Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 988/2024, e promossa da
(c.f. ), nato/a a BRUGNERA Parte_1 C.F._1 (PN), il 5/07/1956, in persona dall'Amministratore di Sostegno avv. Rosa Alliegro, giusta autorizzazione del GT del 17.11.2023 con l'avv. ROSSANA PISANO
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a ORMELLE (TV), il Controparte_1 C.F._2 31/03/1941
RESISTENTE NON COSTITUITO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
PIVETTA:“Nel merito:
1) dichiararsi addebitata al marito la responsabilità della Controparte_1 pronunciata separazione per i motivi esposti in narrativa e comprovati dall'espletata istruttoria;
2) condannare il marito a corrispondere alla sig.ra , a Controparte_1 Pt_1 far data dal mese di febbraio 2024, entro il 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la moglie l'importo di € 970,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, o quel diverso importo ritenuto di giustizia in forza dell'espletata istruttoria;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con la sentenza n. 1373/2024 (pub. 6.09.2024) il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra (nata il Parte_1
5/07/1956, a BRUGNERA – PN) e (nato il [...], Controparte_1 a ORMELLE – TV), uniti in matrimonio il 21/11/1981, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugnera (PN) dell'anno 1981, al n. 35, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge.
1.1. Previa rimessione in istruttoria, la causa è proseguita – nella contumacia del resistente – sulle ulteriori domande proposte dalla : di Pt_1 addebito della separazione al marito e di assegno di mantenimento.
2. È fondata anzitutto la domanda di addebito della separazione al
. CP_1
Le risultanze della prova orale assunta confermano quanto allegato a sostegno della domanda: dopo il malessere accusato dalla ad aprile Pt_1 2023 (ictus ischemico in territorio di arteria cerebrale posteriore ex in vascolopatia cerebrale cronica), cui è seguito un lungo ricovero ospedaliero, il si è totalmente disinteressato della moglie e delle sue esigenze di CP_1 cura e accudimento (presenta una disabilità nella deambulazione e nelle adl in emiparesi, emianopsia laterale dx, lieve disfagia e nella deambulazione necessita dell'ausilio del rollator – vd. verbale INPS 27.11.2023), finanche negandole la possibilità del necessario aiuto giornaliero di una badante, nel caso in cui avesse fatto rientro al domicilio (“lui ha 82 anni;
ha detto però che in casa sua non sarebbe entrato nessuno, solo eventualmente una nipote, due
o tre volte alla settimana;
ha detto a mia sorella che poteva tornare solo se era autosufficiente, altrimenti poteva andare dai fratelli, che hanno più soldi di lui;
lui in casa sua non vuole nessuno” – teste ). Testimone_1
Come riferito dai testimoni, durante la degenza della moglie, il si è CP_1 recato in ospedale a farle visita solamente due volte, sempre su convocazione dei medici (che volevano informarlo del decorso ospedaliero, anche in vista delle dimissioni); in tali occasioni, peraltro, egli non ha mostrato alcuna empatia nei confronti della moglie, ma solo di essere (egoisticamente) interessato al suo recupero fisico ed alla possibilità per la stessa di riprendere le abituali faccende domestiche (lui le ha detto, in poche parole, se non sei autosufficiente non tornare a casa, vai dai tuoi fratelli” – teste
[...]
). Tes_2
3 A fronte di questo, solo grazie all'aiuto morale ed economico offertole dai fratelli, la ha potuto essere inserita presso la RSA Casa Sant'Antonio Pt_1 di Conegliano (TV), dove il marito è andato a farle visita l'ultima volta a luglio 2023, contattandola poi telefonicamente altre poche volte, rappresentandole con l'occasione la propria esigenza di un aiuto domestico (“dice anche che a casa c'è bisogno di una donna che lo aiuti;
ci siamo sentiti l'ultima volta un mesetto fa, al telefono, abbiamo parlato del più e del meno;
visto che non torno a casa per lui è come se fossi morta” – udienza del Parte_1 5.07.2024).
2.1. Tale palese ed violazione dei doveri di assistenza morale e materiale da parte del marito costituisce ragione sufficiente per addebitare allo stesso la separazione.
3. ha inoltre chiesto il riconoscimento, in suo favore, Parte_1 di un assegno di mantenimento di € 970,00, così modificata l'originaria domanda di € 300,00.
3.1. Quanto alla condizione economica delle parti, rileva il Tribunale che: a) la ricorrente (69 anni) – che in costanza di matrimonio ha svolto solo lavori occasionali, dedicandosi prevalentemente alla gestione della casa ed alla cura del marito – percepisce il solo l'assegno sociale di € 435,23 mensili. Il 27.03.2024, ha ceduto a terzi l'immobile di ON-San Michele al Tagliamento (VE) di cui era proprietaria al prezzo di € 120.000,00 (doc. 23). È gravata, ogni mese, del pagamento della retta della RSA dove è ospite, per
€ 1.940,00: la richiesta di un assegno di € 970,00 è stata parametrata proprio sull'importo di detta retta, dimezzato. b) Per contro, il (84 anni) percepisce una pensione di circa € CP_1
1.550,00/1.600,00 mensili ed è proprietario esclusivo della casa coniugale di Via dei Salici 6 a Cimadolmo (TV). Dalle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, è risultato essere titolare di due conti correnti bancari (con liquidità complessiva di poco inferiore ad € 20.000,00 alla data del 30.06.2024), di un libretto postale di risparmio con saldo all'11.07.2024 di € 41.209,66 e di titoli e fondi presso Banca Intesa San Paolo e Banca NI per oltre € 75.000,00. Si rimanda, per maggiore completezza, all'informativa depositata agli atti del fascicolo in data 19.09.2024.
3.2. Con i provvedimenti temporanei ed urgenti resi ex art. 473bis.22 cpc. in data 11.07.2024, il giudice relatore ha riconosciuto in favore della Pt_1 un assegno di mantenimento di € 250,00, poi innalzato ad € 400,00 (con
4 decorrenza dal mese di marzo 2024), con provvedimento del 15.10.2024 a fronte dell'istanza di parte per la modifica delle precedenti determinazioni ed alla luce degli esiti dell'indagine della Guardia di Finanza. Tenuto conto di quanto sopra, considerata la disparità reddituale dei coniugi e valorizzate adesso le ragioni dell'addebito, anche rispetto all'ingresso in RSA della – che provvede al pagamento della relativa retta attingendo, Pt_1 ogni mese, ai denari accantonati a seguito della vendita dell'immobile di ON (da soli sufficienti a garantirle il pagamento di poco più di sessanta mensilità) –, ritiene il Tribunale potersi ulteriormente aumentare l'assegno di mantenimento in favore della sino ad € 970,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat. Con decorrenza dalla data della presente decisione, essendo la rideterminazione dell'assegno di mantenimento frutto della valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti.
3.3. L'importo così determinato appare comunque sostenibile da parte del
, attingendo eventualmente ai risparmi e/o investimenti in titoli. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per tutte le fasi nelle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto del ristretto perimetro del thema decidendum e della mancata costituzione in giudizio del resistente.
4.1. Essendo la ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il Pt_1 soccombente è tenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza n. 1373/2024 (pub. 6.09.2024) che ha pronunciato la separazione personale tra (nata il [...], a Parte_1 BRUGNERA – PN) e (nato il [...], a [...] – Controparte_1 TV), uniti in matrimonio il 21/11/1981, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugnera (PN) dell'anno 1981, al n. 35, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di legge – così definitivamente provvede:
1. ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
2. con decorrenza dalla data della presente decisione, PONE a carico di il pagamento, in favore di , entro Controparte_1 Parte_1
5 il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di mantenimento di € 970,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fermi gli effetti frattanto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice relatore;
3. CONDANNA a pagare in favore dell'Erario le spese Controparte_1 di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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