase decisoria,
non essendo state autorizzate scritture conclusive ed essendosi le parti richiamate agli atti ai fini della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, emesso il 15.5.2024 dal giudice delegato del Tribunale di Udine, che dichiara esecutivo;
b) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_5
giudiziale le spese processuali relative alla presente causa, che liquida in € 2.077,00 per compenso,
oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 19 ottobre 2025. Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2231/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 28.8.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura unita Parte_1 CodiceFiscale_1
mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Luca Zema del Foro di Udine,
domiciliatario;
attore
CONTRO
INNOVATIVE e, per essa, IL Controparte_1
CURATORE, dott. rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti Controparte_2
informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Cliselli del Foro di Udine,
domiciliatario;
convenuta in punto: opposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 260 CCII dal giudice delegato per il versamento del capitale sociale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo Ist. n.18 dep.30.04.2024 emesso dal Tribunale di Udine, G.D. dott.
GI Calienno, perché infondato ed illegittimo per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa di citazione;
con vittoria di spese;
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che parte attorea opponente è tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di capitale sociale, quantificare la detta nella minor misura calcolata in base alle somme dalla detta corrisposte in denaro e/o con beni mobili sì come specificato in narrativa di citazione e, comunque, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, perché infondato ed illegittimo sempre per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
-in via istruttoria: ordinare ex art.210 c.p.c. alla curatela della liquidazione l'esibizione in giudizio della contabilità dell'impresa ricostruita dalla medesima con annessa la documentazione ad un tanto utilizzata.
Per la convenuta: nel merito: respingersi nel resto ogni altra domanda di parte attrice opponente e per l'effetto confermarsi il decreto opposto o comunque condannarsi parte attrice opponente al pagamento in favore della società in Liquidazione Giudiziale n. 57/2023 Innovative
Concept Box srl della residua somma di Euro 9.375,00 oltre interessi di legge notificazione del decreto ingiuntivo al saldo, o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. Spese di lite interamente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, socio di Innovative Parte_1
Concept Box s.r.l., in liquidazione giudiziale, ha proposto opposizione avverso il decreto del
15.5.2024 del giudice delegato che gli aveva ingiunto, ai sensi dell'art. 260 CCII, il pagamento del capitale sociale non ancora versato, per € 9.375,00. Affermato che l'ingiunzione era stata emessa sulla base della dichiarazione dell'amministratrice sig.ra e della contabilità sociale, peraltro Pt_2
incompleta. l'opponente ha affermato che, all'interno del locale gestito dalla società all'interno del centro commerciale di Antegnate, erano stati rinvenuti beni già appartenenti a lui e alla socia e compagna , costituiti da tutti gli arredi del ristorante, conferiti nella fase di approntamento CP_3
del locale e il cui valore pro quota era di almeno € 10.000,00. Ciò premesso, l'attore ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal giudice delegato, con vittoria di spese, in subordine per la riduzione dell'importo ingiunto.
2. Si è costituito il curatore della liquidazione giudiziale di Innovative Concept Box srl,
affermando che l'asserito conferimento in natura non poteva trovare considerazione;
infatti,
l'opponente non aveva nemmeno fornito un elenco che descrivesse in modo specifico i beni e la documentazione che ne provasse l'acquisto; in ogni caso, il conferimento avrebbe dovuto essere assistito da una perizia giurata;
l'amministratrice e socia sig.ra aveva riferito al curatore che a Pt_2
suo carico residuava il versamento in conto capitale di € 11.000,00 circa, affermazione tale da smentire l'affermato conferimento. Il curatore ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
3. Nella prima udienza il giudice ha respinto l'istanza di riunione del procedimento alla causa R.G. 1898/2024 relativa all'opposizione proposta dalla socia e amministratrice sig.ra . Pt_2
Disattese le richieste istruttorie dell'opponente, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
5. Dalla visura storica prodotta dall'opponente si evince che Innovative Concept Box
s.r.l. fu costituita il 29.3.2022, con capitale di € 50.000,00, dai tre soci , con quota del CP_3
70%, con quota del 25% e , con quota del 5%, capitale versato nella Parte_1 CP_4
misura di un quarto;
la società, amministrata da , non depositò alcun bilancio e, con CP_3
sentenza del 7.12.2023 di questo Tribunale, fu assoggettata a liquidazione giudiziale.
6. , socia di maggioranza e amministratrice unica di Innovative Concept Box CP_3
srl, sentita dal curatore in data 4.1.2024 (si veda il verbale doc. 7 attoreo), ha dichiarato allo stesso che, in relazione al capitale sociale, vi era stato un versamento iniziale di € 12.500,00 e che il residuo doveva essere versato in seguito;
da parte sua restava dovuto l'importo di € 11.000,00, mentre il sig.
aveva versato solo i decimi iniziali, per un importo di € 3.125,00. L'opponente si è limitato a Pt_1 contestare il suo debito con generiche allegazioni relative a un conferimento in natura, del cui oggetto non ha nemmeno fornito una circostanziata descrizione, essendosi limitato ad affermare che si tratterebbe di beni inventariati diversi da quelli menzionati nella fattura, da lui prodotta, emessa a carico della società in liquidazione giudiziale dal fornitore OR. Né l'opponente ha provato di aver acquistato con mezzi propri determinati beni poi conferiti alla società, comunque senza, per sua stessa ammissione, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2343 c.c..
7. L'opposizione deve essere respinta, confermando il decreto opposto nei confronti del sig. Pace.
8. Le spese del giudizio di opposizione seguono pertanto la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014 pertinenti rispetto alla somma riconosciuta come dovuta in forza della presente sentenza,
assunti ai valori minimi per le fasi studio e istruttoria, al valore medio per la fase introduttiva, tenuto conto della semplicità della fattispecie. Non si ritiene di riconoscere alcunché per la fase decisoria,
non essendo state autorizzate scritture conclusive ed essendosi le parti richiamate agli atti ai fini della discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, emesso il 15.5.2024 dal giudice delegato del Tribunale di Udine, che dichiara esecutivo;
b) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_5
giudiziale le spese processuali relative alla presente causa, che liquida in € 2.077,00 per compenso,
oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 19 ottobre 2025. Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi