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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER SS LL Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 C.F._1
GUASTALLA 5 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. GOBAT DANIELA
( , che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLO 19 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. RUSSO ANDREA
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._3
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1029472024 emessa dal Tribunale di Milano il 28/11/2024 e pubblicata in pari data.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, riformare l'impugnata sentenza n.
10294/2024 del Tribunale di Milano, sezione quarta, Giudice Dott.ssa Laura Massari, emessa in data
28 novembre 2024 e notificata in data 2 dicembre 2024 e per l'effetto accogliere tutte le domande svolte da . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di cui l'avv. Daniela Gobat si dichiara antistataria.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“la (già , come sopra rappresentata, difesa ed Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata, conclude affinché codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa istanza istruttoria, voglia:
1) in via preliminare dichiarare, in ogni caso, inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. e Parte_1 dunque confermare la sentenza n. 10294/2024 del Tribunale di Milano;
3) rigettare in ogni caso qualunque richiesta in ordine al quantum, e in caso di condanna tenere conto dello scoperto del 10% previsto in polizza (minimo 300euro) nonché dell'ulteriore scoperto del 20% come previsto nelle condizioni generali del contratto.
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti citava in giudizio (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1 Controparte_1
o compagnia assicurativa) al fine di vederla condannare al pagamento, in suo favore, della CP_2 somma pari a € 4.900,00 a titolo di indennizzo assicurativo per i danni riportati alla propria automobile;
a tal fine allegava: pagina 2 di 7 a) di essere proprietario di una Audi A3 targata EZ991VM;
b) di aver stipulato con la polizza n.1/10433/30/159581855; CP_2
c) che in data 16/05/2018 l'automobile di sua proprietà, mentre si trovava a transitare da Quinto
NO (MI), veniva danneggiata a causa di una grandinata;
d) di aver denunciato l'accaduto - con autocertificazione compilata in data 24/05/2018 (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di - alla compagnia assicurativa e che questa, dopo aver Pt_1 nominato un perito, non riconosceva alcun indennizzo;
e) di aver riparato l'automobile sostenendo un costo totale pari a € 4.900,00 (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di;
Pt_1
f) di aver più volte chiesto la liquidazione dell'indennizzo e di aver, infine, instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo, stante la mancata partecipazione di CP_2
Sulla scorta di tali allegazioni chiedeva anche che venisse accertata la responsabilità per mala Pt_1 gestio della compagnia assicurativa e che, per l'effetto, venisse condannata al pagamento degli interessi moratori e del danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c. da calcolarsi sull'importo liquidato a titolo di indennizzo.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, per ciò che in tale sede interessa, contestava il mancato assolvimento da parte di del suo onere di provare l'esistenza e l'operatività Pt_1 della polizza, oltre che la verificazione del sinistro;
chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, contestava il quantum, chiedendone una riduzione in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.
Il Tribunale di Milano, dopo aver concesso i termini per il deposito delle memorie e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni (disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e tratteneva la causa in decisione previa assegnazione di un termine abbreviato per il deposito di comparse conclusionali e del termine legale per il deposito di memorie di replica.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10294/2024 rigettava le domande proposte da Nel Pt_1 dettaglio, anzitutto, riteneva che non fosse stata data prova dell'esistenza del contratto di assicurazione su cui si fondava la pretesa e che l'istanza ex art. 210 c.p.c. finalizzata all'esibizione integrale della polizza non fosse ammissibile, non avendo allegato e provato di non esserne in possesso perché Pt_1 mai avuta, persa o inutilmente richiesta. Il Tribunale riteneva che, in ogni caso, il danno non potesse dirsi provato per mezzo delle fotografie (che risultavano prive di riferimenti spazio-temporali), della pagina 3 di 7 fattura, dell'autocertificazione o della prova testimoniale (questa ritenuta inammissibile in quanto chiesta senza formulare correttamente i capitoli di prova).
Il Tribunale, dunque, rigettava sia la domanda volta ad ottenere la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo, sia la domanda volta ad ottenere la condanna per mala gestio e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa. Pt_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche appellante) Parte_1 affidandolo a due motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare le domande, afferma che non era stata data in giudizio piena prova dell'esistenza del titolo su cui si fondava la pretesa attorea. L'appellante, in particolare, contesta la mancata ammissione dell'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia integrale del contratto di assicurazione. Sul punto, l'appellante, richiamando l'art. 2952 c.c., evidenzia che era suo obbligo conservare la polizza per i 12 mesi successivi alla scadenza e che al momento dell'instaurazione del giudizio erano trascorsi già tre anni da detta scadenza.
L'appellante evidenzia, poi, che gravava sulla compagnia assicurativa l'onere di conservare la polizza per ben 10 anni e, pertanto, il Tribunale, non accogliendo l'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione, non avrebbe tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra questi e le compagnie assicurative e non avrebbe così tutelato il consumatore.
2) Con il secondo motivo l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente valutato i documenti prodotti nel corso del primo grado di giudizio. In primo luogo, secondo l'appellante l'autocertificazione, pur non provando di per sé il fatto, sarebbe stata idonea a provare che a seguito della sua presentazione avrebbe aperto il sinistro;
tale circostanza, unitamente CP_2 alla nomina del perito da parte della compagnia per lo svolgimento dell'istruttoria del caso, sarebbero idonei a dimostrare, secondo la ricostruzione dell'appellante, l'operatività della polizza, che non era mai stata messa in dubbio dalla prima dell'instaurazione del CP_2 giudizio. Ancora, l'appellante argomenta che sia la fattura che le fotografie prodotti in primo grado fossero idonei a provare il danno subito e a supportare la congruità della richiesta economica.
Infine, l'appellante chiede che venga ordinata l'esibizione della perizia resa dal perito incaricato dalla compagnia (anche al fine di facilitare la quantificazione dei danni) e che, con l'accoglimento dell'appello, venga disposta anche la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite.
pagina 4 di 7 Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza;
in via subordinata, ha riproposto tutte le difese ed eccezioni già formulate in primo grado sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum.
All'udienza del 17/07/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 25/09/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 16/10/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1. Le argomentazioni proposte con il primo motivo d'appello risultano inconferenti.
L'appellante ha contestato il rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione della copia integrale del contratto di assicurazione (ex art. 210 c.p.c.) e nel farlo ha richiamato sia gli obblighi/oneri di conservazione della polizza, sia la generica tutela del consumatore in un rapporto, come quello assicurativo, caratterizzato da asimmetria informativa.
Occorre partire dall'assunto per cui, secondo giurisprudenza ormai costante, l'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale che può essere disposto dal giudice solo se vi è
l'impossibilità per la parte che la chiede di acquisire la prova tramite altri mezzi (v. Cass. civ., sez. II, n. 31251/2021: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto”).
Ciò posto, il Tribunale ha correttamente rilevato che non era stato allegato né provato che il contratto di cui era stata chiesta l'esibizione non fosse mai stato nella disponibilità dell'odierno appellante, che questi lo avesse perso o inutilmente richiesto alla controparte.
In assenza dei presupposti necessari per chiedere ed ottenere un ordine di esibizione non rileva la circostanza che all'atto dell'instaurazione del giudizio non gravasse più sull'odierno appellante l'obbligo di conservare il contratto di assicurazione, così come non rileva che, al contrario, sulla compagnia assicurativa gravasse l'obbligo di conservare il contratto di assicurazione per 10 anni dopo la sua scadenza. Allo stesso modo l'allegata sussistenza di pagina 5 di 7 asimmetria informativa e la necessità di tutelare l'assicurato quale contraente debole del rapporto assicurativo non avrebbero potuto essere presi in considerazione dal primo Giudice per ammettere un ordine di esibizione per il quale non era stata nemmeno allegata la sussistenza dei presupposti.
Nel caso di specie, dunque, l'istanza ex art. 210 c.p.c., se accolta, avrebbe di fatto rimediato al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'odierno appellante.
Il rigetto dell'istanza è stato correttamente motivato e deve trovare conferma.
2. Anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
La Corte ritiene che nel corso del giudizio di primo grado, come evidenziato dall'appellante, siano effettivamente emersi una serie di elementi dai quali poter desumere la sussistenza e l'operatività della polizza;
il riferimento va, anzitutto, alla prima e unica pagina della polizza prodotta in giudizio (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di che contiene comunque una Pt_1 serie di dati fondamentali (segnatamente, quelli del contraente, del veicolo assicurato, la durata della copertura assicurativa, il premio da pagare e buona parte delle garanzie attivate); in secondo luogo, è rilevante la circostanza che a seguito della presentazione della denuncia di quanto accaduto alla compagnia assicurativa questa abbia provveduto all'apertura di un sinistro
(attribuendogli anche una numerazione) e nominato un perito per compiere la necessaria istruttoria;
infine, rileva che prima dell'instaurazione del giudizio la compagnia non abbia immediatamente contestato l'esistenza e l'operatività della polizza.
Seppure sulla scorta di quanto appena evidenziato si potrebbe astrattamente ritenere provata la sussistenza e operatività del contratto di assicurazione - a prescindere dall'inammissibilità dell'istanza volta ad ottenerne l'ordine di esibizione della copia integrale del contratto - la domanda non può ugualmente trovare accoglimento, non essendo stata fornita in giudizio la prova del fatto storico costitutivo della pretesa.
Infatti, non risultano idonei a fornire tale prova, come già correttamente argomentato dal
Giudice di prime cure, né la fattura relativa alle riparazioni effettuate sull'automobile, che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della compagnia assicurativa, né le fotografie allegate (prive di qualunque riferimento spazio-temporale).
L'appellante ha poi genericamente reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale.
Purtuttavia, non può che ribadirsi l'inammissibilità di tale istanza istruttoria non essendo mai stati formulati dalla difesa dell'odierno appellante i capitoli di prova sui quali potesse essere interrogato il perito della compagnia assicurativa. pagina 6 di 7 L'appellante ha inoltre affermato che l'evento grandine del 16/05/2018 nella zona di Quinto
NO rappresenta un fatto storico;
orbene, anche volendo seguire tale impostazione ed effettuando una ricerca sugli archivi meteo presenti in rete (v. www.ilmeteo.it e www.3bmeteo.com) non risulta segnalato alcun fenomeno atmosferico del tipo grandine che possa aver causato i danni lamentati.
Nel contesto appena richiamato di totale assenza della prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata appare superfluo anche ammettere l'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione della perizia redatta dal perito della compagnia assicurativa;
infatti, in applicazione del principio della ragione più liquida, anche se tale perizia venisse esibita non sarebbe idonea, in ogni caso, a sopperire alle carenze probatorie appena evidenziate.
3. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
5. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 10294/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28/11/2024, che integralmente conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello Parte_1 in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.966,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 22/10/2025.
Il Presidente rel. est.
ER SS LL pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER SS LL Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 C.F._1
GUASTALLA 5 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. GOBAT DANIELA
( , che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLO 19 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. RUSSO ANDREA
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._3
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1029472024 emessa dal Tribunale di Milano il 28/11/2024 e pubblicata in pari data.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cure dall'attuale appellante, riformare l'impugnata sentenza n.
10294/2024 del Tribunale di Milano, sezione quarta, Giudice Dott.ssa Laura Massari, emessa in data
28 novembre 2024 e notificata in data 2 dicembre 2024 e per l'effetto accogliere tutte le domande svolte da . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di cui l'avv. Daniela Gobat si dichiara antistataria.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“la (già , come sopra rappresentata, difesa ed Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata, conclude affinché codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa istanza istruttoria, voglia:
1) in via preliminare dichiarare, in ogni caso, inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. e Parte_1 dunque confermare la sentenza n. 10294/2024 del Tribunale di Milano;
3) rigettare in ogni caso qualunque richiesta in ordine al quantum, e in caso di condanna tenere conto dello scoperto del 10% previsto in polizza (minimo 300euro) nonché dell'ulteriore scoperto del 20% come previsto nelle condizioni generali del contratto.
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti citava in giudizio (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1 Controparte_1
o compagnia assicurativa) al fine di vederla condannare al pagamento, in suo favore, della CP_2 somma pari a € 4.900,00 a titolo di indennizzo assicurativo per i danni riportati alla propria automobile;
a tal fine allegava: pagina 2 di 7 a) di essere proprietario di una Audi A3 targata EZ991VM;
b) di aver stipulato con la polizza n.1/10433/30/159581855; CP_2
c) che in data 16/05/2018 l'automobile di sua proprietà, mentre si trovava a transitare da Quinto
NO (MI), veniva danneggiata a causa di una grandinata;
d) di aver denunciato l'accaduto - con autocertificazione compilata in data 24/05/2018 (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di - alla compagnia assicurativa e che questa, dopo aver Pt_1 nominato un perito, non riconosceva alcun indennizzo;
e) di aver riparato l'automobile sostenendo un costo totale pari a € 4.900,00 (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di;
Pt_1
f) di aver più volte chiesto la liquidazione dell'indennizzo e di aver, infine, instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo, stante la mancata partecipazione di CP_2
Sulla scorta di tali allegazioni chiedeva anche che venisse accertata la responsabilità per mala Pt_1 gestio della compagnia assicurativa e che, per l'effetto, venisse condannata al pagamento degli interessi moratori e del danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c. da calcolarsi sull'importo liquidato a titolo di indennizzo.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, per ciò che in tale sede interessa, contestava il mancato assolvimento da parte di del suo onere di provare l'esistenza e l'operatività Pt_1 della polizza, oltre che la verificazione del sinistro;
chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, contestava il quantum, chiedendone una riduzione in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.
Il Tribunale di Milano, dopo aver concesso i termini per il deposito delle memorie e senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni (disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e tratteneva la causa in decisione previa assegnazione di un termine abbreviato per il deposito di comparse conclusionali e del termine legale per il deposito di memorie di replica.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10294/2024 rigettava le domande proposte da Nel Pt_1 dettaglio, anzitutto, riteneva che non fosse stata data prova dell'esistenza del contratto di assicurazione su cui si fondava la pretesa e che l'istanza ex art. 210 c.p.c. finalizzata all'esibizione integrale della polizza non fosse ammissibile, non avendo allegato e provato di non esserne in possesso perché Pt_1 mai avuta, persa o inutilmente richiesta. Il Tribunale riteneva che, in ogni caso, il danno non potesse dirsi provato per mezzo delle fotografie (che risultavano prive di riferimenti spazio-temporali), della pagina 3 di 7 fattura, dell'autocertificazione o della prova testimoniale (questa ritenuta inammissibile in quanto chiesta senza formulare correttamente i capitoli di prova).
Il Tribunale, dunque, rigettava sia la domanda volta ad ottenere la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo, sia la domanda volta ad ottenere la condanna per mala gestio e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa. Pt_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche appellante) Parte_1 affidandolo a due motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare le domande, afferma che non era stata data in giudizio piena prova dell'esistenza del titolo su cui si fondava la pretesa attorea. L'appellante, in particolare, contesta la mancata ammissione dell'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia integrale del contratto di assicurazione. Sul punto, l'appellante, richiamando l'art. 2952 c.c., evidenzia che era suo obbligo conservare la polizza per i 12 mesi successivi alla scadenza e che al momento dell'instaurazione del giudizio erano trascorsi già tre anni da detta scadenza.
L'appellante evidenzia, poi, che gravava sulla compagnia assicurativa l'onere di conservare la polizza per ben 10 anni e, pertanto, il Tribunale, non accogliendo l'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione, non avrebbe tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra questi e le compagnie assicurative e non avrebbe così tutelato il consumatore.
2) Con il secondo motivo l'appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente valutato i documenti prodotti nel corso del primo grado di giudizio. In primo luogo, secondo l'appellante l'autocertificazione, pur non provando di per sé il fatto, sarebbe stata idonea a provare che a seguito della sua presentazione avrebbe aperto il sinistro;
tale circostanza, unitamente CP_2 alla nomina del perito da parte della compagnia per lo svolgimento dell'istruttoria del caso, sarebbero idonei a dimostrare, secondo la ricostruzione dell'appellante, l'operatività della polizza, che non era mai stata messa in dubbio dalla prima dell'instaurazione del CP_2 giudizio. Ancora, l'appellante argomenta che sia la fattura che le fotografie prodotti in primo grado fossero idonei a provare il danno subito e a supportare la congruità della richiesta economica.
Infine, l'appellante chiede che venga ordinata l'esibizione della perizia resa dal perito incaricato dalla compagnia (anche al fine di facilitare la quantificazione dei danni) e che, con l'accoglimento dell'appello, venga disposta anche la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite.
pagina 4 di 7 Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza;
in via subordinata, ha riproposto tutte le difese ed eccezioni già formulate in primo grado sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum.
All'udienza del 17/07/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 25/09/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 16/10/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1. Le argomentazioni proposte con il primo motivo d'appello risultano inconferenti.
L'appellante ha contestato il rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione della copia integrale del contratto di assicurazione (ex art. 210 c.p.c.) e nel farlo ha richiamato sia gli obblighi/oneri di conservazione della polizza, sia la generica tutela del consumatore in un rapporto, come quello assicurativo, caratterizzato da asimmetria informativa.
Occorre partire dall'assunto per cui, secondo giurisprudenza ormai costante, l'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale che può essere disposto dal giudice solo se vi è
l'impossibilità per la parte che la chiede di acquisire la prova tramite altri mezzi (v. Cass. civ., sez. II, n. 31251/2021: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto”).
Ciò posto, il Tribunale ha correttamente rilevato che non era stato allegato né provato che il contratto di cui era stata chiesta l'esibizione non fosse mai stato nella disponibilità dell'odierno appellante, che questi lo avesse perso o inutilmente richiesto alla controparte.
In assenza dei presupposti necessari per chiedere ed ottenere un ordine di esibizione non rileva la circostanza che all'atto dell'instaurazione del giudizio non gravasse più sull'odierno appellante l'obbligo di conservare il contratto di assicurazione, così come non rileva che, al contrario, sulla compagnia assicurativa gravasse l'obbligo di conservare il contratto di assicurazione per 10 anni dopo la sua scadenza. Allo stesso modo l'allegata sussistenza di pagina 5 di 7 asimmetria informativa e la necessità di tutelare l'assicurato quale contraente debole del rapporto assicurativo non avrebbero potuto essere presi in considerazione dal primo Giudice per ammettere un ordine di esibizione per il quale non era stata nemmeno allegata la sussistenza dei presupposti.
Nel caso di specie, dunque, l'istanza ex art. 210 c.p.c., se accolta, avrebbe di fatto rimediato al mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'odierno appellante.
Il rigetto dell'istanza è stato correttamente motivato e deve trovare conferma.
2. Anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
La Corte ritiene che nel corso del giudizio di primo grado, come evidenziato dall'appellante, siano effettivamente emersi una serie di elementi dai quali poter desumere la sussistenza e l'operatività della polizza;
il riferimento va, anzitutto, alla prima e unica pagina della polizza prodotta in giudizio (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di che contiene comunque una Pt_1 serie di dati fondamentali (segnatamente, quelli del contraente, del veicolo assicurato, la durata della copertura assicurativa, il premio da pagare e buona parte delle garanzie attivate); in secondo luogo, è rilevante la circostanza che a seguito della presentazione della denuncia di quanto accaduto alla compagnia assicurativa questa abbia provveduto all'apertura di un sinistro
(attribuendogli anche una numerazione) e nominato un perito per compiere la necessaria istruttoria;
infine, rileva che prima dell'instaurazione del giudizio la compagnia non abbia immediatamente contestato l'esistenza e l'operatività della polizza.
Seppure sulla scorta di quanto appena evidenziato si potrebbe astrattamente ritenere provata la sussistenza e operatività del contratto di assicurazione - a prescindere dall'inammissibilità dell'istanza volta ad ottenerne l'ordine di esibizione della copia integrale del contratto - la domanda non può ugualmente trovare accoglimento, non essendo stata fornita in giudizio la prova del fatto storico costitutivo della pretesa.
Infatti, non risultano idonei a fornire tale prova, come già correttamente argomentato dal
Giudice di prime cure, né la fattura relativa alle riparazioni effettuate sull'automobile, che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte della compagnia assicurativa, né le fotografie allegate (prive di qualunque riferimento spazio-temporale).
L'appellante ha poi genericamente reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale.
Purtuttavia, non può che ribadirsi l'inammissibilità di tale istanza istruttoria non essendo mai stati formulati dalla difesa dell'odierno appellante i capitoli di prova sui quali potesse essere interrogato il perito della compagnia assicurativa. pagina 6 di 7 L'appellante ha inoltre affermato che l'evento grandine del 16/05/2018 nella zona di Quinto
NO rappresenta un fatto storico;
orbene, anche volendo seguire tale impostazione ed effettuando una ricerca sugli archivi meteo presenti in rete (v. www.ilmeteo.it e www.3bmeteo.com) non risulta segnalato alcun fenomeno atmosferico del tipo grandine che possa aver causato i danni lamentati.
Nel contesto appena richiamato di totale assenza della prova del fatto costitutivo della pretesa avanzata appare superfluo anche ammettere l'istanza volta ad ottenere l'ordine di esibizione della perizia redatta dal perito della compagnia assicurativa;
infatti, in applicazione del principio della ragione più liquida, anche se tale perizia venisse esibita non sarebbe idonea, in ogni caso, a sopperire alle carenze probatorie appena evidenziate.
3. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
5. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 10294/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 28/11/2024, che integralmente conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello Parte_1 in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.966,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 22/10/2025.
Il Presidente rel. est.
ER SS LL pagina 7 di 7