Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4312
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Riqualificazione del reato da bancarotta semplice a bancarotta fraudolenta documentale

    La Corte di appello ha ritenuto che gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, valutati nel loro insieme, fossero indicativi non di una mera negligenza ma della precipua volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori, integrando così il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4312
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo