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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da: nata a [...], Albania (EE) il 05.05.1967 C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Aldini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Cesena (FC) Viale G. Matteotti
n.567, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 27.2.2023
RICORRENTE contro nato a [...], Albania (EE) il 27.08.1964 e residente in CP_1
Cesena (FC) Via Fratelli Bandiera n. 58 int. 14, C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025, dinanzi al giudice istruttore, il procuratore della ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo, precisando le pagina 1 di 6 proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 22.07.2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva.
Il Pubblico Ministero, già intervenuto con comparsa depositata il 26 settembre
2023, ha omesso di precisare le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/02/2023 chiedeva la pronunzia Parte_1
della separazione personale da rappresentando che dal matrimonio, CP_1
celebrato con rito civile in BI (Albania) il 1 febbraio 1988, erano nati i figli Per_1
Per_ (il 04.10.1990) e (il 27.12.1994) e che la prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile non appena i coniugi erano giunti in Italia;
invero, in concomitanza di ciò, si erano manifestati comportamenti dell'altro coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente la descriveva aggressioni sia verbali che fisiche poste Pt_1
in essere a suo danno dal marito, che, inoltre, non le consentiva di svolgere attività lavorativa, così da impedirle di raggiungere una indipendenza economica. La ricorrente, per ciò stesso già allontanatasi dall'abitazione familiare, chiedeva dunque la separazione dal marito oltre alla corresponsione da parte di quest'ultimo di euro 300,00 a titolo di
Per_ contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché euro 300,00 come contributo al suo mantenimento.
Merita precisare che sussiste la competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale italiana, considerato infatti che, pur in presenza dell'elemento di estraneità rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di uno Stato terzo trova tuttavia applicazione la normativa dell'Unione Europea, stante la sussistenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano posto che entrambi sono residenti in Italia;
si deve rilevare inoltre che la pregressa mancata trascrizione in Italia del matrimonio non
è ostativa all'accoglimento della domanda, poiché la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass.
Sez.6-1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013); infine si osserva che, in mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova applicazione quanto alla richiesta di separazione, in base all'art. 8 lett. d) del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione
pagina 2 di 6 Europea del 20 dicembre 2010, la legge italiana, quale legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
All'udienza presidenziale del 22 settembre 2023, il coniuge convenuto ritualmente citato con notifica perfezionatasi a norma dell'art.140 c.p.c. non compariva in assenza di giustificazioni sicché il Presidente f.f., non potendo tentare la conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del padre di contribuire al mantenimento del secondo
Per_ genito con la somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché con obbligo del suddetto a contribuire al mantenimento della ricorrente con la somma mensile di euro 100,00. Rimetteva poi le parti dinanzi al giudice istruttore ed interveniva in giudizio il P.M.
All'udienza del 21 gennaio 2025, il procuratore della ricorrente precisava le sue conclusioni, come da istanza telematica depositata in data 22.07.2024, chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi a mezzo di sentenza parziale sul vincolo, espressamente rinunciati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente -e non opposta dal resistente rimasto contumace e neppure personalmente comparso- è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, delle dichiarazioni della ricorrente rese innanzi al Presidente del Tribunale, del comportamento sopra esposto del resistente contumace che ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti della vicenda e delle circostanze fattuali concretamente emerse tale da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, declinato in un insanabile conflitto, si è di fatto risolto nella scelta irreversibile della ricorrente di allontanarsi dall'abitazione coniugale.
Elementi tutti dai quali si ricava in modo univoco il venir meno, secondo ogni ragionevole previsione, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
pagina 3 di 6 Quanto alle ulteriori questioni, in particolare l'eventuale addebito della separazione e le questioni di carattere economico, occorre rimettere la causa in istruttoria, non essendo la stessa terminata.
Ogni statuizione sulle spese di lite va rimessa alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo con sentenza non definitiva e con l'intervento del pubblico ministero,
1. pronunzia la separazione personale di nata a [...], Albania (EE) Parte_1
il 05.05.1967 e nato a [...], Albania (EE) il CP_1
27.08.1964 coniugati a BI (Albania) il 1° febbraio 1988, registrato presso il
Comune di Cesena non trascritto negli atti di matrimonio del suddetto Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le ulteriori questioni;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile.
Spese al definitivo.
Così nella camera di consiglio del 29.01.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 6 N.R.G.1459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 481/2023 R.G. promosso da assistita e difesa dall'avv. Giulia Aldini;
Parte_1
- ricorrente nei confronti di
CP_1
- resistente contumace letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 20.01.2025; rilevato che debba proseguire l'istruttoria del presente procedimento, essendo necessario l'esame e la verifica dei documenti depositati e da depositare;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa in istruttoria;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e
FISSA l'udienza del 4.12.2025 ore 9,30 (già indicata) in presenza per gli adempimenti di cui sopra;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. est. dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da: nata a [...], Albania (EE) il 05.05.1967 C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Aldini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Cesena (FC) Viale G. Matteotti
n.567, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA del 27.2.2023
RICORRENTE contro nato a [...], Albania (EE) il 27.08.1964 e residente in CP_1
Cesena (FC) Via Fratelli Bandiera n. 58 int. 14, C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025, dinanzi al giudice istruttore, il procuratore della ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo, precisando le pagina 1 di 6 proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 22.07.2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il G.I. ha rimesso la causa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva.
Il Pubblico Ministero, già intervenuto con comparsa depositata il 26 settembre
2023, ha omesso di precisare le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/02/2023 chiedeva la pronunzia Parte_1
della separazione personale da rappresentando che dal matrimonio, CP_1
celebrato con rito civile in BI (Albania) il 1 febbraio 1988, erano nati i figli Per_1
Per_ (il 04.10.1990) e (il 27.12.1994) e che la prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile non appena i coniugi erano giunti in Italia;
invero, in concomitanza di ciò, si erano manifestati comportamenti dell'altro coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente la descriveva aggressioni sia verbali che fisiche poste Pt_1
in essere a suo danno dal marito, che, inoltre, non le consentiva di svolgere attività lavorativa, così da impedirle di raggiungere una indipendenza economica. La ricorrente, per ciò stesso già allontanatasi dall'abitazione familiare, chiedeva dunque la separazione dal marito oltre alla corresponsione da parte di quest'ultimo di euro 300,00 a titolo di
Per_ contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché euro 300,00 come contributo al suo mantenimento.
Merita precisare che sussiste la competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale italiana, considerato infatti che, pur in presenza dell'elemento di estraneità rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di uno Stato terzo trova tuttavia applicazione la normativa dell'Unione Europea, stante la sussistenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano posto che entrambi sono residenti in Italia;
si deve rilevare inoltre che la pregressa mancata trascrizione in Italia del matrimonio non
è ostativa all'accoglimento della domanda, poiché la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass.
Sez.6-1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013); infine si osserva che, in mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova applicazione quanto alla richiesta di separazione, in base all'art. 8 lett. d) del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione
pagina 2 di 6 Europea del 20 dicembre 2010, la legge italiana, quale legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
All'udienza presidenziale del 22 settembre 2023, il coniuge convenuto ritualmente citato con notifica perfezionatasi a norma dell'art.140 c.p.c. non compariva in assenza di giustificazioni sicché il Presidente f.f., non potendo tentare la conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del padre di contribuire al mantenimento del secondo
Per_ genito con la somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché con obbligo del suddetto a contribuire al mantenimento della ricorrente con la somma mensile di euro 100,00. Rimetteva poi le parti dinanzi al giudice istruttore ed interveniva in giudizio il P.M.
All'udienza del 21 gennaio 2025, il procuratore della ricorrente precisava le sue conclusioni, come da istanza telematica depositata in data 22.07.2024, chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi a mezzo di sentenza parziale sul vincolo, espressamente rinunciati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente -e non opposta dal resistente rimasto contumace e neppure personalmente comparso- è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, delle dichiarazioni della ricorrente rese innanzi al Presidente del Tribunale, del comportamento sopra esposto del resistente contumace che ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti della vicenda e delle circostanze fattuali concretamente emerse tale da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che, declinato in un insanabile conflitto, si è di fatto risolto nella scelta irreversibile della ricorrente di allontanarsi dall'abitazione coniugale.
Elementi tutti dai quali si ricava in modo univoco il venir meno, secondo ogni ragionevole previsione, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
pagina 3 di 6 Quanto alle ulteriori questioni, in particolare l'eventuale addebito della separazione e le questioni di carattere economico, occorre rimettere la causa in istruttoria, non essendo la stessa terminata.
Ogni statuizione sulle spese di lite va rimessa alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo con sentenza non definitiva e con l'intervento del pubblico ministero,
1. pronunzia la separazione personale di nata a [...], Albania (EE) Parte_1
il 05.05.1967 e nato a [...], Albania (EE) il CP_1
27.08.1964 coniugati a BI (Albania) il 1° febbraio 1988, registrato presso il
Comune di Cesena non trascritto negli atti di matrimonio del suddetto Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le ulteriori questioni;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile.
Spese al definitivo.
Così nella camera di consiglio del 29.01.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 6 N.R.G.1459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 481/2023 R.G. promosso da assistita e difesa dall'avv. Giulia Aldini;
Parte_1
- ricorrente nei confronti di
CP_1
- resistente contumace letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 20.01.2025; rilevato che debba proseguire l'istruttoria del presente procedimento, essendo necessario l'esame e la verifica dei documenti depositati e da depositare;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa in istruttoria;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e
FISSA l'udienza del 4.12.2025 ore 9,30 (già indicata) in presenza per gli adempimenti di cui sopra;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. est. dott.ssa Serena Chimichi
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