Articolo 14 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 agosto 1982
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Versione
12 maggio 1990
Art. 14.
Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio del gioco del lotto", con opportuna ripartizione in capitoli.
All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di "assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto"; ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.
((Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio))
Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Servizio del gioco del lotto" per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.
La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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