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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8723/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Maria SERRANÒ C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio Calabria, Via Loreto Pescatori, n. 13, e
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Fabio GAGLIANO C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Reggio Calabria, Via S. Caterina, n. 107/D, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 22 giugno 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 6 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 18 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il figlio presso la madre alla quale assegna la casa familiare, sita in Argelato (BO) alla Via Giovanni Amendola, n. 23, comprensiva di arredi e suppellettili;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore:
- il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 alle 20.30 presso il domicilio materno e, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, contribuirà nella gestione quotidiana degli impegni del figlio sostituendo la signora in caso di malattia e/o Pt_1 improvvisa impossibilità per ragioni di lavoro nell'accompagnare e/o prendere al nido;
Per_1
- fino al compimento del terzo anno di età: a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00 provvedendo a prenderlo e riaccompagnarlo dalla madre con consegna negli spazi condominiali qualora l'incontro avvenga presso il domicilio della signora successivamente a fine settimana alternati dal Pt_1 sabato alle 10:00 alla domenica alle 18:00, con pernotto del minore con sé presso il suo domicilio;
4) sancisce che nelle ferie stia con ciascun genitore: Per_1
- nelle festività natalizie, se entrambi i genitori saranno presenti a Bologna o a Reggio Calabria, ad anni alterni con il padre o con la madre il 24 o il 25 dicembre e il 31 pagina 2 di 6 dicembre o il 1° gennaio, previo accordo fra le parti e nel rispetto delle esigenze primarie del minore;
nel caso in cui uno dei due genitori non fosse presente a Bologna il 24 e il 25 dicembre e/o la Vigilia di Capodanno e il 1° gennaio con l'uno o con l'altro in ragione del periodo di assenza dalla città, da concordarsi tra le parti entro la prima metà del mese di novembre;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre e col padre la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- il giorno del proprio compleanno, salvo diverso accordo tra i genitori e/o in mancanza di festeggiamento comune dello stesso, lo trascorrerà a pranzo con il Per_1 genitore non collocatario;
- in estate, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, le vacanze dovranno essere organizzate in modo che entrambi i genitori abbiano una settimana di ferie coincidente, per consentire la gestione del piccolo a Bologna o a Reggio Per_1
Calabria (città natale dei genitori). Durante questa settimana starà dalle 09:00 Per_1 alle 18:00 con il padre che provvederà a prenderlo e riaccompagnarlo dalla madre con consegna negli spazi condominiali qualora l'incontro avvenga presso il domicilio della madre a Bologna o a Reggio Calabria. Gli orari potranno variare sulla base delle esigenze di e purché comunicati con ragionevole anticipo;
dal compimento dei Per_1 tre anni il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, di cui una settimana coincidente con la permanenza di entrambi i genitori a Reggio Calabria, con pernotto di durante uno dei fine settimana compresi nei predetti quindici Per_1 giorni in ragione dell'alternarsi dei weekend di pernotto già pattuita. Tale organizzazione dovrà essere concordata preventivamente tra i genitori entro la prima metà del mese di maggio;
5) prende atto che i genitori hanno concordato che:
- gli orari di visita de padre al figlio potranno variare sulla base delle esigenze fisiologiche del piccolo e comunque dovranno essere comunicate con ragionevole anticipo;
- nel caso in cui non potesse spostarsi per ragioni di salute, il padre potrà Per_1 intrattenersi presso il domicilio della madre nella fascia oraria 10:00/18:00 di sua competenza sopra indicata;
6) dispone che nei giorni in cui non è previsto il diritto di visita del signor Pt_2 quest'ultimo potrà effettuare una videochiamata della durata minima di 15 minuti con il figlio, contattando direttamente l'utenza mobile della madre entro le ore 19:30; la medesima facoltà sarà estesa alla madre durante i tempi di permanenza del figlio e dal terzo anno di vita del minore in occasione dei pernotti presso il padre;
7) dispone che nei giorni in cui la signora per esigenze lavorative, dovrà Pt_1 assentarsi dalla città di residenza, il minore rimarrà presso il domicilio materno. Sino al compimento del terzo anno di età del bambino, la cura e l'eventuale pernotto presso la casa della signora saranno affidati esclusivamente al padre o, in caso di Pt_1 impedimento anche parziale dello stesso da comunicarsi almeno una settimana prima, alla nonna materna. È specificamente stabilito che, nei casi in cui sarà presente il padre pagina 3 di 6 per l'assistenza e il pernotto, non sarà necessaria né prevista la compresenza della nonna materna. Successivamente al compimento del terzo anno di età, nei medesimi casi di assenza della madre, il signor provvederà a prelevare e riaccompagnare il Pt_2 minore a scuola, tenendolo con sé anche per il pernotto;
8) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda Pt_2 alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla Pt_1 stessa intestato, quale contributo per il mantenimento ordinario di , la somma di Per_1
350,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 4 di 6 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che per intercorso accordo tra le parti la metà della retta mensile dell'asilo nido che frequenta da settembre 2024 con disponibilità oraria dal Per_1 lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:00, già scelto e selezionato dai genitori di comune accordo, il cui ammontare, ad oggi, è pari a 264,50 euro pro quota (salvo modifiche dettate da variazioni del reddito percepito) ed il cui rimborso a mezzo Bonus Asilo Nido, laddove percepito, verrà equamente suddiviso tra le parti;
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre e che entrambi si impegnano a presentare modello ISEE nei tempi utili, al fine del corretto aggiornamento dell'importo;
12) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a favorire e promuovere la frequentazione e il mantenimento di stabili rapporti affettivi tra il figlio e i nonni, sia in linea paterna che materna, nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore;
13) prende atto che le parti hanno concordato che il signor avrà accesso alla Pt_2
(ex) casa familiare esclusivamente in presenza della signora ad eccezione Pt_1 delle occasioni in cui sia necessario che lo stesso vi faccia accesso per provvedere alla gestione di in luogo della madre laddove impossibilitata ad adempiervi a causa Per_1 di impegni lavorativi e/o ragioni di salute e previo preventivo avviso;
14) prende atto che i genitori hanno concordato che eventuali visite del padre che non rientrino tra quelle previste per la gestione e/o per l'esercizio del diritto di visita al minore devono essere comunicate con ragionevole anticipo alla madre e concordate tra gli stessi;
15) prende atto che la signora nulla oppone a che il signor sino Pt_1 Pt_2 al compimento del terzo anno di età di , eserciti il suo diritto di visita nei Per_1 weekend a lui spettanti presso il domicilio della madre, nella fascia oraria 10:00/18:00, qualora per ragioni di salute il figlio non possa essere spostato;
16) prende atto che le parti hanno concordato che non frequenterà eventuali Per_1 altri compagni futuri dei genitori, salvo accordo fra le parti;
17) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che la signora attraverso Pt_1 accollo interno, provvederà al pagamento dell'intera rata del mutuo e della quota pagina 5 di 6 assicurativa connessa, comprese le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie. Tutte le spese, ordinarie e straordinarie, collegate e connesse all'immobile (le bollette per le utenze, la tassa rifiuti, bollette canone idrico, spese condominiali e spese di manutenzione ordinarie e straordinarie) resteranno totalmente a carico della stessa. Il signor si impegna, in qualità di contraente e coobbligato in solido, sin d'ora a Pt_2 vagliare ed attuare con la signora eventuali azioni di surroga e/o Pt_1 rinegoziazione del contratto di mutuo in essere laddove maggiormente vantaggiose;
18) prende atto che le parti hanno convenuto che, essendosi la signora Pt_1 integralmente accollata il pagamento delle residue rate del mutuo gravante sull'immobile comune e delle eventuali spese straordinarie, in caso di futura vendita dell'immobile stesso, il signor avrà diritto al rimborso delle sole somme dallo stesso Pt_2 anticipate, sia a titolo di versamento iniziale per l'acquisto, sia relativamente alle rate del mutuo pagate fino al momento dell'accollo da parte della prima rinunciando sin d'ora, in favore della stessa, a trattenere per sé l'eventuale plusvalenza che potrebbe derivare dalla predetta vendita che verrà incassata esclusivamente da quest'ultima; Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Maria SERRANÒ C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio Calabria, Via Loreto Pescatori, n. 13, e
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Fabio GAGLIANO C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Reggio Calabria, Via S. Caterina, n. 107/D, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 22 giugno 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 6 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 18 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il figlio presso la madre alla quale assegna la casa familiare, sita in Argelato (BO) alla Via Giovanni Amendola, n. 23, comprensiva di arredi e suppellettili;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore:
- il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 alle 20.30 presso il domicilio materno e, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, contribuirà nella gestione quotidiana degli impegni del figlio sostituendo la signora in caso di malattia e/o Pt_1 improvvisa impossibilità per ragioni di lavoro nell'accompagnare e/o prendere al nido;
Per_1
- fino al compimento del terzo anno di età: a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00 provvedendo a prenderlo e riaccompagnarlo dalla madre con consegna negli spazi condominiali qualora l'incontro avvenga presso il domicilio della signora successivamente a fine settimana alternati dal Pt_1 sabato alle 10:00 alla domenica alle 18:00, con pernotto del minore con sé presso il suo domicilio;
4) sancisce che nelle ferie stia con ciascun genitore: Per_1
- nelle festività natalizie, se entrambi i genitori saranno presenti a Bologna o a Reggio Calabria, ad anni alterni con il padre o con la madre il 24 o il 25 dicembre e il 31 pagina 2 di 6 dicembre o il 1° gennaio, previo accordo fra le parti e nel rispetto delle esigenze primarie del minore;
nel caso in cui uno dei due genitori non fosse presente a Bologna il 24 e il 25 dicembre e/o la Vigilia di Capodanno e il 1° gennaio con l'uno o con l'altro in ragione del periodo di assenza dalla città, da concordarsi tra le parti entro la prima metà del mese di novembre;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre e col padre la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- il giorno del proprio compleanno, salvo diverso accordo tra i genitori e/o in mancanza di festeggiamento comune dello stesso, lo trascorrerà a pranzo con il Per_1 genitore non collocatario;
- in estate, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, le vacanze dovranno essere organizzate in modo che entrambi i genitori abbiano una settimana di ferie coincidente, per consentire la gestione del piccolo a Bologna o a Reggio Per_1
Calabria (città natale dei genitori). Durante questa settimana starà dalle 09:00 Per_1 alle 18:00 con il padre che provvederà a prenderlo e riaccompagnarlo dalla madre con consegna negli spazi condominiali qualora l'incontro avvenga presso il domicilio della madre a Bologna o a Reggio Calabria. Gli orari potranno variare sulla base delle esigenze di e purché comunicati con ragionevole anticipo;
dal compimento dei Per_1 tre anni il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, di cui una settimana coincidente con la permanenza di entrambi i genitori a Reggio Calabria, con pernotto di durante uno dei fine settimana compresi nei predetti quindici Per_1 giorni in ragione dell'alternarsi dei weekend di pernotto già pattuita. Tale organizzazione dovrà essere concordata preventivamente tra i genitori entro la prima metà del mese di maggio;
5) prende atto che i genitori hanno concordato che:
- gli orari di visita de padre al figlio potranno variare sulla base delle esigenze fisiologiche del piccolo e comunque dovranno essere comunicate con ragionevole anticipo;
- nel caso in cui non potesse spostarsi per ragioni di salute, il padre potrà Per_1 intrattenersi presso il domicilio della madre nella fascia oraria 10:00/18:00 di sua competenza sopra indicata;
6) dispone che nei giorni in cui non è previsto il diritto di visita del signor Pt_2 quest'ultimo potrà effettuare una videochiamata della durata minima di 15 minuti con il figlio, contattando direttamente l'utenza mobile della madre entro le ore 19:30; la medesima facoltà sarà estesa alla madre durante i tempi di permanenza del figlio e dal terzo anno di vita del minore in occasione dei pernotti presso il padre;
7) dispone che nei giorni in cui la signora per esigenze lavorative, dovrà Pt_1 assentarsi dalla città di residenza, il minore rimarrà presso il domicilio materno. Sino al compimento del terzo anno di età del bambino, la cura e l'eventuale pernotto presso la casa della signora saranno affidati esclusivamente al padre o, in caso di Pt_1 impedimento anche parziale dello stesso da comunicarsi almeno una settimana prima, alla nonna materna. È specificamente stabilito che, nei casi in cui sarà presente il padre pagina 3 di 6 per l'assistenza e il pernotto, non sarà necessaria né prevista la compresenza della nonna materna. Successivamente al compimento del terzo anno di età, nei medesimi casi di assenza della madre, il signor provvederà a prelevare e riaccompagnare il Pt_2 minore a scuola, tenendolo con sé anche per il pernotto;
8) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda Pt_2 alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla Pt_1 stessa intestato, quale contributo per il mantenimento ordinario di , la somma di Per_1
350,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 4 di 6 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che per intercorso accordo tra le parti la metà della retta mensile dell'asilo nido che frequenta da settembre 2024 con disponibilità oraria dal Per_1 lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:00, già scelto e selezionato dai genitori di comune accordo, il cui ammontare, ad oggi, è pari a 264,50 euro pro quota (salvo modifiche dettate da variazioni del reddito percepito) ed il cui rimborso a mezzo Bonus Asilo Nido, laddove percepito, verrà equamente suddiviso tra le parti;
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla madre e che entrambi si impegnano a presentare modello ISEE nei tempi utili, al fine del corretto aggiornamento dell'importo;
12) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a favorire e promuovere la frequentazione e il mantenimento di stabili rapporti affettivi tra il figlio e i nonni, sia in linea paterna che materna, nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore;
13) prende atto che le parti hanno concordato che il signor avrà accesso alla Pt_2
(ex) casa familiare esclusivamente in presenza della signora ad eccezione Pt_1 delle occasioni in cui sia necessario che lo stesso vi faccia accesso per provvedere alla gestione di in luogo della madre laddove impossibilitata ad adempiervi a causa Per_1 di impegni lavorativi e/o ragioni di salute e previo preventivo avviso;
14) prende atto che i genitori hanno concordato che eventuali visite del padre che non rientrino tra quelle previste per la gestione e/o per l'esercizio del diritto di visita al minore devono essere comunicate con ragionevole anticipo alla madre e concordate tra gli stessi;
15) prende atto che la signora nulla oppone a che il signor sino Pt_1 Pt_2 al compimento del terzo anno di età di , eserciti il suo diritto di visita nei Per_1 weekend a lui spettanti presso il domicilio della madre, nella fascia oraria 10:00/18:00, qualora per ragioni di salute il figlio non possa essere spostato;
16) prende atto che le parti hanno concordato che non frequenterà eventuali Per_1 altri compagni futuri dei genitori, salvo accordo fra le parti;
17) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che la signora attraverso Pt_1 accollo interno, provvederà al pagamento dell'intera rata del mutuo e della quota pagina 5 di 6 assicurativa connessa, comprese le eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie. Tutte le spese, ordinarie e straordinarie, collegate e connesse all'immobile (le bollette per le utenze, la tassa rifiuti, bollette canone idrico, spese condominiali e spese di manutenzione ordinarie e straordinarie) resteranno totalmente a carico della stessa. Il signor si impegna, in qualità di contraente e coobbligato in solido, sin d'ora a Pt_2 vagliare ed attuare con la signora eventuali azioni di surroga e/o Pt_1 rinegoziazione del contratto di mutuo in essere laddove maggiormente vantaggiose;
18) prende atto che le parti hanno convenuto che, essendosi la signora Pt_1 integralmente accollata il pagamento delle residue rate del mutuo gravante sull'immobile comune e delle eventuali spese straordinarie, in caso di futura vendita dell'immobile stesso, il signor avrà diritto al rimborso delle sole somme dallo stesso Pt_2 anticipate, sia a titolo di versamento iniziale per l'acquisto, sia relativamente alle rate del mutuo pagate fino al momento dell'accollo da parte della prima rinunciando sin d'ora, in favore della stessa, a trattenere per sé l'eventuale plusvalenza che potrebbe derivare dalla predetta vendita che verrà incassata esclusivamente da quest'ultima; Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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