Art. 14. 1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all' articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 .
Nota all' art. 14, comma 1:
La legge n. 584/1977 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea.
Il relativo art. 24 detta i criteri di aggiudicazione degli appalti. In particolare il criterio di cui alla lettera b) e' "quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all' art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".
Nota all' art. 14, comma 1:
La legge n. 584/1977 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea.
Il relativo art. 24 detta i criteri di aggiudicazione degli appalti. In particolare il criterio di cui alla lettera b) e' "quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad uno o piu' dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all' art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".