Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05993/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5993 del 2025, proposto da
SA IV, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Benevento n. 294/2025 dell’otto marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 10 novembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 294/2025 dell’otto marzo 2025, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
Con tale sentenza il ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile.
Con memoria depositata il 26 gennaio 2026 la ricorrente ha fatto presente che nelle more del processo la sentenza è stata eseguita; ella quindi conclude chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio dato che il pagamento è avvenuto dopo l’instaurazione del processo.
Alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione data la fondatezza della domanda e il ritardo con il quale essa è stata soddisfatta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione all’avvocato della ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AB, Presidente
AV OR, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV OR | RI AB |
IL SEGRETARIO