Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1040/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Caruso Giuseppe Antonio e Sportaro Giovanna per procura in calce all'atto di riassunzione ricorrente in riassunzione - appellata
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Recanatesi Mauro per procura in calce alla comparsa di risposta convenuta in riassunzione- appellante
oggetto: appello, a seguito di rinvio dalla cassazione, avverso la sentenza del tribunale di Roma
n.24589/2013, pubblicata in data 7.12.2013.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Il giudizio di primo grado ebbe a oggetto, previa riunione, le opposizioni proposte da
[...] contro i decreti ingiuntivi n.23658 del 30.11.2004 e n.6825 del 24.2.2006 che P_ [...] aveva ottenuto dal Tribunale di Roma per il pagamento, rispettivamente, del Parte_1 corrispettivo di lavori di ristrutturazione del locale adibito a uso ristorante in Roma, via di Piè di Marmo n.28 e dell'i.v.a. non pagata sul prezzo dei beni strumentali forniti in esecuzione di un distinto contratto di vendita. L'opponente eccepì, quanto al decreto n.23658/2004, il grave inadempimento della controparte al contratto di appalto, la sopravvenienza di accordi modificativi delle originarie pattuizioni e, comunque, l'avvenuto integrale pagamento del dovuto. Quanto al decreto n.6825/2006, contestò che fosse dovuta l'i.v.a.. Propose domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell'apertura del ristorante. Il tribunale - all'esito di un'istruttoria svolta sulla base dei documenti prodotti dalle parti, dell'interrogatorio formale di entrambe, rigettate le altre istanze istruttorie, e di una consulenza tecnica d'ufficio - con la sentenza n.24589, pubblicata il 7.12.2013, respinse le opposizioni e la domanda riconvenzionale dell'opponente.
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§ 2. - La sentenza venne impugnata da con un atto di appello contenente nove motivi, P_ volto all'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado. L'appellante lamentò, in sintesi: l'omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dall'opposta circa il prezzo pattuito nel contratto di appalto, l'importo già incassato e lo sconto accordato in corso d'opera, nonché delle proprie contestazioni a riguardo e le prove offerte;
l'omessa valutazione delle proprie contestazioni relative all'inosservanza del termine di consegna delle opere, al mancato completamento delle stesse per abbandono del cantiere, ai vizi delle opere eseguite;
l'erronea inversione dell'onere della prova a proprio danno, l'erronea valutazione delle prove documentali offerte e delle risultanze della c.t.u., l'erroneo rigetto delle proprie istanze istruttorie;
l'omessa pronuncia sulla propria domanda subordinata (limitazione della condanna alle opere effettivamente eseguite). La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n.6631/2016, accolse parzialmente l'appello, revocando il decreto ingiuntivo n.23658/2004 e condannando l'appellante a pagare la minore somma di € 144.000,00 oltre i.v.a. e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
A motivo della decisione, la Corte affermò che dall'importo del decreto ingiuntivo n.23658/2004, di
€ 186.163,16 (di cui € 155.135,97 per corrispettivo e € 31.027,19 per i.v.a.) era già stato sottratto l'acconto di € 20.000,00 di cui l'appellante aveva eccepito il pagamento, mentre risultava fondata la domanda di riduzione del corrispettivo preteso da in applicazione dello sconto Parte_1 sull'impianto elettrico accordato alla committente per € 14.000,00, per cui, detraendo tale conto dalla somma di € 158.000,00, pari al corrispettivo del contratto iniziale, si perveniva a un totale dovuto di
€ 144.000,00 oltre i.v.a.. La Corte accertò inoltre che l'appaltatore aveva dato la prova di avere esattamente adempiuto al contratto, osservando che la stessa appellante aveva riconosciuto, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che i lavori erano stati ultimati il 31.12.2004 e che era stato provato che il ritardo non fosse imputabile all'appaltatore, perché dovuto alle sospensioni dei lavori disposte dalla committente per variazioni progettuali e per proprie problematiche. Affermò che dalla relazione del c.t.u. emergeva che le opere erano state eseguite effettivamente e a regola d'arte. Escluse che vi fosse la prova di accordi successivi ai due contratti - di appalto e di vendita di beni strumentali - conclusi tra le parti, così come del pagamento dell'intero corrispettivo dovuto. Dichiarò assorbite tutte le domande subordinate e le richieste istruttorie.
§ 3. – La sentenza conclusiva del primo giudizio di appello venne impugnata da con P_ un ricorso per cassazione basato su cinque motivi.
2 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.35822/2022, pubblicata il 30.11.2022, ha accolto i primi quattro motivi e dichiarato assorbito il quinto, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'Appallo per un nuovo esame.
§ 3.1. - Accogliendo i primi due motivi, che investono la parte della pronuncia contenente la determinazione in € 144.000,00 del corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto di appalto, la Suprema Corte ha osservato che il giudice dell'appello aveva accertato il suddetto importo sulla base del corrispettivo di € 158.000,00 inizialmente pattuito nel contratto di appalto al netto dello sconto di
€ 14.000,00, mentre, per altro verso, aveva accertato che il corrispettivo richiesto in via monitoria, pari a € 155.135,97, era già stato decurtato dell'acconto di € 20.000,00 corrisposto dalla committente. In tal modo, osserva la S.C. , il giudice non ha fornito alcuna motivazione che dia conto, innanzitutto, del corrispettivo originariamente pattuito tra le parti con il contratto di appalto e, poi, della riduzione dell'importo ancora dovuto tenendo conto, dapprima, dell'acconto di € 20.000,00 pagato dalla committente e, poi, dello sconto di € 14.000,00 accordatole dall'appaltatore.
§ 3.2. – Accogliendo il terzo e il quarto motivo - che investono, rispettivamente, l'assunto della Corte d'appello che la consulenza tecnica d'ufficio avesse accertato l'inesistenza dei presunti vizi e che la stessa committente avesse riconosciuto l'avvenuto completamento dell'opera il 31.12.2004 - la Corte di Cassazione ha accertato un errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, come tale sindacabile nel giudizio di legittimità. L'errore, afferma la S.C., cade sulle risultanze della c.t.u., che aveva accertato che le opere commissionate erano state eseguite dalla società appaltatrice solo in parte, essendo state completate da terzi incaricati dalla committente, la quale non aveva mai riconosciuto la completa esecuzione dei lavori da parte di avendo ripetutamente eccepito e chiesto di provare che questa non Parte_1 aveva portato a termine l'opera e che i lavori erano stato completati da altre ditte da essa incaricate. La Corte di Cassazione ha quindi rilevato il carattere decisivo dell'errore commesso dal giudice di secondo grado, osservando che: “in caso di contestazione circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che lo stesso assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata: per la parte contestata, invece, la prova verte sull'appaltatore, il quale, secondo le regole ordinarie, ove chieda il pagamento del proprio compenso, ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite (Cass. n. 33575 del 2021)”.
§ 4. - La causa è stata riassunta da con un atto volto all'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, tenuto conto di quanto disposto dalla suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35282/2022 del 4.10.2022, contrariis reiectis, per le ragioni espresse nei precedenti paragrafi F e F.1, in via principale dichiarare che il decreto ingiuntivo n.
6825/2006, emesso dal tribunale di Roma il 23 marzo 2006, nel procedimento monitorio
R.G.13823/2006, nei confronti di è divenuto irrevocabile, essendosi formato il Controparte_1 giudicato ex artt. 329, secondo comma, c.p.c. e 2909 c.c.; in via subordinata, nel caso di rigetto di tale declaratoria di irrevocabilità del decreto de quo, confermare lo stesso decreto;
e, in via ulteriormente gradata, per le ragioni espresse nel precedente paragrafo F.1 condannare comunque la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento della somma di € 77.691,00 in favore della oltre Parte_1 interessi di mora, ovvero in via gradata quelli legali, a far tempo dal 13.01.2004 sino al soddisfo;
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita confermare la sentenza del Tribunale di Roma n.24589/2013 e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n. 23568/ 2004del Tribunale di Roma emesso nel proc.
R.G.76985/2004; in ogni caso per le ragioni espresse nel precedente paragrafo G, condannare,
3 comunque, la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 172.800,00, di cui € 144.000,00 per sorte ed € 28.800 per IVA al 20%, in favore della oltre gli interessi di mora, ovvero in subordine gli interessi legali Parte_1 dal 20.10.2004 fino al soddisfo;
in via istruttoria, parte attrice insiste nelle richieste istruttorie precisate e reiterate nel precedente paragrafo H;
con vittoria di spese di lite del presente grado e di ogni altro consequenziale”. Si è costituita in giudizio con un atto volto all'accoglimento delle seguenti P_ conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in osservanza degli accertamenti e dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3528/2022: in via preliminare ed in rito: a) dichiarare inammissibile ed improcedibile ogni nuova domanda, eccezione, istanza anche istruttoria e ogni deposito di nuovi documenti compiuto da controparte nel presente giudizio, disponendone lo stralcio;
nel merito: b) in accoglimento delle opposizioni proposte dalla rigettare ogni Controparte_1 avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e non dovute le somme ex adverso richieste;
in accoglimento delle eccezioni e delle domande riconvenzionali proposte: c) dichiarare ex art.1453
e 1455 cc la risoluzione di ogni contratto inter partes a causa del grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore e, conseguentemente, rigettare le avverse domande e dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste;
condannare la alla restituzione di tutte le somme Parte_1 ricevute in virtù dei suddetti contrati;
condannare la al pagamento della penale Parte_1 prevista dall'art.6 contratto inter partes nella misura non inferiore ad €.90.000,00 e, congiuntamente e/o disgiuntamente, condannare la stessa controparte al ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla nella misura complessiva non inferiore ad €.240.000,00- e/o in Controparte_1 quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia;
eventualmente compensare dette somme con quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 6825/2006, in via subordinata: d) limitare le somme di spettanza della in virtù del contratto di Parte_1 appalto per cui è causa alle opere che avrà provato aver effettivamente e correttamente eseguito, previa applicazione degli sconti pattuiti e la detrazione dell'acconto ricevuto e, in accoglimento delle domande riconvenzionali svolte, compensare dette somme, comprese quelle di cui al decreto ingiuntivo n.6825/2006, con le maggiori somme vantate dalla a titolo di penale Controparte_1 per il ritardo ex art.6 del contratto inter partes e, congiuntamente e/o disgiuntamente, a titolo di risarcimento del maggior danno, patrimoniale e non, subito a seguito dell'inadempimento contrattuale;
in ogni caso: e) condannare la per lite tenaria ex art.96 cpc, per le motivazioni Parte_1 sopra esposte, nella misura di €.50.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto per le motivazioni sopra esposte e per quelle esposte negli atti depositati nei precedenti gradi del processo, oltre interessi moratori e/o ex art.1284 cc e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art.1224 cc dal giorno della domanda sino al soddisfo.
Emettere ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione, oltre a quelle della CTU liquidate in primo grado e pagate dalla nonché delle Controparte_1
Spese Generali ed oneri di legge.” ha poi riproposto l'istanza di prova per testi non accolta e ha chiesto nuova c.t.u. o P_ supplemento di perizia “per accertare le opere effettivamente eseguite dalla solo Parte_1 sulla base della documentazione fornita, eliminata ogni valutazione e/o presunzioni ed ogni spesa non rientrante in contratto, in virtù del principio di diritto della Suprema Corte contenuto dell'ordinanza citata in merito all'onere probatorio;
detrarre dall'importo accertato (ai prezzi 2004)
4 lo sconto pattuito in contratto tra le parti dell'10%, nonché lo sconto di €.14.000,00 per l'impianto elettrico”. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.6.2024 sulle conclusioni precisate come sopra, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
§ 5. – Preliminarmente, si deve dare atto che il presente giudizio di rinvio ha a oggetto solamente il credito di cui al decreto ingiuntivo n.23658/2004 e le contrapposte domande riconvenzionali dell'opponente, perché il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.6825/2006, confermato dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n.6631/2016, non è stato impugnato ed è ormai irrevocabile.
§ 6. - Quanto al credito per cui è causa - vantato da quale diritto al corrispettivo per le Parte_1 opere eseguite a favore di in esecuzione del contratto di appalto in data 10.9.2003 e P_ per opere extra-capitolato eseguite nell'ambito del medesimo rapporto di appalto - si osserva che si è formato il giudicato sul rigetto della domanda di pagamento delle opere extra capitolato.
Infatti la Corte d'appello, nella sentenza cassata, aveva quantificato il credito dell'appaltatore sulla base del corrispettivo contrattuale, senza prendere in considerazione la somma richiesta a titolo di corrispettivo per opere extra, e su tale esclusione, che non è stata impugnata da si è Parte_1 formato il giudicato. Aveva quindi decurtato dal prezzo contrattuale lo sconto di € 14.000,00 accordato dall'appaltatore, ma non l'acconto di € 20.000,00 corrisposto dalla committente, avendo respinto l'eccezione di pagamento sul rilievo che dalla somma oggetto del decreto ingiuntivo – che tuttavia includeva il corrispettivo preteso per le opere extra – era già stato sottratto l'acconto corrisposto. La Corte di Cassazione, nell'accogliere i primi due motivi del ricorso di che P_ investivano tale quantificazione, ha accertato che la motivazione non dava conto del corrispettivo originariamente pattuito tra le parti con il contratto di appalto e, poi, della riduzione dell'importo ancora dovuto tenendo conto dell'acconto di € 20.000,00 pagato dalla committente e dello sconto di
€ 14.000,00 accordatole dall'appaltatore, sicché il principio di diritto affermato è che il credito dell'appaltatore vada determinato sulla base del corrispettivo contrattuale e che da esso vada detratto il complessivo importo di € 34.000,00 per l'acconto versato e lo sconto accordato in corso d'opera.
§ 7. - Ulteriore questione su cui si è formato il giudicato, in forza dell'accertamento compiuto in sede di giudizio di legittimità e del principio di diritto conseguentemente affermato, è che P_ non abbia mai riconosciuto l'ultimazione dei lavori da parte di che ciò non emerga Parte_1 nemmeno dalla relazione di c.t.u., che la prova della sussistenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo sia acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione è mancata e che, per la parte contestata, l'onere della prova gravi sull'appaltatore, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite.
§ 8. - Infine, le istanze istruttorie di proposte nel giudizio di primo grado e respinte, Parte_1 non reiterate all'atto della precisazione delle conclusioni e non riproposte nel giudizio di appello, sono ormai divenute inammissibili, perché si presume che siano state abbandonate. Tale presunzione non può nemmeno ritenersi superata in base a una valutazione complessiva della condotta della parte, dalla quale non è emersa, sia all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado che nelle difese svolte nel giudizio di appello, la volontà inequivoca di insistere in dette richieste
(Cass.n.10767/2022; n.33103/2021).
§ 9. – Nel merito, si osserva che il contratto di appalto del 10.9.2003 stabiliva un corrispettivo complessivo di € 171.802,64 più i.v.a., scontato a € 158.000,00 più i.v.a. in applicazione del ribasso concordato.
5 Le opere che ha eseguito sono state indicate dal c.t.u. per un valore quantificato, al Parte_1 prezzo contrattuale pieno, in € 143.339,29, inferiore di € 28.436,36 rispetto al valore contrattuale, ma occorre considerare che tale differenza è ascrivibile per la maggior parte a errori di quantificazione dell'entità lavori per i quali il prezzo era calcolato a misura o alla mancata esecuzione di alcuni lavori per presumibili variazioni progettuali, e solo in minor parte (esattamente per € 13.236,00) all'esecuzione da parte di terzi di opere oggetto del capitolato, che può far presumere che a monte vi fosse l'inadempimento dell'appaltatore. Infatti il c.t.u. ha compiuto il suo accertamento cinque anni dopo la fine dei lavori, sicché le differenze riscontrate rispetto al capitolato sono evidentemente ascrivibili a scelte del committente, mentre l'accertamento dell'esecuzione di alcune lavorazioni da parte di terzi è stato compiuto sulla base delle fatture prodotte dalla committente.
Le contestazioni di agli accertamenti e valutazioni del c.t.u. esposte alle pagg.19 e 20 P_ della comparsa di risposta sono in parte inconferenti, in quanto non riguardano le voci della tabella n.1, contenente la contabilizzazione delle opere in capitolato, in parte generiche (laddove si lamenta una ingiustificata maggiorazione dei prezzi contrattuali, senza specificare quali), in parte non condivisibili, perché l'opera di pittura delle pareti è stata attribuita solo in parte dal c.t.u. all'operato di il che è compatibile con l'esecuzione della pavimentazione da parte di terzi. Parte_1
Si ritiene pertanto acquista agli atti la prova di un ridimensionamento del valore (a prezzo pieno) delle opere contrattuali, per errori di computo o variazioni progettuali, da € 171.802,64 a € 156.575,29 e dell'esecuzione di tali opere da parte della società appaltatrice in misura di € 143.339,29, pari a oltre il 90% del dovuto. Quanto all'assunto di che la società appaltatrice avesse abbandonato il cantiere a fine P_ aprile/maggio 2004, si osserva che dai documenti prodotti da emerge che con lettera Parte_1 del 3 maggio 2004 la committenza chiese alla suddetta società di ultimare entro il 7 maggio le opere nei locali della zona cucina, mentre differì a data da destinarsi varie altre opere - tra cui quelle di completamento dell'impianto di condizionamento, montaggio dei montacarichi, opere in cartongesso, pavimentazione e pittura - per problematiche sue proprie, ossia la necessità di chiarire i rapporti con il e di approvvigionare i materiali mancanti. CP_2
A tale comunicazione replicò con una diffida ad adempiere, ricevuta da Parte_1 P_ il 9 giugno 2004, che seguiva varie altre lettere di contestazione alla committenza di impedimenti frapposti alla esecuzione dei lavori. Con la diffida la società appaltatrice contestò a P_ le numerose sospensioni dei lavori già avvenute - è documentata la sospensione disposta dall'a.u. di dal 19 al 26 gennaio 2004 - le variazioni progettuali e il mancato pagamento dei P_ corrispettivi aggiornati alle opere eseguite.
Peraltro la società appaltatrice, dopo il 3 maggio 2004, ha quantomeno eseguito l'impianto elettrico tramite la propria subappaltatrice ditta e ha completato l'impianto di Controparte_3 immissione ed estrazione aria e l'impianto del gas metano, come emerge dalle dichiarazioni di ricevuta delle relative certificazioni di conformità sottoscritte dal legale rappresentante di P_
, il 10.12.2004 e il 27.10.2004. (docc.7 e 8 di .
[...] Persona_1 Parte_1
Emerge da quanto sopra evidenziato una corresponsabilità della stessa committente nel prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori appaltati, mentre l'inadempimento dell'appaltatore, riferibile a una modesta percentuale delle opere contrattuali, non è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto in suo danno, anche in considerazione del fatto che la committente aveva pagato solo un acconto di € 20.000,00, persino inferiore a quello stabilito dal contratto, a fronte di esecuzione di opere per un valore di gran lunga superiore. Pertanto vanno respinte le domande di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, di risarcimento dei danni da mancato guadagno e di condanna al pagamento della penale contrattuale da ritardo. La domanda di condanna della committente al pagamento del corrispettivo dei lavori contrattuali deve essere accolta limitatamente a quei lavori che il c.t.u. ha accertato essere stati effettivamente eseguiti da per un valore a prezzo pieno di € 143.339,29, cui corrisponde, applicato il ribasso Parte_1 contrattuale (8,034%), il prezzo di € 131.823,41. A questa cifra deve essere ancora sottratto lo sconto
6 di € 14.000,00 e l'anticipo di € 20.000,00 già pagato dalla committente, come indicato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio. Residua un dovuto di € 97.823,41, oltre i.v.a. da calcolare anche sull'acconto pagato, quindi su € 117.823,41. Sui suddetti importi sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda (29 ottobre 2004, data deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), così come richiesti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo ammissibile la domanda di interessi riformulata in questo grado, perché nuova.
§ 10. - Concludendo, la sentenza di primo grado va riformata, revocando il decreto ingiuntivo n.23658/2004, e condannando a pagare a la minor somma di € P_ Parte_1 97.823,41 oltre i.v.a. sull'imponibile di € 117.823,41. Tutte le domande riconvenzionali di devono essere respinte. P_
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono quindi per tutti i gradi di giudizio a carico di soccombente in misura del tutto prevalente, tenendo conto anche del valore delle P_ domande riconvenzionali la cui proposizione, essendo diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, ha determinato un ampliamento della lite e di conseguenza dell'attività difensiva (Cass.n.30840/2018).
Le spese per compensi si liquidano, pertanto, secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, salvo il valore minimo per la fase di trattazione/istruttoria nel presente giudizio di rinvio che ha avuto minimo svolgimento, quindi in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado, €
14.317,00 per il primo giudizio di appello, € 7.655,00 per il giudizio di cassazione, € 12.154,00 per il giudizio di rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla cassazione, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.24589/2013, pubblicata in data 07/12/2013, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. n.23658/2004, e condanna a pagare a la minor somma di € 97.823,41 Controparte_1 Parte_1 oltre i.v.a. sull'imponibile di € 117.823,41;
- conferma il rigetto di tutte le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida per Controparte_1 Parte_1 compensi mplessivi € 1 iudizio di primo grado, € 14.317,00 per il primo giudizio di appello, € 7.655,00 per il giudizio di cassazione, € 12.154,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 8/01/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
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