Sentenza 19 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2004, n. 7365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7365 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2004 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O N B ) , E E 1 E 9 C N 9 A 1 O - P I 1 Z I 1 A - D 1 R ORIGINALE T 2 E S . I C L I G E 9 REPUBBLICA ITALIANA D 3 R U I E A LA 073 65/ 04 D G 6 4 E E T . T N N . T E T S R E S A I ( Oggetto Distansullità SEZIONE TERZA CIVILE eivie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: P R.G.N. 5239/01 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Antonio LIMONGELLI Cron.14122 - Rel. Consigliere - Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud.10/02/04Dott. Giovanni TT PETTI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L'EDERA ASSIC SPA IN LCA, in persona del legale rappresentante Commissario Liquidatore, Dott. Francesco Dosi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DO MA, PRIMERANO SAVERIO, AGRUMA COMMERCIALE DI BARBIERI ANTONIO SNC;
2004 intimati - 247 avversO la sentenza n. 10/00 del Giudice conciliatore di MESSINA, emessa il 21/08/00 e depositata 1'11/09/00 (R.G. 290/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'11/11/1991 un'autovettura di proprietà di IU MA venne a collisione con un autocarro di proprietà della s.n.c. AR ME , condotto da Primo- rano Saverio In conseguenza dello scontro. l'autovettura rimase danneggiata e la IU assumen- ' do che l'autocarro era assicurato dall'Edera Assicura- zioni s.p.a. ' ha convenuto dinanzi al Conciliatore di Messina la società assicuratrice nonché l'AR , ME ed il IM per esserne risarcita. Con- tumaci l'AR ME ed il IM la 50- ' cietà assicuratrice ha negato che alla data del sini- stro l'autocarro fosse assicurato dall'Edera. Assunta una prova testimoniale , il Conciliatore con sentenza dell'11/9/2000 ha ritenuto che il sinistro fosse adde- bitabile esclusivamente alla irregolare condotta di guida del conducente dell'autocarro На ' inoltre ' ritenuto che l'autocarro fosse assicurato dall'Edera In accoglimento della domanda ha , pertanto , condanna- ' in solido al pagamento della somma to i convenuti di £ 616.800 in favore della IU a titolo di risar- cimento. Ricorre l'Edera Assicurazioni in liquidazione ' in persona del commissario li- coatta amministrativa quidatore con unico motivo . Gli intimati AR ME IM e IU non hanno svolto dife- se. Motivi della decisione La società ricorrente denunzia 11 violazione delle norme in tema di legittimazione processuale e delle norme in materia contrattuale e delle assicurazioni ' nonché violazione dell'art.112 Cod. Proc. Civ. e vizi motivazionali. Lamenta che il Conciliatore abbia rite- nuto la legittimazione passiva "1 ( " rectius " la ti- tolarità dal lato passivo del rapporto controverso della Edera Assicurazioni quantunque la danneggiata ' IU non avesse provato che l'autocarro antagonista era stato assicurato dall'Edera. La doglianza non ha fondamento giacché il Conciliatore ha motivato la sua decisione con le deposizioni di testi , i quali avevano dichiarato che sull'autocarro era esposto il contrasse- gno assicurativo dell'Edera e questa motivazione ' non essendo né meramente apparente né insanabilmente con- 3 traddittoria non è censurabile con ricorso per cassa- I zione stante la natura equitativa della pronunzia del giudice "a quo (Cass., 3/2/1999, n.881 ). Il ricorso va dunque rigettato Non v'è luogo a ' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Nulla per le spese. Roma , 10/2/2004 foresidents Il Consigliere rel. Il president Tuitio le IL CANCELLIERE C1 innocenzo TT DEPOSITA 9 APR/2004DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO TT ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)