(( (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori).)) ((1. L'ormeggiatore e' cancellato dal registro degli ormeggiatori:
a) per morte;
b) per permanente inidoneita' al servizio;
c) in caso di accertata positivita' al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel triennio precedente e' stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positivita';
d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli);
e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare;
f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera c);
g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera d);
h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla societa' cooperativa di cui all'articolo 209;
i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o piu' reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 211;
m) per trasferimento a seguito di mobilita';
n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della navigazione.
2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualita' di socio della cooperativa.))