Art. 6.
Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali, operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.
Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali, operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.