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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 7865/2021
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del OT. MA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7865/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
4.11.1986, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulio Russo e Angelo D'Alia con studio in Santa Maria a Vico (CE), Via Appia 317, -domicilio eletto-
attori
CONTRO
, in persona dell'amm.re p.t. l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
,
[...]
convenuto-contumace
CONCLUSIONI: come da verbali di causa in atti e verbale di precisazione delle conclusioni che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che: con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5/10/2021, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2013/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del con cui veniva ingiunto il pagamento della somma € Controparte_1
12.562,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della ingiunzione il aveva dedotto che e CP_1 Parte_1
non avevano provveduto al pagamento di tutte le rate ordinarie degli anni 2012, Pt_2
2013, 2014, 2015, 2016 e parte del 2017 oltre a tutte le rate conguagli per i detti periodi, come specificatamente individuato nell'estratto conto prodotto in sede monitoria per l'ammontare ingiunto.
Con la spiegata opposizione gli attori eccepivano: preliminarmente l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra attesa la Parte_2 omessa notificazione della ingiunzione presso la residenza della stessa;
la nullità del procedimento monitorio proposto dal per infondatezza , indeterminatezza e CP_1 in ogni caso improponibilità dello medesimo e la prescrizione del credito dedotto.
In via subordinata deducevano la parziale compensazione del credito monitorio con altro credito derivante da titolo giudiziario vantato dagli opponenti nei confronti del
. Controparte_1
Alla prima udienza, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al codominio, ne veniva dichiarata la contumacia, ed essendo la causa documentale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii determinati dal mutamento della persona del giudice, la causa , disposta l'acquisizione al fascicolo di uficio, a cura della cancelleria, del fascicolo e dei documenti prodotti nella fase monitoria, alla udienza del 27.10.2025 veniva riservata per la decisone senza termini .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è fondata e va accolta entro i limiti di seguito evidenziati.
Il Tribunale nel decidere la presente controversia ritiene di poter ricorrere alla valutazione pag. 2/4 del merito mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più pronta ed evidente soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
In ossequio a tale principio va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito dedotto in sede monitoria con riferimento alle delibere assembleari poste a fondamento della domanda monitoria (5/11/2005, 3/3/2007, 3/10/2008, 17/06/2010, 22/03/2012, 4/06/2015
e 10/05/2016).
Sul punto la Corte Nomofilattica ha precisato che le spese condominiali avendo natura periodica sono soggette a quanto disposto dell'art. 2948 c.c. n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale (Cass. Civ 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.
Del resto è noto che l'obbligazione a cui ciascun è tenuto sorge solo nel CP_1 momento in cui la ripartizione delle spese venga ritualmente approvata dalla assemblea condominiale ex art 1135 cc con la diretta conseguenza che da quel momento decorre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art 2948 cc.
Infine il Tribunale osserva che agli atti del fascicolo monitorio acquisto nel corso del giudizio agli atti di causa, non risulta allegato da parte del alcun atto CP_1 interruttivo della prescrizione la quale risulta ampiamente maturata alla data del deposito del ricorso monitorio.
Le ulteriori questioni sollevate devono ritenersi assorbite dalla decisione su quella principale.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce del valore della controversia dichiarato e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto delle attività̀ effettivamente svolte, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio che non può̀ avere richiesto pag. 3/4 un impegno significativo, si ritiene di applicare i valori minimi con riferimento alle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°
2013/2021 emesso dal Tribunale di S Maria C.V.
- condanna il in persona dell'Amm.re pro tempore alle spese del Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessive €.1872,00 di cui €.173,00 per spese ed €.1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge con attribuzione agli
Avv.ti Giulio Russo e Angelo D'Alia
Santa Maria Capua Vetere, 3.12.2025
Il GOP
OT MA ON
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 7865/2021
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del OT. MA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7865/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente
tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
4.11.1986, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulio Russo e Angelo D'Alia con studio in Santa Maria a Vico (CE), Via Appia 317, -domicilio eletto-
attori
CONTRO
, in persona dell'amm.re p.t. l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
,
[...]
convenuto-contumace
CONCLUSIONI: come da verbali di causa in atti e verbale di precisazione delle conclusioni che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che: con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5/10/2021, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2013/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del con cui veniva ingiunto il pagamento della somma € Controparte_1
12.562,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della ingiunzione il aveva dedotto che e CP_1 Parte_1
non avevano provveduto al pagamento di tutte le rate ordinarie degli anni 2012, Pt_2
2013, 2014, 2015, 2016 e parte del 2017 oltre a tutte le rate conguagli per i detti periodi, come specificatamente individuato nell'estratto conto prodotto in sede monitoria per l'ammontare ingiunto.
Con la spiegata opposizione gli attori eccepivano: preliminarmente l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra attesa la Parte_2 omessa notificazione della ingiunzione presso la residenza della stessa;
la nullità del procedimento monitorio proposto dal per infondatezza , indeterminatezza e CP_1 in ogni caso improponibilità dello medesimo e la prescrizione del credito dedotto.
In via subordinata deducevano la parziale compensazione del credito monitorio con altro credito derivante da titolo giudiziario vantato dagli opponenti nei confronti del
. Controparte_1
Alla prima udienza, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al codominio, ne veniva dichiarata la contumacia, ed essendo la causa documentale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii determinati dal mutamento della persona del giudice, la causa , disposta l'acquisizione al fascicolo di uficio, a cura della cancelleria, del fascicolo e dei documenti prodotti nella fase monitoria, alla udienza del 27.10.2025 veniva riservata per la decisone senza termini .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è fondata e va accolta entro i limiti di seguito evidenziati.
Il Tribunale nel decidere la presente controversia ritiene di poter ricorrere alla valutazione pag. 2/4 del merito mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più pronta ed evidente soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
In ossequio a tale principio va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito dedotto in sede monitoria con riferimento alle delibere assembleari poste a fondamento della domanda monitoria (5/11/2005, 3/3/2007, 3/10/2008, 17/06/2010, 22/03/2012, 4/06/2015
e 10/05/2016).
Sul punto la Corte Nomofilattica ha precisato che le spese condominiali avendo natura periodica sono soggette a quanto disposto dell'art. 2948 c.c. n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale (Cass. Civ 12596/02), la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.
Del resto è noto che l'obbligazione a cui ciascun è tenuto sorge solo nel CP_1 momento in cui la ripartizione delle spese venga ritualmente approvata dalla assemblea condominiale ex art 1135 cc con la diretta conseguenza che da quel momento decorre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art 2948 cc.
Infine il Tribunale osserva che agli atti del fascicolo monitorio acquisto nel corso del giudizio agli atti di causa, non risulta allegato da parte del alcun atto CP_1 interruttivo della prescrizione la quale risulta ampiamente maturata alla data del deposito del ricorso monitorio.
Le ulteriori questioni sollevate devono ritenersi assorbite dalla decisione su quella principale.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza.
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce del valore della controversia dichiarato e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto delle attività̀ effettivamente svolte, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio che non può̀ avere richiesto pag. 3/4 un impegno significativo, si ritiene di applicare i valori minimi con riferimento alle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°
2013/2021 emesso dal Tribunale di S Maria C.V.
- condanna il in persona dell'Amm.re pro tempore alle spese del Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessive €.1872,00 di cui €.173,00 per spese ed €.1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge con attribuzione agli
Avv.ti Giulio Russo e Angelo D'Alia
Santa Maria Capua Vetere, 3.12.2025
Il GOP
OT MA ON
pag. 4/4