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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11957/2024 avente ad oggetto benefici a favore di disabili gravissimi
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Guardia della Carvana n. 37, presso lo studio dell'avv.
Rossella Indelicato, che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Catania via Santa Maria La Grande n. 5, cod. fisc.:
P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.12.2024, ha impugnato la nota con Parte_1 la quale l' il 24.06.2024 le ha negato il riconoscimento dello status di disabile CP_1
Pagina 1 gravissimo per carenza del requisito sanitario previsto dall'art. 3 del DM 26.09.2016 nonostante la stessa sia affetta da gravissime patologie, segnatamente costituite da “declino cognitivo da verosimile cerebrovasculopatia cronica da BPCO associata ad insufficienza respiratoria cronica in O2 terapia a permanenza in soggetto con poliartropatia a discreta incidenza funzionale in quadro di osteoporosi diffusa e sindrome depressiva reattiva grave”.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “… dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda avente prot. 136720 del 17.06.2024 emesso dall' e per l'effetto, - Condannare la resistente al pagamento del CP_1 beneficio economico per la “disabilità gravissima” dalla decorrenza indicata in CTU - Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del nominato procuratore quale antistatario”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 28.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
____________________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' in quanto, pur CP_1
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la vicenda oggetto di causa verte sulla spettanza ad dello status di Parte_1 disabile gravissimo di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, atteso che con nota del 17-24.06.2024 Cont avente prot. n. 136720 il competente Distretto Sanitario dell' di Catania ha comunicato alla predetta che “a seguito di valutazione sanitaria ex art. 3 DM 26/09/2016 … non è stato ritenuto in condizione di disabilità gravissima”, sì rigettando l'istanza avanzata dalla stessa.
Al riguardo, va rilevato l'art. 3 comma 2 del D.M. 26.09.2016 qualifica “persone in condizione di disabilità gravissima … le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, stato vegetativo oppure stato di minima coscienza con GCS <10; b) Soggetti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con punteggio CDRS >=4; d) Soggetti con lesioni spinali fra C0/C5 con livello di lesione sulla scala ASIAnimpairment scale (AIS) di grado A o B. … e) Soggetti con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio
Pagina 2 muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti (MRC) o >= 9 EDSS, o 5 Hoehn e Yahr, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 db nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<= 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; " i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il successivo comma 3 della norma in esame chiarisce che “Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto …”.
In particolare, poi, l'allegato 2 specifica che “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-
h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione 2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: • dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana
(ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: • compromissione severa: raramente/mai prende decisioni • persona non cosciente c) respirazione • necessità di aspirazione quotidiana • presenza di tracheostomia d) nutrizione • necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi • combinata orale e enterale/parenterale • solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) • solo tramite gastrostomia
(es.PEG) • solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) 3. Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1”.
Non appare superfluo sottolineare, dunque, che dal tenore dell'allegato 2 la condizione di dipendenza vitale che necessita, senza soluzione di continuità, di assistenza continuativa e
Pagina 3 monitoraggio nelle 24 ore, ricorre non solo in presenza di determinati domini ma anche al riscontro del tipo di patologia e/o menomazione di cui alle lettere a)-h) dell'art. 3 del citato
DM.
Nella fattispecie concreta, al fine di accertare la ricorrenza dei parametri legittimanti il riconoscimento dello status oggetto di causa, la ricorrente ha richiamato integralmente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale la stessa è stata riconosciuta in possesso del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Segnatamente il tecnico d'ufficio, dopo aver raccolto l'anamnesi familiare, lavorativa, personale, fisiologica e patologica della ricorrente, tra l'altro, evidenziando al riguardo “riferita facile affaticabilità anche per sforzi minimi con insorgenza di dispnea”, ha sottoposto ad Pt_1
esame obiettivo e, per quanto interessa in questa sede, ha constatato personalmente che trattasi di “soggetto di sesso femminile in apparenti scadenti condizioni generali, allettata, con cute e mucose visibili pallide. Altezza e peso non valutabili. …. Ode con difficoltà la voce a normale volume di conversazione” e, sul piano nervoso e psichico, presenta “facies ipomimica. Poco collaborante alla visita ed alla raccolta dell'anamnesi; risponde alle domande con eloquio stentato e solo dopo ripetute sollecitazioni”.
Ancora, l'ausiliare dell'Ufficio ha appurato:
- con riferimento all'apparato cardio-vascolare che “aia cardiaca mal delimitabile;
toni cardiaci ritmici, pause libere;
non edemi declivi;
polsi periferici presenti e simmetrici”;
- con riferimento all'apparato digerente, “addome, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Peristalsi valida. Organi ipocondriaci apparentemente nei limiti”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare che la ricorrente “allettata” presenta “Evidente ipotonia arti inferiori. Variazioni posturali e mantenimento della stazione eretta difficoltosi e con aiuto di terzi. Per quanto obiettivabile appaiono limitati i movimenti di escursione delle articolazioni principali ai gradi medi”;
- con riferimento all'apparato respiratorio che è dotata di “torace normoespansibile Pt_1
con i normali atti respiratori. Ridotto il MV su tutto l'ambito polmonare. No rumori patologici.
Indossa erogatore ossigeno nasale”.
In particolare, dalla disamina della documentazione in atti, riprodotta in questa sede e già sottoposta a vaglio critico dal predetto CTU, risulta che la ricorrente, a seguito di un episodio di
“BPCO riacutizzata con addensamento polmonare”, dopo esser stata “Estubata … ha sempre mantenuto buoni scambi respiratori con ossigeno ad alti flussi. Giunta in reparto la paziente è sempre stata tranquilla, eupnoica con O2 a FiO2 del 28%” (v. lettera di dimissioni relativa al
Pagina 4 ricovero dal 17.04.2018 al 20.04.2018”, tanto che il “Piano Terapeutico per la prescrizione di ossigeno liquido del 20.04.2018 redatto presso l' ” si limita a rilevare che la stessa è CP_2 affetta da “insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO. Altro: severa ipossiemia…
Emogasanalisi eseguito il: 20/04/2018…Litri/minuto: 3,00 per n. ore 20/24]” e il “Piano
Terapeutico per la prescrizione di ossigeno liquido del 31.01.2022 redatto presso l' ” da CP_2 atto che soffre di “insufficienza respiratoria cronica in BPCO con compenso labile... Pt_1
EGA/SPO2 eseguiti in data: 31/01/2022, valore PAO2/SPO2: 910/0…Posologia lit/min: 1,5 per n. ore giornaliere 14 h/24”.
Dalla lettura del “certificato di visita specialistica pneumologica del 13.06.2023 eseguita presso l'Ambulatorio di dell' – Distretto di San Giorgio” resta CP_3 CP_1
confermato che la “paziente è affetta da insufficienza respiratoria. SpO2 87%. AA. EOT: RM marcatamente ridotto, [illeggibile] bilat. considerata la storia di fumo (20 sig./die fino al 2018)
è possibile che l'insuff. respiratoria sia secondaria a BPCO. Non è disponibile diagnosi strumentale e la paziente non è più in grado di fare spirometria. Si segnala nel 2018 ricovero per “BPCO [illeggibile]” per cui è stata necessaria intubazione oro-tracheale. Già in terapia
[illeggibile] con ICS/LABR/ LAMA + O2 terapia a 1,5 l/min per 18-24 h]”.
A seguito di approfondimenti specialistici condotti in sede peritale, inoltre, è emerso:
- a livello della funzionalità osteo-muscolare che la ricorrente è affetta da “Osteoporosi.
Deficit deambulatorio e dell'equilibrio statico e dinamico. Pz allettata e assistita 24/h per le
ADL. Esegue i passaggi posturali con massima assistenza. Dipendente nell'igiene personale e nella cura della persona. Stazione eretta possibile con doppio appoggio e per pochi secondi, deambula a piccoli passi con bassa autonomia. Non possibile spostamento a mezzo scale. ADL
0/6, IADL 0/13. E.O.: in atto in posizione seduta con tronco. Ipotonia e ipotrofia generalizzata.
ROM limitati globalmente ai medi gradi (soprattutto scapoloomerale sn, ridotta ½). Dolori alla mobilizzazione degli arti” (v certificato di visita specialistica fisiatrica del 21.06.2023 eseguita presso l'U.O.C. PTA S. Giorgio dell' ; CP_1
- a livello neurologico che la ricorrente è affetta da “leucopatia vascolare cronica. Non esibisce altra documentazione sanitaria neurologica e non assume farmaci della branca neurologica. Non riferisce disturbi. I familiari riferiscono da alcuni anni disturbi dell'umore peggiorati dopo evento luttuoso occorso nove mesi fa.
EON: paziente vigile, parzialmente collaborante, deflessione dell'umore; funzioni cognitive attualmente non valutabili. Non deficit neurologici.
All'esame obiettivo orientamento diagnostico: sindrome depressiva reattiva in soggetto con cerebrovasculopatia cronica e insufficienza respiratoria da BPCO con riferita dipendenza in
Pagina 5 ADL (0/6) e IADL (0/8)]” (v. copia certificato di visita specialistica neurologica del 28.06.2023 eseguita presso il PTA S. Giorgio dell' . CP_1
Ebbene, le emergenze medico legali sopra riferite valgono certamente a comprovare che, a far data dal mese di novembre 2022, in capo ad “sussistono i requisiti sanitari per Parte_1 la concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento” e “per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3
Legge 104/92”: ma dal possesso dei due predetti requisiti non è consentito inferire che la stessa sia disabile gravissima.
Infatti, come si è detto, il decreto ministeriale 26.09.2016 prevede delle tabelle di valutazione della disabilità relative a diversi aspetti della funzionalità del soggetto, come la mobilità, la capacità di compiere atti quotidiani, l'autosufficienza e la ventilazione, nonché la gravità di eventuali deficit cognitivi, alle quali, alla luce della documentazione medica prodotta, non risulta conformarsi la fattispecie concreta.
Infatti, la ricorrente è in grado di sentire, sia pure con delle difficoltà la voce a normale volume di conversazione, senza neanche l'ausilio di protesi acustiche, non mostra deficit visivi né di deglutizione di solidi e liquidi e, sul piano psichico, per quanto poco collaborante con il medico legale dell'ufficio, se sollecitata, è stata in grado di fornire risposte congrue alle domande rivoltale, oltre a mostrarsi vigile. La stessa, ulteriormente, è dotata di una forza muscolare che le permette con l'aiuto di terzi e per breve tempo il mantenimento della stazione eretta e la deambulazione a piccoli passi, conservando, peraltro, “i movimenti di escursione delle articolazioni principali ai gradi medi”.
In atti, difetta prova che la periziata alle vie respiratorie necessita di aspirazione quotidiana, avvalendosi, “considerata la storia di fumo (20 sig./die fino al 2018)”, soltanto dell'ausilio di erogatore ossigeno nasale per 18-24 h.
Altresì, nessuna prova sussiste in atti di un peggioramento del quadro patologico allegato a fondamento del ricorso e comunque della riconducibilità di esso alle ipotesi elencate nel richiamato art. 3 comma 2 DM 26.9.2016, per cui il giudizio espresso dall' il CP_1
17-24.06.2024 va mandato esente da censura.
Nulla sulle spese di lite in difetto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
Pagina 6 DICHIARA la contumacia dell CP_1
RIGETTA il ricorso
NULLA sulle spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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