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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/10/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 133-1/ / 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da c.f. , Parte_1 C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 20.10.2025, l'avv. SA OR, quale amministratore di sostegno di debitamente autorizzata dal giudice tutelare, ha Parte_1 chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la Certificazione Unica dei redditi dei tre anni precedenti e la relazione della dott.ssa Persona_1 gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio Pistoia-
Prato, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione di inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
La debitrice ha chiesto di aprire la liquidazione controllata dei propri beni e di determinare in euro 1.490,00 al mese, pari a quanto percepito per pensione di anzianità e indennità di accompagnamento, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della sig.ra in Monsummano Terme. Parte_1
2. La sig.ra non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è Parte_1 quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.
Nei confronti della sig.ra è stata aperta la procedura di amministrazione di Pt_1 sostegno, con decreto del Tribunale di Pistoia del 18.1.2022, ed è stata nominata l'avv.
SA OR quale amministratrice di sostegno. La sig.ra che è affetta da Pt_1 esiti di ischemia cerebrale e da altre patologia legate all'età ed all'abuso di sostanze alcoliche, è solo parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, non è autonoma ed è ricoverata presso la R.S.A. Stella con spese mensili per la retta di euro 1.250,00. La ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 233.000,00 euro e percepisce, mensilmente, a titolo di pensione ed indennità di accompagnamento, la somma di euro
1.490,00 circa. L'amministratrice di sostegno ha aperto un libretto postale, utilizzato per l'accredito di pensione e indennità e per il pagamento della retta e delle altre spese, con saldo indicato nel ricorso per euro 13.986,71.
La ricorrente è proprietaria per l'intero dei seguenti beni immobili: appartamento nel
Comune di Fucecchio (FI), censito al CF - foglio 61, part. 153, sub. 3, cat. A/4, classe 2, cons. 2,5 vani, rendita € 129,11; appartamento e terreno nel Comune di Minucciano (LU) censiti al catasto fabbricato - foglio E/5, part. 665, cat. A/4, classe 2, cons. 5 vani, rendita
€ 152,35 ed al CT - foglio 5, particella 3774, qualità fabb. Rurale, are 34, rd: € 0,00, ra: €
0,00. Il valore del fabbricato in Fucecchio è stato stimato dal gestore della crisi, in base ai dati OMI, in euro 25.000,00. I beni in Minucciano sono privi di valore posto che il fabbricato versa in grave stato di deterioramento e la procedura esecutiva aperta nel 2019
è stata chiusa per estinzione dopo infruttuosi tentativi di vendita.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott.ssa Persona_1
contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria
[...] della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi, inoltre, ha valutato le spese di sostentamento mensili in 1.680,00 (pari alla retta della
RSA, spese per il pagamento dell'Imu e spese personali) ed ha attestato la possibilità, dalla vendita degli immobili, di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma,
CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Infine, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso motivato giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice ovvero della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di nata Parte_1
a Fucecchio il 31 maggio 1956 e residente in [...], codice fiscale
. CodiceFiscale_2
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria Persona_1 accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
g) ordina al liquidatore, posto che nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 22.10.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo
Dott.ssa Nicoletta Curci
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 133-1/ / 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da c.f. , Parte_1 C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 20.10.2025, l'avv. SA OR, quale amministratore di sostegno di debitamente autorizzata dal giudice tutelare, ha Parte_1 chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la Certificazione Unica dei redditi dei tre anni precedenti e la relazione della dott.ssa Persona_1 gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio Pistoia-
Prato, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione di inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
La debitrice ha chiesto di aprire la liquidazione controllata dei propri beni e di determinare in euro 1.490,00 al mese, pari a quanto percepito per pensione di anzianità e indennità di accompagnamento, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della sig.ra in Monsummano Terme. Parte_1
2. La sig.ra non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è Parte_1 quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.
Nei confronti della sig.ra è stata aperta la procedura di amministrazione di Pt_1 sostegno, con decreto del Tribunale di Pistoia del 18.1.2022, ed è stata nominata l'avv.
SA OR quale amministratrice di sostegno. La sig.ra che è affetta da Pt_1 esiti di ischemia cerebrale e da altre patologia legate all'età ed all'abuso di sostanze alcoliche, è solo parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, non è autonoma ed è ricoverata presso la R.S.A. Stella con spese mensili per la retta di euro 1.250,00. La ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 233.000,00 euro e percepisce, mensilmente, a titolo di pensione ed indennità di accompagnamento, la somma di euro
1.490,00 circa. L'amministratrice di sostegno ha aperto un libretto postale, utilizzato per l'accredito di pensione e indennità e per il pagamento della retta e delle altre spese, con saldo indicato nel ricorso per euro 13.986,71.
La ricorrente è proprietaria per l'intero dei seguenti beni immobili: appartamento nel
Comune di Fucecchio (FI), censito al CF - foglio 61, part. 153, sub. 3, cat. A/4, classe 2, cons. 2,5 vani, rendita € 129,11; appartamento e terreno nel Comune di Minucciano (LU) censiti al catasto fabbricato - foglio E/5, part. 665, cat. A/4, classe 2, cons. 5 vani, rendita
€ 152,35 ed al CT - foglio 5, particella 3774, qualità fabb. Rurale, are 34, rd: € 0,00, ra: €
0,00. Il valore del fabbricato in Fucecchio è stato stimato dal gestore della crisi, in base ai dati OMI, in euro 25.000,00. I beni in Minucciano sono privi di valore posto che il fabbricato versa in grave stato di deterioramento e la procedura esecutiva aperta nel 2019
è stata chiusa per estinzione dopo infruttuosi tentativi di vendita.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott.ssa Persona_1
contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria
[...] della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi, inoltre, ha valutato le spese di sostentamento mensili in 1.680,00 (pari alla retta della
RSA, spese per il pagamento dell'Imu e spese personali) ed ha attestato la possibilità, dalla vendita degli immobili, di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma,
CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Infine, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso motivato giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice ovvero della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di nata Parte_1
a Fucecchio il 31 maggio 1956 e residente in [...], codice fiscale
. CodiceFiscale_2
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria Persona_1 accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
g) ordina al liquidatore, posto che nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 22.10.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo
Dott.ssa Nicoletta Curci