Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2021, proposto dal sig. IE RI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Minicis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Fermo, in persona del Questore e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Ancona, Corso Mazzini n.55, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
del decreto CAT. Q/2021 PASI n. 401 notificato il 18/8/2021 dalla Questura di Fermo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il Cons. Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugnava il decreto CAT. Q/2021 PASI n. 401, emesso in data 16.08.2021, notificato il 18 agosto 2021con il quale il Questore di Fermo gli ha comminato al la sanzione della sospensione, pari a giorni 6, delle licenze per trattenimenti musicali e danzanti, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande nel locale Legall.
Nel chiederne l’annullamento lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 100 del T.U. delle leggi di p.s. e dell’art.9 della l. 25 agosto 1981, n. 287, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, il 25 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; ed il 27 febbraio l’Amministrazione, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ne ha preso atto nulla eccependo al riguardo.
Non resta pertanto al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, compensando le spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso da remoto (ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, del codice del processo amministrativo, introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), della legge n. 113 del 2021), nell’udienza camerale del 13 marzo 2026, mediante video/conferenza gestita dagli uffici del competente TAR, in Ancona, con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO