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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OT
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 987/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 21.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cariati (CS), Via Matteotti n. 20, presso C.F._1
lo studio dell'avv. FILIPPELLI CAMILLO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Cariati (CS), Via Matteotti n. 20, presso C.F._3
lo studio dell'avv. FILIPPELLI CAMILLO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato in data 06.09.2025,
[...]
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito Pt_1 Parte_2
concordatario in Rocca di Neto (KR), il 22.12.2012 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2012); di aver avuto un figlio,
nato il [...] a [...]; (minorenne); Per_1
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. le parti sono libere di fissare ove riterranno più opportuno la propria residenza e le stesse, impronteranno i propri rapporti all'insegna del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Rocca di Neto alla via Aldo Moro n. 50, di proprietà della sig.ra , resterà nella sua esclusiva disponibilità, ivi compresi arredi e Parte_2
suppellettili. Il sig. , previo accordo con la sig.ra , potrà asportare Pt_1 Parte_2
i propri effetti personali ancora presenti nell'unità abitativa, atteso che il marito si
è già allontanato dalla casa coniugale;
3. il figlio minore, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre, con domicilio e residenza all'indirizzo V.le Aldo Moro n. 50, Rocca di Neto (KR). Tuttavia, la signora
, per motivi di lavoro, potrà spostarsi liberamente con il figlio, dando Parte_2
immediata e tempestiva comunicazione al sig. , in ordine a Parte_1
qualsiasi variazione del proprio domicilio o residenza;
4. il padre, , ha ampia facoltà di vedere e trascorrere del tempo con il Parte_1
figlio ogniqualvolta lo desideri, nel rispetto degli obblighi scolastici di Per_2
e previo accordo con la madre;
[...]
5. il minore trascorrerà due week-end al mese, secondo il principio dell'alternanza, con il padre, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti. Il padre potrà portare con sé il figlio già dalla serata del venerdì precedente il weekend a lui assegnato (fine settimana di sabato e domenica) per poi riportarlo alla madre la sera della domenica;
salvo diverso accordo tra le parti;
6. durante il periodo natalizio e quello Pasquale, il minore, lo trascorrerà con il padre e con la madre sulla base del principio dell'alternanza, previo accordo dei genitori;
7. in caso di mancato accordo tra le parti, il minore trascorrerà con il padre almeno
7 giorni nel periodo natalizio, ivi compresi i giorni 24 e 25 dicembre e almeno 7 giorni con la madre, ivi compresi i giorni 31 dicembre e 1° gennaio;
allo stesso modo, per il periodo Pasquale, il minore trascorrerà tali giorni festivi consecutivi con uno dei due genitori, secondo il principio dell'alternanza;
8. per il periodo estivo, il padre terrà con sé il figlio per 20 giorni, da concordarsi con la madre almeno un mese prima. Tale periodo di giorni 20 ed il medesimo termine di preavviso è parimenti accordato a favore della madre. Durante tale periodo, i genitori, potranno autonomamente spostarsi insieme al minore senza che sia necessario un preventivo consenso o autorizzazione dell'altro genitore, salvo l'obbligo di comunicare il luogo ove il minore si troverà;
9. il compleanno del bambino sarà festeggiato sulla base dell'accordo delle parti, nel rispetto della volontà del figlio;
10. a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, il padre, , Parte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di € 200,00 Parte_2
mensili, da versarsi entro il giorno 28 (VENTOTTO) di ogni mese sull'IBAN intestato alla sig.ra : [...] (aperto presso la Parte_2
BCC del Crotonese). L'assegno di mantenimento continuerà anche oltre la maggiore età, fino a quando il figlio non sarà completamente indipendente.
Inoltre, la somma sarà soggetta a revisione annuale con un aumento previsto secondo gli indici ISTAT;
11. tutte le spese straordinarie (scuola, istruzione, educazione, salute, sport, ecc.) inerenti al minore, saranno ripartite al 50% tra i due coniugi ex legge, per cui il sig. corrisponderà questo suo 50% alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
previa esibizione delle relative ricevute fiscali e previo accordo per le spese che lo prevedono. Lo stesso dovrà avvenire viceversa;
12. le parti, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra, essendo economicamente autosufficienti ed autonome e non vi sono beni immobili o mobili da suddividere tra le stesse;
13. le parti, autorizzano reciprocamente il diritto di espatrio del minore e dunque la possibilità dello stesso di recarsi all'estero con uno dei genitori, per soli fini turistici;
autorizzano altresì il rilascio ed il successivo rinnovo del passaporto a lui intestato.
*****
Con decreto del 18.09.2025, il Presidente del., disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 03/10/2025 il difensore delle parti depositava per entrambe, note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.09.2025, letti gli atti, acquisita documentazione, con ordinanza del 21.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, da ritenere congrue ex lege, ovvero confacenti all'interesse del minore.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
OT (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
16/04/1978 a New York (USA), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Rocca di Neto (KR), il 22.12.2012, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del detto Comune al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2012 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca di Neto (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OT
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 987/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 21.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cariati (CS), Via Matteotti n. 20, presso C.F._1
lo studio dell'avv. FILIPPELLI CAMILLO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Cariati (CS), Via Matteotti n. 20, presso C.F._3
lo studio dell'avv. FILIPPELLI CAMILLO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato in data 06.09.2025,
[...]
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito Pt_1 Parte_2
concordatario in Rocca di Neto (KR), il 22.12.2012 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2012); di aver avuto un figlio,
nato il [...] a [...]; (minorenne); Per_1
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. le parti sono libere di fissare ove riterranno più opportuno la propria residenza e le stesse, impronteranno i propri rapporti all'insegna del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Rocca di Neto alla via Aldo Moro n. 50, di proprietà della sig.ra , resterà nella sua esclusiva disponibilità, ivi compresi arredi e Parte_2
suppellettili. Il sig. , previo accordo con la sig.ra , potrà asportare Pt_1 Parte_2
i propri effetti personali ancora presenti nell'unità abitativa, atteso che il marito si
è già allontanato dalla casa coniugale;
3. il figlio minore, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre, con domicilio e residenza all'indirizzo V.le Aldo Moro n. 50, Rocca di Neto (KR). Tuttavia, la signora
, per motivi di lavoro, potrà spostarsi liberamente con il figlio, dando Parte_2
immediata e tempestiva comunicazione al sig. , in ordine a Parte_1
qualsiasi variazione del proprio domicilio o residenza;
4. il padre, , ha ampia facoltà di vedere e trascorrere del tempo con il Parte_1
figlio ogniqualvolta lo desideri, nel rispetto degli obblighi scolastici di Per_2
e previo accordo con la madre;
[...]
5. il minore trascorrerà due week-end al mese, secondo il principio dell'alternanza, con il padre, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti. Il padre potrà portare con sé il figlio già dalla serata del venerdì precedente il weekend a lui assegnato (fine settimana di sabato e domenica) per poi riportarlo alla madre la sera della domenica;
salvo diverso accordo tra le parti;
6. durante il periodo natalizio e quello Pasquale, il minore, lo trascorrerà con il padre e con la madre sulla base del principio dell'alternanza, previo accordo dei genitori;
7. in caso di mancato accordo tra le parti, il minore trascorrerà con il padre almeno
7 giorni nel periodo natalizio, ivi compresi i giorni 24 e 25 dicembre e almeno 7 giorni con la madre, ivi compresi i giorni 31 dicembre e 1° gennaio;
allo stesso modo, per il periodo Pasquale, il minore trascorrerà tali giorni festivi consecutivi con uno dei due genitori, secondo il principio dell'alternanza;
8. per il periodo estivo, il padre terrà con sé il figlio per 20 giorni, da concordarsi con la madre almeno un mese prima. Tale periodo di giorni 20 ed il medesimo termine di preavviso è parimenti accordato a favore della madre. Durante tale periodo, i genitori, potranno autonomamente spostarsi insieme al minore senza che sia necessario un preventivo consenso o autorizzazione dell'altro genitore, salvo l'obbligo di comunicare il luogo ove il minore si troverà;
9. il compleanno del bambino sarà festeggiato sulla base dell'accordo delle parti, nel rispetto della volontà del figlio;
10. a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore, il padre, , Parte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva di € 200,00 Parte_2
mensili, da versarsi entro il giorno 28 (VENTOTTO) di ogni mese sull'IBAN intestato alla sig.ra : [...] (aperto presso la Parte_2
BCC del Crotonese). L'assegno di mantenimento continuerà anche oltre la maggiore età, fino a quando il figlio non sarà completamente indipendente.
Inoltre, la somma sarà soggetta a revisione annuale con un aumento previsto secondo gli indici ISTAT;
11. tutte le spese straordinarie (scuola, istruzione, educazione, salute, sport, ecc.) inerenti al minore, saranno ripartite al 50% tra i due coniugi ex legge, per cui il sig. corrisponderà questo suo 50% alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
previa esibizione delle relative ricevute fiscali e previo accordo per le spese che lo prevedono. Lo stesso dovrà avvenire viceversa;
12. le parti, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altra, essendo economicamente autosufficienti ed autonome e non vi sono beni immobili o mobili da suddividere tra le stesse;
13. le parti, autorizzano reciprocamente il diritto di espatrio del minore e dunque la possibilità dello stesso di recarsi all'estero con uno dei genitori, per soli fini turistici;
autorizzano altresì il rilascio ed il successivo rinnovo del passaporto a lui intestato.
*****
Con decreto del 18.09.2025, il Presidente del., disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 03/10/2025 il difensore delle parti depositava per entrambe, note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.09.2025, letti gli atti, acquisita documentazione, con ordinanza del 21.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, da ritenere congrue ex lege, ovvero confacenti all'interesse del minore.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
OT (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
16/04/1978 a New York (USA), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Rocca di Neto (KR), il 22.12.2012, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del detto Comune al n. 21 – parte II – Serie A – anno 2012 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca di Neto (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli