CASS
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/10/2025, n. 34555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34555 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 34555 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NT ZZ ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha confermato la condanna del predetto imputato, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della querelante, personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputato, personalmente), redatto il 03 aprile 2025 dinanzi alla Tenenza di Pagani - Legione Carabinieri Campania. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 34555 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NT ZZ ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha confermato la condanna del predetto imputato, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della querelante, personalmente) e contestuale accettazione (da parte dell'imputato, personalmente), redatto il 03 aprile 2025 dinanzi alla Tenenza di Pagani - Legione Carabinieri Campania. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il P sidente