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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2021
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile -
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 996/2021
Oggi 25/02/2025 alle ore 11:23, il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, assistito in udienza dalla dott.ssa Costanza Perrucci, dà atto che nel suo ufficio presso il Tribunale sono presenti:
• per parte attrice l'avv. FERRARA ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. MATTIA MARZANI;
• per parte convenuta l'avv. SOLENGHI ALICE, oggi sostituito dall'avv. BANFI ENRICO. Il Giudice invita le parti alla discussione ed a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati nel fascicolo telematico che, costituiscono parte integrante del presente verbale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr.
1 - Allegata al verbale d'udienza del 25/02/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 996/2021, promossa
DA società con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Parte_1
Alfieri 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_1
e per essa, giusta procura speciale in autentica del Notaio dott.ssa di Milano Persona_1 Co del 06.08.2018 , con sede in 20159 Milano, Via Valtellina Controparte_2
15/17, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. elettivamente domiciliata in Milano, via Senato 35, presso lo P.IVA_2 studio degli Avv.ti Albino Agrimi e Cristiano Leonarduzzi che la rappresentano e difendono
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], Controparte_3 C.F._1
CP_4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CON L'INTERVENTO DI
del socio Controparte_5
, n. 29/2014 del Tribunale di Piacenza dichiarato con sentenza del 23/07/2014 CP_4
(successivamente abbreviato in ), C.F. e P.IVA: , Controparte_5 P.IVA_3
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
in persona del Curatore Fallimentare dott. C.F.: Parte_2 C.F._2 con Studio in Piacenza, via XX Settembre, 132, rappresentato e difeso ai fini del presente atto giusta autorizzazione del Giudice Fallimentare del 08/11/2021 dall'avv. ALICE SOLENGHI
OGGETTO: Divisione endoesecutiva ex art. 600 co 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 25/02/2025 i procuratori delle parti costituite precisavano come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
Parte attrice- in adempimento dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con cui era stata sospesa ex artt. 601 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c. l'esecuzione immobiliare RGE 16/2020 promossa nei confronti del debitore esecutato instaurava il presente Controparte_3 giudizio di divisione, integrando il contraddittorio nei confronti delle controparti e, in specie, nei confronti dei comproprietari non esecutati, (fallito in proprio); nelle CP_4 more del giudizio è intervenuto il Fallimento di;
CP_4
La divisione ha avuto ad oggetto il seguente bene:
Agli atti è stata acquisti la perizia di stima redatta dall'Esperto Stimatore in sede esecutiva, senza che sia stato necessario procedere a nuove operazioni.
Stante la non comoda divisibilità degli immobili sottoposti a pignoramento, e non essendo sorta controversia tra le parti costituite in merito, con ordinanza ex art. 785 e ss c.p.c. in data
18/05/2021 il G.I. pronunciava ordinanza di scioglimento della divisione e disponeva la vendita del bene per l'intero.
Successivamente, in data 21/02/2024, il bene veniva aggiudicato dal Professionista Delegato alla vendita in sede di asta competitiva, cui seguiva il versamento del saldo prezzo e l'emissione del conseguente decreto di trasferimento.
In data 18/12/2024, il Delegato, in assenza di contestazioni o osservazioni, approvava il progetto di distribuzione del ricavato tra i comproprietari.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
In data il Professionista Delegato depositava relazione finale, dando atto di aver eseguito i pagamenti previsti dal progetto e di aver estinto il conto corrente della procedura.
L'oggetto della presente sentenza è quindi limitato alle questioni relative alle spese di lite, in quanto con riferimento alla divisione del bene si è determinata la cessazione della materia del contendere, essendo stato quest'ultimo liquidato e il ricavato ripartito tra i comproprietari.
Le spese di procedura e per ausiliari del Giudice funzionali alla divisione del bene sono sopportate da ciascuno dei condividenti pro-quota, e come tali sono state poste a carico della massa nel progetto di distribuzione approvato.1
Quanto alle spese di giudizio, in favore del creditore attore devono essere liquidate le spese legali secondo il criterio della soccombenza, in danno del condividente esecutato.
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori deve infatti operare il principio della soccombenza (o della causalità), perché i creditori non hanno alcun interesse alla divisione
(come invece i comproprietari), ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore;
così il comproprietario- debitore, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, dovrà senz'altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore.
Tra i comproprietari troverà applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote, in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
Il comproprietario non esecutato non è invece tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese legali dei creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza, quale criterio che regola la liquidazione giudiziale tra le parti.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato la presente divisione è stata promossa nei confronti di quest'ultimo –in quanto soccombente Controparte_3 nei termini sopra precisati- deve essere condannato a rimborsare per l'intero alla creditrice le spese di lite come di seguito liquidate. Parte_1
Le spese di lite in favore di parte attrice si liquidano come in dispositivo- in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni affrontate e, in particolare, dell'assenza di istruttoria e di deposito delle comparse e memorie di cui all'art. 190 c.p.c. nonché di particolari questioni di diritto.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Ai sensi dell'art. 601 co 1 e 627 c.p.c., il Tribunale ribadisce che nel termine di massimo sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza dovrà essere riassunta la procedura esecutiva sospesa, al fine di procedere alla distribuzione della quota di spettanza del comproprietario esecutato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al bene oggetto di divisione;
2) Approva definitivamente il progetto di distribuzione;
3) Condanna rifondere a e spese di lite per Controparte_3 Parte_1
l'odierno procedimento, che si liquidano in 3.500,0, oltre rimborso al 15%, CPA e Iva come per legge;
4) Compensa integralmente nel resto le spese di lite tra le altre parti.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Piacenza, 25/02/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. 13.5.2015, n. 9813, secondo la quale “nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. In particolare, il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti.”
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile -
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 996/2021
Oggi 25/02/2025 alle ore 11:23, il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, assistito in udienza dalla dott.ssa Costanza Perrucci, dà atto che nel suo ufficio presso il Tribunale sono presenti:
• per parte attrice l'avv. FERRARA ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. MATTIA MARZANI;
• per parte convenuta l'avv. SOLENGHI ALICE, oggi sostituito dall'avv. BANFI ENRICO. Il Giudice invita le parti alla discussione ed a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati nel fascicolo telematico che, costituiscono parte integrante del presente verbale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr.
1 - Allegata al verbale d'udienza del 25/02/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 996/2021, promossa
DA società con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Parte_1
Alfieri 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_1
e per essa, giusta procura speciale in autentica del Notaio dott.ssa di Milano Persona_1 Co del 06.08.2018 , con sede in 20159 Milano, Via Valtellina Controparte_2
15/17, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. elettivamente domiciliata in Milano, via Senato 35, presso lo P.IVA_2 studio degli Avv.ti Albino Agrimi e Cristiano Leonarduzzi che la rappresentano e difendono
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], Controparte_3 C.F._1
CP_4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CON L'INTERVENTO DI
del socio Controparte_5
, n. 29/2014 del Tribunale di Piacenza dichiarato con sentenza del 23/07/2014 CP_4
(successivamente abbreviato in ), C.F. e P.IVA: , Controparte_5 P.IVA_3
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
in persona del Curatore Fallimentare dott. C.F.: Parte_2 C.F._2 con Studio in Piacenza, via XX Settembre, 132, rappresentato e difeso ai fini del presente atto giusta autorizzazione del Giudice Fallimentare del 08/11/2021 dall'avv. ALICE SOLENGHI
OGGETTO: Divisione endoesecutiva ex art. 600 co 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 25/02/2025 i procuratori delle parti costituite precisavano come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
Parte attrice- in adempimento dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con cui era stata sospesa ex artt. 601 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c. l'esecuzione immobiliare RGE 16/2020 promossa nei confronti del debitore esecutato instaurava il presente Controparte_3 giudizio di divisione, integrando il contraddittorio nei confronti delle controparti e, in specie, nei confronti dei comproprietari non esecutati, (fallito in proprio); nelle CP_4 more del giudizio è intervenuto il Fallimento di;
CP_4
La divisione ha avuto ad oggetto il seguente bene:
Agli atti è stata acquisti la perizia di stima redatta dall'Esperto Stimatore in sede esecutiva, senza che sia stato necessario procedere a nuove operazioni.
Stante la non comoda divisibilità degli immobili sottoposti a pignoramento, e non essendo sorta controversia tra le parti costituite in merito, con ordinanza ex art. 785 e ss c.p.c. in data
18/05/2021 il G.I. pronunciava ordinanza di scioglimento della divisione e disponeva la vendita del bene per l'intero.
Successivamente, in data 21/02/2024, il bene veniva aggiudicato dal Professionista Delegato alla vendita in sede di asta competitiva, cui seguiva il versamento del saldo prezzo e l'emissione del conseguente decreto di trasferimento.
In data 18/12/2024, il Delegato, in assenza di contestazioni o osservazioni, approvava il progetto di distribuzione del ricavato tra i comproprietari.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
In data il Professionista Delegato depositava relazione finale, dando atto di aver eseguito i pagamenti previsti dal progetto e di aver estinto il conto corrente della procedura.
L'oggetto della presente sentenza è quindi limitato alle questioni relative alle spese di lite, in quanto con riferimento alla divisione del bene si è determinata la cessazione della materia del contendere, essendo stato quest'ultimo liquidato e il ricavato ripartito tra i comproprietari.
Le spese di procedura e per ausiliari del Giudice funzionali alla divisione del bene sono sopportate da ciascuno dei condividenti pro-quota, e come tali sono state poste a carico della massa nel progetto di distribuzione approvato.1
Quanto alle spese di giudizio, in favore del creditore attore devono essere liquidate le spese legali secondo il criterio della soccombenza, in danno del condividente esecutato.
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori deve infatti operare il principio della soccombenza (o della causalità), perché i creditori non hanno alcun interesse alla divisione
(come invece i comproprietari), ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore;
così il comproprietario- debitore, avendo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, dovrà senz'altro essere ritenuto soccombente rispetto al creditore attore.
Tra i comproprietari troverà applicazione il criterio del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote, in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
Il comproprietario non esecutato non è invece tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese legali dei creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza, quale criterio che regola la liquidazione giudiziale tra le parti.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato la presente divisione è stata promossa nei confronti di quest'ultimo –in quanto soccombente Controparte_3 nei termini sopra precisati- deve essere condannato a rimborsare per l'intero alla creditrice le spese di lite come di seguito liquidate. Parte_1
Le spese di lite in favore di parte attrice si liquidano come in dispositivo- in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 tenuto conto della natura della controversia e delle questioni affrontate e, in particolare, dell'assenza di istruttoria e di deposito delle comparse e memorie di cui all'art. 190 c.p.c. nonché di particolari questioni di diritto.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Ai sensi dell'art. 601 co 1 e 627 c.p.c., il Tribunale ribadisce che nel termine di massimo sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza dovrà essere riassunta la procedura esecutiva sospesa, al fine di procedere alla distribuzione della quota di spettanza del comproprietario esecutato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al bene oggetto di divisione;
2) Approva definitivamente il progetto di distribuzione;
3) Condanna rifondere a e spese di lite per Controparte_3 Parte_1
l'odierno procedimento, che si liquidano in 3.500,0, oltre rimborso al 15%, CPA e Iva come per legge;
4) Compensa integralmente nel resto le spese di lite tra le altre parti.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Piacenza, 25/02/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. 13.5.2015, n. 9813, secondo la quale “nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. In particolare, il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti.”