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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/11/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. AN HI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1196/2025 R.G.
promossa da cod. fisc. e p. iva e per essa, quale mandataria, il suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale cod. fisc. e p. iva Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard
ATTRICE contro
, cod. fisc. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONUMACE
conclusioni delle parti
per parte attrice (come da ricorso introduttivo)
accertare e dichiarare che il signor (C.F.: ), CP_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...],
è erede puro e semplice del defunto signor (C.F.: Persona_1
, nato a [...] il [...], deceduto a Lanzo Torinese C.F._2 in data 7.08.2007, con ultima residenza in vita in Germagnano, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
*
oggetto: accertamento qualità di erede
Pag. 1 a 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., e, per essa quale mandataria la Parte_1 procuratrice speciale adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_2
a) in data 22.6.2006 Banca di Roma s.p.a. stipulava con e CP_1 Controparte_2 contratto di mutuo per l'importo di € 127.000,00 che i mutuatari si impegnavano restituire n.
360 rate mensili (doc. 3 attore);
b) i mutuatari non corrispondevano regolarmente le rate e, conseguentemente, decadevano dal beneficio del termine;
c) l'attrice interveniva nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro CP_1 pendente avanti al Tribunale di Ivrea RGE 168/2022;
d) in data 7.8.2007 decedeva (doc. 5 attore), lasciando quali chiamati Persona_1 all'eredità la moglie e il figlio;
CP_3 CP_1
e) rinunciava all'eredità; CP_3
f) , dal decesso del padre, era nel possesso dei beni ereditari (in particolare, CP_1 immobile sito in Germagnano, via Borgo Novo n. 21; indicato al catasto come via Borgo
Novo n. 19) e tuttavia non procedeva alla predisposizione dell'inventario.
Parte attrice chiedeva quindi accertarsi che è erede puro e semplice di CP_1 Per_1
.
[...]
2. All'udienza del 16.9.2025 veniva dichiarata la contumacia di e all'udienza del CP_4
24.10.2024 l'attrice discuteva oralmente la causa;
il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
3. La domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
3.1. La qualità di chiamato all'eredità di (figlio) rispetto a CP_1 Persona_1
(padre) risulta documentalmente dall'estratto dell'atto di nascita prodotto (doc. 9 attore), tenuto altresì conto che non risulta in atti che il padre del convenuto abbia lasciato testamento.
3.2. Quanto alla circostanza che l'immobile in questione (sito in immobile sito in Germagnano, via Borgo Novo n. 21; indicato al catasto come via Borgo Novo n. 19; censito al catasto come segue: Foglio 5, part. 9, sub. 2, cat. A/2, classe 1, consistenza 5 vani, Via Borgo Nuovo n. 19, piano T) rientrasse nell'asse ereditario di (deceduto in data 7.8.2007, doc. 5 Persona_1 attore), possono ritenersi sufficienti le risultanze del doc. 8 attore poiché:
-come da certificazione notarile, effettivamente l'immobile in questione risulta indicato con due civici diversi (n. 21 e n. 19) ma si tratta del medesimo bene (cfr. doc. 8 attore, pag. 1 confronto tra quanto indicato “su immobili così descritti nella sezione B della nota: … N. civico 19” e quanto indicato nella sezione “oggetto: … Via Borgo Novo n. 21 …”);
Pag. 2 a 3 -dalle risultanze dell'intestazione catastale emerge che prima del decesso era Persona_1
(nudo) comproprietario dell'immobile e che il mutamento di titolarità è avvenuto proprio a seguito della morte di [cfr. doc. 8 pag. 6 ove è indicata anche la data del decesso Persona_1 del padre del convenuto: “dati derivanti da DENUNZIA (NEI PASSAGGI A CAUSA DI MORTE) del 07/08/2007 …”] (arg. ex Cass. II, 22 luglio 2004, n.13785).
3.3. Infine, il convenuto, successivamente alla morte del padre, è nel possesso dell'immobile in quanto: a) il convenuto risulta essere residente a tale indirizzo nei periodi 6.9.2008-23.8.2013 e a partire dal 5.9.2014 (doc. 6 attore); b) tale indirizzo risulta essere l'attuale residenza del convenuto (doc. 7 attore); c) a tale indirizzo si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo del presente giudizio.
3.4. Poiché il convenuto si trova nel possesso di beni ereditari e non ha effettuato la redazione dell'inventario nel termine di legge, sussistono tutti i presupposti in fatto richiesti perché possa operare l'accettazione ex lege (art. 485 c.c.) dell'eredità. Conseguentemente, il convenuto deve essere dichiarato erede puro e semplice di , nei limiti della CP_1 Persona_1 quota devoluta e salvo il concorso con eventuali ulteriori chiamati.
4. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vengono poste a carico del convenuto. Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200,01-26.000,00 [valore indeterminabile minimo;
cfr. art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 secondo cui “le cause di valore interminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00” (e dunque almeno pari a € 26.000,00) e la tabella n. 2 d.m. 55/2014 che prevede scaglioni così delimitati: “da € 5.200,01 a € 26.000,00” e da “€ 26.000,01 a € 52.000,00”] – in dispositivo sulla base dei valori minimi per tutte le fasi (tenuto conto della non complessità in fatto e in diritto della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) accerta e dichiara che (nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
) è erede puro e semplice di (nato a [...] C.F._1 Persona_1
Torinese il 11.8.1955 e deceduto a Lanzo Torinese il 7.8.2007, cod. fisc.
, nei limiti della quota devoluta e salvo il concorso con eventuali C.F._2 ulteriori chiamati, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende.
Ivrea, 04/11/2025
Il Giudice
AN HI
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. AN HI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1196/2025 R.G.
promossa da cod. fisc. e p. iva e per essa, quale mandataria, il suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale cod. fisc. e p. iva Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard
ATTRICE contro
, cod. fisc. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONUMACE
conclusioni delle parti
per parte attrice (come da ricorso introduttivo)
accertare e dichiarare che il signor (C.F.: ), CP_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...],
è erede puro e semplice del defunto signor (C.F.: Persona_1
, nato a [...] il [...], deceduto a Lanzo Torinese C.F._2 in data 7.08.2007, con ultima residenza in vita in Germagnano, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
*
oggetto: accertamento qualità di erede
Pag. 1 a 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., e, per essa quale mandataria la Parte_1 procuratrice speciale adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_2
a) in data 22.6.2006 Banca di Roma s.p.a. stipulava con e CP_1 Controparte_2 contratto di mutuo per l'importo di € 127.000,00 che i mutuatari si impegnavano restituire n.
360 rate mensili (doc. 3 attore);
b) i mutuatari non corrispondevano regolarmente le rate e, conseguentemente, decadevano dal beneficio del termine;
c) l'attrice interveniva nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro CP_1 pendente avanti al Tribunale di Ivrea RGE 168/2022;
d) in data 7.8.2007 decedeva (doc. 5 attore), lasciando quali chiamati Persona_1 all'eredità la moglie e il figlio;
CP_3 CP_1
e) rinunciava all'eredità; CP_3
f) , dal decesso del padre, era nel possesso dei beni ereditari (in particolare, CP_1 immobile sito in Germagnano, via Borgo Novo n. 21; indicato al catasto come via Borgo
Novo n. 19) e tuttavia non procedeva alla predisposizione dell'inventario.
Parte attrice chiedeva quindi accertarsi che è erede puro e semplice di CP_1 Per_1
.
[...]
2. All'udienza del 16.9.2025 veniva dichiarata la contumacia di e all'udienza del CP_4
24.10.2024 l'attrice discuteva oralmente la causa;
il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
3. La domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
3.1. La qualità di chiamato all'eredità di (figlio) rispetto a CP_1 Persona_1
(padre) risulta documentalmente dall'estratto dell'atto di nascita prodotto (doc. 9 attore), tenuto altresì conto che non risulta in atti che il padre del convenuto abbia lasciato testamento.
3.2. Quanto alla circostanza che l'immobile in questione (sito in immobile sito in Germagnano, via Borgo Novo n. 21; indicato al catasto come via Borgo Novo n. 19; censito al catasto come segue: Foglio 5, part. 9, sub. 2, cat. A/2, classe 1, consistenza 5 vani, Via Borgo Nuovo n. 19, piano T) rientrasse nell'asse ereditario di (deceduto in data 7.8.2007, doc. 5 Persona_1 attore), possono ritenersi sufficienti le risultanze del doc. 8 attore poiché:
-come da certificazione notarile, effettivamente l'immobile in questione risulta indicato con due civici diversi (n. 21 e n. 19) ma si tratta del medesimo bene (cfr. doc. 8 attore, pag. 1 confronto tra quanto indicato “su immobili così descritti nella sezione B della nota: … N. civico 19” e quanto indicato nella sezione “oggetto: … Via Borgo Novo n. 21 …”);
Pag. 2 a 3 -dalle risultanze dell'intestazione catastale emerge che prima del decesso era Persona_1
(nudo) comproprietario dell'immobile e che il mutamento di titolarità è avvenuto proprio a seguito della morte di [cfr. doc. 8 pag. 6 ove è indicata anche la data del decesso Persona_1 del padre del convenuto: “dati derivanti da DENUNZIA (NEI PASSAGGI A CAUSA DI MORTE) del 07/08/2007 …”] (arg. ex Cass. II, 22 luglio 2004, n.13785).
3.3. Infine, il convenuto, successivamente alla morte del padre, è nel possesso dell'immobile in quanto: a) il convenuto risulta essere residente a tale indirizzo nei periodi 6.9.2008-23.8.2013 e a partire dal 5.9.2014 (doc. 6 attore); b) tale indirizzo risulta essere l'attuale residenza del convenuto (doc. 7 attore); c) a tale indirizzo si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo del presente giudizio.
3.4. Poiché il convenuto si trova nel possesso di beni ereditari e non ha effettuato la redazione dell'inventario nel termine di legge, sussistono tutti i presupposti in fatto richiesti perché possa operare l'accettazione ex lege (art. 485 c.c.) dell'eredità. Conseguentemente, il convenuto deve essere dichiarato erede puro e semplice di , nei limiti della CP_1 Persona_1 quota devoluta e salvo il concorso con eventuali ulteriori chiamati.
4. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vengono poste a carico del convenuto. Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200,01-26.000,00 [valore indeterminabile minimo;
cfr. art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 secondo cui “le cause di valore interminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00” (e dunque almeno pari a € 26.000,00) e la tabella n. 2 d.m. 55/2014 che prevede scaglioni così delimitati: “da € 5.200,01 a € 26.000,00” e da “€ 26.000,01 a € 52.000,00”] – in dispositivo sulla base dei valori minimi per tutte le fasi (tenuto conto della non complessità in fatto e in diritto della controversia).
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) accerta e dichiara che (nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
) è erede puro e semplice di (nato a [...] C.F._1 Persona_1
Torinese il 11.8.1955 e deceduto a Lanzo Torinese il 7.8.2007, cod. fisc.
, nei limiti della quota devoluta e salvo il concorso con eventuali C.F._2 ulteriori chiamati, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite liquidate in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 518,00), anticipazioni forfettarie (€ 27,00) e successive occorrende.
Ivrea, 04/11/2025
Il Giudice
AN HI
Pag. 3 a 3