TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.01.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, l'11.02.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1142 del ruolo generale per l'anno 2020 promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(CA), via Torino n. 12, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Garibaldi n. 203,
presso lo Studio dell'Avv. Maria Caterina ARBA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, corrente in Settimo San Pietro (CA), in loc. su pardu, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via San Benedetto n. 88, presso lo Studio dell'Avv.
pagina 1 Luca MANCONI in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- previa declaratoria di illegittimità del licenziamento di cui in espositiva,
condannare la in persona dell'Amministratore Controparte_2
IC Sig. , nato a [...] il [...], con sede legale in CP
(09040) Settimo San Pietro (CA) – Zona Industriale Su DU s.n. (Partita IV
), al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente mediante P.IVA_1
versamento dell'indennità di cui all'art. 8 Legge 604/1966 nella misura massima
di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (stante l'anzianità di
lavoro del ricorrente superiore a dieci anni) o nella misura che verrà accertata in
corso di causa e comunque, non inferiore al minimo legale pari a 2,5 mensilità;
- inoltre condannare la in persona Controparte_2
dell'Amministratore IC Sig. , nato a [...] il CP
26.07.1959, con sede legale in (09040) Settimo San Pietro (CA) – Zona
Industriale Su DU s.n. (Partita IV ), al pagamento, in favore P.IVA_1
dell'odierno concludente, dell'importo di Euro 5.266,69, al lordo delle ritenute di
legge, ovvero di quel maggiore o minore importo che risulterà dovuto ex art. 36
Cost., a titolo di differenze retributive per i motivi di cui in espositiva;
- condannare la in persona Controparte_2
dell'Amministratore IC Sig. , nato a [...] il CP
26.07.1959, con sede legale in (09040) Settimo San Pietro (CA) – Zona
pagina 2 Industriale Su DU s.n. (Partita IV , in persona dell'omonimo P.IVA_1
titolare, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali
omessi;
- il tutto con rivalutazione ed interessi;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse della resistente:
“il Giudice voglia
1) rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto e dichiarare
legittimo il licenziamento del sig. e, per l'effetto, rigettare la Parte_1
richiesta di risarcimento per illegittimo licenziamento;
2) rigettare la domanda del sig. volta ad ottenere il Parte_1
riconoscimento del livello 5 del ccnl e qualunque pagamento a titolo di differenza
contributiva, previdenziale assistenziale e erariale per il periodo dal luglio 2005
al 30 giugno 2010;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di impugnare il Controparte_1
licenziamento intimatogli, oltre che per ottenere il pagamento di differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaio
pagina 3 generico – livello VI CCNL Alimentari Artigiani, dal 01.07.2005, svolgendo fino al 30.06.2010, in prevalenza, le mansioni di autista - livello V del predetto CCNL;
− che detta circostanza trova conferma nella lettera di licenziamento ove il datore di lavoro aveva dichiarato di aver assunto l'odierno ricorrente con la funzione di autista;
− che al momento dell'assunzione, dopo due settimane di affiancamento a
, aveva svolto dal martedì al venerdì da solo le consegne della Parte_2
merce prodotta dal datore di lavoro ai vari negozi mentre, ogni lunedì, si era occupato della preparazione degli ordini negli uffici della società;
− che dal martedì al venerdì, oltre a effettuare le consegne delle commesse pervenute, la sera preparava le consegne per il giorno successivo, che il martedì e il giovedì mattina egli stesso effettuava a Cagliari e nell'hinterland, il mercoledì
mattina nel Sulcis – Iglesiente ed il venerdì mattina nel Sarrabus;
− di essere, pertanto, creditore nei confronti del datore di lavoro dell'importo complessivo lordo di euro 5.266,69 a titolo di differenze retributive sulla retribuzione ordinaria e sul trattamento di fine rapporto e che, inoltre, il datore di lavoro aveva omesso di versare la somma complessiva di euro 1.326,79
a titolo di contributi;
CP_4
− di avere, infatti, ottenuto soltanto a partire dal 01.07.2010 il riconoscimento del V livello e di avere continuato a svolgere le mansioni di autista;
− di avere subito un primo ricovero nel febbraio 2019 in occasione del quale gli era stata diagnosticata una polmonite batterica e successivamente, nel mese di aprile 2019, di essere stato nuovamente ricoverato per “blocco
pagina 4 atrioventricolare completo” e successivamente dimesso dopo aver subito un intervento chirurgico con apposizione di “impianto di pacemaker bicamerale”;
− di essere stato dimesso con il sospetto di diagnosi di “sarcoidosi polmonare”, successivamente accertata nel mese di giugno 2019;
− di essere rientrato in servizio dopo opportuna visita periodica effettuata dal medico del lavoro e di avere, dal maggio 2019 e fino al licenziamento del
18.10.2019, svolto le diverse mansioni di “addetto alla prezzatura della merce” –
livello V;
− di avere, nell'indicato periodo, svolto tutte la attività volte alla preparazione della vendita all'interno della sala ordini insieme ai colleghi CP
, , e, nell'ultimo
[...] _6 Parte_2 CP_7
periodo, incaricato di apporre l'etichetta adesiva, con l'utilizzo di Persona_1
una bilancia elettronica, dove era indicato il peso e il prezzo del prodotto;
− di avere, inoltre, provveduto al caricamento delle produzioni effettuate in azienda nel c.d. programma gestionale di autocontrollo al fine di consentire la tracciabilità del prodotto, occupandosi in concreto di caricare le schede dei prodotti con i vari ingredienti utilizzati, in coordinamento con il collega TE
, al quale ogni lunedì mattina consegnava le schede con gli ordini di
[...]
produzione della settimana;
− di essere stato anche addetto al controllo della merce in entrata nello stabilimento e, nello specifico, di verificare i lotti di produzione e di caricare tutti i dati nel programma gestionale di autocontrollo;
− di avere subìto il 22.07.2019 un infortunio sul lavoro al primo dito della mano sinistra procurandosi una “ferita lacero contusa nella regione dorsale con
lesione del tendine estensore”, recandosi autonomamente presso il pronto
pagina 5 Soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari, dove gli erano stati assegnati n. 30
giorni di prognosi;
− di avere, in quell'occasione, subito un'aggressione verbale da CP
, amministratore della società convenuta, che, in sintesi, gli aveva
[...]
comunicato di non aver più bisogno della sua prestazione lavorativa, lo aveva invitato a godere interamente di tutto il periodo di infortunio e a cercarsi un'altra attività lavorativa;
− che a seguito di detto sinistro era stata aperta la pratica di infortunio lavorativo e di essere stato collocato in temporanea inabilità assoluta al lavoro fino al 20.08.2019, successivamente prorogata al 03.10.2019;
− di avere ricevuto il 02.10.2019 una e-mail del datore di lavoro che gli aveva intimato di godere delle ferie maturate dal 03.10.2019 e fino al 16.10.2019;
− di essersi sottoposto, prima del rientro al lavoro, alla visita medica presso il medico del lavoro competente, Dott. Persona_2
− di essere, dunque, regolarmente rientrato presso la sede lavorativa il
17.10.2019 e, in tale occasione, l'amministratore gli aveva impedito di CP
accedere agli uffici e di prestare la propria attività lavorativa, così come, ancora una volta, nella giornata successiva il 18.10.2019, dopo essersi regolarmente presentato al lavoro, aveva subito un'ulteriore aggressione verbale da parte del predetto e, poiché, in tale occasione, aveva accusato un lieve CP
malore, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “D. Casula”;
− di avere il 21.10.2019 diffidato via p.e.c. la società al fine di poter rientrare al proprio posto di lavoro e prestare regolarmente le mansioni ma che,
medio tempore, con lettera raccomandata A/R del 18.10.2019, ricevuta il
29.10.2019, il datore di lavoro gli aveva comunicato il suo licenziamento per
pagina 6 giustificato motivo oggettivo “a causa della sua inabilità al lavoro
sopravvenuta”, lettera ove si legge che “purtroppo persiste una impossibilità
oggettiva di collocarLa proficuamente nell'ambito aziendale in diverse mansioni,
stante il suo stato di salute certificato dal medico del lavoro. Infatti, Lei era stato
assunto con la funzione di autista addetto alle consegne dei prodotti lavorati e, a
seguito di un aggravamento del suo stato di salute, era stato addetto alla funzione
di operaio addetto all'inscatolamento ed alla movimentazione dei prodotti
lavorati. Però questa sua posizione lavorativa implica una serie di attività che
sono precluse dal medico di lavoro, quale lo spostamento di carichi superiori a
Kg 10 o l'accesso in locali celle frigorifere. Poiché non esistono altre posizioni
lavorative che Lei possa ricoprire nel rispetto delle prescrizioni del medico di
lavoro, siamo costretti quindi a risolvere il rapporto di lavoro”;
− di avere impugnato tempestivamente detto licenziamento ed esperito un tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari
che aveva avuto esito negativo per mancata adesione del datore di lavoro, poiché
il predetto licenziamento, difatti, è del tutto illegittimo e privo dei presupposti di legge;
− di essere, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal datore di lavoro,
in grado di svolgere le mansioni che regolarmente stava svolgendo a decorrere già
dal maggio 2019, ossia quelle di “addetto alla prezzatura”, con le sole limitazioni,
sulla base di quanto certificato dal medico del lavoro nel corso della visita del
17.10.2019, della “movimentazione manuale di carichi ad un peso massimo di 10
Kg e gli sforzi fisici prolungati. Evitare l'ingresso nelle celle frigo [...]. Si
consiglia l'eventuale utilizzo del lavoratore come impiegato amministrativo”;
pagina 7 − che, in ogni caso, dette limitazioni erano esattamente le stesse che erano state già indicate dal medico del lavoro nella precedente visita dell'08.05.2019 a seguito della quale era stato adibito alla nuova mansione di addetto alla prezzatura che aveva continuato regolarmente a svolgere fino al licenziamento;
− che appare, invece, del tutto evidente che detto licenziamento aveva seguito, in modo quasi punitivo, un periodo di malattia successivo all'infortunio sul lavoro occorso nel mese di luglio 2019 e dopo il precedente intervento di introduzione di un peace maker, nonché la diagnosi di sarcoidosi polmonare II
Stadio, con evidente e notevole pregiudizio per l'odierno esponente;
− di avere ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex
art. 410 e ss. c.p.c. che, stante la mancata adesione del datore di lavoro, aveva dato esito negativo.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande.
In specie, la società ha sostenuto:
− che il licenziamento di era stato posto in essere in maniera Pt_1
corretta, giacché il ricorrente non poteva svolgere alcuna mansione in azienda per via delle sue condizioni di salute così come descritte dalla certificazione del medico del lavoro;
− che l'amministratore unico della società CP
contrariamente a quanto sostenuto da , non aveva mai mancato di Pt_1
rispetto al lavoratore e che anzi era stato il medesimo a pretendere che il ricorrente si recasse in Pronto Soccorso in occasione dell'infortunio alla mano;
− che la sequenza delle mansioni di era stata, dal 01.07.2005 per Pt_1
un mese, con qualifica di operaio generico VI livello, poi successivamente egli era
pagina 8 stato assunto a tempo indeterminato, sempre con la mansione di addetto alla manovalanza, VI livello;
ancora il 01.07.2010 gli era stata cambiata la qualifica,
ossia operaio generico, livello V, mentre dal 08.05.2019, a seguito delle richieste e prescrizioni del medico del lavoro, era stato assegnato alla prezzatura del prodotto finito e all'inscatolamento;
− che successivamente alla grave malattia di CI (polmonite batterica, blocco atrioventricolare completo con installazione di pacemaker
bicamerale e sarcoidosi polmonare) il medico competente del lavoro aveva redatto un certificato con stringenti prescrizioni in ordine al lavoro del ricorrente,
indicando come il lavoratore fosse ormai inidoneo permanentemente alla mansione di operatore mezzi e idoneo con limitazioni alla mansione di operaio generico;
− che queste erano state le prescrizioni da adottare, oltre all'ovvio utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale: “Limitazione da adottare: limitare la
movimentazione manuale di carichi ad un peso massimo di 10kg e gli sforzi fisici
prolungati. Evitare l'ingresso nelle celle frigo. Possibili e principali fattori di
rischio; movimentazione carichi e rischio da sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori, posture incongrue, microclima, utilizzo strumenti da taglio,
vibrazione corpo intero e guida mezzi”;
− che alla luce dell'indicato certificato si era trovato di CP
fronte al dilemma se licenziare o meno il lavoratore, che all'epoca lavorava alle dipendenze del da quasi 10 anni;
CP_2
− che non aveva mai contestato il contenuto del certificato del Pt_1
medico del lavoro e non aveva mai mosso alcuna contestazione al datore di lavoro
pagina 9 in ordine alle mansioni svolte, tanto meno lo ha fatto nel ricorso: egli aveva accettato sia le decisioni del medico, che del datore di lavoro;
− che l'infortunio in cui era poi incorso è la prova che tale lavoro Pt_1
non è compatibile con le prescrizioni stabilite dal medico del lavoro: infatti il lavoro di prezzatura del prodotto consiste necessariamente nel lavorare in un ambiente con un microclima umido e a bassa temperatura (i salumi devono essere conservati nelle celle frigorifere che hanno una temperatura di 4° e i locali adibiti alla lavorazione dove lavorava il ricorrente devono avere una temperatura di 12°,
come statuito dalla normativa sanitario-veterinaria in materia per i luoghi di lavorazione della carne), consiste nel posizionare nel banco di lavoro il prodotto lavorato del peso tra i 5 kg e 25 kg, da inscatolare e spostare nei locali di deposito o nei furgoni, nell'utilizzare strumenti di taglio dei nastri adesivi e nell'impiego di uno sforzo prolungato e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per l'effettuazione di tali incombenze;
− che l'amministratore , a seguito dell'infortunio sul lavoro di CP
del mese di luglio 2019, aveva ritenuto che anche la mansione di Pt_1
prezzatura non fosse compatibile con le condizioni fisiche dell'operaio e le prescrizioni del medico del lavoro;
− che non avrebbe potuto ricominciare a fare il lavoro di autista Pt_1
che svolgeva quando era stato assunto e nessun'altra attività all'interno del salumificio sarebbe stata idonea alle sue capacità, competenze e condizioni di salute;
− che il ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività amministrativa in azienda: quando era stato semplice autista addetto alle consegne si era limitato a predisporre i pacchi della merce da consegnare ai singoli clienti del salumificio e,
pagina 10 quando aveva svolto la mansione di prezzatore, a prendere il prodotto lavorato-
finito dalle celle frigorifere, pesarlo, inscatolarlo, e ad applicare l'etichetta riempiendo le scatole e spostandole nei luoghi deputati al deposito: sicuramente non un lavoro di concetto o da amministrativo, ma un lavoro da operaio non qualificato;
− che è evidente che , impossibilitato a svolgere tale mansione, Pt_1
non aveva mai posseduto assolutamente le competenze e le conoscenze per svolgere una mansione di tipo amministrativo e non vi era mai stata in azienda altra mansione di operaio o di norcino (qualifica assente in ) che non Pt_1
rivesta le criticità e prescrizioni imposte dal medico del lavoro;
− che quanto alla domanda di riconoscimento di differenze retributive per il periodo lavorativo dal mese di luglio 2005 al mese di giugno 2010, il contratto collettivo applicato, all'art. 21, specifica quali sono le mansioni di ciascun livello:
“Sesto livello (operai) appartengono a questo livello: - i lavoratori non addetti al
processo produttivo che svolgono attività manuali semplice, per le quali non
occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice
manovalanza anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini: Profili
esemplificativi addetti al carico scarico, consegna interna ed esterna delle merci,
dei prodotti e delle materie prime”;
− che, invece, quanto al V livello: “Appartengono a questo livello i
lavoratori qualificati che: nei reparti di produzione o di distribuzione conducono
con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e
la movimentazione di merci e prodotti”, quindi operai che, a differenza di
, conducono all'interno dell'azienda muletti di movimentazione merci e Pt_1
lavorati, macchine di confezionamento e lavorazione;
pagina 11 − che, pertanto, per tutto il periodo in cui aveva effettuato le Pt_1
consegne avrebbe dovuto essere inquadrato nel VI livello e non nel V livello, dato che lui era addetto alla consegna dei prodotti lavorati presso i negozi dei clienti del salumificio, non aveva mai preso parte alla produzione dei prodotti del
, non aveva mai distribuito merce nei reparti del laboratorio utilizzando CP_2
mezzi di movimento, non aveva mai avuto alcuna qualifica (norcino o altro) e non aveva mai utilizzato una macchia confezionatrice;
− che la richiesta avanzata da è il frutto della non corretta Pt_1
interpretazione della funzione di autista prevista nei due livelli: nel V livello sono ricompresi i lavoratori alla guida di mezzi muletti di sollevamento e movimentazione pallet e pedane (che richiedono specifiche e qualificate competenze) che trasportano merci da lavorare nei vari reparti della produzione;
viceversa, l'autista del VI livello è il guidatore di un furgone che effettua la consegna del prodotto finito ai clienti del salumificio;
esattamente quello che aveva fatto negli anni fino al 2009. Pt_1
3. La causa è stata istruita con prova per interrogatorio formale, per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono confermarsi i provvedimenti istruttori assunti anche da ultimo nel ritenere la causa matura per la decisione.
In particolare, sia la Difesa del ricorrente che quella di parte resistente hanno insistito affinché questo Giudice disponesse Consulenza Tecnica d'Ufficio,
attività del tutto irrilevante ai fini della decisione, come si vedrà infra.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
pagina 12 È, anzitutto, di evidenza documentale che il ricorrente era stato licenziato il
18.10.2019 con la seguente motivazione: “con la presente Le comunichiamo la
nostra intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. n,
604/1966 per giustificato motivo oggettivo a causa della sua inabilità al lavoro
sopravvenuta.
Purtroppo, persiste una impossibilità oggettiva di collocarLa proficuamente
nell'ambito aziendale in diverse mansioni, stante il suo stato di salute certificato
dal medico del lavoro.
Infatti, Lei era stato assunto con la finzione di autista addetto alle consegne dei
prodotti lavorati e, a seguito di un aggravamento del suo stato di salute, era stato
addetto alla funzione di operaio addetto all' inscatolamento e alla
movimentazione dei prodotti lavorati. Però questa sua posizione lavorativa
implica una serie di attività che sono precluse dal medico del lavoro, quale lo
spostamento di carichi superiori a kg 10 o l'accesso in locali celle frigorifere.
Poiché non esistono altre posizioni lavorative che Lei possa ricoprire nel rispetto
delle prescrizioni del medico del lavoro, siamo costretti quindi a risolvere il
rapporto di lavoro.
Il periodo di preavviso contrattualmente previsto è di giorni 15 di calendario, in
base a quanto previsto dal CCNL degli Alimentari Artigianato sottoscritto da
, , Parte_3 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, applicato al Suo rapporto di lavoro. Pertanto, il Suo rapporto di
[...] CP_12
lavoro cesserà alla data di ricezione della presente e il periodo di preavviso e le
competenze di fine rapporto Le verranno retribuite in busta paga” (doc. n. 5
prodotto col ricorso).
pagina 13 È, pure, in atti il certificato del Medico del Lavoro, Dott. del Persona_2
10.05.2019, che, circa l'idoneità al lavoro di , così aveva Parte_1
stabilito: “GIUDIZIO DI IDONEITA' PER LA MANSIONE SPECIFICA DI
OPERAIO GENERICO / OPERATORI MEZZI: INIDONEO
PERMANENTEMENTE alla mansione di operatore mezzi e IDONEO CON
LIMITAZIONI alla mansione di operaio generico.
PRESCRIZIONI DA ADOTTARE: Obbligo di utilizzo dei Dispositivi di
Protezione Individuale prescritti.
LIMITAZIONI DA ADOTTARE: Limitare la movimentazione manuale di carichi
ad un peso massimo di 10 kg e gli sforzi fisici prolungati.
Evitare l'ingresso nelle celle frigo.
POSSIBILI E PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO: Movimentazione manuale
carichi e Rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, posture
incongrue, microclima.
Utilizzo strumenti da taglio, vibrazioni corpo intero e guida mezzi”.
In sede di interrogatorio formale (udienza del 28.03.2022), l'amministratore unico della società, ha ammesso essere vero che il ricorrente era stato CP
affiancato, all'epoca dell'assunzione, per circa due settimane dal collega e che successivamente a tale affiancamento era stato impiegato Parte_2
nel giro di consegne da solo e che il ricorrente si occupava di preparare gli ordini ma lo faceva al piano inferiore, nella zona di preparazione e non negli uffici della ditta ove si trovano gli impiegati amministrativi.
Inoltre, sebbene da un lato abbia negato che il ricorrente CP
odierno fosse stato assegnato dal maggio 2019 all'ottobre dello stesso anno alle mansioni di addetto alla prezzatura della merce di cui al livello V, ha, ad ogni
pagina 14 buon conto, riconosciuto vero che costui avesse svolto, nell'indicato periodo, tutte le attività volte alla preparazione della vendita della merce all'interno della sala ordini insieme ai colleghi , , CP _6 Parte_2
e, nell'ultimo periodo, e che il compito di CP_7 Persona_1
era quello di apporre l'etichetta adesiva, con l'utilizzo di una bilancia Pt_1
elettronica, dove era indicato il peso e il prezzo del prodotto.
Egli ha, infine, riconosciuto vera la circostanza per cui lui stesso aveva impedito al ricorrente di rientrare sul posto di lavoro al termine del periodi di infortunio poiché inidoneo alle mansioni.
In sede d'interrogatorio formale il ricorrente, nell'udienza del 28.03.2022, ha affermato essere vero che avesse svolto fino al 2019 la mansione di autista, ma ha precisato, altresì, di avere svolto “anche altre mansioni. Sin dall'inizio del mio
contratto di lavoro mi occupavo di preparare gli ordini per la consegna e
caricavo la merce autonomamente sul furgone con l'ausilio del muletto e tanto
facevo la mattina e provvedevo anche alla preparazione delle bolle nel caso in cui
non fossero state preparate la sera prima o se vi erano ordini successivi” e che non fosse vero che il lavoro di prezzatura si svolgesse a “15° centigradi, in quanto
i refrigeratori erano spenti, la merce la prendevamo dalla cella adiacente alla
sala ordini e non era un vero e proprio deposito”, mentre, quanto al peso delle scatole movimentate, che queste “erano da 5 o 10 kg e massimo 15 kg, non
c'erano scatole da 25 kg”.
Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testimoni _6 [...]
e tutte persone che, nonostante profili di criticità che Parte_2 CP_7
non si può fare a meno di evidenziare (v. infra), avendo avuto modo di relazionarsi quotidianamente sul posto di lavoro con all'epoca Parte_1
pagina 15 dei fatti per cui è causa, hanno coerentemente riferito di averlo visto svolgere le mansioni indicate in ricorso.
In particolare, il teste (udienza del 17.10.2023), lavoratore della _6
in qualità di aiuto magazziniere dal 2015, ha Controparte_2
rammentato di essere stato collega del ricorrente e di avere visto Pt_1
svolgere le mansioni di autista e di addetto alla prezzatura della merce e di averlo visto occuparsi anche degli ordini insieme ai colleghi CP
, e, stagionalmente, Parte_2 CP_7 Persona_1
precisando, inoltre, che “il ricorrente preparava la merce che andava portata da
lui come autista che poi la doveva consegnare ai clienti o altrimenti venivano
direttamente da noi i piccoli clienti. Noi portavamo la merce alla grande
distribuzione”.
Il teste ha dichiarato che la mansione di prezzatore osservata da _6 Pt_1
si declinava nell'apporre l'etichetta adesiva ai prodotti, con l'utilizzo di
[...]
una bilancia elettronica, dove era indicato il peso e il prezzo, e, infine, nel caricamento delle produzioni effettuate in azienda nel c.d. “programma gestionale
di autocontrollo” al fine di consentire la tracciabilità del prodotto.
Il teste ha anche rammentato che il ricorrente controllava la merce in _6
entrata nello stabilimento verificando i lotti di produzione e caricava i dati riferiti a tali merci in entrata nel programma gestionale di autocontrollo sopra citato.
Ancora, il teste comune alle parti (udienza del 17.10.2023), Parte_2
dipendente della società resistente dal 1997, ha ricordato di essere stato collega di e di averlo visto sempre svolgere “le mansioni di autista sin da quando Pt_1
ha iniziato fino al suo licenziamento e in più dava una mano agli ordini. Il
ricorrente la mattina faceva l'autista fino alle 14,00 circa poi il pomeriggio si
pagina 16 occupava di preparare gli ordini per il carico del giorno dopo”, e di rammentare di averlo affiancato nelle prime due settimane del rapporto di lavoro per insegnargli il giro da percorrere per le consegne e che, di norma, essi stessi autisti addetti alle consegne non uscivano con cadenza giornaliera ma sulla base degli ordini e delle esigenze dei clienti e, nello specifico, con riferimento alla situazione di “quando non usciva a consegnare la merce preparava gli ordini. Il Pt_1
mercoledì facevamo il giro dell'iglesiente [...] gli altri giorni il ricorrente e noi
consegnavamo a Cagliari”.
Altresì, il teste ha dichiarato che il ricorrente odierno si era occupato di Pt_2
predisporre gli ordini delle merci che dovevano poi essere consegnate ai clienti–
da sempre e fino al licenziamento – e che in quella complessiva attività rientrava anche la prezzatura della merce, attività svolta anche da CP
, e, per un periodo limitato, da e _6 CP_7 Persona_1
. Persona_3
Infine, il teste ha precisato che il ricorrente si era occupato di prezzatura Pt_2
delle merci, ma che comunque aveva sempre svolto la mansione di Pt_1
autista sin da quando era arrivato e fino al licenziamento e, ancora, ha evidenziato che “appena arriva in sede prende le bolle di accompagnamento della Pt_1
merce per sapere il giro da fare carica il furgone e inizia il giro trasportando il
prodotto dai vari clienti, guida lui il furgone;
per la guida del furgone non
necessaria alcuna patente particolare ma la B” e, quanto all'attività di prezzatura,
che “i carichi da 5 kg a 25Kg erano sino agli anni 2003/2004 poi sono passati al
massimo a 15 kg per normativa sulla sicurezza sul lavoro. ADR. La media della
temperatura era al massimo 15°. La cella era dagli 4° agli 8° ma entravamo e
uscivamo solo per prendere il prodotto”.
pagina 17 Infine, il teste (udienza dell'11.12.2024), socio dell'odierna CP_7
resistente e lavoratore del salumificio come responsabile della qualità dal 2010,
nonché figlio dell'amministratore unico , ha dichiarato di avere CP
sempre visto il ricorrente odierno svolgere la preparazione e la consegna degli ordini e, talvolta, il confezionamento dei prodotti, attività quest'ultima che ricomprende anche la prezzatura.
Ha, inoltre, ricordato il teste che “sporadicamente” si era CP Pt_1
anche occupato di caricare i dati nel programma gestionale di autocontrollo, “non
essendo una attività che si svolgeva quotidianamente”.
Quanto all'attività di prezzatura, il teste ha precisato che questa CP_7
veniva svolta da “in stanza con temperatura ambiente, solo le celle di Pt_1
stoccaggio sono a temperatura dai 4 agli 8 gradi in media al massimo 2 ore
nell'arco della giornata entrando e uscendo dalla cella. Le scatole che venivano
prezzate ovvero gli ordini che vanno direttamente al banco vendita pesavano dai
3 ai 15 kg. Non ricordo scatole da 25 kg, al massimo potevamo arrivare a 20. La
maggior parte erano dai 3 ai 15 kg [...]. Con un turno lavorativo pari ad 8 ore
giornaliere”.
Le testimonianze assunte risultano certamente parzialmente inficiate da un vizio inerente alla sussistenza attuale di un interesse contrario a quello del ricorrente,
quantomeno per l'attualità di un rapporto di lavoro con la parte processuale
( e ) ovvero per lo stretto rapporto di parentela e la qualità di socio Pt_2 _6
( . CP_7
Deve evidenziarsi, quindi, che tutti i testi sentiti non sono certamente indifferenti alle sorti della causa, con criticità che emergono soprattutto laddove nessuno dei testi – pur essendo ciascuno di loro un lavoratore a tempo pieno del salumificio
pagina 18 all'epoca dei fatti – è stato in grado di riferire alcunché circa le circostanze del tentativo di di rientrare sul luogo di lavoro dopo l'infortunio. Pt_1
Altri aspetti critici emergono con riferimento a significative discrepanze tra le dichiarazioni rese dai testi e da una parte e, dall'altra, quelle del _6 Pt_2
teste con riferimento al complesso delle attività di preparazione degli CP
ordini e prezzatura (il teste ha ricordato che la menzionata attività si _6
declinava ordinariamente nell'apporre l'etichetta adesiva con il prezzatore e con l'utilizzo di una bilancia elettronica, dove era indicato il peso ed il prezzo del prodotto, e nel caricamento delle produzioni effettuate in azienda nel c.d.
“programma gestionale di autocontrollo” al fine di consentire la tracciabilità del prodotto;
il teste ha dichiarato di non sapere nulla circa l'utilizzo del Pt_2
programma gestionale per l'inserimento dei dati ma di avere visto quotidianamente occuparsi degli ordini;
il teste , invece, da un Pt_1 CP
lato ha affermato che l'inserimento dei dati fosse “principalmente la mia
mansione” e che venisse effettuato da solo qualche volta ove lui stesso Pt_1
teste fosse stato assente, per poi precisare, in maniera del tutto inverosimile
(essendo, appunto, quella indicata principalmente la sua stessa mansione), che la citata attività di inserimento dati non avvenisse tutti i giorni e che “l'attività di
caricamento di cui al capo 10 e 11 veniva svolta una volta alla settimana il lunedì
e il ricorrente poteva farla due volte al mese o in caso di mia sostituzione per
ferie [...] il caricamento dei dati nel programma gestionale di autocontrollo è
condiviso e anche quella attività veniva svolta dal ricorrente sporadicamente, non
essendo un attività che veniva effettuata quotidianamente”).
Nonostante i citati profili critici, le deposizioni assunte hanno, comunque,
consentito di ritenere inequivocabilmente accertato che sin dall'inizio del rapporto
pagina 19 di lavoro il ricorrente avesse svolto le mansioni di autista: si vedano la testimonianza di che ha dichiarato di avere affiancato per due Parte_2
settimane dopo l'assunzione il ricorrente nel giro delle consegne e che questi aveva svolto poi la mansione di autista autonomamente e continuativamente, ma anche e soprattutto l'interrogatorio formale di che ha indicato CP
che fosse sempre stato “impiegato nel giro di consegne da solo e che il Pt_1
ricorrente si occupava di preparare gli ordini”.
All'esito dell'istruttoria svolta, in ogni caso, deve affermarsi provato lo svolgimento da parte di , sin dall'inizio del rapporto di lavoro, di Pt_1
mansioni di autista afferenti al V livello.
Trova applicazione il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in
tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima
indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è
sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale
il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto
delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta
mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento”
(Cass. civ., Sez. L., 28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass. civ., Sez. L.,
22.11.2019, Ordinanza n. 30580).
Invero, al fine dell'individuazione del corretto inquadramento contrattuale spettante a occorre anzitutto tracciare la distinzione tra Parte_1
pagina 20 l'ambìto livello V e l'assegnato livello VI del CCNL alimentari - artigianato, in cui il lavoratore era stato inquadrato dal 01.07.2005 al 30.06.2010.
Tenendo quale punto di riferimento l'art. 22, rubricato “Classificazione del
personale del settore alimentare”, CCNL applicato al rapporto, sono ricompresi nel V livello gli operai che “svolgono attività che richiedono un adeguato
tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze
professionali;
- nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie
regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione
di merci e prodotti.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di
applicazione [...] autista”.
Sono ricompresi, invece, nell'inferiore VI livello CCNL cit. “i lavoratori che
svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non
occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica: dopo
un periodo di 12 mesi, tali lavoratori verranno inquadrati nel livello superiore.
Tale periodo, per i lavoratori privi di conoscenze professionali, assunti a norma
dell'art. 38 (stagionalità), si computa anche cumulando più campagne svolte nello
stesso settore merceologico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali
semplici, per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono
lavori di semplice manovalanza anche se svolti nei reparti di produzione o
magazzini [...] - ausiliari comuni alla produzione;
- fattorini;
- addetti agli
imballaggi; - addetti alle pulizie;
- conducenti di motocicli;
- addetti al carico e
pagina 21 scarico, consegna interna ed esterna delle merci, dei prodotti e delle materie
prime”.
All'esito dell'istruttoria svolta può ben affermarsi provato che il lavoratore fosse stato sin dall'inizio del rapporto di lavoro, dopo la formazione Pt_1
impartitagli dal datore di lavoro tramite il collega , inserito con Parte_2
le mansioni di autista, dopo avere ricevuto apposita formazione, sia nel sistema di distribuzione sul territorio regionale del prodotto finito del salumificio, che nel sistema produttivo dello stesso stabilimento essendo, infatti, quotidianamente addetto alla preparazione degli ordini, dispiegando, quindi, mansioni afferenti al V
livello.
Il ricorrente ha, dunque, provato di avere svolto, in via esclusiva o quantomeno prevalente, mansioni di autista afferenti al V livello dal 01.07.2005 fino al
30.06.2010 (data in cui poi l'ambìto livello gli era stato pure formalmente riconosciuto), mansioni poi proseguite in perfetta continuità e con modalità
sempre uguali quantomeno fino al 2019 (cfr. docc. sub. nn. 2 e 2-bis, ossia le buste paga di prodotte con il ricorso). Pt_1
Deve essere quindi dichiarato il diritto del ricorrente, considerate le mansioni svolte continuativamente, a essere formalmente inquadrato dall'inizio del rapporto e fino al 30.06.2010 nel V livello di cui al CCNL artigiani-alimentari applicato al rapporto e, per l'effetto, la deve essere Controparte_1
condannata al pagamento delle differenze retributive maturate, da quantificarsi in misura pari alla differenza tra il trattamento economico che allo sarebbe Pt_1
spettato dal 01.07.2005 fino al 30.06.2010 per il livello V e quello avuto in godimento nel medesimo periodo (con detrazione ovviamente anche di quanto percepito nei periodi, compresi in quello sopra indicato, di assegnazione alle
pagina 22 mansioni di livello VI), oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione dei diritti.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti ben possono essere utilizzati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, poiché sufficientemente precisi con riferimento alle basi di calcolo utilizzate e non specificamente contestati nel loro contenuto dalla società resistente, senza necessità dell'ausilio di un CTU per evidenti ragioni di economicità (doc. n. 10, prodotto col ricorso).
Per tutti i titoli dedotti, come si evince dai conteggi allegati agli atti, spetta a la somma di euro 5.266,69, di cui euro 4.903,57 per differenze Parte_1
sulle retribuzioni percepite per l'assegnato VI livello e il V livello spettante ed euro 363,22 per differenze sul TFR.
Deve essere, infine, affrontata e risolta la questione attinente alla legittimità del licenziamento intimato all'odierno ricorrente.
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3, l.
15.07.1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, richiede: [...] c)
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che,
inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (v. anche Cass. civ., Sez. L., 20.10.2017, n. 24882).
È onere del datore di lavoro provare la sussistenza di questi presupposti.
Ebbene, la malattia o l'infermità del lavoratore che può essere legittimamente posta a fondamento del recesso datoriale è solo quella suscettibile di determinare la sopravvenuta inidoneità fisica permanente o, quanto meno, di durata
pagina 23 indeterminata o indeterminabile alle proprie mansioni (cfr. Cass. civ., Sez. L.,
05.11.2014, n. 26112).
Invero, la malattia del lavoratore è tutelata nell'art. 2120 c.c., che impone al datore di lavoro di conservare il posto di lavoro al lavoratore assente per malattia per tutta la durata del periodo di comporto, ma, allorquando il prestatore non assente dal lavoro imputi l'inadempimento a una infermità, non è preclusa al datore di lavoro l'utilizzabilità dello strumento del recesso dal contratto, a mezzo del licenziamento per giustificato motivo, in quanto la situazione è regolata dai principi generali, e in particolare dall'art. 1464 c.c., che disciplina gli effetti della impossibilità parziale della prestazione nel contratto a prestazioni corrispettive, e,
pur in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al lavoratore, non obbliga la controparte a mantenere in vita un contratto di durata con un soggetto che non è più in grado di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto (cfr. tra le più risalenti Cass. civ., Sez. L., 13.02.2003 n. 2152; tra le più recenti sul tema
Cass. civ., Sez. L 20.06.2024, ord. n. 17036).
A partire dagli affermati principi è di tutta evidenza che una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, dovuta a un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c. in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione ex ante, in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro.
pagina 24 Pertanto, l'impossibilità parziale della prestazione non giustifica il recesso quando,
sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può pronosticare la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza (pertinente e non smentita la Cass. civ., Sez. L., 28.01.2004, n. 1591, in un caso di impossibilità
parziale della prestazione dovuta al ritiro del tesserino di accesso alle aree aeroportuali ad un dipendente).
La stessa Suprema Corte ha, inoltre, da tempo affermato che l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell'art. 3, l. 15.07.1966, n.
604, non è ravvisabile ove l'impedimento fisico del prestatore determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni precedentemente espletate,
superabile mediante l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro,
compatibili con l'organizzazione aziendale, cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione, anche a norma dell'art. 2087 c.c. (v.
Cass. civ., Sez. L., 05.03.2003, n. 3250, che ha confermato la sentenza di annullamento del licenziamento di una lavoratrice, impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera, la quale era affetta da ernia lombosacrale,
ma era ancora in condizione di disimpegnare i compiti inerenti alla qualifica, pur con rendimento minore rispetto ai livelli di produzione stabiliti dall'azienda).
Richiamando poi più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. L.,
09.03.2021, n. 6497), a seguito di una puntuale ricognizione delle fonti di diritto positivo, come integrate dagli interventi del diritto sovranazionale (e, in particolare: - art. 3°, comma 3°-bis, d.lgs. n. 216/2003, nel testo inserito dall'art. 9, comma 4°-ter, d.l. 28.06.2013, n. 76, conv. con modif. dalla l. 09.08.2013, n.
pagina 25 99; - artt. 4, comma 4°, e 10, comma 2°, l. 12.03.1999, n. 68; art. 42, d.lgs.
09.04.2008, n. 81), ha affermato, richiamando pregressa giurisprudenza, che “in
tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante
da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico
del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei
luoghi di lavoro "ai fini della legittimità del recesso”, secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE (Cass. civ., Sez. L., 19.03.2018,
n. 13649; conf. Cass. civ., Sez. L., 21.05.2019, n. 13649 cit.; nella prima pronuncia si è altresì specificato che “il giudizio espresso in concreto sulla
ragionevolezza delle soluzioni è giudizio di fatto sindacabile da questa Corte nei
limiti di deducibilità del vizio di motivazione”).
Deve essere, quindi, ribadito, il principio per cui, ai fini della legittimità del licenziamento del lavoratore per inidoneità fisica sopravvenuta, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi secondo il parametro e con il limite della ragionevolezza;
in particolare occorre tenere conto del limite costituito dall'inviolabilità in peius di cui all'art. 2103 c.c. delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro nonché evitare oneri organizzativi eccessivi (da valutarsi in relazione alle peculiarità dell'azienda e alle relative risorse finanziarie), stante l'esigenza del mantenimento degli equilibri finanziari dell'impresa (v. Cass. civ., Sez. L.,
07.03.2019 n. 6678 e Cass. civ., Sez. L., 09.04.2019, n. 18556).
La più recente giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 2 della
Convenzione di New York del 2006, ha, altresì, imposto di considerare quale accomodamento ragionevole “le modifiche e gli adattamenti necessari ed
appropriati che non impongano un carico sproporzionato ed eccessivo”,
pagina 26 demandando al Giudice del rinvio la valutazione della proporzionalità e della non eccessività delle misure di adattamento sia rispetto all'organizzazione aziendale sia con riguardo agli altri lavoratori (Cass. civ., Sez. L., 19.12.2019, n. 34132).
Lo stesso Giudice di legittimità ha, quindi, puntualizzato in motivazione che
“l'inadempimento dell'obbligo di accomodamento ragionevole, già inteso da
questa Corte come condizione di legittimità del licenziamento integra certamente
il difetto di giustificazione del recesso, cui si riferiscono sia la L. n. 300 del 1970,
art. 18, comma 7, novellato (v. Cass. n. 26675 del 2018), sia il D.Lgs. n. 23 del
2015, art. 2 riconoscendo una tutela reintegratoria” e che, d'altro canto, l'obbligo di accomodamento ragionevole concorre con le discipline specifiche, in particolare, per quanto qui rileva, con l'art. 4, comma 4°, l. n. 68/1999 cit., in forza del quale, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, tali eventi “non costituiscono
giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a
mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”; con l'ulteriore specificazione che l'obbligo datoriale di repechage del dipendente inidoneo alla mansione, che per tal via si delinea, non soltanto è stato generalizzato dall'art. 42,
d.lgs. n. 81/2008, ma “già vigeva nel diritto vivente sulla scorta del principio
stabilito dalla sentenza n. 7755 del 1998 delle Sezioni unite”, con l'opportuna conseguenza che “l'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse
mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli
obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo”, perché, al ricorrere dei presupposti di applicabilità del d.lgs. n. 216/2003, art. 3, comma 3°-bis, “dovrà
comunque ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il
mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele
pagina 27 giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2
Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di
svantaggio”.
Infine, la Corte di Cassazione testé citata, nella stessa occasione, quanto agli oneri di allegazione e prova ha chiarito puntualmente che spetta al datore di lavoro
“provare la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore e
l'impossibilità di ricollocare il medesimo in altre posizioni lavorative per
l'espletamento di mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo
stato di salute”, come pure “l'allegazione e la prova dell'impossibilità di
repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere
di allegazione dei posti assegnabili (Cass. n. 5592 del 2016; Cass. n. 12101 del
2016; Cass. n. 20436 del 2016; Cass. n. 160 del 2017; Cass. n. 9869 del 2017;
Cass. n. 24882 del 2017; Cass. n. 27792 del 2017)”; con la precisazione che il datore è tenuto a “fornire la prova" non soltanto "di fatti e circostanze esistenti, di
tipo indiziario o presuntivo idonei a persuadere il giudice della veridicità di
quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del
lavoratore nel contesto aziendale”, ma pure di aver adempiuto al distinto e autonomo obbligo di accomodamento ragionevole, pure esso inteso come condizione di legittimità del recesso.
In sostanza, dunque, all'esito dell'excursus pocanzi effettuato, a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione,
risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione Europea, deve affermarsi gravante sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di accomodamento.
pagina 28 In tale contesto, la Suprema Corte ha in plurime occasioni precisato che “in tale
situazione di riparto non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e
provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il
lavoratore, come si trattasse di un ordinario repechage, così creando una
sovrapposizione con la dimostrazione, comunque richiesta, circa l'impossibilità di
adibire il disabile a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di
salute. Né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio
quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e
ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro, sovvertendo l'onere
probatorio e richiedendo una collaborazione nella individuazione degli
accomodamenti possibili non prevista neanche per il repechage ordinario in
mansioni inferiori [...] In tale prospettiva, l'onere gravante sul datore di lavoro
potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni
strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che
assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali
possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno
sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata
che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel
caso concreto. Ovviamente il datore di lavoro potrà anche dimostrare che
eventuali soluzioni alternative, pur possibili, fossero prive di ragionevolezza,
magari perché coinvolgenti altri interessi comparativamente preminenti, ovvero
fossero sproporzionate o eccessive, a causa dei costi finanziari o di altro tipo
ovvero per le dimensioni e le risorse dell'impresa. Del resto, questa Corte ha già
avuto occasione di affermare, peraltro a proposito del D.Lgs. n. 81 del 2008, art.
pagina 29 mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o
inferiori, che nell'inciso "ove possibile" si contempera "il conflitto tra diritto alla
salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del
datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona
fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del
piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare
il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di
dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione
dei detti diritti” (in motivazione, Cass. civ., Sez. L., 16.03.2016, n. 13511; v.
anche Cass. civ., Sez. L 20.06.2024, ord. n. 17036: “In tema di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del
novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni
inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al
momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione”).
Venendo alla vicenda che qui interessa, all'esito della prova per testi è emerso che nella complessiva attività di prezzatura svolta nel salumificio – effettuata abitualmente anche dal ricorrente – sono ricompresi plurimi passaggi che comprendono la movimentazione di carichi fino a un massimo di 15 kg,
l'ingresso, sia pure non permanente, dell'operaio in celle frigorifere alla temperatura compresa tra i 4° C e gli 8° C e, infine, l'attività di caricamento dei dati delle produzioni effettuate in azienda nel c.d. “programma gestionale di
autocontrollo” al fine di consentire la tracciabilità del prodotto.
In particolare, tale ultimo passaggio di inserimento dati, non richiedendo la movimentazione di pesi ovvero l'ingresso in cella frigorifera, ben avrebbe potuto essere affidato in via prevalente ed esclusiva a . Parte_1
pagina 30 Per altro verso, a voler ritenere attendibile la dichiarazione del teste e socio del salumificio nella parte in cui ha sostenuto che l'attività di CP_7
inserimento dati avvenisse solo di lunedì e venisse svolta saltuariamente da
, la resistente non ha, comunque, fornito alcuna prova effettiva, Parte_1
per esempio mediante la produzione di una pianta organica dell'azienda, ovvero la descrizione delle mansioni attribuite a ciascun proprio dipendente, che essa non avrebbe potuto assegnare lo stesso ricorrente a mansioni anche inferiori compatibili con l'idoneità al lavoro di , essendo tale idoneità, infatti, Pt_1
caratterizzata dalle specifiche e circoscritte limitazioni anzidette.
Quanto poi alla specifica mansione di prezzatore ricoperta dal ricorrente, così
come delineata all'esito dell'interrogatorio formale delle parti e della prova per testi, questa è di tutta evidenza solo parzialmente incompatibile con l'idoneità
lavorativa parziale di , né la datrice di lavoro ha dimostrato che nessun Pt_1
accomodamento sarebbe potuto essere all'uopo predisposto (le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato ed eccessivo sul datore di lavoro, evocate dalla citata giurisprudenza) (es. tramite realizzazione di confezioni di peso inferiore ai 10 kg o ancora implementando l'adibizione di a frazioni del procedimento di prezzatura che non Pt_1
implicassero il suo ingresso in cella frigorifera, in cui l'accesso era comunque limitato: cfr. le deposizioni testimoniali sopra ricordate).
Neppure coglie nel segno la Difesa della resistente per cui “a CP
seguito dell'infortunio sul lavoro del mese di luglio 2019 quando il sig. si Pt_1
è ferito il dito con la macchina nastratrice (a prescindere che ci si domanda come
sia potuto accadere, che non stesse indossando i dispositivi di protezione?), ha
realizzato che anche la mansione di prezzatura disposta per il sig. non era Pt_1
pagina 31 compatibile con le condizioni fisiche dell'operaio e le prescrizioni del medico del
lavoro”, non essendo, di tutta evidenza, l'infortunio specificamente occorso a neppure indirettamente collegabile alle limitazioni prescritte Parte_1
dal Dott. d essendo, invece, compito della datrice di lavoro vigilare sul Per_2
corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.
Tutti gli elementi appena ricordati assumono un significato ancor più pregnante se si considera l'obbligo del datore di lavoro di dare prova di avere compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per ricollocare il lavoratore, alla luce dei principi di correttezza e buona fede in senso oggettivo.
Da tali complessive ed esaustive considerazioni discende l'illegittimità del licenziamento per cui è causa.
Tenuto conto dell'estensione del rapporto di lavoro di alle Parte_1
dipendenze della resistente (01.07.2005 - 29.10.2019) e delle dimensioni della società resistente, la disciplina al riguardo applicabile è quella di cui all'art. 8, l.
15.07.1966 n. 604, per cui il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno causato al lavoratore con il licenziamento illegittimamente intimato “versandogli
un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei
dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del
prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura
massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni”.
Nella vicenda scrutinata, deve essere riconosciuta a la predetta Parte_1
indennità nella misura massima di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (stante l'anzianità di lavoro del ricorrente superiore a dieci anni).
pagina 32 La quantificazione dell'importo può essere effettuata sulla base della voce corrispondente della busta paga del mese di giugno 2019 – ultimo mese in cui aveva potuto recarsi al lavoro regolarmente, prima di contrarre Pt_1
l'infortunio sul luogo di lavoro – pari a lordi euro 1.683,59 x 10 (doc. 2, prodotto col ricorso).
Pertanto, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare, a Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimamente
[...]
intimato, la somma di euro 16.835,90, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza fino al saldo.
6. La domanda proposta da di condanna alla Parte_1
regolarizzazione della posizione previdenziale è inammissibile, non avendo il ricorrente convenuto in giudizio l' CP_4
Trova infatti applicazione il principio generale in forza del quale l'interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui si assume l'omesso pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è
tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché tuttavia quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto
pagina 33 tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. civ., Sez. L., 15.09.2014, n. 19398;
Cass. civ., Sez. VI – L., 30.05.2019, ord. n. 14853).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dello scaglione corrispondente e applicazione dei valori medi, in ragione della attività effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2. dichiara che deve essere formalmente inquadrato nel Parte_1
livello V CCNL Alimentari Artigiani, dal 01.07.2005 al 30.06.2010;
3. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare, a , la somma di euro Parte_1
5.266,69 lordi per i titoli dedotti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati con decorrenza dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo;
4. dichiara, altresì, l'illegittimità del licenziamento intimato a Pt_1
con lettera raccomandata A/R ricevuta il 29.10.2019 e, per l'effetto,
[...]
5. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire a il danno nella misura Parte_1
di euro 16.835,90, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo;
6. dichiara inammissibile la domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale della posizione del ricorrente;
pagina 34 7. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.518,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 5.400,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 11.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 35
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 il quale prevede, come già detto, che il lavoratore divenuto inabile alle