Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 822/2016 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco PonIGlione,
- premesso che l'udienza del 27.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente sentenza
R.G. n. 822/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica –
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco PonIGlione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 822/2016 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianfranco Cecchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla
Via degli Scipioni n. 265;
- attrice
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Branchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel di Sangro (AQ) alla Via Fosso la Pietra n. 2;
- convenuta
NONCHE'
e per essa rappresentata da Controparte_2 Controparte_3
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo Albanese Ginammi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Giuseppe Palumbo n.12;
- interventrice
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 27.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza,
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti eIGenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il Giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr.
24542).
Il fatto, comunque, è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione depositato in data 14.7.2016, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva nel presente giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: “In Controparte_1 relazione al contratto di mutuo a tasso variabile sottoscritto in data 07.07.2006. Repertorio n. 38.107 - Per_ Raccolta n. 20.872. rogito dal Notaio Vittorio Altiero, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di
Costei dì Sangro II 18.07.2006. al n. 708 serie 1T. per la somma dì € 200.000,00 (duecentomila/00): Nel merito in via principale:
1. Accertare, all'esito di CTU tecnico-contabile, quanto le spese pattuite per oneri notarili, e tutte le ulteriori voci di costo a carico dei clienti, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di incasso rata, istruttoria, perizia, stipulazione atto, comunicazioni periodiche, certificazione interessi passivi, variazione banca d'appoggio, restrizione e rinnovo ipoteca, polizze assicurative incidano sul costo del mutuo e, pertanto, individuare la esatta percentuale di costo delle stesse in rapporto al capitale finanziato;
2. Accertare e dichiarare, all'esito di CTU tecnico-contabile, che il TAN dichiarato in sede di stipula contrattuale è pari al 5,34% e, che, in considerazione di tutte le "spese" addebitate -che, determinando un'ulteriore incremento dell'onerosità del contratto a carico dei clienti, in particolare, le spese amministrative quali: incasso rata, istruttoria, perizia, certificazione interessi passivi, accollo, cancellazione e restrizione ipoteca, polizza assicurativa (cfr. perizia allegata -pagg. 13 e 14), aggiuntive rispetto alla percentuale appena indicata, quantificabili in un ulteriore + 2,5925%, comportano il superamento del tasso soglia pari al 6,63% (5,34% + 2,5925% = 7,9325% > 6,63%) - pertanto il contratto di mutuo de quo è usurario fin dalla sua sottoscrizione;
3. Rilevare e considerare, anche alla luce dell'art. 5 del contratto nonché della lettera C del documento di sintesi allegato la convenuta ha pattuito espressamente che il tasso di mora non si sostituisce a CP_1 quello corrispettivo, ma decorre su un montante composto da capitale, interessi corrispettivi e spese varie;
4. Accertare e dichiarare che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora (8,34%), che da solo e, dunque, anche se valutato come comprensivo della percentuale prevista a titolo di interesse corrispettivo (5,34%) e unitamente alle ulteriori spese e commissioni convenzionate (2,5925%), travalica il tasso soglia di riferimento (6,63%);
5. Considerare che le direttive della Banca di Italia in tema di ricomprensione del tasso di mora all'interno del TEG non trovano applicazione, con preminenza del principio nomofilattico della Corte di
Cassazione, pronunciatasi, sino ad oggi, sulla scorta del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in Legge
28.02.2001 n. 24, di interpretazione autentica della legge 108/1996;
6. Per l'effetto di quanto accertato, dichiarato, rilevato e considerato nei precedenti punti sub. 1, 2, 3, 4 e
5, dichiarare perciò che, ai sensi del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art.1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo è usurario e non sono dovuti interessi;
di conseguenza, condannare parte convenuta a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dall'Ill.mo
Giudice adito:
7. Per l'effetto, rideterminare il "dare-avere" tra le parti attraverso il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge, epurato degli addebiti illegittimi e condannare parte convenuta alla restituzione, eccepita anche in via compensativa, a favore della parte mutuataria delle somme dalla stessa pagate a titolo di interessi, nella misura che risulterà in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pagamento o dalla domanda al saldo;
in ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e. quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale;
8. Accertare e dichiarare che dal modello di piano di ammortamento adottato ed applicato dalla convenuta al rapporto finanziario de quo (c.d. "metodo alla francese") è scaturito un effetto distorsivo che si concretizza in un maggiore onere di interessi per i clienti;
detto effetto ha prodotto conseguenze
"anatocistiche". tanto che parte attrice ha dovuto sopportare ed affrontare una indebita maggiorazione degli interessi per un ammontare che verrà stabilito in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Nel merito in via subordinata. Voglia la S.V.:
9. Atteso che il rapporto de quo presenta l'ulteriore fenomeno "della nullità della clausola di Pa determinazione del tasso", in quanto nel contratto e negli allegati allo stesso c'è difformità tra l dichiarato e quello effettivamente riscontrato (cfr. perizia allegata) e, quindi, per l'effetto voglia la S.V.:
1. Dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli arti.
1346 - 1418 - 1419 cc. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli arti. 1283 e 1284 cc e/o per violazione dell'art. 1322 cc (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art.
9. co.
3. legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica), e/o per violazione degli artt. 117, commi 4 e/o 6, e 125-bis. comma 6, del TUB, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a scadenza: per l'effetto, condannare la convenuta a restituire a parte attrice la somma che verrà accertata in corso di causa, e ciò
a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data dell'ultimo pagamento effettuato per rate di ammortamento in scadenza, determinando di conseguenza un piano di ammortamento al Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot, cosi come espressamente previsto dagli artt. 117, comma 7, e 125-bis, comma 7, del TUB;
2. Dichiarare la nullità del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 8, del TUB, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire a parte attrice la somma che verrà accertata in corso di causa, considerando che la nullità del contratto dovrebbe determinare a carico della parte Utilizzatrice la restituzione del solo Cont capitale prestato, come suggerito dall'art. 125-bis, comma 9. del nell'ipotesi di nullità dell'intero contratto;
3. Dichiarare comunque che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla
"francese", ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la stessa alla restituzione all'attrice della somma che verrà accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data dell'ultimo pagamento effettuato per rate di ammortamento in scadenza, determinando per l'effetto un diverso piano di ammortamento. In riferimento al contratto dì mutuo a tasso fisso. Repertorio n. 41.876 - Raccolta n. 24.047, sottoscritto in data 10 ottobre 2008, rogito dal Notaio Dott. Vittorio Altiero, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Costei di Sangro il 13.10.2008. al n. 1417 serie 1T. per la somma di € 289.000,00
(duecentottantanovemìla/OO): Nel merito In via principale:
1. Acclarare che il mutuo rubricato al n. Rep.41.876 - Raccolta n. 24.047) per la somma di € 289.000.00
(duecentoottontanovemila/00 da restituirsi in 15 anni a tasso fisso, con garanzia ipotecaria, redatto dal
Notaio Dott. Vittorio Altiero, stipulato in data 10 ottobre 2008, è stato negoziato per estinguere un'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo a tasso variabile sottoscritto in data
07.07.2006, Repertorio n. 38.107 - Raccolta n. 20.872. rogito dal Notaio Dott. Vittorio Altiero, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Costei di Sangro il 18.07.2006 come menzionato in narrativa;
2. Accertare, all'esito di CTU tecnico-contabile, quanto le spese pattuite per oneri notarili, e tutte le ulteriori voci di costo a carico dei clienti, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di incasso rata, istruttoria, perizia, certificazione interessi passivi, accollo, restrizione e cancellazione ipoteca, polizza assicurativa incidano sul costo del mutuo e, pertanto, individuare la esatta percentuale di costo delle stesse in rapporto al capitale finanziato;
3. Accertare e dichiarare, all'esito di CTU tecnico-contabile, che il TAN dichiarato in sede di stipula contrattuale è pari al 6,70%. che la penale di estinzione anticipata è pari ali'1,00% e, che. in considerazione di tutte le "spese" addebitate - che, determinando un ulteriore incremento dell'onerosità del contratto a carico della cliente, in particolare, le spese amministrative quali: incasso rata, istruttoria, perizia, certificazione interessi passivi, accollo, cancellazione e restrizione ipoteca, polizza assicurativa
(cfr. perizia allegata - pagg. 13 e 14). aggiuntive rispetto alla percentuale appena indicata, quantificabili in un ulteriore + 2.1434%. comportano il superamento del tasso soglia pari al 9,45% (6,70% +1,00% +
2.1434% = 9.8434% > 9,45%) - pertanto il contratto di mutuo de quo è usurario fin dalla sua sottoscrizione;
4. Rilevare e considerare, anche alla luce dell'art. 5 del contratto nonché della lettera C del documento di sintesi allegato la convenuta ha pattuito espressamente che il tasso di mora non si sostituisce a CP_1 quello corrispettivo, ma decorre su un montante composto da capitale, interessi corrispettivi e spese varie;
5. Accertare e dichiarare che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora (10,37%). che da solo e, dunque, anche se valutato come comprensivo della percentuale prevista a titolo di interesse corrispettivo (6,70%) e unitamente alle ulteriori spese e commissioni convenzionate (2.1434%) travalica il tasso soglia di riferimento (9.45%);
6. Considerare che le direttive della Banca di Italia in tema di ricomprensione del tasso di mora all'interno del TEG non trovano applicazione, con preminenza del principio nomofilattico della Corte di
Cassazione, pronunciatasi, sino ad oggi, sulla scorta del D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito in Legge
28.02.2001 n. 24, di interpretazione autentica della legge 108/1996; 7. Per l'effetto di quanto accertato, dichiarato, rilevato e considerato nei precedenti punti sub. 1. 2. 3. 4 e
5. dichiarare perciò che, ai sensi del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo è usurario e non sono dovuti interessi;
di conseguenza, condannare parte convenuta a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dall'Ili.mo
Giudice adito:
8. Per l'effetto, rideterminare il "dare-avere" tra le parti attraverso il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge, epurato degli addebiti illegittimi e condannare parte convenuta alla restituzione, eccepita anche in via compensativa, a favore della parte mutuatario delle somme dalla stessa pagate a titolo di interessi, nella misura che risulterà in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pagamento o dalla domanda al saldo;
in ogni caso, dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e. quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale;
9. Accertare e dichiarare che dal modello di piano di ammortamento adottato ed applicato dalla convenuta al rapporto finanziario de quo (c.d. "metodo alla francese") è scaturito un effetto distorsivo che si concretizza in un maggiore onere di interessi per i clienti;
detto effetto ha prodotto conseguenze
"anatocistiche". tanto che parte attrice ha dovuto sopportare ed affrontare una indebita maggiorazione degli interessi per un ammontare che verrà stabilito in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Nel merito in via subordinata, Voglia la S.V.:
10. Accertare e dichiarare che la convenuta, in entrambi, nel primo e/o nel secondo contratto di CP_1 mutuo oggetto del presente contenzioso, con la previsione di un piano di ammortamento ed alla
"francese", abbia applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione a parte attrice della somma che verrà accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data dell'ultimo pagamento effettuato per rate di ammortamento in scadenza, determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti”.
A fondamento delle proprie pretese, la rappresentava di aver sottoscritto con la Pt_1 [...] due contratti di mutuo e, precisamente, uno a tasso variabile in data 7.7.2006 per la CP_1 somma di € 200.000,00 (n. 011/30103625 - Repertorio n. 38.107 - Raccolta n. 20.872) e uno a tasso fisso in data 10.10.2008, al fine di estinguere parzialmente la posizione debitoria derivante dalla stipulazione del primo contratto, per la somma di € 289.000,00 (n. 011/30133747 -
Repertorio n. 41.876 - Raccolta n. 24.047), lamentando, per entrambi i contratti, il superamento del tasso soglia usura, nonché l'applicazione, per ambedue, del piano di ammortamento alla francese, determinante un'indebita maggiorazione degli interessi.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava integralmente la domanda Controparte_1 attorea, chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta eccepiva l'infondatezza della doglianza attorea relativa alle asserite conseguenze anatocistiche scaturenti dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese, deducendo che da tale tipologia di ammortamento non deriva alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, atteso che gli stessi vengono calcolati solamente sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.
La assumeva, altresì, la non usurarietà dei contrati di mutuo in oggetto, sostenendo che, CP_1 diversamente dal calcolo effettuato da parte attrice, gli interessi moratori, in quanto non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del mutuatario, non vanno ricompresi nella formazione del TEG.
Inoltre, la convenuta, rappresentando che a seguito di rinegoziazione, su richiesta del mutuatario, del contratto di mutuo del 10.10.2008, la aveva revocato il mutuo costituendo in mora la CP_1
formulava domanda riconvenzionale atta ad ottenere il pagamento da parte dell'odierna Pt_1 attrice della somma di € 305.306,68 (così determinata: € 282.251,58 per residuo debito mutuo ipotecario n. 30177489 al 31.07.2012, data contabile 30.10.2013, data valuta 29.10.2013, ed €
23.055,10 per interessi semplici corrispettivi, data contabile 30.10.2013, data valuta 29.10.2013).
La concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale adito di: “1) - nel merito, rigettare le domande CP_1 tutte avanzate nei confronti della Banca convenuta, siccome infondate in fatto e in diritto, e in accoglimento della riconvenzionale spiegata, con il presente atto, previo accertamento e declaratoria, condannare la IG.ra nata a [...] al Volturno (IS) il 25/08/1950, Parte_1
C.F.: al pagamento della complessiva somma di € 305.306,68, per le causali di cui C.F._1 in premessa, determinata come innanzi, o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi;
-in linea gradata, e con salvezza del gravame, ove si ritenesse di accedere alla tesi della nullità della clausola relativa all'interesse moratorio, ex art. 1815, comma 2, in relazione all'art. 1419 c.c., dichiarare, comunque dovuti gli interessi corrispettivi, e procedere al ricalcolo della posizione debitoria degli opponenti, sulla base dell'invalidità della sola clausola contenente gli interessi moratori, non anche di quella relativa agli interessi corrispettivi;
-in linea ancora più gradata, e con salvezza del gravame, ove si ritenessero usurai i tassi di interesse moratori ricondurre le relative previsioni contrattuali nell'alveo delle clausole penali, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., e procedere al ricalcolo della posizione debitoria degli opponenti”, con vittoria delle spese di lite.
In data 24.10.2018 la la Cassa di Risparmio di BRA S.p.A. e la Cassa Controparte_1
concludevano con la società veicolo un contratto di Controparte_6 Controparte_2 cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione
e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La società poi, con atto del 2.11.2018 a ministero del Dott. Controparte_2 Persona_2
Notaio in Pordenone, conferiva a procura speciale per il recupero Controparte_3 giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui era titolare e, successivamente, con atto a firma autenticata del 9.5.2019 dal Notaio in Milano, la Persona_3 Controparte_3 conferiva procura a che, in data 6.12.2019, si costituiva nel
[...] Controparte_4 presente giudizio quale successore a titolo particolare di ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_1 riportandosi alle conclusioni già rassegnate dalla cedente.
Il giudizio veniva istruito tramite consulenza tecnica d'ufficio.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice chiedeva la rimessione della causa sul ruolo per la riconvocazione del CTU, insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo;
parte convenuta, invece, così concludeva: “rigettare le domande tutte avanzate, siccome infondate in fatto e in diritto, e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata da e fatta propria dalla cessionaria condannare la CP_1 CP_2 IG.ra , nata a [...] al Volturno (IS) il 25/08/1950, C.F. al Parte_1 C.F._1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della CP_2 complessiva somma di € 305.306,68 oltre interessi;
in linea gradata, condannare la IG.ra
[...]
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1 CP_2 della complessiva somma di € 241.786,47 oltre interessi”,
Dopo numerosi rinvii, in data 5.11.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co. 3 c.p.c.
*****
Tanto premesso, le domande attoree sono infondate e, pertanto, devono essere tutte rigettate.
Infatti, in ordine al contratto di mutuo n. 011/30103625, sottoscritto dall'attrice con la
[...]
(gruppo ) in data 7.7.2006, come rilevato dal C.T.U. e Controparte_7 CP_1 desumibile dal contratto di mutuo (cfr. produzione parte attrice), venivano pattuite le seguenti condizioni economiche: a) tasso variabile;
b) n. 180 rate mensili;
c) valore nominale pari ad €
200.00,00; d) tasso corrispettivo pari al 5,34% annuo;
e) spese aggiuntive pari ad un ulteriore +
2,5925%; f) penale di estinzione anticipata pari all'1,00%; g) tasso di mora pari all'8,34% (TAN
5,34% + 3 punti percentuali); h) tasso soglia usura 6,63%.
Ebbene, la doglianza di parte attrice in merito all'usurarietà del mutuo de quo non appare meritevole di accoglimento, attese le risultanze peritali a cui è pervenuto il CTU incaricato, dott.
, che questo Giudice ritiene di condividere e fare proprie, in quanto immuni da Persona_4 vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose dei documenti di causa
(contrattuali e contabili), del quesito formulato dal G.I. e delle norme “ratione temporis” applicabili.
Ed invero, il C.T.U., alla pagina n. 11 del proprio elaborato peritale, ha così concluso: “il contratto in esame è conforme alla normativa civilistica attinente alla determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche applicate non risulta in violazione della disciplina anti-usura sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi sia per quanto concerne l'applicazione degli interessi moratori”.
Nello specifico, il CTU ha calcolato per il mutuo in esame il tasso effettivo applicato in corso di rapporto includendo gli interessi corrispettivi e moratori, le commissioni di istruttoria e le altre spese occorse alla erogazione del finanziamento, evidenziando che “se si tiene in considerazione l'incidenza della penale di estinzione anticipata quest'ultima porta all'automatico superamento dei tassi soglia-usura di ciascun periodo di riferimento, mentre se non si tiene conto dell'incidenza della penale di estinzione anticipata il superamento del tasso effettivo applicato rispetto ai tassi-soglia di periodo risulta non avvenuto per i tassi corrispettivi, mentre per la teorica applicazione di interessi moratori questi risulterebbero oltre soglia in caso di mancata considerazione della maggiorazione del 2,10 prevista oltre media tassi di riferimento nel periodo preso in esame” (cfr. pag. 18 elaborato peritale).
In altre parole, nell'analisi del contratto di mutuo de quo, il CTU subordina il superamento del tasso effettivo applicato rispetto ai tassi-soglia di periodo, per i tassi corrispettivi, all'eventuale applicazione della penale di estinzione anticipata, mentre, per gli interessi moratori, all'eventuale mancata considerazione della maggiorazione del 2,10%.
Ciò posto, considerato che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali “ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18497), è oggi pacifica l'irrilevanza della penale di estinzione anticipata che, dunque, non va considerata ai fini del calcolo del Tasso
Soglia Usura.
Per quanto concerne, invece, la considerazione o meno della maggiorazione del 2,10 % per mora, giova precisare che “per tener conto dell'incidenza degli interessi di mora nella verifica del superamento del tasso soglia, i tassi globali medi periodicamente rilevati e pubblicati con decreti del Ministro del Tesoro ai sensi della L. n. 108/96, art. 2, comma 1, devono essere maggiorati di 2,1 punti percentuale;
solo così, infatti, si possono confrontare tassi fra loro disomogenei (cfr. Tribunale Trani sez. I, 06/09/2021, n.1494). Dunque, “la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontando i tassi di mora pattuiti con il tasso soglia usurario (TSU) determinato previa maggiorazione del TEGM di 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, ed aumentato poi della metà. I tassi degli interessi di mora contrattualmente pattuiti vanno quindi raffrontati con i tassi soglia pro tempore vigenti, ottenuti previa maggiorazione del TEGM di 2,1 punti percentuali” (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 26/09/2018, n.18189).
In definitiva, in considerazione delle risultanze peritali a cui è pervenuto il CTU e alla luce dei recenti soprarichiamati orientamenti giurisprudenziali, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 12 del proprio elaborato, laddove afferma: “qualora non si ricomprenda nei conteggi la penale di estinzione anticipata e si tenga conto della maggiorazione del 2,10% per gli interessi moratori, non risulta mai verificato il superamento dei tassi soglia-usura per gli interessi corrispettivi e moratori, né ab origine né successivamente”, così definitivamente escludendo l'usurarietà del contratto di mutuo de quo.
In ordine, invece, al secondo contratto di mutuo n. 011/30133747 sottoscritto dall'attrice con la
(gruppo ) in data 10.10.2008, venivano Controparte_8 CP_1 pattuite le seguenti condizioni economiche: a) tasso fisso;
b) n. 180 rate mensili;
c) valore nominale pari ad € 289.00,00; d) tasso corrispettivo pari al 6,70% annuo;
e) spese aggiuntive pari ad un ulteriore + 2,1434%; f) penale di estinzione anticipata pari all'1%; g) tasso di mora pari al
10,37% (TAEG 7,37% + 3 punti percentuali); h) tasso soglia usura 9,45%
Ebbene, per tale contratto di mutuo valgono le stesse considerazioni sopra spiegate in merito al contratto di mutuo n. 011/30103625, fatta eccezione per il superamento, in alcuni periodi, degli interessi di mora rispetto ai tassi-soglia del periodo di riferimento, nonostante l'applicazione della relativa maggiorazione del 2,10%.
Il CTU, infatti, ha calcolato, per il mutuo in esame, il tasso effettivo applicato in corso di rapporto includendo gli interessi corrispettivi e moratori, le commissioni di istruttoria e le altre spese occorse alla erogazione del finanziamento, evidenziando, a pagina 30 del proprio elaborato, che “se si tiene in considerazione l'incidenza della penale di estinzione anticipata quest'ultima porta all'automatico superamento dei tassi soglia-usura di ciascun periodo di riferimento, mentre se non si tiene conto dell'incidenza della penale di estinzione anticipata il superamento del tasso effettivo applicato rispetto ai tassi-soglia di periodo risulta avvenuto per i tassi corrispettivi per alcune rate, mentre per l'applicazione di interessi moratori questi risulterebbero sempre oltre soglia in caso di mancata considerazione della maggiorazione del
2,10 prevista oltre media tassi di riferimento nel periodo preso in esame, mentre nel caso di considerazione della maggiorazione del TEGM per gli interessi di mora comunque si evidenzia che in alcuni periodi superano i tassi-soglia del periodo di riferimento”.
Nello specifico, il CTU ha verificato il superamento successivo del tasso applicato al contratto di mutuo rispetto al tasso soglia rilevato relativamente al periodo dalla rata n. 6 alla n. 10, dalla rata n. 16 alla n. 21 e dalla rata n. 25 alla n. 28.
Sul punto, questo Giudice, discostandosi dall'orientamento seguito dal CTU, ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel caso in cui il tasso di interesse concordato in un contratto di mutuo superi la soglia dell'usura durante il rapporto, la clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi non diventa nulla o inefficace;
tuttavia, se il tasso supera la soglia al momento della stipula del contratto, la clausola è considerata illecita e contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n. 2720). Ed ancora: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n. 24743).
Pertanto, posto che nel caso di specie il tasso d'interesse non eccedeva la soglia dell'usura al momento della pattuizione, tant'è che il relativo superamento si è verificato solo nel corso del rapporto, questo Giudice, nel condividere il sopra richiamato recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che lo stesso non possa essere considerato illegittimo con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale, la quale, invece, resta valida ed efficace.
In merito, poi, all'ulteriore doglianza di parte attrice relativamente alle conseguenze anatocistiche asseritamente scaturenti dall'applicazione del piano di ammortamento cd. “alla francese”, si osserva quanto segue.
In via generale, costituiva già orientamento granitico in giurisprudenza (“ex multis” Trib. Roma,
10/4/2019), quello per cui “la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti”. L'assenza di qualsivoglia forma di capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”, dunque, esclude che possa verificarsi alcuna discordanza
(indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (T.A.N.) e quello effettivo (cfr., ex multis, Trib. Roma, 16/6/2016; Trib. Palermo,
31.1.2017).
Sul punto, giova precisare che i piani di ammortamento cd. “alla francese”, quale quello in esame, non generano per definizione ed in via generale una incertezza sull'interesse applicato, dal momento che tali interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente. Questa metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato né un fenomeno di capitalizzazione degli interessi contra legem, atteso che gli stessi vengono quantificati sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
ed infatti: “Il metodo di ammortamento alla francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, giacché questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comprende, dunque, il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente” (cfr., ex multis, Trib.
Milano, 22.7.2016, n. 9259; Trib. Vasto n. 153/2020, 22.9.2020; Trib. Livorno, 13 ottobre 2021,
n. 794; Trib. Salerno 30 gennaio 2015, Trib. Pavia, 30 ottobre 2017; Trib. Brescia, sez. II,
28.01.2020, n. 189).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, il piano di ammortamento “alla francese” null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Questo è il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. In ogni caso, comunque, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e, dunque, gestire meglio i flussi di cassa (cfr., Trib. Roma, 4.12.2020, n. 17383; Trib. Siena n.
824/2019; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112: “è pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l'interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell'interesse semplice e non composto…”).
Tale orientamento della giurisprudenza di merito, da questo Tribunale condiviso, ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, Cass. civ., Sez. Un., n. 15130/2024, ha concluso nel senso che, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Sulla scia delle Sezioni Unite, poi, Cass. civ., Sez. 1, n. 7382/2025, ha chiarito che, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.
Nel caso di specie, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dinanzi delineate e tenuto conto, altresì, dell'esame della documentazione contrattuale prodotta agli atti di causa nonchè delle determinazioni del CTU, del tutto infondata risulta la domanda formulata da parte attrice, non avendo la banca applicato alcun interesse in violazione della legge. Si richiamano in questa sede le risultanze peritali cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice condivide e ritiene di fare proprie, apparendo scevre da errori e logicamente motivate.
Nello specifico, il CTU, in merito al contratto di mutuo n. 011/30103625, a pagina 10 del proprio elaborato, ha così concluso: “Il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. […] Pertanto, a seguito di verifica del piano di ammortamento derivante dal citato contratto per ciò che concerne gli interessi corrispettivi è da escludersi l'applicazione di condizioni anatocistiche derivanti da automatismi contrattuali”, estendendo, poi, le stesse considerazioni e conclusioni rassegnate in ordine al primo contratto di mutuo anche al contratto di mutuo n. 011/30133747 [“per tale argomento - anatocismo bancario sui contratti di mutuo con ammortamento alla francese - si rimanda a quanto già asserito per il primo mutuo esaminato nel presente elaborato, non ritenendo il CTU di dover aggiungere altre argomentazioni in merito” (cfr. pag. 21 della relazione peritale)].
Orbene, alla luce di quanto sopra, considerata la documentazione agli atti e le conclusioni raggiunte dal CTU, non risultano meritevoli di accoglimento le domande attoree, con conseguente rigetto delle stesse.
Per le medesime ragioni sin qui illustrate, va, invece, accolta, sia pur parzialmente (tenuto conto della diversa e maggiore quantificazione dell'importo operato dalla convenuta) la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
La CTU, infatti, ha consentito di accertare la sussistenza di un “debito residuo da saldare all'Istituto” (cfr. pagine n. 32 e n. 34 della relazione peritale) pari ad euro 260.723,68.
Di conseguenza, attesa la specifica domanda sul punto, parte attrice va condannata al pagamento in favore della cessionaria del credito della , ossia e per essa CP_1 Controparte_2 [...] rappresentata da , della Controparte_3 Controparte_4 somma di euro 260.723,68, oltre interessi legali dalla domanda.
Non si ritiene necessaria, quindi, la riconvocazione del CTU così come richiesto e ribadito dalla difesa di parte attrice nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.5.2025.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, resta assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza;
pertanto, considerato l'esito del giudizio, sono poste a carico di parte attrice e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 260.723,68) della stessa, della complessità (bassa) delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto espletata, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. 147/2022).
Per effetto del principio di soccombenza, anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande di parte attrice;
• in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento in favore dell' (e per essa della Controparte_2 Controparte_3 ivi rappresentata da della somma di € 260.723,68
[...] Controparte_4 oltre interessi legali dalla domanda;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_2
(e per essa della ivi rappresentata da Controparte_3 [...]
, che si liquidano in complessivi € 11.229,00 a titolo di compensi Controparte_4 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
Così deciso in Isernia il 5.6.2025.
Il Giudice dott. Marco PonIGlione