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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
13218/2024
- Sezione Seconda Civile -
Il Giudice, dott.ssa IA NG, nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], (C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._3 rappresentati assistiti e difesi dall'Avv. Messina Matteo, giusta procura in atti;
– attori –
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Andrea Treppiedi, giusta procura in atti;
- convenuto -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- viste le conclusioni delle parti, come da verbale di udienza del 21.10.2025;
- rilevato che, in seno alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, parte convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo, deducendo che, avendo riguardo alle domande proposte - ossia, divisione dell'asse ereditario di , deceduto a Mi- Persona_1
silmeri il 21.3.2000, composto da tre immobili, di cui due siti in Palermo ed uno sito in Misilmeri
(PA) - ad essere competente è, a mente dell'art. 22 c.p.c., il giudice del luogo dell'aperta succes- sione;
- ritenuto di dovere accogliere l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto CP_2
;
[...]
- considerato, in particolare, che il presente giudizio investe la divisione ereditaria dei beni del de
1 cuius , nato a [...] il [...] e deceduto a Misilmeri il 21.3.2000, la cui suc- Persona_1
cessione, sulla scorta della documentazione prodotta (cfr. certificato di morte prodotto dalla parte convenuta in seno alla comparsa di costituzione), si è aperta ex art. 456 c.c. presso l'ultimo domi- cilio in Misilmeri (PA);
- rilevato, peraltro, inconferente la deduzione di parte attrice, secondo cui, poiché non è stata chiesta la divisione di altro terreno sito in Misilmeri facente parte del relictum di , Persona_1
la domanda dovrebbe essere qualificata quale scioglimento della comunione, dovendosi sul punto rilevare che il titolo da cui trae origine la comunione tra le parti del presente giudizio è, in ogni ca- so, la successione a e che l'esclusione di uno dei beni da quest'ultimo relitto Persona_1
dall'oggetto della domanda di divisione ereditaria fa sì che questa debba, al più, essere qualificata quale domanda di divisione parziale dell'eredità dello stesso de cuius (domanda ammissibile quan- do alcuna delle altre parti ne estenda la portata con divisione dell'intero asse;
cfr. sul punto Sent.
Corte di cassazione n. 6931 del 8.4.2016);
- ritenuto, pertanto, territorialmente competente il Tribunale di Termini Imerese;
- considerato che la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente è sol- tanto eventuale e che occorre, pertanto, provvedere sulle spese del presente giudizio;
- considerato, in particolare, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidante, come da
D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bas- sa) e applicando i parametri minimi (in ragione delle semplicità delle questioni giuridiche trattate) per le fasi di studio e introduttiva;
- visto l'art. 38 c.p.c.;
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione di incompetenza, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Termini
Imerese;
- assegna alle parti termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato;
- condanna e , in solido tra loro, al paga- Parte_1 Parte_2 Parte_3 mento delle spese del presente giudizio in favore di , che si liquidano in com- Controparte_1 plessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
- 2 - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo, 23.10.2025.
Il Giudice
IA NG
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. Luigi Vivacqua, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
- 3 -
- Sezione Seconda Civile -
Il Giudice, dott.ssa IA NG, nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], (C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._3 rappresentati assistiti e difesi dall'Avv. Messina Matteo, giusta procura in atti;
– attori –
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Andrea Treppiedi, giusta procura in atti;
- convenuto -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- viste le conclusioni delle parti, come da verbale di udienza del 21.10.2025;
- rilevato che, in seno alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, parte convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo, deducendo che, avendo riguardo alle domande proposte - ossia, divisione dell'asse ereditario di , deceduto a Mi- Persona_1
silmeri il 21.3.2000, composto da tre immobili, di cui due siti in Palermo ed uno sito in Misilmeri
(PA) - ad essere competente è, a mente dell'art. 22 c.p.c., il giudice del luogo dell'aperta succes- sione;
- ritenuto di dovere accogliere l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto CP_2
;
[...]
- considerato, in particolare, che il presente giudizio investe la divisione ereditaria dei beni del de
1 cuius , nato a [...] il [...] e deceduto a Misilmeri il 21.3.2000, la cui suc- Persona_1
cessione, sulla scorta della documentazione prodotta (cfr. certificato di morte prodotto dalla parte convenuta in seno alla comparsa di costituzione), si è aperta ex art. 456 c.c. presso l'ultimo domi- cilio in Misilmeri (PA);
- rilevato, peraltro, inconferente la deduzione di parte attrice, secondo cui, poiché non è stata chiesta la divisione di altro terreno sito in Misilmeri facente parte del relictum di , Persona_1
la domanda dovrebbe essere qualificata quale scioglimento della comunione, dovendosi sul punto rilevare che il titolo da cui trae origine la comunione tra le parti del presente giudizio è, in ogni ca- so, la successione a e che l'esclusione di uno dei beni da quest'ultimo relitto Persona_1
dall'oggetto della domanda di divisione ereditaria fa sì che questa debba, al più, essere qualificata quale domanda di divisione parziale dell'eredità dello stesso de cuius (domanda ammissibile quan- do alcuna delle altre parti ne estenda la portata con divisione dell'intero asse;
cfr. sul punto Sent.
Corte di cassazione n. 6931 del 8.4.2016);
- ritenuto, pertanto, territorialmente competente il Tribunale di Termini Imerese;
- considerato che la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente è sol- tanto eventuale e che occorre, pertanto, provvedere sulle spese del presente giudizio;
- considerato, in particolare, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidante, come da
D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bas- sa) e applicando i parametri minimi (in ragione delle semplicità delle questioni giuridiche trattate) per le fasi di studio e introduttiva;
- visto l'art. 38 c.p.c.;
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione di incompetenza, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Termini
Imerese;
- assegna alle parti termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato;
- condanna e , in solido tra loro, al paga- Parte_1 Parte_2 Parte_3 mento delle spese del presente giudizio in favore di , che si liquidano in com- Controparte_1 plessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.
- 2 - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo, 23.10.2025.
Il Giudice
IA NG
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. Luigi Vivacqua, Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
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