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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 2935 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 22/9/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2935/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione comodato e restituzione immobile, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
alla Piazza G. Zanardelli n. 17 presso l'avv. Anna Barbato, dalla quale è rappresentata e difeso in virtù di in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTRICE
E
con codice fiscale , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
alla via Comunale Limitone di Arzano n. 67/O
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 22/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 10/2/2025 nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c. e quindi del rito locatizio, ha premesso di Parte_1
essere proprietaria di un immobile ubicato in Napoli alla via Comunale Limitone 2
d'Arzano n. 67/O, riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio Sec/2, Particella
685, sub 8. L'attrice ha aggiunto che nel mese di novembre del 2021 aveva appreso dal proprio figlio, nella persona di che la sua fidanzata Persona_1 [...]
era incinta. CP_1
A dire dell'attrice pur essendo proprietario di un immobile sito in Persona_1
Napoli alla via II Trav. non poteva trasferirsi presso tale abitazione con la CP_2
compagna, perchè lo stesso era occupato dal proprio padre, che vivendo un momento di grande difficoltà economica, non aveva la disponibilità di prendere in locazione altro immobile, cosicchè la si era offerta di aiutare la coppia, mettendo a loro Parte_1
disposizione una parte dell'immobile di sua proprietà, sia pure in via temporanea, posto che in qualità di proprietaria avrebbe dovuto effettuare lavori di ristrutturazione al fine di suddividere l'immobile in due distinti appartamenti onde consentire il trasferimento in uno di essi ai propri anziani genitori, nelle persone di e Controparte_3 [...]
, in quanto affetti da patologie invalidanti , e che avevano espresso il desiderio CP_4
di trasferirsi il desiderio di trasferirsi nell'appartamento della figlia.
Di qui la decisione della di anticipare la tempistica dei lavori di ristrutturazione Parte_1
in previsione del futuro trasferimento dei suoi genitori presso la propria abitazione,
consentendo temporaneamente a suo figlio e alla sua compagna di trasferirvisi.
Ora, la ricorrente ha lamentato che la convivenza tra il figlio e la fidanzata aveva vissuto fasi altalenanti, con l'alternarsi di litigi e riappacificazioni, con la che era solita CP_1
lasciare lasciava l'immobile concesso dalla per lunghi periodi di tempo, Parte_1
traferendosi, unitamente alla bambina nata dall'unione con il fidanzato, a casa della propria famiglia d'origine sita in Melito di Napoli, per poi riprendere possesso dell'immobile di via Comunale Limitone. Successivamente l'attrice aveva inviato tramite lettera raccomandata il figlio e la sua compagna a lasciare libero l'immobile di sua 3
proprietà, ma solo il primo aveva ottemperato, realizzando in tal modo una separazione di fatto dalla fidanzata, mentre la si era rifiutata. CP_1
La ricorrente ha precisato che, oltre alla separazione di cui sopra e quindi alla fine dell'unione tra il figlio e la fidanzata, si era aggravato lo stato di salute della propria madre, a causa di una caduta che aveva reso necessario un intervento alla colonna vertebrale, e pertanto ha chiesto accertarsi e dichiarare in via giudiziale l'occupazione senza titolo del suo immobile da parte della e condannarsi quest'ultima CP_1
all'immediata restituzione del bene.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, la non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace nel corso CP_1
dell'udienza del 18/6/2025.
Quindi è stata ammessa la prova orale chiesta dall'attrice e nel corso dell'udienza del
17/9/2025 sono stati escussi i due testimoni da lei indicati.
Più in particolare, è stato esaminato per primo , figlio di Controparte_5 Parte_1
il quale ha dichiarato quanto segue : “ Mia madre nell'anno
[...] Parte_1
2022 seppe da mio FR che la fidanzata Persona_1 Controparte_1
era incinta. Mia madre fece entrare il figlio e la fidanzata nell'immobile ubicato in Napoli
alla via Comunale Limitone di Arzano n. 67. All'epoca l'immobile era abitato da mia
madre e da me. Mia madre suddivise l'immobile in due appartamenti : uno era destinato
a me ed a mia madre e l'altro era destinato ai miei nonni e Controparte_4 CP_3
Di fatto in un appartamento andammo a vivere io e mia madre e nell'altro mio
[...]
FR e la fidanzata. I due appartamenti erano adiacenti. I miei nonni rimasero nella
casa in cui attualmente risiedono , ubicata in Napoli alla via dell'Arco e lì vivono da soli
. Gli appartamenti dopo l'effettuazione di lavori di ristrutturazione hanno due ingressi
autonomi. Non so se siano stati accatastati autonomamente . Mio FR e la fidanzata
non si sono mai sposati e si sono separati di fatto nell'anno 2023 – 2024 perché non 4
andavano più d'accordo. Il figlio è nato alla fine del 2022. Quindi mio FR se ne è
andato via di casa dopo la nascita del figlio. Mia madre destinò l'appartamento alla
coppia e quindi a e alla fidanzata per la vita familiare nonostante i Persona_1
miei nonni fossero già in precarie condizioni di salute. Che io sappia non fu sottoscritto
alcun contratto con mio FR e la fidanzata. Mia nonna è caduta nel 2024 ed anche
quest'anno è stata operata alla colonna vertebrale. Mio nonno si è aggravato per quanto
riguarda il morbo di Parkinson, che è la patologia da cui era ed è affetto. Mia nonna è
affetta pure da NZ LE . Attualmente mia madre e sua sorella Parte_2
provvedono all'assistenza dei genitori e quindi dei miei nonni. Siccome i miei nonni
abitano al piano 5 ci sono difficoltà ad assisterli. Mia madre ha dichiarato l'intenzione
di portare i genitori nell'appartamento occupato attualmente da Controparte_1
per assisterli con più continuità. occupa tuttora la porzione
[...] Controparte_1
di immobile che era stata assegnata alla coppia e dove mia madre vorrebbe portare i
propri genitori, nonostante non viva sempre in quell'appartamento. Mio FR abita
con mio padre in Napoli alla via IV ER MA , in un appartamento che è di sua
proprietà. Mio padre e mia madre sono divorziati da quattro o cinque anni”.
Quindi è stato esaminato il teste , compagno dell'attrice, il quale ha Testimone_1
risposto come segue : “ Io e viviamo insieme da circa dieci anni. Parte_1
Preciso che io non abito nell'appartamento ubicato in Napoli alla via Comunale Limitone
di Arzano n. 67. Io però vado a trovare la mia compagna nel suo appartamento e a volte
dormo da lei. Accanto al suo appartamento esiste un'altra abitazione occupata da
, che conosco. La si trova lì dentro perchè nel 2021 era Controparte_1 CP_1
incinta e lei era la fidanzata di figlio della mia compagna. Persona_1 Parte_1
nel 2022 diede in uso una parte del suo appartamento ubicato alla via Comunale
[...]
Limitone di Arzano n. 67, dopo averlo suddiviso in due porzioni, al figlio Per_1
ed alla fidanzata in via temporanea.
[...] Controparte_6 5
L'appartamento nato dalla suddivisione era stato predisposto da per Parte_1
ricoverarci i genitori, che erano affetti da varie patologie. e Persona_1 [...]
si sono separati di fatto, non essendosi mai sposati, e CP_1 Persona_1
se ne è andato a vivere in un appartamento di sua proprietà. Nel frattempo le condizioni
dei genitori di si sono aggravate. ha rifiutato Parte_1 CP_1 CP_1
di andarsene dall'appartamento da lei occupato, nonostante la mia compagna le abbia
fatto presente che il bene serve per ricoverarci i propri genitori. Non so dire dove abitano
i genitori . occupa stabilmente nell'appartamento, ma a volte Controparte_1
si allontana per periodi più meno lunghi, di una settimana – una settimana e mezza,
lasciando chiuso l'appartamento, portando con sé la figlia” .
Chiusa l'istruttoria, il Giudice ha rinviato il processo al 22/9/2025 per la decisione della controversia, che è stata definita, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera dell'attrice, con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione e il loro deposito telematico all'esito dell'udienza.
Ciò premesso, la domanda attorea ha per oggetto immediato la condanna alla restituzione di un immobile asseritamente detenuto sine titulo dal resistente, ma tale espressione (
occupazione senza titolo ) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale,
alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche. Al contrario, dietro tale terminologia possono celarsi azioni che,
seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, causa petendi dalla cui individuazione viene a dipendere, non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma altresì, e soprattutto, il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova. 6
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione — a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo,
che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta,
ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente fin dall'inizio o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è
caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione
quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un
immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso
al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la
propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna
della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» ( Cass.
SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305 ).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione ( Cass. 17
gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24921;
Cass. 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305
). Nel caso di specie l'attrice in citazione ha sostenuto di essere proprietaria 7
dell'immobile, sia pure senza indicare il proprio titolo di acquisto, per cui la domanda principale da essa proposta sembrerebbe configurare una azione di rivendica ex art. 948
c.c., sottoposta all'onere della probatio diabolica proprio di tale tipo di domanda.
Ora, il Giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il
“petitum” o la “causa petendi” ( tra le più recenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del
21/2/2019 “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base
della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente
applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella
violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con
una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13945 del 3/8/2012 ).
Si tratta, nell'ermeneutica della Suprema Corte, di conferma di principio già espresso in precedenza secondo cui è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez.
II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez.
III, 6 aprile 2006, n. 8107 ) .
In altri termini, il principio della domanda - in relazione al quale il vizio di ultra o extra
petizione ex art. 112 c.p.c. risulta configurabile quando il Giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato - deve essere posto in immediata correlazione con il principio iura 8
novit curia, di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c., di guisa che non ne ricorre la violazione se il Giudice abbia assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa. Rientra, infatti, nei poteri del Giudice
ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 20/6/2017, n. 15190 ). Ciò vale indipendentemente anche dalle eventuali modifiche della domanda effettuata dall'attore in corso di trattazione, perché al Giudice è consentito, senza mutare gli elementi oggettivi dedotti dalle parti, procedere ad a una qualificazione giuridica della stessa diversa da quella prospettata dalle parti.
In proposito il fatto della occupazione del bene, per come allegato in ricorso e dimostrato pure attraverso l'escussione testimoniale, si basa su un accordo verbale raggiunto tra la madre da un lato e il figlio e la fidanzata incinta dall'altro lato, con il quale la prima avrebbe concesso a questi ultimi in via temporanea il godimento di un bene immobile,
senza la previsione di un corrispettivo. La circostanza della concessione in godimento dell'immobile è stata confermata dai testimoni, e integra una fattispecie che va inquadrata nello schema dell'art. 1803 c.c., vale a dire del contratto di comodato. Il comodato è infatti un contratto reale perché si perfeziona con la consegna della res; è obbligatorio perché
determina il sorgere dell'obbligo di restituzione in capo al comodatario;
è un contratto unilaterale perché gli obblighi sono a carico di una sola parte, il comodatario.
La circostanza che tale accordo, con effetti meramente obbligatori, non sia stato formalizzato per iscritto non incide fra l'altro sulla sua validità, nonostante l'oggetto fosse costituito da un immobile, non essendo prevista per il comodato la forma scritta ad
substantiam , il che significa che era possibile la sua conclusione a seguito di un comportamento concludente. La consegna del bene, richiesta per il perfezionamento del 9
contratto in questione, data la sua natura reale, non doveva infatti necessariamente essere eseguita in forma solenne.
Sembrerebbe però dover trovare applicazione la previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, secondo cui i contratti di comodato immobiliare sono colpiti da nullità se non registrati, nel momento in cui la registrazione dell'accordo verbale del 2021 non risulta mai essere stata effettuata.
Ciò in quanto tale norma, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" - prescrivendo che "I contratti di
locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati" - ha elevato la norma tributaria al rango di norma imperativa ( v. Corte costituzionale 420/2007 ), la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c., in aderenza ad un "principio generale di
inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio" ( cfr. Cass. civ.
sez. un., 17/9/2015, n. 18213 ).
Tale disposizione, in altri termini, non può che essere interpretata con la volontà del legislatore di prevedere la sanzione della nullità per la mancata registrazione, estesa a qualsiasi pattuizione relativa ai contratti che costituiscono diritti personali di godimento,
tra cui anche il contratto di comodato.
Trattandosi di nullità, sarebbe doveroso il rilievo d'ufficio pur in mancanza di specifica deduzione da parte ricorrente. Ne conseguirebbe, una volta dichiarata la nullità del 10
contratto verbale di comodato, il venir meno del titolo giustificativo della detenzione da parte della comodataria di fatto.
Tuttavia la norma in parola deve essere coordinata con la normativa fiscale del D.P.R. n.
26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull'imposta di registro), la quale prevede che sono soggetti a registrazione i contratti di locazione immobiliare - sia se stipulati per iscritto sia se conclusi verbalmente, indipendentemente dall'ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell'anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso) (art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. a)) -, i contratti scritti e verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite ((art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. b)), nonché i contratti di comodato che siano stati conclusi per iscritto, a meno che non sia stato redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, nel quale caso la registrazione è dovuta solo in caso d'uso (art. 5, comma 4, dell'allegato A, prima parte, art. 3 dell'allegato A, seconda parte).
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, comma 2 prevede che per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22 dello stesso D.P.R., il quale recita: “
1. Se in un
atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati
e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2.
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà
luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono
già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione
di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti
dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto 11
enunciato non ancora eseguita.” Tale norma pone un obbligo di pagamento dell'imposta allorché le disposizioni contenute nel contratto di comodato verbale non registrato siano enunciate in un atto. Tuttavia, da essa non può discendere la nullità del contratto di comodato verbale non registrato il quale, non essendo assoggettato ab origine all'obbligo di registrazione, non soggiace all'operatività della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346,
e nasce quindi pienamente valido ed efficace ( v. sul punto Corte appello Firenze sez. III,
26/07/2022, n. 1243 ).
Ciò precisato, il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa. Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilirne la scadenza. In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità
al contratto. Il comodante ha, a sua volta, la facoltà di esigere la restituzione immediata,
sebbene solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Per l'appunto, in assenza di pattuizioni specifiche circa il termine finale del godimento,
il comodato d'immobile per cui è causa deve considerarsi essere stato stipulato per soddisfare le esigenze abitative della coppia figlio – fidanzata, in via permanente. Si tratta,
quindi, di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile
“per relationem”, che va individuato nella destinazione a casa familiare del bene per tutta la vita dei comodatari, il che è lo stesso che dire che viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative personali idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto,
la cui scadenza non è determinata, ma strettamente correlata alla destinazione impressa e 12
alle finalità cui essa tendeva, con la conseguenza che la comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene, ma deve rispettarne la destinazione abitativa,
salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c.
Ora, in base agli ordinari principi in tema di onere della prova, al creditore compete l'onere di allegare la fonte del suo credito ( nel caso di specie, il contratto di comodato,
essendo pacifico in causa il fatto della consegna della res ), mentre spetta al soggetto obbligato, ex art. 1218 c.c., la dimostrazione di aver adempiuto all'obbligazione di restituzione, e, in caso contrario, di eccepire i fatti impeditivi di tale obbligo, quale la non esigibilità dell'obbligazione di restituzione per la permanenza dell'esigenza abitativa.
In concreto, la convenuta non si è costituita in giudizio, mentre l'attrice ha allegato e dimostrato, attraverso l'escussione testimoniale, il fatto che l'immobile era stato concesso in godimento al figlio ed alla di lui fidanzata perché quest'ultima era incinta, e che quindi la causa del comodato era quella di consentire l'utilizzo del bene ad un nucleo familiare,
e non a singole persone. Si trattava, in altri termini, di un comodato con destinazione del bene a casa familiare.
I fatti allegati quali cause del venir meno del rapporto medesimo sono costituiti poi dalla cessazione del rapporto di convivenza paraconiugale tra e la Persona_1 CP_1
e dal peggioramento dello stato di salute della madre della concedente, entrambi sopravvenuti rispetto alla data della consegna della porzione dell'immobile.
Sotto il profilo probatorio, deve considerarsi dimostrata attraverso l'escussione testimoniale la circostanza che non abita più con la fidanzata, il che Persona_1
significa che l'unione di fatto tra i due è terminata per mezzo di una separazione, sempre di fatto, non essendo stata mai formalizzata alcuna unione civile e non essendo intervenuta sul punto della sua cessazione alcuna pronuncia giudiziale, e che è cessata 13
anche l'esigenza abitativa del nucleo familiare, che si è sciolto, cosicchè l'originaria destinazione dell'appartamento a casa familiare è venuta meno. Sebbene non venga in rilievo un comodato precario ma stipulato per soddisfare un bisogno abitativo permanente, non può di conseguenza ritenersi che le esigenze del nucleo familiare – in fatto non più sussistente– in forza delle quali il comodante aveva concesso in godimento il bene al figlio ed alla sua compagna, siano analoghe e sovrapponibili a quelle della convenuta singolarmente considerata, la quale da un dato momento in poi – alla luce dell'allontanamento del fidanzato – sta invece soddisfacendo esigenze proprie ed individuali, estranee alla originaria causa del contratto. Di conseguenza la comodante non
è più tenuta a consentire la continuazione del godimento dell'immobile per l'uso previsto nel comodato e la sua domanda di restituzione del bene va accolta ai sensi dell'art. 1809
comma 1 c.c., e non per recesso ad nutum ex art. 1810 c.c., essendosi ormai la comodataria già servita a fini familiari del bene in conformità del contratto.
A tale conclusione deve giungersi anche a voler accogliere una diversa interpretazione dei fatti, secondo cui il nucleo familiare sarebbe ancora esistente, per quanto circoscritto alle persone della e della figlia nata dalla relazione sentimentale con CP_1 Per_1
o comunque anche a ritenere che la separazione della coppia non farebbe venir
[...]
meno, in sé per sé, l'obbligo del comodante a consentire la continuazione del godimento anche per il futuro ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. III, 29/9/2023, n. 27634 ). Ciò
perchè occorre effettuare sempre un controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno della comodante ( cfr. Cass. civ. 27634/2023 cit. ), nel momento in cui la testimonianza raccolta nel presente giudizio ha dimostrato che la è solita allontanarsi dall'appartamento CP_1
di via Comunale Limitone per periodi più o meno lunghi per fare ritorno alla abitazione della sua famiglia di origine, il che significa che non può sacrificarsi fino all'estremo 14
l'interesse della di rientrare nel possesso del suo bene nel momento in cui la Parte_1
beneficiaria del godimento ha comunque la possibilità di una sistemazione diversa.
Infine, come dimostrato attraverso i testimoni escussi e la documentazione medica attinente alla persona di , madre della ricorrente, cui era destinata fin Controparte_4
dall'inizio della ristrutturazione la porzione di appartamento occupata dalla convenuta, le condizioni di salute di quest'ultima si sono aggravate successivamente alla stipula del comodato , a causa di una caduta che ha reso necessaria addirittura una operazione chirurgica alla schiena, fatto questo molto grave per una persona anziana, nata nel 1948.
Trattasi di una situazione sopravvenuta che integra un bisogno urgente e impreveduto,
legittimante l'estinzione anticipata del comodato se non altro ai sensi dell'art. 1809
comma 2 c.c.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del comodato, che produce l'effetto estintivo del rapporto dal momento della pronuncia della presente sentenza ( cfr. Cass.
civ. sez. III, 17/12/2015, n. 25356 ).
Alla cessazione del contratto di comodato consegue poi la condanna accessoria alla restituzione dell'immobile da parte della comodataria, in virtù dell'art. 1809 comma 1
c.c. e della disposizione generale di cui all'art. 1590 c.c., il che comporta a sua volta l'obbligo di riconsegna della cosa nello stesso stato in cui la comodataria l'ha ricevuta,
libera da cose e persone, salvo il deterioramento derivante dal normale uso, il quale è a carico del comodante.
Il provvedimento giudiziale che dispone il rilascio di immobile detenuto in comodato,
per cessazione del contratto, essenzialmente gratuito e non a titolo oneroso, fra l'altro non
è soggetto alle disposizioni dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 circa la determinazione della data di esecuzione del provvedimento medesimo, trattandosi di normativa operante solo nella diversa ipotesi del rilascio di immobili urbani concessi in
locazione ( v. Cass. civ. sez. III, 17/10/2001, n. 12655 ). 15
Di conseguenza la restituzione dell'immobile deve essere eseguita con effetto
immediato, senza fissazione di un termine minimo. In proposito a nulla varrebbe obiettare che l'art. 1810 c.c., configurando una ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte del primo comma dell'art. 1183 c.c., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1183 c.c., con la conseguenza che il Giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine (
per la restituzione della cosa oggetto di comodato ) quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, segnatamente quando,
trattandosi ( come appunto nel caso in esame ) di comodato di immobile ad uso di
abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa ( v. Cass. civ. sez. III, 17/10/2001,
n. 12655 ) , posto che nella presente sede non si considera opportuno fissare un termine in tal senso, essendo l'immobile destinato a servire alle esigenze della , che è CP_4
persona anziana e bisognevole di assistenza da parte della figlia, il che significa che sussiste l'esigenza impellente di assicurare la vicinanza di quest'ultima alla propria madre.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 ,
come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente.
Sul punto va considerato che lo scaglione di valore dovrebbe coincidere ex art. 12 c.p.c.
con quello che secondo la domanda attorea è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez.
II, 20/3/1999, n. 2603 ), valendo ciò anche nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di un immobile concesso in comodato, il cui valore si determina con criterio 16
analogico rispetto a quello stabilito dall'art. 12 c.p.c. e cioè con riferimento al canone che presumibilmente si ricaverebbe dalla locazione del bene ( v. Cass. civ. sez. III, 15/9/1981,
n. 5100 ). Tuttavia alcuna indicazione utile sul punto è stata formulata nel ricorso introduttivo, cosicchè la controversia va ritenuta di valore indeterminabile e di bassa complessità, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. II, 13/1/2014, n. 463
).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 17
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di comodato, così qualificata la concessione in godimento dell'immobile della ricorrente, e condanna alla restituzione immediata in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile ubicato in Napoli alla via Comunale Limitone d'Arzano n. 67/O e
[...]
riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio Sec/2, Particella 685, sub 8, libero da persone e cose;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Controparte_1
di delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 7.731, Parte_1
di cui euro 7.616 per compensi ed euro 115 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 22/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi
Proc. 2935 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 22/9/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2935/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione comodato e restituzione immobile, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
alla Piazza G. Zanardelli n. 17 presso l'avv. Anna Barbato, dalla quale è rappresentata e difeso in virtù di in calce al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTRICE
E
con codice fiscale , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
alla via Comunale Limitone di Arzano n. 67/O
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 22/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 10/2/2025 nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c. e quindi del rito locatizio, ha premesso di Parte_1
essere proprietaria di un immobile ubicato in Napoli alla via Comunale Limitone 2
d'Arzano n. 67/O, riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio Sec/2, Particella
685, sub 8. L'attrice ha aggiunto che nel mese di novembre del 2021 aveva appreso dal proprio figlio, nella persona di che la sua fidanzata Persona_1 [...]
era incinta. CP_1
A dire dell'attrice pur essendo proprietario di un immobile sito in Persona_1
Napoli alla via II Trav. non poteva trasferirsi presso tale abitazione con la CP_2
compagna, perchè lo stesso era occupato dal proprio padre, che vivendo un momento di grande difficoltà economica, non aveva la disponibilità di prendere in locazione altro immobile, cosicchè la si era offerta di aiutare la coppia, mettendo a loro Parte_1
disposizione una parte dell'immobile di sua proprietà, sia pure in via temporanea, posto che in qualità di proprietaria avrebbe dovuto effettuare lavori di ristrutturazione al fine di suddividere l'immobile in due distinti appartamenti onde consentire il trasferimento in uno di essi ai propri anziani genitori, nelle persone di e Controparte_3 [...]
, in quanto affetti da patologie invalidanti , e che avevano espresso il desiderio CP_4
di trasferirsi il desiderio di trasferirsi nell'appartamento della figlia.
Di qui la decisione della di anticipare la tempistica dei lavori di ristrutturazione Parte_1
in previsione del futuro trasferimento dei suoi genitori presso la propria abitazione,
consentendo temporaneamente a suo figlio e alla sua compagna di trasferirvisi.
Ora, la ricorrente ha lamentato che la convivenza tra il figlio e la fidanzata aveva vissuto fasi altalenanti, con l'alternarsi di litigi e riappacificazioni, con la che era solita CP_1
lasciare lasciava l'immobile concesso dalla per lunghi periodi di tempo, Parte_1
traferendosi, unitamente alla bambina nata dall'unione con il fidanzato, a casa della propria famiglia d'origine sita in Melito di Napoli, per poi riprendere possesso dell'immobile di via Comunale Limitone. Successivamente l'attrice aveva inviato tramite lettera raccomandata il figlio e la sua compagna a lasciare libero l'immobile di sua 3
proprietà, ma solo il primo aveva ottemperato, realizzando in tal modo una separazione di fatto dalla fidanzata, mentre la si era rifiutata. CP_1
La ricorrente ha precisato che, oltre alla separazione di cui sopra e quindi alla fine dell'unione tra il figlio e la fidanzata, si era aggravato lo stato di salute della propria madre, a causa di una caduta che aveva reso necessario un intervento alla colonna vertebrale, e pertanto ha chiesto accertarsi e dichiarare in via giudiziale l'occupazione senza titolo del suo immobile da parte della e condannarsi quest'ultima CP_1
all'immediata restituzione del bene.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, la non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata contumace nel corso CP_1
dell'udienza del 18/6/2025.
Quindi è stata ammessa la prova orale chiesta dall'attrice e nel corso dell'udienza del
17/9/2025 sono stati escussi i due testimoni da lei indicati.
Più in particolare, è stato esaminato per primo , figlio di Controparte_5 Parte_1
il quale ha dichiarato quanto segue : “ Mia madre nell'anno
[...] Parte_1
2022 seppe da mio FR che la fidanzata Persona_1 Controparte_1
era incinta. Mia madre fece entrare il figlio e la fidanzata nell'immobile ubicato in Napoli
alla via Comunale Limitone di Arzano n. 67. All'epoca l'immobile era abitato da mia
madre e da me. Mia madre suddivise l'immobile in due appartamenti : uno era destinato
a me ed a mia madre e l'altro era destinato ai miei nonni e Controparte_4 CP_3
Di fatto in un appartamento andammo a vivere io e mia madre e nell'altro mio
[...]
FR e la fidanzata. I due appartamenti erano adiacenti. I miei nonni rimasero nella
casa in cui attualmente risiedono , ubicata in Napoli alla via dell'Arco e lì vivono da soli
. Gli appartamenti dopo l'effettuazione di lavori di ristrutturazione hanno due ingressi
autonomi. Non so se siano stati accatastati autonomamente . Mio FR e la fidanzata
non si sono mai sposati e si sono separati di fatto nell'anno 2023 – 2024 perché non 4
andavano più d'accordo. Il figlio è nato alla fine del 2022. Quindi mio FR se ne è
andato via di casa dopo la nascita del figlio. Mia madre destinò l'appartamento alla
coppia e quindi a e alla fidanzata per la vita familiare nonostante i Persona_1
miei nonni fossero già in precarie condizioni di salute. Che io sappia non fu sottoscritto
alcun contratto con mio FR e la fidanzata. Mia nonna è caduta nel 2024 ed anche
quest'anno è stata operata alla colonna vertebrale. Mio nonno si è aggravato per quanto
riguarda il morbo di Parkinson, che è la patologia da cui era ed è affetto. Mia nonna è
affetta pure da NZ LE . Attualmente mia madre e sua sorella Parte_2
provvedono all'assistenza dei genitori e quindi dei miei nonni. Siccome i miei nonni
abitano al piano 5 ci sono difficoltà ad assisterli. Mia madre ha dichiarato l'intenzione
di portare i genitori nell'appartamento occupato attualmente da Controparte_1
per assisterli con più continuità. occupa tuttora la porzione
[...] Controparte_1
di immobile che era stata assegnata alla coppia e dove mia madre vorrebbe portare i
propri genitori, nonostante non viva sempre in quell'appartamento. Mio FR abita
con mio padre in Napoli alla via IV ER MA , in un appartamento che è di sua
proprietà. Mio padre e mia madre sono divorziati da quattro o cinque anni”.
Quindi è stato esaminato il teste , compagno dell'attrice, il quale ha Testimone_1
risposto come segue : “ Io e viviamo insieme da circa dieci anni. Parte_1
Preciso che io non abito nell'appartamento ubicato in Napoli alla via Comunale Limitone
di Arzano n. 67. Io però vado a trovare la mia compagna nel suo appartamento e a volte
dormo da lei. Accanto al suo appartamento esiste un'altra abitazione occupata da
, che conosco. La si trova lì dentro perchè nel 2021 era Controparte_1 CP_1
incinta e lei era la fidanzata di figlio della mia compagna. Persona_1 Parte_1
nel 2022 diede in uso una parte del suo appartamento ubicato alla via Comunale
[...]
Limitone di Arzano n. 67, dopo averlo suddiviso in due porzioni, al figlio Per_1
ed alla fidanzata in via temporanea.
[...] Controparte_6 5
L'appartamento nato dalla suddivisione era stato predisposto da per Parte_1
ricoverarci i genitori, che erano affetti da varie patologie. e Persona_1 [...]
si sono separati di fatto, non essendosi mai sposati, e CP_1 Persona_1
se ne è andato a vivere in un appartamento di sua proprietà. Nel frattempo le condizioni
dei genitori di si sono aggravate. ha rifiutato Parte_1 CP_1 CP_1
di andarsene dall'appartamento da lei occupato, nonostante la mia compagna le abbia
fatto presente che il bene serve per ricoverarci i propri genitori. Non so dire dove abitano
i genitori . occupa stabilmente nell'appartamento, ma a volte Controparte_1
si allontana per periodi più meno lunghi, di una settimana – una settimana e mezza,
lasciando chiuso l'appartamento, portando con sé la figlia” .
Chiusa l'istruttoria, il Giudice ha rinviato il processo al 22/9/2025 per la decisione della controversia, che è stata definita, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera dell'attrice, con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione e il loro deposito telematico all'esito dell'udienza.
Ciò premesso, la domanda attorea ha per oggetto immediato la condanna alla restituzione di un immobile asseritamente detenuto sine titulo dal resistente, ma tale espressione (
occupazione senza titolo ) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale,
alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche. Al contrario, dietro tale terminologia possono celarsi azioni che,
seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, causa petendi dalla cui individuazione viene a dipendere, non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma altresì, e soprattutto, il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova. 6
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione — a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo,
che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta,
ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente fin dall'inizio o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è
caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione
quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un
immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso
al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la
propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna
della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» ( Cass.
SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305 ).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione ( Cass. 17
gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24921;
Cass. 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305
). Nel caso di specie l'attrice in citazione ha sostenuto di essere proprietaria 7
dell'immobile, sia pure senza indicare il proprio titolo di acquisto, per cui la domanda principale da essa proposta sembrerebbe configurare una azione di rivendica ex art. 948
c.c., sottoposta all'onere della probatio diabolica proprio di tale tipo di domanda.
Ora, il Giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il
“petitum” o la “causa petendi” ( tra le più recenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del
21/2/2019 “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base
della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente
applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella
violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con
una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13945 del 3/8/2012 ).
Si tratta, nell'ermeneutica della Suprema Corte, di conferma di principio già espresso in precedenza secondo cui è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez.
II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez.
III, 6 aprile 2006, n. 8107 ) .
In altri termini, il principio della domanda - in relazione al quale il vizio di ultra o extra
petizione ex art. 112 c.p.c. risulta configurabile quando il Giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato - deve essere posto in immediata correlazione con il principio iura 8
novit curia, di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c., di guisa che non ne ricorre la violazione se il Giudice abbia assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa. Rientra, infatti, nei poteri del Giudice
ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 20/6/2017, n. 15190 ). Ciò vale indipendentemente anche dalle eventuali modifiche della domanda effettuata dall'attore in corso di trattazione, perché al Giudice è consentito, senza mutare gli elementi oggettivi dedotti dalle parti, procedere ad a una qualificazione giuridica della stessa diversa da quella prospettata dalle parti.
In proposito il fatto della occupazione del bene, per come allegato in ricorso e dimostrato pure attraverso l'escussione testimoniale, si basa su un accordo verbale raggiunto tra la madre da un lato e il figlio e la fidanzata incinta dall'altro lato, con il quale la prima avrebbe concesso a questi ultimi in via temporanea il godimento di un bene immobile,
senza la previsione di un corrispettivo. La circostanza della concessione in godimento dell'immobile è stata confermata dai testimoni, e integra una fattispecie che va inquadrata nello schema dell'art. 1803 c.c., vale a dire del contratto di comodato. Il comodato è infatti un contratto reale perché si perfeziona con la consegna della res; è obbligatorio perché
determina il sorgere dell'obbligo di restituzione in capo al comodatario;
è un contratto unilaterale perché gli obblighi sono a carico di una sola parte, il comodatario.
La circostanza che tale accordo, con effetti meramente obbligatori, non sia stato formalizzato per iscritto non incide fra l'altro sulla sua validità, nonostante l'oggetto fosse costituito da un immobile, non essendo prevista per il comodato la forma scritta ad
substantiam , il che significa che era possibile la sua conclusione a seguito di un comportamento concludente. La consegna del bene, richiesta per il perfezionamento del 9
contratto in questione, data la sua natura reale, non doveva infatti necessariamente essere eseguita in forma solenne.
Sembrerebbe però dover trovare applicazione la previsione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, secondo cui i contratti di comodato immobiliare sono colpiti da nullità se non registrati, nel momento in cui la registrazione dell'accordo verbale del 2021 non risulta mai essere stata effettuata.
Ciò in quanto tale norma, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" - prescrivendo che "I contratti di
locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati" - ha elevato la norma tributaria al rango di norma imperativa ( v. Corte costituzionale 420/2007 ), la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c., in aderenza ad un "principio generale di
inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio" ( cfr. Cass. civ.
sez. un., 17/9/2015, n. 18213 ).
Tale disposizione, in altri termini, non può che essere interpretata con la volontà del legislatore di prevedere la sanzione della nullità per la mancata registrazione, estesa a qualsiasi pattuizione relativa ai contratti che costituiscono diritti personali di godimento,
tra cui anche il contratto di comodato.
Trattandosi di nullità, sarebbe doveroso il rilievo d'ufficio pur in mancanza di specifica deduzione da parte ricorrente. Ne conseguirebbe, una volta dichiarata la nullità del 10
contratto verbale di comodato, il venir meno del titolo giustificativo della detenzione da parte della comodataria di fatto.
Tuttavia la norma in parola deve essere coordinata con la normativa fiscale del D.P.R. n.
26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull'imposta di registro), la quale prevede che sono soggetti a registrazione i contratti di locazione immobiliare - sia se stipulati per iscritto sia se conclusi verbalmente, indipendentemente dall'ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell'anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso) (art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. a)) -, i contratti scritti e verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite ((art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. b)), nonché i contratti di comodato che siano stati conclusi per iscritto, a meno che non sia stato redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, nel quale caso la registrazione è dovuta solo in caso d'uso (art. 5, comma 4, dell'allegato A, prima parte, art. 3 dell'allegato A, seconda parte).
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, comma 2 prevede che per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22 dello stesso D.P.R., il quale recita: “
1. Se in un
atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati
e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione,
l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2.
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà
luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono
già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione
di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti
dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto 11
enunciato non ancora eseguita.” Tale norma pone un obbligo di pagamento dell'imposta allorché le disposizioni contenute nel contratto di comodato verbale non registrato siano enunciate in un atto. Tuttavia, da essa non può discendere la nullità del contratto di comodato verbale non registrato il quale, non essendo assoggettato ab origine all'obbligo di registrazione, non soggiace all'operatività della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346,
e nasce quindi pienamente valido ed efficace ( v. sul punto Corte appello Firenze sez. III,
26/07/2022, n. 1243 ).
Ciò precisato, il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa. Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilirne la scadenza. In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità
al contratto. Il comodante ha, a sua volta, la facoltà di esigere la restituzione immediata,
sebbene solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Per l'appunto, in assenza di pattuizioni specifiche circa il termine finale del godimento,
il comodato d'immobile per cui è causa deve considerarsi essere stato stipulato per soddisfare le esigenze abitative della coppia figlio – fidanzata, in via permanente. Si tratta,
quindi, di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile
“per relationem”, che va individuato nella destinazione a casa familiare del bene per tutta la vita dei comodatari, il che è lo stesso che dire che viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative personali idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto,
la cui scadenza non è determinata, ma strettamente correlata alla destinazione impressa e 12
alle finalità cui essa tendeva, con la conseguenza che la comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene, ma deve rispettarne la destinazione abitativa,
salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c.
Ora, in base agli ordinari principi in tema di onere della prova, al creditore compete l'onere di allegare la fonte del suo credito ( nel caso di specie, il contratto di comodato,
essendo pacifico in causa il fatto della consegna della res ), mentre spetta al soggetto obbligato, ex art. 1218 c.c., la dimostrazione di aver adempiuto all'obbligazione di restituzione, e, in caso contrario, di eccepire i fatti impeditivi di tale obbligo, quale la non esigibilità dell'obbligazione di restituzione per la permanenza dell'esigenza abitativa.
In concreto, la convenuta non si è costituita in giudizio, mentre l'attrice ha allegato e dimostrato, attraverso l'escussione testimoniale, il fatto che l'immobile era stato concesso in godimento al figlio ed alla di lui fidanzata perché quest'ultima era incinta, e che quindi la causa del comodato era quella di consentire l'utilizzo del bene ad un nucleo familiare,
e non a singole persone. Si trattava, in altri termini, di un comodato con destinazione del bene a casa familiare.
I fatti allegati quali cause del venir meno del rapporto medesimo sono costituiti poi dalla cessazione del rapporto di convivenza paraconiugale tra e la Persona_1 CP_1
e dal peggioramento dello stato di salute della madre della concedente, entrambi sopravvenuti rispetto alla data della consegna della porzione dell'immobile.
Sotto il profilo probatorio, deve considerarsi dimostrata attraverso l'escussione testimoniale la circostanza che non abita più con la fidanzata, il che Persona_1
significa che l'unione di fatto tra i due è terminata per mezzo di una separazione, sempre di fatto, non essendo stata mai formalizzata alcuna unione civile e non essendo intervenuta sul punto della sua cessazione alcuna pronuncia giudiziale, e che è cessata 13
anche l'esigenza abitativa del nucleo familiare, che si è sciolto, cosicchè l'originaria destinazione dell'appartamento a casa familiare è venuta meno. Sebbene non venga in rilievo un comodato precario ma stipulato per soddisfare un bisogno abitativo permanente, non può di conseguenza ritenersi che le esigenze del nucleo familiare – in fatto non più sussistente– in forza delle quali il comodante aveva concesso in godimento il bene al figlio ed alla sua compagna, siano analoghe e sovrapponibili a quelle della convenuta singolarmente considerata, la quale da un dato momento in poi – alla luce dell'allontanamento del fidanzato – sta invece soddisfacendo esigenze proprie ed individuali, estranee alla originaria causa del contratto. Di conseguenza la comodante non
è più tenuta a consentire la continuazione del godimento dell'immobile per l'uso previsto nel comodato e la sua domanda di restituzione del bene va accolta ai sensi dell'art. 1809
comma 1 c.c., e non per recesso ad nutum ex art. 1810 c.c., essendosi ormai la comodataria già servita a fini familiari del bene in conformità del contratto.
A tale conclusione deve giungersi anche a voler accogliere una diversa interpretazione dei fatti, secondo cui il nucleo familiare sarebbe ancora esistente, per quanto circoscritto alle persone della e della figlia nata dalla relazione sentimentale con CP_1 Per_1
o comunque anche a ritenere che la separazione della coppia non farebbe venir
[...]
meno, in sé per sé, l'obbligo del comodante a consentire la continuazione del godimento anche per il futuro ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. III, 29/9/2023, n. 27634 ). Ciò
perchè occorre effettuare sempre un controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno della comodante ( cfr. Cass. civ. 27634/2023 cit. ), nel momento in cui la testimonianza raccolta nel presente giudizio ha dimostrato che la è solita allontanarsi dall'appartamento CP_1
di via Comunale Limitone per periodi più o meno lunghi per fare ritorno alla abitazione della sua famiglia di origine, il che significa che non può sacrificarsi fino all'estremo 14
l'interesse della di rientrare nel possesso del suo bene nel momento in cui la Parte_1
beneficiaria del godimento ha comunque la possibilità di una sistemazione diversa.
Infine, come dimostrato attraverso i testimoni escussi e la documentazione medica attinente alla persona di , madre della ricorrente, cui era destinata fin Controparte_4
dall'inizio della ristrutturazione la porzione di appartamento occupata dalla convenuta, le condizioni di salute di quest'ultima si sono aggravate successivamente alla stipula del comodato , a causa di una caduta che ha reso necessaria addirittura una operazione chirurgica alla schiena, fatto questo molto grave per una persona anziana, nata nel 1948.
Trattasi di una situazione sopravvenuta che integra un bisogno urgente e impreveduto,
legittimante l'estinzione anticipata del comodato se non altro ai sensi dell'art. 1809
comma 2 c.c.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del comodato, che produce l'effetto estintivo del rapporto dal momento della pronuncia della presente sentenza ( cfr. Cass.
civ. sez. III, 17/12/2015, n. 25356 ).
Alla cessazione del contratto di comodato consegue poi la condanna accessoria alla restituzione dell'immobile da parte della comodataria, in virtù dell'art. 1809 comma 1
c.c. e della disposizione generale di cui all'art. 1590 c.c., il che comporta a sua volta l'obbligo di riconsegna della cosa nello stesso stato in cui la comodataria l'ha ricevuta,
libera da cose e persone, salvo il deterioramento derivante dal normale uso, il quale è a carico del comodante.
Il provvedimento giudiziale che dispone il rilascio di immobile detenuto in comodato,
per cessazione del contratto, essenzialmente gratuito e non a titolo oneroso, fra l'altro non
è soggetto alle disposizioni dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 circa la determinazione della data di esecuzione del provvedimento medesimo, trattandosi di normativa operante solo nella diversa ipotesi del rilascio di immobili urbani concessi in
locazione ( v. Cass. civ. sez. III, 17/10/2001, n. 12655 ). 15
Di conseguenza la restituzione dell'immobile deve essere eseguita con effetto
immediato, senza fissazione di un termine minimo. In proposito a nulla varrebbe obiettare che l'art. 1810 c.c., configurando una ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte del primo comma dell'art. 1183 c.c., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1183 c.c., con la conseguenza che il Giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine (
per la restituzione della cosa oggetto di comodato ) quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, segnatamente quando,
trattandosi ( come appunto nel caso in esame ) di comodato di immobile ad uso di
abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa ( v. Cass. civ. sez. III, 17/10/2001,
n. 12655 ) , posto che nella presente sede non si considera opportuno fissare un termine in tal senso, essendo l'immobile destinato a servire alle esigenze della , che è CP_4
persona anziana e bisognevole di assistenza da parte della figlia, il che significa che sussiste l'esigenza impellente di assicurare la vicinanza di quest'ultima alla propria madre.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 ,
come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente.
Sul punto va considerato che lo scaglione di valore dovrebbe coincidere ex art. 12 c.p.c.
con quello che secondo la domanda attorea è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez.
II, 20/3/1999, n. 2603 ), valendo ciò anche nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di un immobile concesso in comodato, il cui valore si determina con criterio 16
analogico rispetto a quello stabilito dall'art. 12 c.p.c. e cioè con riferimento al canone che presumibilmente si ricaverebbe dalla locazione del bene ( v. Cass. civ. sez. III, 15/9/1981,
n. 5100 ). Tuttavia alcuna indicazione utile sul punto è stata formulata nel ricorso introduttivo, cosicchè la controversia va ritenuta di valore indeterminabile e di bassa complessità, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. II, 13/1/2014, n. 463
).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 17
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di comodato, così qualificata la concessione in godimento dell'immobile della ricorrente, e condanna alla restituzione immediata in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile ubicato in Napoli alla via Comunale Limitone d'Arzano n. 67/O e
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riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio Sec/2, Particella 685, sub 8, libero da persone e cose;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Controparte_1
di delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 7.731, Parte_1
di cui euro 7.616 per compensi ed euro 115 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 22/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi