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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3834 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 27/06/2024
da
), con l'avv. DEVOTO Parte_1 C.F._1
ANNAVITTORIA
ricorrente nei confronti di
), con l'avv. DAL BOSCO Controparte_1 C.F._2
VERONICA
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“1. Revocarsi, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo di di contribuire mensilmente al mantenimento di Parte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo.
[...]
2. Condannarsi a restituire a quanto Controparte_1 Parte_1
percepito a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 2
dal mese successivo alla revoca dell'onere, secondo la decorrenza che verrà
stabilita dal Tribunale di Verona.
3. Vittoria di spese di lite. ”
Conclusioni di parte convenuta
“1. rigettarsi la richiesta di revoca dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne da considerarsi ancora non economicamente Persona_1
autonomo da parte di parte ricorrente almeno fino alla Parte_1
scadenza ormai prossima dell'attuale contratto fissata al 19/03/2026
trattandosi di unico legame rimasto padre/figlio e in attesa di conoscere il futuro del contratto in essere;
2. sospendere l'obbligo al versamento almeno fino al termine della scadenza del contratto fissata al 19/03/2026 con automatico ripristino dell'obbligo in caso di mancato rinnovo del contratto in essere o di mancata trasformazione in contratto a tempo indeterminato
3. rigettarsi la domanda di restituzione delle somme versate per i motivi sopra esposti
4. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari di causa.”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con sentenza n. 1768/2023, pubblicata il 25 settembre 2023 (doc. 3
di parte ricorrente), a definizione del giudizio di divorzio (6156/2021
R.G.), il Tribunale di Verona ha assegnato la casa coniugale alla signora e ha posto a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
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non economicamente autonomo (oltre al 50% delle spese straordinarie , come previste dal protocollo del Tribunale di Verona)
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che il figlio , nato il [...], già Per_1
nell'estate del 2022 aveva reperito un lavoro per la durata di sei mesi
– con contratto di apprendistato - presso la Catullo Lab s.r.l. in via Cà
Bianca 14/d a Campagnola di Zevio (VR), che opera nel settore della chimica industriale, ma, nel settembre del 2022, aveva subito un sinistro stradale e quindi, essendo rimasto in malattia per molti mesi,
il contratto di lavoro non gli era stato rinnovato. Successivamente, il
20.9.2023, il figlio era stato assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno presso la P.P.T. s.r.l. (sempre nel settore delle analisi chimiche ambientali) con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) e tale rapporto lavorativo era ancora in essere.
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto che l'obbligo di concorso al mantenimento sia revocato con decorrenza dal deposito del ricorso, con condanna alla restituzione di quanto percepito.
La resistente, sostenendo che il figlio non avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica in quanto il contratto è a tempo indeterminato per la durata di 30 mesi, ha chiesto che la domanda sia respinta.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione
la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.”.
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Ai sensi dell'art. 337 septies 1 comma c.c. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in
favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento
di un assegno periodico…”.
La Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (così Cass. n. 26875 del 20/09/2023);
E' stato altresì affermato che “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età
progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna,
tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica
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del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (così Cass. n. 38366 del
03/12/2021).
5. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Nel caso concreto in esame, il figlio , oggi ventitreenne, Per_1
ha completato il percorso di studi, essendosi diplomato nel luglio
2022 presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi di Verona. Già nell'estate del 2022 aveva avuto una prima esperienza lavorativa, interrottasi a seguito di un sinistro stradale, ma dal 20.9.2023 ha in corso un nuovo rapporto a tempo pieno con un contratto di apprendistato professionalizzante (doc. 1 di parte resistente). Solo a seguito di specifico ordine di depositare i fogli paga, la resistente ha prodotto i fogli paga fino a dicembre 2024, dai quali risultano redditi che oscillano da circa € 1500 a circa € 1700 al mese, ai quali va sommata la tredicesima mensilità.
Non si può dubitare che tali redditi siano satisfattivi di tutte le esigenze del figlio, tenuto conto anche dell'entità dell'assegno di mantenimento (€ 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie),
Deve altresì essere adeguatamente valorizzato che la resistente non ha prodotto subito i fogli paga e le dichiarazioni dei redditi o certificazioni uniche del figlio, come da ordine contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza, ma solo i fogli paga, a seguito di rinnovo dell'ordine alla prima udienza.
Benché il rapporto di lavoro sia a termine, con scadenza nel marzo 2026, reputa il Collegio che l'obbligo contributivo debba essere revocato, considerati i redditi del padre (pensionato con un rateo mensile di circa € 1.800, come risulta dagli estratti conto prodotti, doc. 10 di parte ricorrente), il completamento del percorso
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formativo del figlio, la sua età, l'ammontare dell'attuale retribuzione e i due rapporti lavorativi già instaurati che inducono a prevedere che anche dopo la scadenza del rapporto professionalizzante in corso egli possa agevolmente reperire altra occupazione.
La revoca va fatta decorrere dalla mensilità successiva alla notifica del ricorso, posto che nell'agosto 2024 il rapporto di lavoro aveva già avuto continuità (era in atto da quasi un anno);
conseguentemente va riconosciuto il diritto del ricorrente alla ripetizione di quanto pagato indebitamente, seguendo il principio interpretativo della Suprema Corte, secondo il quale “il diritto di
ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la
non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti
per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto
all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro
avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del
contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o,
motivatamente, da periodo successivo” (così nella parte motiva di Cass.n.
10974 del 26/04/2023, richiamando anche Cass. SS.UU. 32914/2022).
6. SPESE di LITE
Per il principio della soccombenza la resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate d'ufficio in assenza di nota secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
tenuto conto dell'attività (minima) svolta, della semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia, da quantificare ai sensi dell'art. 13 del c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Revoca l'obbligo del ricorrente sig. di Parte_1
corrispondere in favore della resistente sig. Controparte_1
l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Per_1
con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024;
[...]
2) Condanna la resistente sig. alla restituzione in Controparte_1
favore del ricorrente dell'assegno di mantenimento per il figlio percepito dalla mensilità di agosto 2024; Per_1
3) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1701, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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