Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02650/2025REG.PROV.COLL.
N. 00036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2975/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2975/2023 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, datore di lavoro, per l’annullamento di tre provvedimenti di diniego relativi ad altrettante istanze di emersione presentate in base all’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal sig. -OMISSIS-, interessato in qualità di lavoratore alle istanze di cui sopra.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate.
Con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025.
2. I tre provvedimenti impugnati in primo grado si basano sull’identico presupposto che il datore di lavoro, richiedente, non abbia integrato la documentazione richiestagli ai fini della dimostrazione dei presupposti per la sanatoria e quindi del perfezionamento del procedimento.
La sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle raccomandate con cui sono state comunicate le richieste di integrazione documentale è stata apposta da persona non residente con il ricorrente (ma presente al momento della notifica allo stesso indirizzo di residenza).
Il T.A.R. ha ritenuto operante in tal caso la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
3. In via preliminare deve rilevarsi che, come accennato, il ricorso in appello è proposto non dal ricorrente in primo grado, che era il datore di lavoro, ma dal lavoratore: anch’egli comunque pure interessato all’accoglimento dell’istanza
In argomento deve richiamarsi la sentenza della VII Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 11185/2022, che il Collegio condivide e alla quale si riporta, che ha precisato che “ La giurisprudenza da tempo ritiene che la legittimazione ad appellare debba essere riconosciuta anche a coloro i quali, pur non essendo contraddittori necessari nel giudizio di primo grado e non avendo assunto la qualità di parte in quel giudizio, abbiano comunque un autonomo interesse al mantenimento del provvedimento impugnato in quella sede, perché produttivo di effetti nella loro sfera giuridica (Consiglio di Stato sez. III, 01/08/2011, n.4551; Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7197; Cons. St., Sez. VI, n. 6701 del 30.10.2009 e n. 6097 del 30.10.2009; Consiglio di Stato sez. IV, 26/09/2007, n.4970; Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2006, n. 4140) ”.
Altresì la sentenza di questa Sezione n. 3342/2022 ha chiarito che “ la legittimazione a contraddire nel giudizio di appello non è legata (solo) alla formale assunzione della veste di parte nel giudizio di primo grado, ma al concomitante possesso da parte della stessa della qualifica di "giusta parte", a sua volta dipendente dall'effettiva titolarità della posizione di interesse che legittima e giustifica la sua presenza nel giudizio, con la pienezza di poteri e facoltà difensive spettanti al soggetto che partecipi del rapporto sostanziale sul quale è destinata ad incidere la statuizione giurisdizionale invocata dal ricorrente ”.
L’appello è dunque sotto questo profilo sicuramente ammissibile.
4. Nel merito, osserva tuttavia il Collegio che il primo motivo di appello, che tenta di superare la statuizione di irricevibilità del ricorso di primo grado, allega circostanze relative alla notifica del provvedimento al lavoratore (che non è stato parte del giudizio di primo grado: e soprattutto la cui notifica è comunque estranea al tema del decisum qui impugnato): laddove la sentenza si riferisce alla tardività del ricorso di primo grado proposto dal datore di lavoro rispetto alla notifica a quest’ultimo del provvedimento medesimo.
L’unico punto dell’appello in cui si fa riferimento alla notifica al datore è il seguente: “ Lo stesso sig. -OMISSIS-, nel ricorso introduttivo che ha dato origine al giudizio innanzi al TAR CAMPANIA – Sede di Napoli, ha dichiarato per mezzo dei suoi legali, di non aver mai ricevuto le notifiche e che la persona che presuntivamente ha ricevuto il preavviso di rigetto non è convivente né conosciuta. Il datore di lavoro ha dichiarato, inoltre, di NON AVER MAI AVUTO CONTEZZA, prima dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo, del tentativo della Prefettura di Caserta di notificare il preavviso di rigetto ed il successivo provvedimento denegatorio ”.
Tuttavia tale argomentazione non supera le contrarie statuizioni contenute nella sentenza gravata, in quanto riporta un elemento meramente descrittivo comunque già smentito dalla sentenza stessa, rispetto alla quale il mezzo non rivolge elementi di critica tali da addivenire ad una pronuncia di accoglimento.
5. Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO