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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 292/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 3.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 27.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 6.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292/2024 promossa da:
LO TR (C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Pt_1 C.F._1
GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro sita in Rovigo, in Via Calatafimi, 1/B, contro
Controparte_1
- (P.I. C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
, con il patrocinio degli Avv.ti PASQUALE SCHIAVULLI Controparte_2
e FRANCESCA PAIOLA, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale INAIL di Venezia, Canal Grande in Santa Croce 712.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata (caso n. 519150584 del 05.04.2022);
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura pari al 9% e così, in sommatoria con la menomazione permanente già riconosciuta nella misura dell'8%, nella misura complessiva del 16% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e CP_1 quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura pari al 9% e così, in sommatoria con la menomazione permanente già riconosciuta nella misura dell'8%, nella misura complessiva del 16% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla
pagina 2 di 9 “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari”
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“rigetto del ricorso introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 16.04.2024 , come sopra rappresentata, Parte_2
ha convenuto in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da “tendinopatia calcifica bilaterale alle spalle”, cagionata dall'attività Part lavorativa di svolta dal 2000, ed, in particolare, dalla movimentazione manuale di carichi con assunzione di posture incongrue e sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle, alle quali era stata costretta.
Ha precisato ancora la ricorrente di aver svolto la propria attività lavorativa dal 2000 al 2003 presso la casa di riposo di Porto Viro nella quale era adibita, non solo ad attività attinenti all'assistenza di anziani non autosufficienti (igiene personale, vestizione, somministrazione dei pasti), effettuate senza l'ausilio di teli o sollevatori e con un insufficiente numero di paranchi, ma anche ad attività collaterali quali pulizia degli ambienti (lavaggio dei vetri, dei pavimenti, pulizia delle suppellettili) posta in essere con semplici spugne e stracci, sopra una scala mantenendo le braccia a lungo sollevate e al rifacimento dei letti.
Ha aggiunto, inoltre, che dal 2003 con l'assunzione da parte della Cooperativa Coopselios veniva adibita al reparto “Gabbiano” di Villa Tamerici di Porto Viro dove sono ospitati sia pazienti anziani non autosufficienti sia disabili psichiatrici.
In quest'ultima sede lavorativa, ha sottolineato come le proprie mansioni prevedano: (a) la movimentazione manuale dei pazienti (spostarli dal letto alla carrozzina o dal letto alla barella e viceversa, sollevarli se scivolano dalla carrozzella, aiutarli ad alzarsi dalle poltrone, vestirli e svestirli); (b) l'assistenza nella somministrazione dei pasti;
(c) la cura dell' igiene personale degli ospiti durante la quale -se viene fatta a letto- si gira il paziente su un lato, mantenendo pagina 3 di 9 gli arti sollevati nelle varie fasi di pulizia contrastandone la rigidità degli arti nelle fasi di svestizione e vestizione, in caso contrario, si deve accompagnare l'assistito in bagno manipolandolo e movimentandolo;
allo stesso modo durante il “bagno completo” (effettuato una volta a settimana), si solleva “a braccia” l'ospite, sostenendolo sotto le ascelle e sotto le ginocchia per spostarlo dalla carrozzina o dalla barella alla sedia da bagno e viceversa, con il solo aiuto di qualche collega.
Ha evidenziato poi la che le difficoltà nello svolgimento delle mansioni Parte_2
aumentavano per le caratteristiche dei letti, quasi tutti “a manovella” e pertanto inidonei a sollevare il paziente a sufficienza per permettergli di alzarsi in autonomia;
per l'assenza di dispositivi di sollevamento;
nonché per la resistenza all'intervento degli operatori da parte dei disabili psichici che li costringono ad impiegare sempre più forza nelle braccia per contrastare gli stati di agitazione.
Ha allegato, infine, di essere stata giudicata - in data 14.02.2022 - “idonea con limitazioni” da parte del medico competente;
di aver inoltrato all' denuncia della malattia CP_1 professionale “tendinopatia calcifica bilaterale alle spalle”, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta (cfr. docc. 4 e 5 all. al ricorso); nonché di aver proposto ricorso amministrativo, concluso con il rigetto (cfr. docc. da 6 a 9 all. al ricorso);
Si è rivolta, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita in relazione al danno biologico stimato nella misura complessiva del
16%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 6 all. al ricorso), tenuto conto di altra patologia Per_1 riconosciuta da nella misura dell'8% (cfr. doc. 3 all. al ricorso) e la conseguente CP_1 condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso ha eccepito la mancata prova della nocività delle attività svolte, oltre al nesso tra queste e la malattia professionale lamentata.
A tal fine, ha negato che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e diffusa nella popolazione dell'età della ricorrente, in quanto normale conseguenza dell'invecchiamento dei tessuti – possa ricondursi all'attività lavorativa svolta, avente ad oggetto unicamente attività di
“Assistenza ad anziani collaboranti suddivisa con altra collega”, “Igiene alla persona, supporto alla vestizione e svestizione, animazione anziani (gioco della tombola, canto, ecc…), accompagnamento al bagno, somministrazione pasti, mansioni alberghiere (apparecchiatura
pagina 4 di 9 tavoli, rifacimento letti, riordino comodini e carrelli igiene)” e movimentazione piccoli sacchi di rifiuti, così come elencate nel questionario (doc. 5 all. alla memoria, pagg. CP_1
2,3,4 e 10); sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 18.06.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (OSS presso Villa Tamerici dal 2003), nonché attraverso Tes_1
l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. , è stata discussa all'odierna Per_2
udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su
PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1
una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
pagina 5 di 9 All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come la ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi in assenza di sufficienti ausili, con assunzione di posture incongrue e sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle.
La teste presso Villa Tamerici, dal 2003 assegnata ai piani adibiti per anziani, Tes_2
dal 2010 adibita al reparto dei disabili e dal 2018 riassegnata al reparto anziani - in merito alle mansioni delle Oss, pur negando che queste fossero ad adibite alle attività di pulizia degli ambienti, ha confermato il fatto che tra le mansioni fosse compresa la movimentazione manuale dei pazienti durante le attività quotidiane, che interessava non solo quelli non autosufficienti, ma anche quelli autosufficienti (malati psichici), ed interrogata sui capitoli di prova ha infatti risposto: sul cap. 5 (Vero che le stanze erano dotate di soffitti molto alti la pulizia delle pareti e dei vetri, che avveniva con semplici spugne e stracci, richiedeva sempre l'utilizzo di una scala e costringeva la ricorrente a tenere le braccia a lungo sollevate oltre la linea delle spalle?) noi Part non abbiamo mai fatto le pulizie degli ambienti, erano effettuate da una ditta esterna, in nessuno dei due reparti dove ho operato, al massimo sanificavamo il comodino e il letto e l'armadio, una volta alla settimana, mentre le pulizie degli ambienti le faceva una ditta, come ho detto. Ciò vale per entrambi i reparti dove ho operato;
sul cap. 6 (Vero che per il cambio dei pannoloni ai pazienti non autosufficienti non esistevano teli o sollevatori che coadiuvassero l'attività degli operatori?) avevamo un sollevatore per piano fino al 2009/2010, non ricordo esattamente la data, gli spostamenti per i cambi li facevamo o con il sollevatore o in due, senza i teli ad alto scorrimento, che sono stati introdotti prima del COVID. Avevamo ospiti da uno e da due, quelli progressivi si potevano fare in due o anche da soli.
ADR: nel cambio occorreva alzare le braccia per togliere gli indumenti ai pazienti, per sistemarli nel letto, anche quando erano agitati e occorreva calmarli;
sul 7 (Vero che la movimentazione dei pazienti avveniva sempre manualmente essendo presenti solo pochi paranchi rispetto al numero di pazienti gravi che pertanto venivano sollevati di peso dagli operatori?) quando potevamo usavamo il sollevatore, negli altri casi facevamo in due o in uno solo;
Sul cap. 13 (Vero che per effettuare il c.d. “bagno completo” la ricorrente ed una collega sollevano e spostano “a braccia” l'ospite, sostenendolo una sotto le ascelle e l'altra sotto le gi-nocchia, dalla carrozzina o dalla barella alla sedia presente nel bagno e viceversa, sen-za l'ausilio di alcun dispositivo di sollevamento?) le operazioni descritte in capitolo si effettuano quando non c'è il sollevatore. Da prima del COVID ci sono due sollevatori per piano, ai piani primo e secondo, nel reparto degli psichiatrici ed al Gabbiano ce n'è uno solo, al terzo piano c'è solo il c.d. sollevatore attivo, che prevede che il paziente collabori. Anche tra i disabili ci sono pazienti che hanno difficoltà a muoversi e vanno movimentati dagli OSS.
pagina 6 di 9 sul cap. 21 (Vero che i pazienti in carrozzina vengono movimentati manualmente dal letto alla carrozzina e viceversa?) è vero, quando c'è il sollevatore lo usiamo, quando non c'è facciamo lo spostamento a volte in due ed a volte in uno solo.
e sul numero di personale a tale ruolo adibito in servizio nei vari reparti ammette:
“nel reparto anziani c'erano 21 ospiti al terzo piano, 28 al primo ed al secondo, all'epoca, nel 2003, eravamo in tre per il primo ed il secondo piano e in uno per il terzo, dove c'erano gli autosufficienti, di notte eravamo in due per gli anziani e uno solo dai disabili/psichiatrici.
Da prima del COVID siamo in quattro per i reparti dei non autosufficienti, al Gabbiano siamo in tre e a volte il pomeriggio in due. Di notte al Gabbiano c'è un solo OSS, non si fa il cambio per tutti ma per alcuni sì”.
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione degli arti superiori (in particolare le spalle), occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. , il quale, Per_2 all'esito delle operazioni peritali condotte in data 10.01.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr. e a quello di parte , Dr.ssa (cfr. pag. 7 relazione CTU), Per_1 CP_1 Per_3 ha constatato la presenza nella ricorrente della “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori consistenti nella lacerazione dei tendini sovra spinati bilaterali”.
Il Consulente ha poi aggiunto che “la spalla […] è l'articolazione maggiormente esposta al rischio di tendinopatia […] come effetto di movimenti ripetuti (anche di bassa intensità) e relative lesioni e infiammazioni da usura”, e che “le attività svolte nelle mansioni di Oss coinvolgono la movimentazione dei pazienti per lavarli, vestirli e accudirli in generale spostando anche i pazienti stessi alzando notevoli pesi per lungo tempo e questi oggettivamente comportano a carico degli arti superiori movimenti ripetuti e potenzialmente
l'assunzione di posture incongrue e anti ergonomiche” (cfr. pagg.
8-9 relazione CTU), valutando nel caso di specie che tale occupazione “svolta da oltre venti anni […] ha comportato e comporta tuttora un rilevante sovraccarico biomeccanico al livello delle spalle, pressoché per tutta la durata del turno lavorativo”, conclude da un punto di vista medico- legale per la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa effettuata e tuttora in essere, considerata l'attività lavorativa svolta, l'epoca di insorgenza e l'assenza di latri fattori causali noti, riconducendo la “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” alla voce 78 lettera c) delle “Nuove Tabelle Malattie
Professionali” per “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” (cfr. pag. 12 relazione CTU).
pagina 7 di 9 Si rileva altresì la mancanza di osservazioni alla bozza della relazione del CTU da parte di entrambi i CTP.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, dovendo considerare il pregiudizio riconosciuto per il complesso patologico attuale e quello precedentemente riconosciuto, il Consulente dell'Ufficio conclude: “il danno biologico permanente […] a seguito di questa specifica patologia professionale sia pari all'8% (otto per cento) […] considerata la patologia erniaria lombare precedentemente riconosciuta valutata con un danno biologico pari all'8% è possibile eseguire una valutazione complessiva del caso, comportante un danno biologico pari al 15% ” (cfr. pag. 13 relazione CTU).
Quanto alla decorrenza della patologia, il Dr. ha concluso che “il complesso Per_2
menomativo era certamente presente al momento delle domande di malattia professionale
(05.04.2022)”.
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennizzo conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (05.04.2022); l' dovrà altresì CP_1
corrispondere a parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, nel quale rientra il valore di causa, secondo i valori medi per l'attività svolta per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 292/2024 promossa da contro Parte_2
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico complessivo, considerato quello già precedentemente riconosciuto dall' , pari al 15%, riscontrabile sin dalla domanda amministrativa CP_1
(05.04.2022);
4. Condanna a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo conseguente al CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalla domanda amministrativa (05.04.2022), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
5. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per esso agli Avv.ti
GIANCARLO MORO e ALICE VETTORE che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00, oltre al rimborso delle spese di CTP documentate in atti;
6. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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