Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02047/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Licci e Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danilo Lorenzo in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- datato 12.03.2018, notificato in data 04.04.2018, con cui da un lato è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia “Tiroidite di Hashimoto in trattamento farmacologico – ormonale, in attuale fase di eutiroidismo”, dall'altro è stata respinta la domanda presentata il 21.06.2010 con la quale la ricorrente aveva chiesto la concessione dell'equo indennizzo, nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. -OMISSIS- e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;
per la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia Tiroidite di Hashimoto in trattamento farmacologico – ormonale, in attuale fase di eutiroidismo”, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa – Esercito Italiano, in qualità di V.F.P. ed in servizio presso il 9° Rgt Fanteria di Bari con il grado di Caporal Maggiore, ha chiesto l’annullamento del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- datato 12.03.2018, notificato in data 04.04.2018, con cui da un lato è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia “ Tiroidite di Hashimoto in trattamento farmacologico – ormonale, in attuale fase di eutiroidismo ”, dall’altro è stata respinta la domanda presentata il 21.06.2010 con la quale la ricorrente aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo, nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. -OMISSIS-, chiedendo la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia suddetta, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell’equo indennizzo spettante.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
-Violazione ed elusione del giudicato amministrativo; carente, insufficiente ed errata motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
-Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001; violazione di legge, in particolare dell’art. 1079 del d.P.R. n. 90/2010; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata.
1.2. Il 6 luglio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato.
Alla udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Va, in limine, rilevata l’inammissibilità delle domande formulate dalla ricorrente volte all’accertamento del (preteso) diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata ed alla liquidazione dell'equo indennizzo.
2.1 Costituisce, infatti, jus receptum il principio secondo cui “Il pubblico dipendente non è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto — bensì di una posizione di interesse legittimo — al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità, tenuto conto che la Pubblica Amministrazione esercita, nella relativa procedura, poteri tecnico-discrezionali diretti all'accertamento dell'effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico tra la malattia e la prestazione lavorativa, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un'azione di accertamento della suddetta dipendenza, non essendo surrogabili, da parte del giudice amministrativo, anche in sede di giurisdizione esclusiva, i poteri tecnico-discrezionali che la legge attribuisce in materia all'Amministrazione” (così, da ultimo, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III , 10/02/2020 , n. 315).
2.2 Parimenti inammissibile è la domanda volta ad ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo atteso che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tale materia “il giudice amministrativo esercita una giurisdizione di legittimità e non di merito, non potendo sostituirsi all'autorità amministrativa nell'accertare la spettanza e la misura dell'equo indennizzo, ma solo censurare gli eventuali vizi di legittimità” (Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2019, n. 8133)
3. Il ricorso è comunque infondato nel merito e deve essere respinto.
3.1. Con primo ordine di censure, la ricorrente lamenta che il Ministero resistente, con i provvedimenti impugnati, avrebbe obliterato il contenuto della sentenza del T.A.R. di Lecce n. 1584/2017 di accoglimento del precedente giudizio n. R.G. 165/2013.
L’assunto è infondato.
La motivazione a corredo del Decreto del Ministero della Difesa n. n. -OMISSIS- datato 12.03.2018 qui oggetto di impugnazione è congrua ed adeguata anche alla luce dei rilievi operati da questo Tribunale con la già citata sentenza n.1587/2017.
Nel passaggio motivazionale più pregnante della suddetta pronuncia questo T.A.R. si è, infatti, limitato a rilevare “il difetto di motivazione del giudizio di non dipendenza di causa di servizio della patologia in questione alla luce dell'orientamento della giurisprudenza, alla quale si aderisce, in cui viene in particolare censurata la mancata considerazione dell’eventuale incidenza quantomeno concausale di fattori connessi al servizio, consistenti sia nelle ripetute vaccinazioni, sia nel particolare stato di stress nei teatri operativi (vedi da ultimo Tar. Bolzano, sez. I, 08 febbraio 2017, n. 55; Tar Genova, sez. I, 29 settembre 2016, n. 956; Tar Lazio, sez. I, 19 aprile 2016, n. 4545), sia infine, ma soprattutto, dell’effetto carcinogenico delle nano particelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere alle vittime particolari benefici (vedi, per tutte, Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440)”.
L’impugnato decreto n.626/2018 motiva l’avversato giudizio di non dipendenza di causa di servizio “ considerato che l'infermità: "Tiroidite di Hashimoto, in trattamento farmacologico-ormonale, in attuale fase di eutiroidismo' non può riconoscersi dipendente da causa da fatti di servizio, trattandosi di infermità caratterizzata dalla presenza di anticorpi Tiroidei circolanti. La forma è pertanto squisitamente costituzionale e quindi non influénzabile da eventi esterni, che non possono in alcun nodo costituirne la causa e neppure la concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con Io svolgimento del' servizio da Parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” .
In definitiva, l’Amministrazione resistente, pur avendo esaminato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio della ricorrente, ha escluso - chiaramente ed assertivamente – qualsivoglia collegamento con il servizio reso, stante la natura costituzionale della patologia lamentata.
Ebbene, le indicazioni di tipo conformativo espresse nella sentenza n1587/2017 di questo T.A.R. sono state pienamente rispettate in sede di riedizione del potere da parte dell’Amministrazione resistente.
L’ampia e chiara motivazione del provvedimento ministeriale oggi impugnato dà, infatti, contezza, attraverso il rinvio “per relationem” al contenuto del parere negativo vincolante n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S nell’adunanza n. -OMISSIS- (pure gravato in questa sede), in maniera analitica degli approfondimenti istruttori svolti con riguardo alla specifica posizione del militare ricorrente.
3.2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce la manifesta erroneità ed irragionevolezza del giudizio tecnico (parere vincolante) espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui esclude la rilevanza causale o concausale delle mansioni lavorative svolte rispetto all’insorgenza della patologia suindicata, avuto riguardo alla missione effettuata dalla ricorrente in Kosovo nel periodo agosto 2007 – febbraio 2008 e all’azione ambientale presente nei territori della ex Jugoslavia.
La censura è priva di pregio giuridico.
Appare opportuno, anzitutto, rilevare che, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2019, n. 7761), “In tema di causa di servizio, il parere del Comitato di Verifica costituisce un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica e, pertanto, tale parere è insindacabile, ad eccezione delle ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti”. In questa ottica non è, peraltro, consentito al giudice amministrativo di “sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa” (così Consiglio di Stato sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4031).
Tanto premesso il Collegio ritiene che il giudizio tecnico espressamente recepito dall’Amministrazione resistente non presenti, nel caso in esame, profili di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti.
Invero, esso appare sorretto da plurimi elementi che sembrano deporre, dal punto di vista logico, nel senso di escludere il rilevo anche solo concausale delle mansioni lavorative svolte rispetto all’insorgenza della patologia di cui la stessa è affetta, emergendo chiaramente la non influenzabilità della stessa da fattori esterni - quali quelli esposti dalla ricorrente-, stante la natura squisitamente costituzionale.
A tanto aggiungasi che la natura squisitamente costituzionale della patologia lamentata che, in quanto tale, non è influenzabile da fattori esterni, non risulta efficacemente smentita dalla ricorrente neppure con un principio di prova.
3.3. Da ultimo, non assume rilievo concausale lo stress eventualmente sofferto dal militare nel corso della partecipazione alle missioni all’estero.
In proposito, come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 aprile 2014, n. 936), nella nozione di concausa di servizio efficiente e determinante possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale, eccedenti le ordinarie pur gravose condizioni di lavoro (tipiche dei soggetti che rivestono lo status di militari), che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Consiglio di Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
4. Per le ragioni innanzi illustrate il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono, in ragione delle circostanze di fatto e di diritto rilevate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.