Articolo 18 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1096
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 novembre 1951
Art. 18.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 453, 454 e 681 dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Entrata in vigore il 11 novembre 1951