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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5470 del ruolo generale dell'anno
2019 tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Giuseppe Libutti
- appellante
e
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio CP_1 P.IVA_1
Abronzino
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3477 dell'anno 2019 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentire accertare e Parte_1 CP_1
dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria dell'importo di euro 16.819,41 relativo alla fattura emessa da e per accertare la risoluzione del CP_1
contratto per la fornitura di energia elettrica a far data dal 1.05.2015 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'invalidità e l'inefficacia delle successive fatturazioni.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza insorgeva chiedendo la Parte_2
riforma della sentenza.
Resisteva CP_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza in quanto il Giudice avrebbe illegittimamente ammesso la Consulenza Tecnica, in violazione dell'onere della prova, in mancanza di allegazioni documentali da parte dell CP_1
In particolare, sostiene l'appellante che la CTU abbia carattere meramente esplorativo in quanto avrebbe sopperito alle carenze probatorie di CP_1
L'appellante lamenta il fatto che sarebbe stata “esonerata da precisi CP_1
oneri di allegazione” in quanto “…nel caso di specie la disposta CTU è servita a sanare la carenza documentale di controparte”.
Con il secondo motivo si contesta il mancato esame di eccezioni rilevanti per la decisione, in particolare si lamenta che il Giudice non dica nulla sull'eccezione relativa alla violazione contrattuale. La violazione lamentata dal riguarda “gli obblighi contrattuali di Pt_1
”, gli obblighi di lettura di cui all'articolo 18 del contratto di CP_1
somministrazione dell'energia elettrica.
Infine, con l'ultimo motivo di appello il contesta il capo della Pt_1
sentenza che ha rigettato la domanda avanzata con le memorie 183, IV comma n.1 c.p.c. relativa alla risoluzione del contratto per fornitura di energia elettrica, nonché alla dichiarazione di nullità, invalidità e inefficacia delle successive fatturazioni.
Il primo motivo è infondato.
Non trova riscontro in atti la versione dell'appellante.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha disposto CTU ai fini di verificare i reali consumi del attraverso la contabilizzazione fondata sui dati effettivi di Pt_1
prelievo, senza che vi sia stata in alcun modo una deroga all'onere probatorio gravante su . CP_1
Le doglianze su una presunta violazione del contraddittorio sono state affrontate dal Giudice nella motivazione della sentenza oggetto del presente gravame.
Il Giudice, infatti, ha così motivato “Nel caso di specie nessuna violazione del contraddittorio è stata perpetrata atteso che già nel quesito affidato al CTU, in contraddittorio delle parti, era stata concessa l'autorizzazione ad acquisire i dati direttamente dal distributore;
inoltre, la CTU mirava proprio a far luce sulle contestazioni di parte attrice circa l'entità dei consumi rilevati dal Distributore, peraltro nemmeno evocato in giudizio dalla stessa parte attrice.”
Per quanto attiene agli altri due motivi, la Corte ritiene che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida. (“ex plurimis Cass.
12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Entrambi i motivi sono infondati.
L'appellante contesta la violazione degli obblighi contrattuali in capo ad . CP_1
Tuttavia, non emerge alcun inadempimento da parte della società appellata.
Infatti, osserva il collegio che dalla documentazione in atti e in particolare dai “dati consumi” emerge la somma fatturata, che si riferisce al periodo dal 1 aprile 2011 al 31 ottobre 2014, e nulla può essere imputato alla società che emette le fatture sulla base CP_1
dei consumi che le vengono forniti.
Né nel caso di specie parte appellante ha contestato il cattivo funzionamento del contatore.
Infatti secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”( v. Cass. n. 297/2020). Nella vicenda per cui è causa l'appellante si è limitato ad una contestazione generica dei consumi sostenendo che fossero troppo elevati.
Detta tesi è rimasta priva di qualsiasi elemento probatorio, in quanto è nozione di comune esperienza che il “consumo annuo” è un elemento presuntivo mentre il conguaglio viene effettuato al termine di un periodo più lungo sulla base dei consumi comunicati o rilevati attraverso la lettura del contatore da parte del Distributore.
Il Tribunale ha però correttamente istruito la causa a tal fine, osservando che “l'accertamento del CTU, privo di errori logici e quindi da condividere nelle conclusioni, ha chiarito che la somma dovuto dall'attore alla convenuta è pari ad euro 16.660,08 essendo i dati riportati nella fattura sostanzialmente corretti”.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi, data la semplicità delle questioni trattate, escluse le spese di istruttoria.
Va peraltro dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all' appellante della debenza di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 3477 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano, in complessivi euro 1.984,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 17/09/2025 Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5470 del ruolo generale dell'anno
2019 tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Giuseppe Libutti
- appellante
e
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio CP_1 P.IVA_1
Abronzino
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3477 dell'anno 2019 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentire accertare e Parte_1 CP_1
dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria dell'importo di euro 16.819,41 relativo alla fattura emessa da e per accertare la risoluzione del CP_1
contratto per la fornitura di energia elettrica a far data dal 1.05.2015 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'invalidità e l'inefficacia delle successive fatturazioni.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza insorgeva chiedendo la Parte_2
riforma della sentenza.
Resisteva CP_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza in quanto il Giudice avrebbe illegittimamente ammesso la Consulenza Tecnica, in violazione dell'onere della prova, in mancanza di allegazioni documentali da parte dell CP_1
In particolare, sostiene l'appellante che la CTU abbia carattere meramente esplorativo in quanto avrebbe sopperito alle carenze probatorie di CP_1
L'appellante lamenta il fatto che sarebbe stata “esonerata da precisi CP_1
oneri di allegazione” in quanto “…nel caso di specie la disposta CTU è servita a sanare la carenza documentale di controparte”.
Con il secondo motivo si contesta il mancato esame di eccezioni rilevanti per la decisione, in particolare si lamenta che il Giudice non dica nulla sull'eccezione relativa alla violazione contrattuale. La violazione lamentata dal riguarda “gli obblighi contrattuali di Pt_1
”, gli obblighi di lettura di cui all'articolo 18 del contratto di CP_1
somministrazione dell'energia elettrica.
Infine, con l'ultimo motivo di appello il contesta il capo della Pt_1
sentenza che ha rigettato la domanda avanzata con le memorie 183, IV comma n.1 c.p.c. relativa alla risoluzione del contratto per fornitura di energia elettrica, nonché alla dichiarazione di nullità, invalidità e inefficacia delle successive fatturazioni.
Il primo motivo è infondato.
Non trova riscontro in atti la versione dell'appellante.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha disposto CTU ai fini di verificare i reali consumi del attraverso la contabilizzazione fondata sui dati effettivi di Pt_1
prelievo, senza che vi sia stata in alcun modo una deroga all'onere probatorio gravante su . CP_1
Le doglianze su una presunta violazione del contraddittorio sono state affrontate dal Giudice nella motivazione della sentenza oggetto del presente gravame.
Il Giudice, infatti, ha così motivato “Nel caso di specie nessuna violazione del contraddittorio è stata perpetrata atteso che già nel quesito affidato al CTU, in contraddittorio delle parti, era stata concessa l'autorizzazione ad acquisire i dati direttamente dal distributore;
inoltre, la CTU mirava proprio a far luce sulle contestazioni di parte attrice circa l'entità dei consumi rilevati dal Distributore, peraltro nemmeno evocato in giudizio dalla stessa parte attrice.”
Per quanto attiene agli altri due motivi, la Corte ritiene che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida. (“ex plurimis Cass.
12002/2014: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Entrambi i motivi sono infondati.
L'appellante contesta la violazione degli obblighi contrattuali in capo ad . CP_1
Tuttavia, non emerge alcun inadempimento da parte della società appellata.
Infatti, osserva il collegio che dalla documentazione in atti e in particolare dai “dati consumi” emerge la somma fatturata, che si riferisce al periodo dal 1 aprile 2011 al 31 ottobre 2014, e nulla può essere imputato alla società che emette le fatture sulla base CP_1
dei consumi che le vengono forniti.
Né nel caso di specie parte appellante ha contestato il cattivo funzionamento del contatore.
Infatti secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”( v. Cass. n. 297/2020). Nella vicenda per cui è causa l'appellante si è limitato ad una contestazione generica dei consumi sostenendo che fossero troppo elevati.
Detta tesi è rimasta priva di qualsiasi elemento probatorio, in quanto è nozione di comune esperienza che il “consumo annuo” è un elemento presuntivo mentre il conguaglio viene effettuato al termine di un periodo più lungo sulla base dei consumi comunicati o rilevati attraverso la lettura del contatore da parte del Distributore.
Il Tribunale ha però correttamente istruito la causa a tal fine, osservando che “l'accertamento del CTU, privo di errori logici e quindi da condividere nelle conclusioni, ha chiarito che la somma dovuto dall'attore alla convenuta è pari ad euro 16.660,08 essendo i dati riportati nella fattura sostanzialmente corretti”.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi, data la semplicità delle questioni trattate, escluse le spese di istruttoria.
Va peraltro dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all' appellante della debenza di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 3477 dell'anno 2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano, in complessivi euro 1.984,00 oltre accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 17/09/2025 Il Presidente estensore