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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana
Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 720 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Maiorana per Parte_1 mandato in atti;
attore
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sabina Oddo per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 4 novembre 2024 e scritti conclusionali successivamente depositati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa Controparte_1 della negazione della qualità di socio e per il riconoscimento del diritto di opzione su tutti gli aumenti del capitale sociale operati dalla società dall'esercizio del 1980 in poi, al prezzo delle azioni indicato nelle delibere societarie.
Premetteva in punto di fatto l'attore che la società convenuta era stata costituita con atto in Notar in data 14 dicembre 1977 (rep. n. 97199, racc. n. Persona_1
24740) con capitale sociale di £ 10.000.000 dai soci , sottoscrittore di n. Parte_2
100 azioni da £ 10.000 ciascuna, , sottoscrittore di n. 100 azioni da £ Parte_3
10.000 ciascuna, sottoscrittore di n. 100 azioni da £ 10.000 ciascuna, Parte_2 , sottoscrittore di n. 100 azioni da £ 10.000 ciascuna, Controparte_2 CP_3 sottoscrittore di n. 100 azioni da £ 10.000 ciascuna, e ,
[...] Controparte_4 sottoscrittore di n. 500 azioni da £ 10.000 ciascuna.
Esponeva che quest'ultimo socio sottoscrittore, , in data 22 febbraio Controparte_4
1980, gli aveva trasferito il diritto di proprietà del certificato azionario n. 6, relativo a n.
100 azioni del valore nominale di £ 10.000 ciascuna, rendendolo socio proprietario di una quota del 10% della società.
Ciononostante, lamentava l'attore, gli altri soci gli avevano negato l'esercizio di qualsivoglia qualità di socio, negando, vieppiù, l'autenticità del titolo azionario acquistato dall'attore, accertata con sentenza resa da questo tribunale, sezione distaccata di Cefalù,
n. 231/2007, divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione n. 7963/2017 del 28.3.2017.
Invocando la natura dichiarativa della predetta pronuncia, accertativa della propria qualità di socio, l'attore chiedeva, dunque, l'accertamento della propria titolarità ad esercitare il diritto di opzione su tutti gli aumenti di capitale deliberati dalla società a far data dal 22 febbraio 1980 e fino al 4.4.2012, data dell'iscrizione delle sue azioni nel libro dei soci, effettuata in esecuzione della sentenza dichiarativa citata;
la condanna della società convenuta al risarcimento del danno provocatogli dalla negazione della qualità di socio, attuata tramite l'impossibilità di partecipare alle assemblee societarie, di assumere la funzione di amministratore della società, di conseguire i dividendi e di avvalersi di tutti i diritti riconosciuti agli azionisti, danno da determinarsi mediante l'espletamento di ctu o in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi, riservandosi l'esercizio di ulteriore azione giudiziale a tutela dei propri diritti a far data dal 4.4.2012 in avanti.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le domande attoree Controparte_1
e ne ha chiesto il rigetto, ritenendole infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese.
In particolare, quanto al valore delle azioni acquistate dall'attore, la società convenuta ha dedotto:
- che la società era stata costituita con atto del 10.7.1977 in Notar Per_1
(rep. n. 97.199) con capitale sociale di £ 10.000.000 suddiviso in 1.000
[...] azioni nominative ordinarie di £ 10.000 ciascuna;
- che con delibera del 14.6.1978 l'amministratore unico della società aveva elevato il capitale sociale a £ 200.000.000 e aveva disposto l'emissione di 19.000 azioni nominative ordinarie da £ 10.000 ciascuna, che furono offerte in opzione ai soci e interamente acquistate in breve tempo;
- che tale aumento di capitale sociale fu iscritto nel registro delle imprese presso il
Tribunale di Termini Imerese il 29.5.1979;
- che, di conseguenza, il certificato azionario n. 6 di 100 azioni nominative ordinarie ceduto da all'odierno attore in data 22.2.1980 non Controparte_4 rappresentava di certo il 10% del capitale sociale ma, al più, lo 0,5% dello stesso.
Esponeva ancora la società convenuta, che l'attore non aveva mai esercitato alcun diritto di opzione in occasione dei successivi aumenti di capitale sociale deliberati dalle assemblee straordinarie degli azionisti, successive all'acquisto del certificato azionario, del
26.2.1982 (che elevò il capitale sociale a £ 500.000.000 mediante l'emissione di n. 30.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare nel termine di giorni 60 dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, avvenuta in data 10.9.1982); del 13.7.1989 (che elevò il capitale sociale a £
1.000.000.000 mediante l'emissione di n. 50.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare nel termine di giorni
60 dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, avvenuta in data 21.9.1989); del
9.8.1990 (che elevò il capitale sociale a £ 1.600.000.000 mediante l'emissione di n. 60.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare immediatamente per esigenze finanziare della società); del 30.12.1991
(che elevò il capitale sociale a £ 2.300.000.000 mediante l'emissione di n. 70.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare nel termine di giorni 90 dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, avvenuta in data 28.1.1992), con esclusione di qualsivoglia negazione del diritto di opzione dell'attore, che non aveva mai esercitato alcun diritto nonostante l'intervenuta pubblicità obbligatoria.
Contestava la società convenuta, altresì, i danni asseritamente subiti dall'attore per negata partecipazione alle assemblee dei soci e per negato diritto di assumere la qualità di amministratore della società (che non avrebbe potuto assumere essendo stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4354 del 21.12.2001, per il reato di bancarotta fraudolenta, a 3 anni di reclusione, alla pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e al risarcimento dei danni).
Contestava, infine, anche il preteso diritto al risarcimento del danno per i dividendi non conseguiti prima del 2012, rilevando che l'attore non aveva mai impugnato alcuna delibera assembleare della società in tal senso e che, in ogni caso, la società aveva distribuito utili ai propri soci solo a far data dal 1999. Eccepiva, in ogni caso, la decadenza, l'inesigibilità, la prescrizione e l'estinzione dei diritti asseritamente vantati dall'attore, il quale non aveva mai, prima dell'introduzione dell'odierno giudizio, lamentato la violazione dei propri diritti di socio, neppure nel giudizio dallo stesso introdotto e definito con sentenza n. 231/2007, limitato all'accertamento della titolarità del certificato azionario acquistato da Controparte_4 in data 22.2.1980.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, accertarsi l'intervenuta decadenza dello stesso dal diritto di opzione e dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari, per non averlo esercitato nei termini stabiliti dalle delibere di aumento del capitale sociale e dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; in ulteriore subordine accertarsi l'intervenuta prescrizione ex artt. 2949 o 2947 o 2946 c.c. dei diritti di opzione, di percezione dei dividendi o di risarcimento del danno, non esercitati a far data dall'acquisto delle azioni, e, in ogni caso, dall'iscrizione nel libro dei soci del
4.4.2012. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 5.12.2019 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita con la nomina di ctu (cfr. ordinanza del 10.3.2021).
Depositata al fascicolo telematico la relazione definitiva in data 17.1.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del 4.11.2024, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Merito della lite.
Ritiene il Tribunale che le domande proposte da con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio siano solo parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni che infra si diranno.
A tal uopo devono essere dichiarate inammissibili le precisazioni delle domande proposte dall'attore in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., essendo già maturate le preclusioni assertive sul punto, né avendo l'attore fatto cenno a tali precisazioni nell'ambito della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che risulta incontestato tra le parti che rivesta la qualità di socio della in virtù Parte_1 Controparte_1 della cessione del certificato azionario n. 6 da potere di , cessione Controparte_4 avvenuta in data 22.2.1980 con girata autenticata dal notaio avente ad Persona_2 oggetto n. 100 azioni nominative ordinarie del valore di £. 10.000 ciascuna. Parimenti risulta incontestato tra le parti che ha ottenuto Parte_1
l'iscrizione nel registro dei soci solo in data 4.4.2012, in esecuzione della sentenza n 231 del 30.10.2007, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che ha accertato la qualità di socio del predetto attore a far data della cessione del certificato azionario n. 6 da potere di , avvenuta in data 22.2.1980. Controparte_4
Ciò posto, l'attore ha proposto al tribunale azione di risarcimento del danno derivante dall'omesso esercizio dei propri diritti di socio della società convenuta a far data dall'acquisto del certificato azionario, esercizio asseritamente negato dalla società sia ab origine, dall'acquisto delle azioni, sia successivamente, dall'iscrizione dell'attore nel registro dei soci in esecuzione della sentenza che ha accertato tale qualità, riservandosi espressamente di agire per il riconoscimento dei diritti allo stesso spettanti a far data dal
2012.
La cognizione del Tribunale, pertanto, è limitata al periodo intercorrente dall'acquisto della qualità di socio, a seguito della cessione del certificato azionario, avvenuta in data
22.2.1980, all'iscrizione del predetto attore nel registro dei soci, avvenuta in data 4.4.2012.
Ciò posto, com'è noto, dalla qualità di socio di società di capitali discendono diversi diritti, sia gestori sia patrimoniali, quali il diritto di partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, il diritto ai dividendi, la cui assegnazione è deliberata dalla assemblea in seguito all'approvazione del bilancio, il diritto alla ripartizione del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società, il diritto di opzione.
A fronte di tali diritti, quanto agli obblighi in capo al socio grava l'onere dei conferimenti, se necessari e deliberati dall'organo assembleare.
Così sinteticamente delineati i diritti e doveri dei soci, ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'unico diritto coattivamente esercitabile da sia quello ai Parte_1 dividendi deliberati dall'assemblea della società convenuta, dividendi distribuiti ai soci della solo a far data dall'approvazione del bilancio del 1999. Controparte_1
Invero, non risultano in alcun modo vulnerati dal comportamento della società né il diritto di opzione, né il diritto di partecipazione alle assemblee, né, per vero, il loro mancato esercizio può essere risarcito per equivalente o in via equitativa, come pure dallo stesso attore richiesto, per la dirimente considerazione per la quale non è stato neppure allegato che , a far data dall'acquisto delle azioni da potere di Parte_1 CP_4
abbia mai manifestato la volontà di esercitare i suddetti diritti derivatigli dalla
[...] qualità di socio e ciò in disparte dal disconoscimento della suddetta qualità da parte della società convenuta. Ritiene il tribunale che, se l'attore avesse voluto esercitare i suddetti diritti, ben avrebbe potuto manifestare chiaramente la propria volontà in tal senso, financo provvedendo a impugnare le delibere assembleari, condotta questa neppure allegata dallo stesso attore, che si è limitato ad affermare apoditticamente di essere titolare di tali diritti derivanti dalla qualità di socio e di essere stato impedito nell'esercizio.
Anzi, l'argomentazione offerta in tal senso dall'attore è disattesa altresì dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale nell'ambito del giudizio n.
1728/2002 celebrato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - sezione distaccata di
Cefalù, che ha accertato la qualità di socio in capo all'attore, nel corso del quale Parte_1
dichiarò che dall'acquisto delle azioni da , avvenuto in data
[...] Controparte_4
22.2.1980, fino al 1999 credette di essere iscritto nel libro dei soci della Controparte_1
e, tuttavia, non partecipò alle assemblee, non riscosse dividendi e non esercitò altre
[...] prerogative inerenti alla titolarità di azioni della convenuta (cfr. verbale del 20.4.2005 prodotto da parte convenuta).
Dichiarazioni senz'altro apprezzabili quali indizi nell'ambito dell'odierno giudizio.
Del tutto destituito di fondamento, poi, è l'asserito diritto ad amministrare la società convenuta, che sarebbe pure stato leso dall'omesso riconoscimento della qualità di socio, tenuto conto dell'impossibilità giuridica dell'attore di assumere tale carica per la condanna dello stesso alla pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, irrogata dal Tribunale penale di Palermo con sentenza n. 4354 del
21.12.2001 passata in giudicato, nonché, per l'epoca antecedente, dalle previste modalità statutarie di elezione del Consiglio di amministrazione della società.
L'unico diritto esigibile dall'attore ed effettivamente negato allo stesso, sulla scorta delle allegazioni offerte e dei fatti emersi nel corso del giudizio, risulta essere il diritto ai dividendi della società convenuta, distribuiti a partire dal 1999.
Sul punto devono essere disattese le eccezioni di decadenza e/o di prescrizione sollevate dalla società convenuta.
La norma di cui all'art. 2949 c.c. fissa in cinque anni il termine di prescrizione per i diritti che derivano dai rapporti sociali se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, la decorrenza del diritto ai dividendi deve fissarsi all'emanazione della sentenza della Suprema Corte n. 7963/2017, pubblicata il 28 marzo 2017, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di
Cefalù n. 231/2007, che ha accertato la qualità di socio di di Controparte_1
. Parte_1 Invero, la circostanza che la qualità di socio dell'attore fosse sub iudice ha determinato l'interruzione della prescrizione a far data dall'esigibilità del diritto agli utili, che, circostanza questa incontestata tra le parti, è sorta a far data dall'esercizio relativo all'anno 1999, fino all'introduzione del giudizio finalizzato all'accertamento della qualità di socio dell'attore, introdotto con atto di citazione notificato in data 20.5.2002 e definito con la sentenza n. 7963/2017 del 28.3.2017, citata.
Successivamente, peraltro, risultano prodotte le missive intercorse tra l'attore e la società e relative proprio al riconoscimento degli utili in suo favore (cfr. lettere a mezzo pec allegate all'atto di citazione).
Una siffatta interpretazione trova conforto nella consolidata giurisprudenza intervenuta sul punto che, in più occasioni ha affermato che la disposizione sulla prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali, contenuta nell'art. 2949, comma 1, c.c., deve essere interpretata restrittivamente, in quanto inerente ai soli diritti riconducibili all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale (cfr., da ultimo, Cass. 13/02/2024, n.4007).
Tanto chiarito e ribadito che la liquidazione degli utili all'attore deve essere limitata agli anni 1999/2012, non essendovi dividendi approvati dall'assemblea in epoca antecedente, ed essendo limitata al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, avvenuta in data 4.4.2012, la domanda dell'attore, è bene prendere le mosse dagli accertamenti demandati al ctu, dott. che ha provveduto a quantificare, in Persona_3 relazione alla quota societaria riconosciuta all'attore a seguito della iscrizione nel libro dei soci in forza di certificato azionario n. 6 riguardante 100 azioni del valore nominale di £
10.000, il valore degli utili che l'attore avrebbe avuto diritto di percepire dalla Società
a far data dall'anno 1999 (cfr. ordinanza contenente i quesiti Controparte_1 del 10.3.2021).
Il nominato ctu, con accertamento che questo tribunale intende condividere, logico e privo di contraddizioni, ha accertato che dalla percentuale iniziale pari a 0,5000%, la percentuale di partecipazione dell'attore alla società convenuta, in virtù degli aumenti di capitale sociale deliberati in data 26.2.1982, in data 13.7.1989, in data 9.8.1990 e in data
30.12.1991, è da rideterminarsi in 0,0435% (cfr. pag. 4 relazione di ctu in atti).
Tenuto conto che la società convenuta ha distribuito utili ai soci a far data dal 1999, distribuzione approvata con delibera del 28.4.2000, il nominato ctu ha provveduto a determinare la quota di dividendi spettante all'attore anno per anno, dividendi che sommati fino al 2012 ammontano a € 2.789,79 (cfr. pagg. 5 e 6 della relazione di ctu in atti). Entro tali limiti, dunque, deve essere accolta la domanda attorea con conseguente condanna della al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.789,79 a titolo di dividendi distribuiti e non percepiti, oltre interessi legali a decorrere dal dì della messa in mora, da individuare in quello della notifica della citazione.
3. Le spese di lite
Avuto riguardo alla parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Le spese della c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
• accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.789,79, oltre interessi a far data dalla notifica della citazione, a titolo di utili allo stesso spettanti a far data dal 1999 e fino al 2012;
• compensa le spese di lite sostenute dalle parti;
• pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana
Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 720 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Maiorana per Parte_1 mandato in atti;
attore
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sabina Oddo per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 4 novembre 2024 e scritti conclusionali successivamente depositati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa Controparte_1 della negazione della qualità di socio e per il riconoscimento del diritto di opzione su tutti gli aumenti del capitale sociale operati dalla società dall'esercizio del 1980 in poi, al prezzo delle azioni indicato nelle delibere societarie.
Premetteva in punto di fatto l'attore che la società convenuta era stata costituita con atto in Notar in data 14 dicembre 1977 (rep. n. 97199, racc. n. Persona_1
24740) con capitale sociale di £ 10.000.000 dai soci , sottoscrittore di n. Parte_2
100 azioni da £ 10.000 ciascuna, , sottoscrittore di n. 100 azioni da £ Parte_3
10.000 ciascuna, sottoscrittore di n. 100 azioni da £ 10.000 ciascuna, Parte_2 , sottoscrittore di n. 100 azioni da £ 10.000 ciascuna, Controparte_2 CP_3 sottoscrittore di n. 100 azioni da £ 10.000 ciascuna, e ,
[...] Controparte_4 sottoscrittore di n. 500 azioni da £ 10.000 ciascuna.
Esponeva che quest'ultimo socio sottoscrittore, , in data 22 febbraio Controparte_4
1980, gli aveva trasferito il diritto di proprietà del certificato azionario n. 6, relativo a n.
100 azioni del valore nominale di £ 10.000 ciascuna, rendendolo socio proprietario di una quota del 10% della società.
Ciononostante, lamentava l'attore, gli altri soci gli avevano negato l'esercizio di qualsivoglia qualità di socio, negando, vieppiù, l'autenticità del titolo azionario acquistato dall'attore, accertata con sentenza resa da questo tribunale, sezione distaccata di Cefalù,
n. 231/2007, divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione n. 7963/2017 del 28.3.2017.
Invocando la natura dichiarativa della predetta pronuncia, accertativa della propria qualità di socio, l'attore chiedeva, dunque, l'accertamento della propria titolarità ad esercitare il diritto di opzione su tutti gli aumenti di capitale deliberati dalla società a far data dal 22 febbraio 1980 e fino al 4.4.2012, data dell'iscrizione delle sue azioni nel libro dei soci, effettuata in esecuzione della sentenza dichiarativa citata;
la condanna della società convenuta al risarcimento del danno provocatogli dalla negazione della qualità di socio, attuata tramite l'impossibilità di partecipare alle assemblee societarie, di assumere la funzione di amministratore della società, di conseguire i dividendi e di avvalersi di tutti i diritti riconosciuti agli azionisti, danno da determinarsi mediante l'espletamento di ctu o in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e compensi, riservandosi l'esercizio di ulteriore azione giudiziale a tutela dei propri diritti a far data dal 4.4.2012 in avanti.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le domande attoree Controparte_1
e ne ha chiesto il rigetto, ritenendole infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese.
In particolare, quanto al valore delle azioni acquistate dall'attore, la società convenuta ha dedotto:
- che la società era stata costituita con atto del 10.7.1977 in Notar Per_1
(rep. n. 97.199) con capitale sociale di £ 10.000.000 suddiviso in 1.000
[...] azioni nominative ordinarie di £ 10.000 ciascuna;
- che con delibera del 14.6.1978 l'amministratore unico della società aveva elevato il capitale sociale a £ 200.000.000 e aveva disposto l'emissione di 19.000 azioni nominative ordinarie da £ 10.000 ciascuna, che furono offerte in opzione ai soci e interamente acquistate in breve tempo;
- che tale aumento di capitale sociale fu iscritto nel registro delle imprese presso il
Tribunale di Termini Imerese il 29.5.1979;
- che, di conseguenza, il certificato azionario n. 6 di 100 azioni nominative ordinarie ceduto da all'odierno attore in data 22.2.1980 non Controparte_4 rappresentava di certo il 10% del capitale sociale ma, al più, lo 0,5% dello stesso.
Esponeva ancora la società convenuta, che l'attore non aveva mai esercitato alcun diritto di opzione in occasione dei successivi aumenti di capitale sociale deliberati dalle assemblee straordinarie degli azionisti, successive all'acquisto del certificato azionario, del
26.2.1982 (che elevò il capitale sociale a £ 500.000.000 mediante l'emissione di n. 30.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare nel termine di giorni 60 dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, avvenuta in data 10.9.1982); del 13.7.1989 (che elevò il capitale sociale a £
1.000.000.000 mediante l'emissione di n. 50.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare nel termine di giorni
60 dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, avvenuta in data 21.9.1989); del
9.8.1990 (che elevò il capitale sociale a £ 1.600.000.000 mediante l'emissione di n. 60.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare immediatamente per esigenze finanziare della società); del 30.12.1991
(che elevò il capitale sociale a £ 2.300.000.000 mediante l'emissione di n. 70.000 nuove azioni nominative ordinarie del valore di £ 10.000 ciascuna offerte in opzione ai soci da esercitare nel termine di giorni 90 dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, avvenuta in data 28.1.1992), con esclusione di qualsivoglia negazione del diritto di opzione dell'attore, che non aveva mai esercitato alcun diritto nonostante l'intervenuta pubblicità obbligatoria.
Contestava la società convenuta, altresì, i danni asseritamente subiti dall'attore per negata partecipazione alle assemblee dei soci e per negato diritto di assumere la qualità di amministratore della società (che non avrebbe potuto assumere essendo stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4354 del 21.12.2001, per il reato di bancarotta fraudolenta, a 3 anni di reclusione, alla pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e al risarcimento dei danni).
Contestava, infine, anche il preteso diritto al risarcimento del danno per i dividendi non conseguiti prima del 2012, rilevando che l'attore non aveva mai impugnato alcuna delibera assembleare della società in tal senso e che, in ogni caso, la società aveva distribuito utili ai propri soci solo a far data dal 1999. Eccepiva, in ogni caso, la decadenza, l'inesigibilità, la prescrizione e l'estinzione dei diritti asseritamente vantati dall'attore, il quale non aveva mai, prima dell'introduzione dell'odierno giudizio, lamentato la violazione dei propri diritti di socio, neppure nel giudizio dallo stesso introdotto e definito con sentenza n. 231/2007, limitato all'accertamento della titolarità del certificato azionario acquistato da Controparte_4 in data 22.2.1980.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, accertarsi l'intervenuta decadenza dello stesso dal diritto di opzione e dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari, per non averlo esercitato nei termini stabiliti dalle delibere di aumento del capitale sociale e dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; in ulteriore subordine accertarsi l'intervenuta prescrizione ex artt. 2949 o 2947 o 2946 c.c. dei diritti di opzione, di percezione dei dividendi o di risarcimento del danno, non esercitati a far data dall'acquisto delle azioni, e, in ogni caso, dall'iscrizione nel libro dei soci del
4.4.2012. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 5.12.2019 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita con la nomina di ctu (cfr. ordinanza del 10.3.2021).
Depositata al fascicolo telematico la relazione definitiva in data 17.1.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza cartolare del 4.11.2024, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Merito della lite.
Ritiene il Tribunale che le domande proposte da con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio siano solo parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni che infra si diranno.
A tal uopo devono essere dichiarate inammissibili le precisazioni delle domande proposte dall'attore in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., essendo già maturate le preclusioni assertive sul punto, né avendo l'attore fatto cenno a tali precisazioni nell'ambito della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che risulta incontestato tra le parti che rivesta la qualità di socio della in virtù Parte_1 Controparte_1 della cessione del certificato azionario n. 6 da potere di , cessione Controparte_4 avvenuta in data 22.2.1980 con girata autenticata dal notaio avente ad Persona_2 oggetto n. 100 azioni nominative ordinarie del valore di £. 10.000 ciascuna. Parimenti risulta incontestato tra le parti che ha ottenuto Parte_1
l'iscrizione nel registro dei soci solo in data 4.4.2012, in esecuzione della sentenza n 231 del 30.10.2007, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che ha accertato la qualità di socio del predetto attore a far data della cessione del certificato azionario n. 6 da potere di , avvenuta in data 22.2.1980. Controparte_4
Ciò posto, l'attore ha proposto al tribunale azione di risarcimento del danno derivante dall'omesso esercizio dei propri diritti di socio della società convenuta a far data dall'acquisto del certificato azionario, esercizio asseritamente negato dalla società sia ab origine, dall'acquisto delle azioni, sia successivamente, dall'iscrizione dell'attore nel registro dei soci in esecuzione della sentenza che ha accertato tale qualità, riservandosi espressamente di agire per il riconoscimento dei diritti allo stesso spettanti a far data dal
2012.
La cognizione del Tribunale, pertanto, è limitata al periodo intercorrente dall'acquisto della qualità di socio, a seguito della cessione del certificato azionario, avvenuta in data
22.2.1980, all'iscrizione del predetto attore nel registro dei soci, avvenuta in data 4.4.2012.
Ciò posto, com'è noto, dalla qualità di socio di società di capitali discendono diversi diritti, sia gestori sia patrimoniali, quali il diritto di partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, il diritto ai dividendi, la cui assegnazione è deliberata dalla assemblea in seguito all'approvazione del bilancio, il diritto alla ripartizione del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società, il diritto di opzione.
A fronte di tali diritti, quanto agli obblighi in capo al socio grava l'onere dei conferimenti, se necessari e deliberati dall'organo assembleare.
Così sinteticamente delineati i diritti e doveri dei soci, ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'unico diritto coattivamente esercitabile da sia quello ai Parte_1 dividendi deliberati dall'assemblea della società convenuta, dividendi distribuiti ai soci della solo a far data dall'approvazione del bilancio del 1999. Controparte_1
Invero, non risultano in alcun modo vulnerati dal comportamento della società né il diritto di opzione, né il diritto di partecipazione alle assemblee, né, per vero, il loro mancato esercizio può essere risarcito per equivalente o in via equitativa, come pure dallo stesso attore richiesto, per la dirimente considerazione per la quale non è stato neppure allegato che , a far data dall'acquisto delle azioni da potere di Parte_1 CP_4
abbia mai manifestato la volontà di esercitare i suddetti diritti derivatigli dalla
[...] qualità di socio e ciò in disparte dal disconoscimento della suddetta qualità da parte della società convenuta. Ritiene il tribunale che, se l'attore avesse voluto esercitare i suddetti diritti, ben avrebbe potuto manifestare chiaramente la propria volontà in tal senso, financo provvedendo a impugnare le delibere assembleari, condotta questa neppure allegata dallo stesso attore, che si è limitato ad affermare apoditticamente di essere titolare di tali diritti derivanti dalla qualità di socio e di essere stato impedito nell'esercizio.
Anzi, l'argomentazione offerta in tal senso dall'attore è disattesa altresì dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale nell'ambito del giudizio n.
1728/2002 celebrato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - sezione distaccata di
Cefalù, che ha accertato la qualità di socio in capo all'attore, nel corso del quale Parte_1
dichiarò che dall'acquisto delle azioni da , avvenuto in data
[...] Controparte_4
22.2.1980, fino al 1999 credette di essere iscritto nel libro dei soci della Controparte_1
e, tuttavia, non partecipò alle assemblee, non riscosse dividendi e non esercitò altre
[...] prerogative inerenti alla titolarità di azioni della convenuta (cfr. verbale del 20.4.2005 prodotto da parte convenuta).
Dichiarazioni senz'altro apprezzabili quali indizi nell'ambito dell'odierno giudizio.
Del tutto destituito di fondamento, poi, è l'asserito diritto ad amministrare la società convenuta, che sarebbe pure stato leso dall'omesso riconoscimento della qualità di socio, tenuto conto dell'impossibilità giuridica dell'attore di assumere tale carica per la condanna dello stesso alla pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, irrogata dal Tribunale penale di Palermo con sentenza n. 4354 del
21.12.2001 passata in giudicato, nonché, per l'epoca antecedente, dalle previste modalità statutarie di elezione del Consiglio di amministrazione della società.
L'unico diritto esigibile dall'attore ed effettivamente negato allo stesso, sulla scorta delle allegazioni offerte e dei fatti emersi nel corso del giudizio, risulta essere il diritto ai dividendi della società convenuta, distribuiti a partire dal 1999.
Sul punto devono essere disattese le eccezioni di decadenza e/o di prescrizione sollevate dalla società convenuta.
La norma di cui all'art. 2949 c.c. fissa in cinque anni il termine di prescrizione per i diritti che derivano dai rapporti sociali se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, la decorrenza del diritto ai dividendi deve fissarsi all'emanazione della sentenza della Suprema Corte n. 7963/2017, pubblicata il 28 marzo 2017, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di
Cefalù n. 231/2007, che ha accertato la qualità di socio di di Controparte_1
. Parte_1 Invero, la circostanza che la qualità di socio dell'attore fosse sub iudice ha determinato l'interruzione della prescrizione a far data dall'esigibilità del diritto agli utili, che, circostanza questa incontestata tra le parti, è sorta a far data dall'esercizio relativo all'anno 1999, fino all'introduzione del giudizio finalizzato all'accertamento della qualità di socio dell'attore, introdotto con atto di citazione notificato in data 20.5.2002 e definito con la sentenza n. 7963/2017 del 28.3.2017, citata.
Successivamente, peraltro, risultano prodotte le missive intercorse tra l'attore e la società e relative proprio al riconoscimento degli utili in suo favore (cfr. lettere a mezzo pec allegate all'atto di citazione).
Una siffatta interpretazione trova conforto nella consolidata giurisprudenza intervenuta sul punto che, in più occasioni ha affermato che la disposizione sulla prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali, contenuta nell'art. 2949, comma 1, c.c., deve essere interpretata restrittivamente, in quanto inerente ai soli diritti riconducibili all'organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale (cfr., da ultimo, Cass. 13/02/2024, n.4007).
Tanto chiarito e ribadito che la liquidazione degli utili all'attore deve essere limitata agli anni 1999/2012, non essendovi dividendi approvati dall'assemblea in epoca antecedente, ed essendo limitata al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, avvenuta in data 4.4.2012, la domanda dell'attore, è bene prendere le mosse dagli accertamenti demandati al ctu, dott. che ha provveduto a quantificare, in Persona_3 relazione alla quota societaria riconosciuta all'attore a seguito della iscrizione nel libro dei soci in forza di certificato azionario n. 6 riguardante 100 azioni del valore nominale di £
10.000, il valore degli utili che l'attore avrebbe avuto diritto di percepire dalla Società
a far data dall'anno 1999 (cfr. ordinanza contenente i quesiti Controparte_1 del 10.3.2021).
Il nominato ctu, con accertamento che questo tribunale intende condividere, logico e privo di contraddizioni, ha accertato che dalla percentuale iniziale pari a 0,5000%, la percentuale di partecipazione dell'attore alla società convenuta, in virtù degli aumenti di capitale sociale deliberati in data 26.2.1982, in data 13.7.1989, in data 9.8.1990 e in data
30.12.1991, è da rideterminarsi in 0,0435% (cfr. pag. 4 relazione di ctu in atti).
Tenuto conto che la società convenuta ha distribuito utili ai soci a far data dal 1999, distribuzione approvata con delibera del 28.4.2000, il nominato ctu ha provveduto a determinare la quota di dividendi spettante all'attore anno per anno, dividendi che sommati fino al 2012 ammontano a € 2.789,79 (cfr. pagg. 5 e 6 della relazione di ctu in atti). Entro tali limiti, dunque, deve essere accolta la domanda attorea con conseguente condanna della al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.789,79 a titolo di dividendi distribuiti e non percepiti, oltre interessi legali a decorrere dal dì della messa in mora, da individuare in quello della notifica della citazione.
3. Le spese di lite
Avuto riguardo alla parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Le spese della c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
• accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.789,79, oltre interessi a far data dalla notifica della citazione, a titolo di utili allo stesso spettanti a far data dal 1999 e fino al 2012;
• compensa le spese di lite sostenute dalle parti;
• pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci