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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1300/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 01.07.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], - C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Provenza,
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.06.2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 21.08.1996 nel comune di ON (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 11 P. II S. A anno 1996 e che dalla loro unione erano nati Per_1
(20.08.1997) e (16.02.2007). Per_2
Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 863/2023 del 06/02/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di
1 R.V.G. 1300/2025
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. I figli sono entrambi maggiorenni e i genitori concordano per il figlio che vivrà nel domicilio materno, attuale Per_2 casa coniugale, in ON alla Contrada Acqua del Ghiaccio, mentre la figlia , Per_1 indipendente ed autonoma economicamente è già residente a [...].
2. Entrambi i ricorrenti provvederanno all'educazione ed alle cure necessarie per lo sviluppo dei figli, in particolare per il figlio che ancora vive con la madre, concorderanno tutte le scelte relative alla sua vita, le Per_2 parti si impegnano a concordare tutte le scelte concernenti la scuola, le vacanze, le eventuali attività sportive e qualsiasi decisione relativa alla salute sarà sempre condivisa dai coniugi.
3. La casa coniugale, sita in ON C.da Acqua del Ghiaccio, di proprietà della IG.ra , Parte_1 resterà in possesso della medesima e continuerà ad essere occupata ed abitata dalla IG.ra Pt_1 unitamente al figlio . Inoltre, resteranno assegnati alla IG.ra anche
[...] Per_2 Parte_1 tutti gli arredi e suppellettili della casa/domicilio coniugale.
4. Le parti potranno liberamente e in accordo stabilire tempi e modalità di visita con i figli entrambi maggiorenni.
5. Mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni. Il figlio resta collocato presso la casa Per_2 coniugale e vivrà con la madre nel domicilio materno, in ON alla Contrada Acqua del
Ghiaccio. Si precisa, al riguardo, che, allo stato, soltanto il figlio , studente, non è autonomo, Per_2 non gode di retribuzioni economiche, mentre è indipendente ed autonoma economicamente. Per_1
Pertanto, il IG. contribuirà al mantenimento solo del figlio versando Parte_2 Per_2 mensilmente € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, direttamente alla madre , tramite bonifico direttamente sul Parte_1
c.c. Iban: [...]. Tutte le spese mediche, sanitarie non dispensate dal
SSN, nonché le spese scolastiche ed extra, intendendo per tali abbigliamento e spese sportive, necessarie per il figlio saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%. Non verserà nulla per la figlia maggiorenne , indipendente ed autonoma economicamente.” Per_1
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
01.07.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
2 R.V.G. 1300/2025
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.08.1996 nel comune di ON (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 11 P. II S. A anno
1996 , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], - C.F.: , alle Parte_2 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 02.07.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3 R.V.G. 1300/2025
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1300/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 01.07.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], - C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Provenza,
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.06.2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 21.08.1996 nel comune di ON (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 11 P. II S. A anno 1996 e che dalla loro unione erano nati Per_1
(20.08.1997) e (16.02.2007). Per_2
Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 863/2023 del 06/02/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di
1 R.V.G. 1300/2025
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. I figli sono entrambi maggiorenni e i genitori concordano per il figlio che vivrà nel domicilio materno, attuale Per_2 casa coniugale, in ON alla Contrada Acqua del Ghiaccio, mentre la figlia , Per_1 indipendente ed autonoma economicamente è già residente a [...].
2. Entrambi i ricorrenti provvederanno all'educazione ed alle cure necessarie per lo sviluppo dei figli, in particolare per il figlio che ancora vive con la madre, concorderanno tutte le scelte relative alla sua vita, le Per_2 parti si impegnano a concordare tutte le scelte concernenti la scuola, le vacanze, le eventuali attività sportive e qualsiasi decisione relativa alla salute sarà sempre condivisa dai coniugi.
3. La casa coniugale, sita in ON C.da Acqua del Ghiaccio, di proprietà della IG.ra , Parte_1 resterà in possesso della medesima e continuerà ad essere occupata ed abitata dalla IG.ra Pt_1 unitamente al figlio . Inoltre, resteranno assegnati alla IG.ra anche
[...] Per_2 Parte_1 tutti gli arredi e suppellettili della casa/domicilio coniugale.
4. Le parti potranno liberamente e in accordo stabilire tempi e modalità di visita con i figli entrambi maggiorenni.
5. Mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni. Il figlio resta collocato presso la casa Per_2 coniugale e vivrà con la madre nel domicilio materno, in ON alla Contrada Acqua del
Ghiaccio. Si precisa, al riguardo, che, allo stato, soltanto il figlio , studente, non è autonomo, Per_2 non gode di retribuzioni economiche, mentre è indipendente ed autonoma economicamente. Per_1
Pertanto, il IG. contribuirà al mantenimento solo del figlio versando Parte_2 Per_2 mensilmente € 300,00 (trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, direttamente alla madre , tramite bonifico direttamente sul Parte_1
c.c. Iban: [...]. Tutte le spese mediche, sanitarie non dispensate dal
SSN, nonché le spese scolastiche ed extra, intendendo per tali abbigliamento e spese sportive, necessarie per il figlio saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%. Non verserà nulla per la figlia maggiorenne , indipendente ed autonoma economicamente.” Per_1
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
01.07.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
2 R.V.G. 1300/2025
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 21.08.1996 nel comune di ON (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 11 P. II S. A anno
1996 , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], - C.F.: , alle Parte_2 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 02.07.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3 R.V.G. 1300/2025
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