Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 31/03/2026, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7082 del 2025, proposto da
AN OL CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa individuale Pulcinella di De MA SQ, in persona del titolare sig. De MA SQ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Pratica relativa all’occupazione di suolo in Via IV Novembre 24° da parte della Impresa Individuale Pulcinella di De MA SQ (con insegna “Trattoria-Pizzeria Pulecenella”) sita in Massa Lubrense alla Via IV Novembre civ. 5/7 notificata, a mezzo p.e.c., dal ricorrente in data 15/10/2025 nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione oggetto della detta istanza e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa AN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente (che dichiara di essere proprietario di unità immobiliare sita in Massa Lubrense alla Via IV Novembre n. 26/A identificata al Catasto al foglio 2, particella 1136 sub 27-28 comprendente la pertinenza esclusiva di un posto auto lungo il viale condominiale del complesso immobiliare “Le Terrazze”), con ricorso notificato il 12/12/2025 e depositato in giudizio il 16/12/2025, impugna il silenzio/inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Pratica relativa all’occupazione di suolo in Via IV Novembre 24° da parte della Impresa Individuale Pulcinella di De MA SQ (con insegna “Trattoria-Pizzeria Pulecenella”) sita in Massa Lubrense alla Via IV Novembre civ. 5/7, notificata, a mezzo p.e.c., dal ricorrente in data 15/10/2025 e chiede l’accertamento del diritto ad ottenere il rilascio della documentazione oggetto della detta istanza e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio della stessa.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. E 22 E SEGG. DELLA L. 7.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 117 DEL C.P.A. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, ECONOMICITÀ E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – CONTRADDITORIETÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 7.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I. –ULTERIORE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, ECONOMICITÀ E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Il 24/12/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Massa Lubrense, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha eccepito che il ricorso è inammissibile, improponibile e, nel merito, infondato, concludendo per il rigetto dello stesso.
Il 13/01/2026, il Comune di Massa Lubrense ha depositato in giudizio la nota comunale del 23/12/2025, recante in oggetto “ Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e ss. L. 7/08/1990 n. 241 e s. m. i. - Occupazione suolo pubblico in Via IV Novembre Sig. De MA SQ - attività commerciale “Pulecenella”. ”, recante comunicazione di accoglimento all’istanza di accesso alla documentazione richiesta.
Nella Camera di Consiglio del 26/02/2026, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Osserva, infatti, il Tribunale che il Comune di Massa Lubrense, il 13/01/2026, ha depositato in giudizio la nota comunale del 23/12/2025, recante comunicazione di accoglimento all’istanza di accesso alla documentazione richiesta, e che il ricorrente, nella successiva Camera di Consiglio del 26/02/2026, ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua della dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata da parte ricorrente nella Camera di Consiglio del 26/02/2026 e della documentazione versata in atti dal Comune di Massa Lubrense, che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’esito del giudizio di accesso) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA LE, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | AR RA LE |
IL SEGRETARIO