TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 19/11/2025, vertente tra , nata ad [...] il [...], Parte_1
c.f. , difesa dall'avv. Renato Rea, e , nato a [...] CodiceFiscale_1 CP_1
(FR) il 4/3/1965, c.f. , difeso dall'avv. Annamaria Sardellitti, con l'intervento CodiceFiscale_2 del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/11/2025 i signori e , premesso di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio civile il 19/2/2002 ad IN (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, il figlio (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 2367/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
pagina1 di 2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IN (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
IN (FR) dell'anno 2002 al numero 1, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
pagina2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2367/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 19/11/2025, vertente tra , nata ad [...] il [...], Parte_1
c.f. , difesa dall'avv. Renato Rea, e , nato a [...] CodiceFiscale_1 CP_1
(FR) il 4/3/1965, c.f. , difeso dall'avv. Annamaria Sardellitti, con l'intervento CodiceFiscale_2 del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/11/2025 i signori e , premesso di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio civile il 19/2/2002 ad IN (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, il figlio (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 2367/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
pagina1 di 2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IN (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
IN (FR) dell'anno 2002 al numero 1, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
pagina2 di 2