TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/08/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 4984/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Manlio Lucia (C.F. ) CodiceFiscale_2
- indirizzo PEC: presso il cui studio, in Milano, Email_1
alla via Durini n. 2, è elett.te domiciliato
OPPONENTE
E
(codice fiscale n. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata dalla mandataria (codice fiscale e Controparte_2
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961), in persona del
Procuratore p.t. e rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
Giovanni Solimene (C.F: ) -indirizzo PEC: C.F._3
presso il cui studio, in Avellino, alla via Email_2
P.S. Mancini n. 70, è elett.te domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1253/2022, provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Avellino in data 19.11.2022 e depositato il 21.11.2022.
Con tale decreto, notificato unitamente all'atto di precetto in data 29.12.2022, è stato ingiunto il pagamento, in favore della (cessionaria di Controparte_1 [...] in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. CP_3
1, 4 e 7 L. 130/1999), della complessiva somma di euro 408.455,86, oltre agli interessi contrattualmente pattuiti e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza del contratto di finanziamento n. 2426373 stipulato tra società e la Parte_2 [...]
(poi, denominata ed incorporata per Controparte_4 Controparte_5
fusione in a garanzia del quale aveva rilasciato una Controparte_3 Pt_1
fideiussione (cfr. contratto di mutuo art. 5) per un importo pari al 50% del capitale.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva: 1) la carenza di legittimazione attiva per insussistenza della prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria del credito;
- 2) la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
-3) l'intervenuta decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.; -4) l'erronea determinazione della somma ingiunta tenuto conto della limitazione della garanzia al 50% del capitale mutuato.
In via subordinata, chiedeva, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso, la chiamata in causa della società debitrice Parte_2
principale.
In forza di tali motivi, l'opponente chiedeva: 1) in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I., ai sensi dell'art. 649
c.p.c.;- 2) nel merito, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva, di nullità parziale della fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. e di decadenza della CP_1
(e per essa della ) dalla possibilità di escutere il fideiussiore, per
[...] Controparte_2 decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 tramite la mandataria la quale chiedeva il rigetto delle istanze e Controparte_2
domande dell'opponente, con la condanna al pagamento delle spese.
pag. 2/6 Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 3.02.2023, il Tribunale accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e rigettava la richiesta di chiamata in causa della debitrice principale.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Indi, all'udienza del 18.04.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, atteso che è stata ritualmente espletata la procedura di mediazione ordinata dal Tribunale, come da prova documentale in atti (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. dell'opponente e seconda memoria e ex art. 183, VI comma c.p.c. dell'opposta).
Il contraddittorio processuale è integro.
Invero, va ritenuto che sussista la legittimazione esclusiva della società cessionaria, poiché, da un punto di vista tecnico e giuridico, in forza dell'avvenuta cartolarizzazione del credito, essa diventa successore a titolo particolare della banca cedente di tutte le attività e passività a lei attribuite. Sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la cedente solo nell'ipotesi, ben diversa da quella in esame, in cui il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento del “modo di essere della titolarità attiva del rapporto”
(Cass. civile sent. n. 6921/2019).
Passando all'esame del merito, va, innanzitutto, precisato che la creditrice opposta ha adeguatamente provato la sua legittimazione ad agire quale cessionaria di e, dunque, la titolarità del credito in lite. Controparte_3
L'opposta ha prodotto i seguenti documenti: 1) atto di fusione per incorporazione tra ed - 2) contratto di Controparte_4 Controparte_3
finanziamento stipulato per atto del notaio munito di formula esecutiva in data Per_1
15.05.2007; - 3) avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Parte II- n. 45 del
19.04.2022; - 4) dichiarazione sottoscritta dalla società cedente ( Controparte_3
in data 12.01.2023, in cui si conferma che il rapporto bancario in sofferenza n.
[...]
pag. 3/6 cessione (rilasciata dal procuratore della Banca, dirigente;
- 5) Persona_2
autorizzazione emessa dalla cedente (originaria mutuante) all'addebito sul c/c della debitrice principale dell'importo del mutuo.
Risulta, poi, che vi è stata completa comunicazione dell'avvenuta cessione mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La fattispecie in esame, invero, è regolamentata dall'art. 58 TUB. La notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264
c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie (Cass. sent.
n. 20945/2020).
Irrilevanti, ai fini della prova della legittimazione attiva dell'opposta- quale cessionaria del credito- sono la mancata produzione del contratto di cessione e la mancata elencazione in Gazzetta Ufficiale dei singoli rapporti ceduti (Cass. sent. n. 10200/2021).
Ciò in quanto l'avviso di cessione contiene sufficienti elementi identificativi dei crediti ceduti. Esso contiene l'indicazione dettagliata che i crediti ceduti sono “crediti sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 1 gennaio 2022, i cui debitori siano stati classificati “a sofferenza” e segnalati in “Centrale dei Rischi”. Risultano, poi, la tipologia di contratto, tra cui i finanziamenti ipotecari, il periodo di stipula, il sito internet ove è pubblicata la lista dei crediti ceduti.
A ciò si aggiunga che vi sono ulteriori elementi dirimenti ai fini dell'inclusione del credito in lite tra quelli ceduti, quali la dichiarazione di cessione della banca cedente, ed il possesso, da parte della cessionaria, di documenti riconducibili alla cedente (contratto di finanziamento ed estratto conto ex art. 50 T.U.B). Priva di pregio è la contestazione dell'opponente in ordine alla produzione del contratto di finanziamento in copia atteso il mancato specifico disconoscimento della conformità della copia all'originale.
Quanto alle restanti doglianze dell'opponente, va rilevato che il principale motivo di opposizione attiene alla nullità parziale del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust.
L'opponente assume che sarebbe nulla la clausola contrattuale contenente la deroga al termine (decadenziale) di cui all'art. 1957 c.c. che, di conseguenza, l'opposta sarebbe decaduta dalla possibilità di escutere la fideiussione. A suo dire, a fronte di una pag. 4/6 morosità manifestatasi a decorrere dal marzo del 2009, l'opposta avrebbe intimato il pagamento, per la prima volta, in data 17.03.2021, per, poi, notificare il decreto ingiuntivo in data 29.12.2022. Dunque, l'opposta avrebbe agito ben oltre il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1957 c.c..
Orbene, tale motivo è infondato.
Occorre precisare, innanzitutto, che l'opponente ha stipulato con la
[...]
(oggi ed in favore della società Controparte_4 Controparte_3 [...]
una fideiussione specifica (cfr. clausola contenuta nell'art. Parte_2
n. 5 del contratto di finanziamento n. 2426373 del 27.04.2007), a garanzia, cioè, dell'adempimento delle sole obbligazioni bancarie nascenti dal contratto di mutuo.
Ciò posto, va rilevato, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, che la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus (Cass. n. 19401/2024). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, il tenore letterale della statuizione della Banca d'Italia è chiaro ed inequivoco nel senso che la censura non concerne in alcun modo le fideiussioni specifiche, avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus.
Quanto, poi, alla prova dell'an e del quantum del credito, l'opposta ha assolto l'onere probatorio a suo carico, dimostrando l'effettiva sussistenza del credito ingiunto.
L'opposta ha prodotto i seguenti documenti: 1) copia del contratto di finanziamento;
-
2) copia del contratto di fideiussione;
- 3) attestazione ex art. 50 D.lgs. 385/93. La stessa ha anche provato l'effettiva erogazione delle somme oggetto di mutuo e l'accredito dell'importo finanziato di euro 797.000,00; significativa è la comunicazione fatta al fideiussore-odierno opponente con nota del 30.04.2007 mai contestata (cfr. comunicazione della allegata al fascicolo monitorio). Controparte_4
Tale documentazione è da ritenersi idonea e sufficiente ai fini della prova del credito tenuto conto che l'opponente ha incentrato la sua difesa sulla pretesa nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e non ha sollevato contestazioni in merito alla pretesa creditoria.
E' privo di pregio anche il motivo di opposizione relativo all'erroneità della quantificazione della somma oggetto di ingiunzione, in quanto eccedente l'importo garantito.
pag. 5/6 Contrariamente all'assunto dell'opponente, v'è stato il rispetto dell'art. 5 del contratto di finanziamento, secondo cui la fideiussione è stata prestata “per un importo, comunque, non superiore al 50% del capitale” quale sarebbe residuato a seguito dei pagamenti effettuati dal debitore principale. Infatti, nel decreto ingiuntivo opposto, si legge quanto segue: “… il tutto, per ciò che concerne i garanti, sempre e comunque, nei limiti della prestata fideiussione per la causale di cui al ricorso”.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente nella misura determinata in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 147/22, valori minimi dello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate e la modesta attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. per l'effetto, dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
11.229,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Avellino in data 26.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
95470000075 di cui alla certificazione ex art. 50 TUB del 13.05.2022 è compreso nella