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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3854/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3854/2024
Vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAPANNA Parte_1 C.F._1
LUCIO, giusta procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Controparte_1 C.F._2
IT.
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 alle ore 11.23 innanzi al dott. Luigina Tiziana Marganella, sono comparsi:
l'avv. Lucio Capanna per parte attrice il quale s riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento della domanda .
pagina 1 di 7 il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza il Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3854/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAPANNA Parte_1 C.F._1
LUCIO, giusta procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Controparte_1 C.F._2
IT.
CONVENUTO
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con Atto di citazione del 05/12/2024, regolarmente notificato nei confronti dei convenuti pagina 2 di 7 , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, il sig. adiva l'intestato tribunale al fine Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
(c.f.: ) ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso
[...] C.F._1 continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà per diritti di 1/1 del terreno sito nel comune di Elice (Pe), avente superficie complessiva di mq. 6750, identificata al catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 8, particella n. 623; - per l'effetto, ordinare al conservatore dei registri immobiliari del catasto di Pescara di procedere al trasferimento della proprietà del suddetto terreno per diritti pari ad 1/1 in favore del solo sig. ”. Parte_1
2. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che, da oltre vent'anni, possedeva, in modo pacifico, pubblico e continuato, uti dominus il terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna
Degli Angeli, censito al C.T. del predetto comune al foglio di mappa n. 8, particella n. 623, avente superficie di mq. 6750, catastalmente intestato ai sigg.ri , Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e , e che gli intestatari catastali, cui il bene era pervenuto a seguito
[...] Controparte_7 di successione ereditaria, si erano mostrati inermi nella gestione economica ed uso della cosa, né avevamo mai contestato l'utilizzo della intera superficie di estensione del terreno fattane in via esclusiva ed uti dominus dall'attore.
3. Il convenuto , la cui notifica dell'atto di citazione non si era perfezionata, si Controparte_7 costituiva in giudizio mediante Comparsa di risposta del 12/05/2025 confermando i fatti come descritti nell'atto di citazione e aderendo alle conclusioni depositate dall'attore nei modi che seguono: “revocarsi la propria contumacia, dichiarando regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti;
dichiara inoltre di aderire alla domanda proposta dall'attore e di nulla opporre avverso l'accoglimento delle conclusioni dallo stesso rassegnato nell'atto introduttivo”.
4. All'udienza del 24/09/2025, veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_1
, , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e veniva ammessa la prova orale come articolata. Esaurita l'istruttoria orale a Controparte_6 mezzo dell'escussione dei i testimoni , e Testimone_1 Testimone_2
, la causa veniva rimessa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Testimone_3 pagina 3 di 7 all'udienza del 27/11/2025, dando termine per il deposito delle note conclusionali sino a sette giorni prima.
5. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
6. Infatti, le circostanze dedotte in citazione hanno trovato piena conferma nelle deduzioni formulate dai convenuti.
7. Dagli atti emerge che l'attore abbia esercitato il possesso delle unità immobiliari per un arco di tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione (art. 1158 c.c.). Tale possesso, inoltre, è risultato essere stato esercitato in modo palese, pacifico e continuo, mediante comportamenti significativi della volontà di utilizzazione dei beni uti dominus, così come confermato dai testi escussi.
8. Nello specifico confermava che da oltre vent'anni, l'intera superficie Testimone_1 del terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna degli Angeli, censito al foglio di mappa n. 8,
p.lla n. 623 veniva goduta in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa da , essendone al corrente perché personalmente lavorava quei terreni per Parte_1 conto terzi. Precisava di essere titolare di un'azienda agricola in Elice e per questo motivo poteva lavorare i terreni di proprietà altrui dietro pagamento. Inoltre, sulla circostanza dedotta al cap. 2 (“Vero che, da oltre vent'anni, gode del terreno suddetto senza dover Parte_1 rendere conto agli altri cointestatari così apparendo pubblicamente e pacificamente l'unico ed esclusivo proprietario dell'intera superficie?”), affermava: “Si, è vero. Posso affermare che, quando ho lavorato su questi terreni, mi sono relazionato solamente con il sig. Parte_1
quale unico ed esclusivo proprietario”.
[...]
9. Ugualmente il teste , confermava la circostanza di cui al cap. 1 (“Vero che, Testimone_2 da oltre vent'anni, l'intera superficie del terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna degli
Angeli, censito al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623 viene goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa da ?”) essendo il nipote Parte_1 dell'attore e che “Circa trent'anni orsono ho abitato nella stessa abitazione con mio zio e, di conseguenza, conosco i luoghi di causa”. Il teste confermava anche la circostanza dedotta al cap. 2 circa il godimento del bene senza dover rendere conto agli altri cointestatari e quindi in modo esclusivo.
pagina 4 di 7 10. Ugualmente il teste , interrogato sul cap. 1 (““Vero che, da oltre vent'anni, Testimone_3
l'intera superficie del terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna degli Angeli, censito al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623 viene goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa da ?” ), affermava: “Si, è vero. Sono al corrente della Parte_1 circostanza in quanto svolgeva, quale attività professionale, quella di geometra. Il sig.
[...]
mi incaricò di verificare i confini del terreno ed ogni anno procedo, a sua richiesta, alla Pt_1 redazione del modello F24 per il pagamento IMU. Ricordo che il sig. mi incaricò di Parte_1 fare i lavori di verifica dei confini a fine anni novanta, Ricorso che ancora non avevamo l'euro quale moneta legale corrente.
Per questi motivi
conosco i luoghi di causa e comunque mi sono relazionato solamente con il sig. nell'espletamento degli incarichi Parte_1 affidatemi”.
11. Infine tutti i testimoni escussi confermavano la circostanza articolata al cap. 3 (“Vero che
[...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, e negli ultimi vent'anni, hanno esercitato il
[...] Controparte_6 Controparte_7 possesso e l'uso sul terreno sito in Elice (Pe) censito quale p.lla 623?”) Delle Vedove Tes_1 affermava: “Non è vero per le ragioni già spiegate nel capitolo precedente. Conosco i sigg.ri indicati in capitolo ma come detto l'unico proprietario è sempre stato il sig. Parte_1
e il teste rendeva dichiarazione del seguente tenore: “Non è vero. I sigg.ri Testimone_4 indicati in capitolo so che vivono a Sanremo non li ho più visti sui luoghi di causa”. Sul capitolo, anche il teste negava la circostanza precisando: “Ho sempre visto Testimone_3 il sig. comportarsi in relazione al terreno quale unico proprietario”. Tutti e tre i Parte_1 testimoni dichiaravano che non era vera la circostanza dedotta al cap. 4 (“Vero che, negli ultimi vent'anni, i cointestatari catastali del terreno censito al C.T. del comune di Elice (Pe) al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623, hanno fatto azioni contro il sig. per rivendicare la Parte_1 proprietà sul predetto terreno e per impedirgli di continuare di avere il possesso e l'uso dell'intera superficie?”).
12. Uguale adesione da parte di tutti i testi escussi riceveva la circostanza articolata al cap. 5 (“Vero che, per vari anni e fino all'anno 2022, il sig. l'ha incaricata di eseguire Parte_1 lavori di aratura e pulizia sull'intera superficie del terreno censito al C.T. del comune di Elice
(Pe) al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623, provvedendo a pagarne il relativo prezzo dopo averlo pagina 5 di 7 concordato solo con lei?”), il sig. , come ampiamente riferito sul cap. 1, Testimone_1 confermava di essere stato sempre incaricato solo dall'attore di effettuare i lavori di aratura del terreno e di aver ricevuto il relativo compenso a titolo di prezzo solo dal medesimo. Circostanza confermata dal teste il quale affermava: “So che invece la persona Testimone_2 incaricata è il sig. ” e anche dal teste , il quale, Tes_1 Testimone_1 Testimone_3 interrogato sul cap. 7 (“Vero che il sig. , negli ultimi vent'anni, le ha dato Parte_1 incarico di preparare tutti i documenti per pagare la tassa I.M.U. dovuto, per intero, sul terreno sito in Elice (Pe) censito al foglio n. 8, p.lla n.623?) confermava la circostanza precisando che
“riguardo alla predisposizione del modello F24, ho effettuato questa attività su incarico del sig.
dall'anno 1992 circa, però preciso che all'epoca non c'era il modello F24, la tassa Parte_1 si pagava alle Poste mediante bollettino postale ma ero io a predisporgli il conteggio.
Rammento inoltre di aver depositato presso il comune di Elice, su incarico del sig. , Parte_1 una domanda per ottenere il cambiamento della destinazione d'uso del terreno e ciò è avvenuto nell'anno 2000 e poi l'ultima volta nell'anno 2020”.
13. All'accoglimento della domanda segue la compensazione delle spese di giudizio, atteso il comportamento processuale della parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara trasferita, per intervenuta usucapione, in capo al
[...]
, la proprietà per diritti di 1/1 del terreno sito nel comune di Elice (Pe), avente Parte_1 superficie complessiva di mq. 6750, identificata al catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 8, particella n. 623;
b) ordina al competente conservatore dei RR.II. di effettuare la trascrizione dell'acquisto di cui trattasi in favore degli attori e contro i convenuti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta in udienza.
pagina 6 di 7 Pescara, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3854/2024
Vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAPANNA Parte_1 C.F._1
LUCIO, giusta procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Controparte_1 C.F._2
IT.
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 alle ore 11.23 innanzi al dott. Luigina Tiziana Marganella, sono comparsi:
l'avv. Lucio Capanna per parte attrice il quale s riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento della domanda .
pagina 1 di 7 il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza il Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3854/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAPANNA Parte_1 C.F._1
LUCIO, giusta procura in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
, Controparte_2
, Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Controparte_1 C.F._2
IT.
CONVENUTO
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con Atto di citazione del 05/12/2024, regolarmente notificato nei confronti dei convenuti pagina 2 di 7 , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, il sig. adiva l'intestato tribunale al fine Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
(c.f.: ) ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso
[...] C.F._1 continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà per diritti di 1/1 del terreno sito nel comune di Elice (Pe), avente superficie complessiva di mq. 6750, identificata al catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 8, particella n. 623; - per l'effetto, ordinare al conservatore dei registri immobiliari del catasto di Pescara di procedere al trasferimento della proprietà del suddetto terreno per diritti pari ad 1/1 in favore del solo sig. ”. Parte_1
2. A sostegno della domanda, l'attore deduceva che, da oltre vent'anni, possedeva, in modo pacifico, pubblico e continuato, uti dominus il terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna
Degli Angeli, censito al C.T. del predetto comune al foglio di mappa n. 8, particella n. 623, avente superficie di mq. 6750, catastalmente intestato ai sigg.ri , Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e , e che gli intestatari catastali, cui il bene era pervenuto a seguito
[...] Controparte_7 di successione ereditaria, si erano mostrati inermi nella gestione economica ed uso della cosa, né avevamo mai contestato l'utilizzo della intera superficie di estensione del terreno fattane in via esclusiva ed uti dominus dall'attore.
3. Il convenuto , la cui notifica dell'atto di citazione non si era perfezionata, si Controparte_7 costituiva in giudizio mediante Comparsa di risposta del 12/05/2025 confermando i fatti come descritti nell'atto di citazione e aderendo alle conclusioni depositate dall'attore nei modi che seguono: “revocarsi la propria contumacia, dichiarando regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti;
dichiara inoltre di aderire alla domanda proposta dall'attore e di nulla opporre avverso l'accoglimento delle conclusioni dallo stesso rassegnato nell'atto introduttivo”.
4. All'udienza del 24/09/2025, veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_1
, , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e veniva ammessa la prova orale come articolata. Esaurita l'istruttoria orale a Controparte_6 mezzo dell'escussione dei i testimoni , e Testimone_1 Testimone_2
, la causa veniva rimessa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Testimone_3 pagina 3 di 7 all'udienza del 27/11/2025, dando termine per il deposito delle note conclusionali sino a sette giorni prima.
5. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
6. Infatti, le circostanze dedotte in citazione hanno trovato piena conferma nelle deduzioni formulate dai convenuti.
7. Dagli atti emerge che l'attore abbia esercitato il possesso delle unità immobiliari per un arco di tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione (art. 1158 c.c.). Tale possesso, inoltre, è risultato essere stato esercitato in modo palese, pacifico e continuo, mediante comportamenti significativi della volontà di utilizzazione dei beni uti dominus, così come confermato dai testi escussi.
8. Nello specifico confermava che da oltre vent'anni, l'intera superficie Testimone_1 del terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna degli Angeli, censito al foglio di mappa n. 8,
p.lla n. 623 veniva goduta in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa da , essendone al corrente perché personalmente lavorava quei terreni per Parte_1 conto terzi. Precisava di essere titolare di un'azienda agricola in Elice e per questo motivo poteva lavorare i terreni di proprietà altrui dietro pagamento. Inoltre, sulla circostanza dedotta al cap. 2 (“Vero che, da oltre vent'anni, gode del terreno suddetto senza dover Parte_1 rendere conto agli altri cointestatari così apparendo pubblicamente e pacificamente l'unico ed esclusivo proprietario dell'intera superficie?”), affermava: “Si, è vero. Posso affermare che, quando ho lavorato su questi terreni, mi sono relazionato solamente con il sig. Parte_1
quale unico ed esclusivo proprietario”.
[...]
9. Ugualmente il teste , confermava la circostanza di cui al cap. 1 (“Vero che, Testimone_2 da oltre vent'anni, l'intera superficie del terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna degli
Angeli, censito al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623 viene goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa da ?”) essendo il nipote Parte_1 dell'attore e che “Circa trent'anni orsono ho abitato nella stessa abitazione con mio zio e, di conseguenza, conosco i luoghi di causa”. Il teste confermava anche la circostanza dedotta al cap. 2 circa il godimento del bene senza dover rendere conto agli altri cointestatari e quindi in modo esclusivo.
pagina 4 di 7 10. Ugualmente il teste , interrogato sul cap. 1 (““Vero che, da oltre vent'anni, Testimone_3
l'intera superficie del terreno sito in Elice (Pe) alla C.da Madonna degli Angeli, censito al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623 viene goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa da ?” ), affermava: “Si, è vero. Sono al corrente della Parte_1 circostanza in quanto svolgeva, quale attività professionale, quella di geometra. Il sig.
[...]
mi incaricò di verificare i confini del terreno ed ogni anno procedo, a sua richiesta, alla Pt_1 redazione del modello F24 per il pagamento IMU. Ricordo che il sig. mi incaricò di Parte_1 fare i lavori di verifica dei confini a fine anni novanta, Ricorso che ancora non avevamo l'euro quale moneta legale corrente.
Per questi motivi
conosco i luoghi di causa e comunque mi sono relazionato solamente con il sig. nell'espletamento degli incarichi Parte_1 affidatemi”.
11. Infine tutti i testimoni escussi confermavano la circostanza articolata al cap. 3 (“Vero che
[...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, e negli ultimi vent'anni, hanno esercitato il
[...] Controparte_6 Controparte_7 possesso e l'uso sul terreno sito in Elice (Pe) censito quale p.lla 623?”) Delle Vedove Tes_1 affermava: “Non è vero per le ragioni già spiegate nel capitolo precedente. Conosco i sigg.ri indicati in capitolo ma come detto l'unico proprietario è sempre stato il sig. Parte_1
e il teste rendeva dichiarazione del seguente tenore: “Non è vero. I sigg.ri Testimone_4 indicati in capitolo so che vivono a Sanremo non li ho più visti sui luoghi di causa”. Sul capitolo, anche il teste negava la circostanza precisando: “Ho sempre visto Testimone_3 il sig. comportarsi in relazione al terreno quale unico proprietario”. Tutti e tre i Parte_1 testimoni dichiaravano che non era vera la circostanza dedotta al cap. 4 (“Vero che, negli ultimi vent'anni, i cointestatari catastali del terreno censito al C.T. del comune di Elice (Pe) al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623, hanno fatto azioni contro il sig. per rivendicare la Parte_1 proprietà sul predetto terreno e per impedirgli di continuare di avere il possesso e l'uso dell'intera superficie?”).
12. Uguale adesione da parte di tutti i testi escussi riceveva la circostanza articolata al cap. 5 (“Vero che, per vari anni e fino all'anno 2022, il sig. l'ha incaricata di eseguire Parte_1 lavori di aratura e pulizia sull'intera superficie del terreno censito al C.T. del comune di Elice
(Pe) al foglio di mappa n. 8, p.lla n. 623, provvedendo a pagarne il relativo prezzo dopo averlo pagina 5 di 7 concordato solo con lei?”), il sig. , come ampiamente riferito sul cap. 1, Testimone_1 confermava di essere stato sempre incaricato solo dall'attore di effettuare i lavori di aratura del terreno e di aver ricevuto il relativo compenso a titolo di prezzo solo dal medesimo. Circostanza confermata dal teste il quale affermava: “So che invece la persona Testimone_2 incaricata è il sig. ” e anche dal teste , il quale, Tes_1 Testimone_1 Testimone_3 interrogato sul cap. 7 (“Vero che il sig. , negli ultimi vent'anni, le ha dato Parte_1 incarico di preparare tutti i documenti per pagare la tassa I.M.U. dovuto, per intero, sul terreno sito in Elice (Pe) censito al foglio n. 8, p.lla n.623?) confermava la circostanza precisando che
“riguardo alla predisposizione del modello F24, ho effettuato questa attività su incarico del sig.
dall'anno 1992 circa, però preciso che all'epoca non c'era il modello F24, la tassa Parte_1 si pagava alle Poste mediante bollettino postale ma ero io a predisporgli il conteggio.
Rammento inoltre di aver depositato presso il comune di Elice, su incarico del sig. , Parte_1 una domanda per ottenere il cambiamento della destinazione d'uso del terreno e ciò è avvenuto nell'anno 2000 e poi l'ultima volta nell'anno 2020”.
13. All'accoglimento della domanda segue la compensazione delle spese di giudizio, atteso il comportamento processuale della parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara trasferita, per intervenuta usucapione, in capo al
[...]
, la proprietà per diritti di 1/1 del terreno sito nel comune di Elice (Pe), avente Parte_1 superficie complessiva di mq. 6750, identificata al catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 8, particella n. 623;
b) ordina al competente conservatore dei RR.II. di effettuare la trascrizione dell'acquisto di cui trattasi in favore degli attori e contro i convenuti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta in udienza.
pagina 6 di 7 Pescara, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
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