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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5354/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.05.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 08.01.1958 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 14.02.1959 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Parma il 20.02.1988
(anno 1988 atto n. 13 reg. II parte C serie)
In separazione dei beni.
Con 2 figli: (nato il [...]) e (nata il [...]), cittadini italiani, Persona_1 Per_2
maggiorenni autosufficienti
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Parma e al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la separazione, in assenza di necessità manifestata dalle parti di regolamentare i rapporti economici in questa sede, ma demandando ciò alla successiva fase del divorzio.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno infatti chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Delegato affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Parma il 20.02.1988
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.05.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 08.01.1958 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 14.02.1959 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Parma il 20.02.1988
(anno 1988 atto n. 13 reg. II parte C serie)
In separazione dei beni.
Con 2 figli: (nato il [...]) e (nata il [...]), cittadini italiani, Persona_1 Per_2
maggiorenni autosufficienti
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Parma e al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la separazione, in assenza di necessità manifestata dalle parti di regolamentare i rapporti economici in questa sede, ma demandando ciò alla successiva fase del divorzio.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno infatti chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Delegato affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Parma il 20.02.1988
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG