TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6816 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione– vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Sergio SPADAVECCHIA e Romano COLARUSSO,
Attore
nata a [...] il [...] (CF. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele MELE,
Convenuto
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
La causa ha ad oggetto lo scioglimento della comunione dell'appartamento sito in Statte, via Armando
Diaz n. 33, 1° piano, con ingresso a sinistra salendo le scale, composto da 3 vani ed accessori, avente una superficie calpestabile di 107 mq oltre a 2 balconi. In C.F. al fg. 12, p.lla 1062, sub. 5, cat.A/3, cl. 3, cons. 6 vani, rendita 542,28 € e del Box-auto ubicato all'interno del cortile dello stabile di via
Armando Diaz n. 48-50, avente accesso dalla cancellata metallica individuata dal civico n. 46/A, il locale, di forma rettangolare, ha una superficie calpestabile di 14 mq. In C.F. al fg. 12, p.lla 1000, sub. 12, cat. C/6, cl. 1, consistenza 14 mq, rendita 31,09 €. dei quali le parti sono comproprietarie.
Nel corso del giudizio è stata espletata e depositata una consulenza tecnica di ufficio allo scopo di valutare i beni ed accertarne la divisibilità, a seguito della quale le parti hanno chiesto vari rinvii del giudizio al fine di giungere ad una intesa bonaria in merito alle modalità della divisione;
con le note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 29.01.2025 le parti hanno domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, nonché ordinarsi la cancellazione della domanda giudiziale iscritta il 05.12.2019 al reg. 30526 e al reg. part. 21826.
Con Ordinanza del 31.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
Pertanto, devono essere ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere tale richiesta, essendo sopravvenuta nel corso del processo, una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti e ha fatto venir meno la necessità della pronunzia del giudice.
La cessazione della materia del contendere, difatti, costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo.
Le spese possono dichiararsi compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 6816 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 instaurato da nei confronti di Parte_1
così provvede: Parte_2
- Dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- Ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale effettuata in data 05.12.2019 al reg. 30526 e al reg. part. 21826;
- Si comunichi.
Così deciso in Taranto in data 06.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Nigri